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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1139 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ottone Martelli
ATTORE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Liguori Giulio Controparte_1
CONVENUTO
E
(P.I. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Corina Francesco
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 25 OTTOBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e dei terzi chiamati , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
Con atto di citazione, regolarmente notificato, citava in giudizio Parte_1
. Controparte_1
A sostegno della domanda deduceva la responsabilità professionale del per CP_1
i danni subiti dalla sentenza n. 31906/2019, con la quale la Corte di Cassazione, aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, 2° comma n. 2 c.p.c., per non avere il ricorrente (rectius: il legale) prodotto in giudizio l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, con la relativa relata di notifica.
Assumeva l'attore che il giudizio di legittimità si era concluso anche con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 3.000,00, oltre accessori di legge ed € 200,00, per esborsi.
Concludeva chiedendo la condanna di controparte alla restituzione delle somme dall' corrisposte, analiticamente indicate nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio, al risarcimento derivante dalla perdita del proprio credito oltre al danno non patrimoniale da valutarsi in via equitativa , vinte le spese.
Si costituiva in giudizio che, contestando la domanda attrice in Controparte_1 fatto ed in diritto, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere da questa manlevato e garantito da tutte quelle somme che lo stesso fosse stato eventualmente condannato a pagare in relazione al petitum della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa che contestava le avverse pretese sia nella rappresent azione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto della domanda vinte le spese.
La causa – in assenza di attività istruttoria – all'udienza del 25/10/2024, previa precisazione delle conclusioni, era trattenuta a sentenza con i termini 190 c.p.c, per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche e viene per la decisione.
^^^
Tanto premesso in fatto , devesi ora valutare il merito della domanda , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale.
Pagina 2 di 6 La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazione è l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e dal
Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'eserc izio di attività professionale, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risult ato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013; 10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1176 comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019;
24544/2009; 14597/2004).
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire
Pagina 3 di 6 l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fat to del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle propri e ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone (Cass. Civ. 2638/2013;
Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie documentali, si osserva in primo luogo che il ricorso per ZI è stato dichiarato improcedibile per non avere parte ricorrente, ossia l' a ministero del suo difensore, odierno convenuto, allegato al ricorso Pt_1 introduttivo copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione .
La Corte di Cassazione, nel rilevare tale omissione ai fini della declaratoria di improcedibilità del giudizio, fa esplicito riferimento all'art. 36 9 comma 2 n. 2)
c.p.c.
Osserva il Tribunale che il deposito della copia della sentenza oggetto del ricorso per ZI munita della relata di notifica , ove la sentenza sia stata notificata , costituisce condizione di procedibili tà dell'intero giudizio di ZI , atteso che
è dalla notifica della sentenza che decorre il termine breve per proporre ricorso per ZI avverso la suddetta sentenza e che il Supremo Consesso (al pari di tutti i giudici investiti del gravame di sentenze) è chiamato a compiere d'ufficio valutazioni preliminari sulla tempestività/ammissibilità del ricorso per ZI .
Nel caso in esame l'omesso deposito non ha consentito alla Corte di Cassazione di verificare la tempestività della spiegata opposizione;
di qui la declaratoria di improcedibilità, che ha precluso l'esame nel merito della vicenda .
Il mancato deposito della sentenza corredata della relata di notifica costituisce inadempimento del professionista, odierno convenuto, all'espletamento del mandato conferito, in considerazione del fatto che la norma di cui all'art. 369
c.p.c., chiara nella sua formulazione letterale, prevede l'espletamento di una serie di adempimenti per la valida e rituale instaurazione del giudizio di ZI .
Pagina 4 di 6 L'avvocato, tenuto conto dello standard di diligenza a lui richiesto dall'art. 1176 comma 2 c.c., non può non conoscere i termini per proporre le impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali;
non può non conoscere quali adempimenti siano prescritti dalla normativa processualcivilistica perché le impugnazioni siano ammissibili, in rito e possano, dunque, essere valutate nel merito;
trattasi di nozioni fondamentali e basilari della procedura civile per le quali non si richiede , peraltro, al professionista uno sforzo di comprensione e di applicazione di particolare difficoltà.
È dunque evidente che nella fattispecie la condotta omissiva tenuta dal professionista, costituisca inadempimento, in termini di violazione di quel dovere di diligenza minima richiesta all'avvocato nel deposito del ricorso per ZI.
La omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata ha determinato la improcedibilità del giudizio di ZI.
Parte attrice ha dedotto al riguardo che se fosse stata compiuta detta produ zione il ricorso per ZI avrebbe avuto probabile accoglimento .
A fondamento di tale assunto l' ha posto che né la sentenza di I grado né Pt_1 quella di II grado contengono la indicazione degli elementi costitutivi della responsabilità del dott. riconducibili alla violazione dei doveri del Pt_1 commercialista. Né entrambe le suddette sentenze hanno indicato quali doveri professionali avrebbe violato il dott. in danno della società Pt_1 CP_3 tanto da costringere quest'ultima a proporre domanda di condono fiscale. In
[...] ogni caso le richieste istruttore di parte opponente tese a provare il non esatto adempimento delle prestazioni del dott. non erano state ammesse dal Pt_1 giudice di I grado con ordinanza depositata il 7.12.2007 in quanto non articolata in tempo utile. Tale mancata indicazione degli error i commessi da parte del dott.
da parte del Giudice di appello comportava certamente la nullità della Pt_1 sentenza di II grado….. che, conseguentemente, il diritto di credito del dott.
avrebbe potuto essere pienamente riconosciuto, ma a causa della Pt_1
“dimenticanza” dell'avv. nel produrre la sentenza di II grado allo stesso CP_1 notificata dal difensore della società appellata, tale diritto di credito deve essere considerato irrimediabilmente estinto.
Osserva il Tribunale che, quando anche il ricorso fosse stato accolto, la Corte di
Cassazione, in quanto giudice di legittimità con funzione nomofilattica , giammai avrebbe potuto provvedere a liquidare quanto richiesto in favore dell' Pt_1 dovendo invece rimettere la causa ad altro giudice (di grado par i a quello che ebbe a pronunciare la sentenza impugnata) , a norma dell'art. 383 c.p.c., per la valutazione da parte di quest'ultimo, in quanto giudice di merito, della sussistenza
Pagina 5 di 6 dei presupposti per far luogo all'accoglimento della domanda di condanna per come formulata, valutazione che implica un accertamento in fa tto, notoriamente precluso al giudice di legittimità.
Nulla dall'attore è stato allegato in termini di probabile fondatezza della domanda da parte di altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, a seguito di rimessone ex art. 383 c.p.c.
Per le argomentazioni che precedono la domanda va inevitabilmente rigettata .
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore – convenuti le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014 con esclusione della fase istruttoria non essendo stata espletata la relativa attività; l'attore deve poi rifondere parte convenuta del contributo unificato per la chiamata del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione dell a chiamata in manleva, le spese CP_4 di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore, ossia della parte che rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante
(Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019) .
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione .
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , in persona della dott.ssa Di Maio Maria
Francesca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1139/2020 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore de l convenuto, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. ,
IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla rifusione delle spese di cont ributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa della Compagnia assicurativa;
d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dall a Compagnia assicurativa chiamata in causa, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso ex
D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 07 maggio 2025
Il giudice G.O.P. dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1139 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ottone Martelli
ATTORE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Liguori Giulio Controparte_1
CONVENUTO
E
(P.I. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. Corina Francesco
TERZO CHIAMATO
Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 25 OTTOBRE 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente ri portato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta dei convenuti e dei terzi chiamati , delle memorie autorizzate nonché di tutti gli atti e documenti di causa che in questa sede integralmente si richiamano .
Con atto di citazione, regolarmente notificato, citava in giudizio Parte_1
. Controparte_1
A sostegno della domanda deduceva la responsabilità professionale del per CP_1
i danni subiti dalla sentenza n. 31906/2019, con la quale la Corte di Cassazione, aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, 2° comma n. 2 c.p.c., per non avere il ricorrente (rectius: il legale) prodotto in giudizio l'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, con la relativa relata di notifica.
Assumeva l'attore che il giudizio di legittimità si era concluso anche con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 3.000,00, oltre accessori di legge ed € 200,00, per esborsi.
Concludeva chiedendo la condanna di controparte alla restituzione delle somme dall' corrisposte, analiticamente indicate nell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio, al risarcimento derivante dalla perdita del proprio credito oltre al danno non patrimoniale da valutarsi in via equitativa , vinte le spese.
Si costituiva in giudizio che, contestando la domanda attrice in Controparte_1 fatto ed in diritto, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa per essere da questa manlevato e garantito da tutte quelle somme che lo stesso fosse stato eventualmente condannato a pagare in relazione al petitum della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa che contestava le avverse pretese sia nella rappresent azione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto della domanda vinte le spese.
La causa – in assenza di attività istruttoria – all'udienza del 25/10/2024, previa precisazione delle conclusioni, era trattenuta a sentenza con i termini 190 c.p.c, per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche e viene per la decisione.
^^^
Tanto premesso in fatto , devesi ora valutare il merito della domanda , valutazione che non può prescindere dall'inquadramento normativo della responsabilità dell'avvocato, quale esercente una professione intellettuale.
Pagina 2 di 6 La norma di riferimento inserita nella disciplina dettata in tema di adempimento delle obbligazione è l'art. 1176 comma 2 c.c. : “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
Mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il comma 1 della citata disposizione richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia , per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale il grado di diligenza richiesto è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché granitico e dal
Tribunale condiviso, ha chiarito, in relazione alla individuazione del grado di diligenza richiesto al professionista, che le obbligazioni inerenti all'eserc izio di attività professionale, sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risult ato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista , rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (Cass. 18612/2013; 10454/2002; 6967/2006).
L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1176 comma 2 e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere , sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto , (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, dovendo ritenersi, al riguardo, insufficiente il rilascio da parte del cliente della procura necessaria all'esercizio dello ius postulandi , attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sulla opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio (Cass. Civ. 19520/2019;
24544/2009; 14597/2004).
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi , non potendo il professionista garantire
Pagina 3 di 6 l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. Civ. sent. 6967/2006).
In altri termini la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fat to del non corretto adempimento dell'attività professionale , occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle propri e ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone (Cass. Civ. 2638/2013;
Cass. ord. 2072/2022 secondo la quale in caso di omissione colpevole, il difensore risponde dei danni subiti dal proprio ex cliente, qualora, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva).
Applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie e valutate le risultanze istruttorie documentali, si osserva in primo luogo che il ricorso per ZI è stato dichiarato improcedibile per non avere parte ricorrente, ossia l' a ministero del suo difensore, odierno convenuto, allegato al ricorso Pt_1 introduttivo copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione .
La Corte di Cassazione, nel rilevare tale omissione ai fini della declaratoria di improcedibilità del giudizio, fa esplicito riferimento all'art. 36 9 comma 2 n. 2)
c.p.c.
Osserva il Tribunale che il deposito della copia della sentenza oggetto del ricorso per ZI munita della relata di notifica , ove la sentenza sia stata notificata , costituisce condizione di procedibili tà dell'intero giudizio di ZI , atteso che
è dalla notifica della sentenza che decorre il termine breve per proporre ricorso per ZI avverso la suddetta sentenza e che il Supremo Consesso (al pari di tutti i giudici investiti del gravame di sentenze) è chiamato a compiere d'ufficio valutazioni preliminari sulla tempestività/ammissibilità del ricorso per ZI .
Nel caso in esame l'omesso deposito non ha consentito alla Corte di Cassazione di verificare la tempestività della spiegata opposizione;
di qui la declaratoria di improcedibilità, che ha precluso l'esame nel merito della vicenda .
Il mancato deposito della sentenza corredata della relata di notifica costituisce inadempimento del professionista, odierno convenuto, all'espletamento del mandato conferito, in considerazione del fatto che la norma di cui all'art. 369
c.p.c., chiara nella sua formulazione letterale, prevede l'espletamento di una serie di adempimenti per la valida e rituale instaurazione del giudizio di ZI .
Pagina 4 di 6 L'avvocato, tenuto conto dello standard di diligenza a lui richiesto dall'art. 1176 comma 2 c.c., non può non conoscere i termini per proporre le impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali;
non può non conoscere quali adempimenti siano prescritti dalla normativa processualcivilistica perché le impugnazioni siano ammissibili, in rito e possano, dunque, essere valutate nel merito;
trattasi di nozioni fondamentali e basilari della procedura civile per le quali non si richiede , peraltro, al professionista uno sforzo di comprensione e di applicazione di particolare difficoltà.
È dunque evidente che nella fattispecie la condotta omissiva tenuta dal professionista, costituisca inadempimento, in termini di violazione di quel dovere di diligenza minima richiesta all'avvocato nel deposito del ricorso per ZI.
La omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata ha determinato la improcedibilità del giudizio di ZI.
Parte attrice ha dedotto al riguardo che se fosse stata compiuta detta produ zione il ricorso per ZI avrebbe avuto probabile accoglimento .
A fondamento di tale assunto l' ha posto che né la sentenza di I grado né Pt_1 quella di II grado contengono la indicazione degli elementi costitutivi della responsabilità del dott. riconducibili alla violazione dei doveri del Pt_1 commercialista. Né entrambe le suddette sentenze hanno indicato quali doveri professionali avrebbe violato il dott. in danno della società Pt_1 CP_3 tanto da costringere quest'ultima a proporre domanda di condono fiscale. In
[...] ogni caso le richieste istruttore di parte opponente tese a provare il non esatto adempimento delle prestazioni del dott. non erano state ammesse dal Pt_1 giudice di I grado con ordinanza depositata il 7.12.2007 in quanto non articolata in tempo utile. Tale mancata indicazione degli error i commessi da parte del dott.
da parte del Giudice di appello comportava certamente la nullità della Pt_1 sentenza di II grado….. che, conseguentemente, il diritto di credito del dott.
avrebbe potuto essere pienamente riconosciuto, ma a causa della Pt_1
“dimenticanza” dell'avv. nel produrre la sentenza di II grado allo stesso CP_1 notificata dal difensore della società appellata, tale diritto di credito deve essere considerato irrimediabilmente estinto.
Osserva il Tribunale che, quando anche il ricorso fosse stato accolto, la Corte di
Cassazione, in quanto giudice di legittimità con funzione nomofilattica , giammai avrebbe potuto provvedere a liquidare quanto richiesto in favore dell' Pt_1 dovendo invece rimettere la causa ad altro giudice (di grado par i a quello che ebbe a pronunciare la sentenza impugnata) , a norma dell'art. 383 c.p.c., per la valutazione da parte di quest'ultimo, in quanto giudice di merito, della sussistenza
Pagina 5 di 6 dei presupposti per far luogo all'accoglimento della domanda di condanna per come formulata, valutazione che implica un accertamento in fa tto, notoriamente precluso al giudice di legittimità.
Nulla dall'attore è stato allegato in termini di probabile fondatezza della domanda da parte di altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, a seguito di rimessone ex art. 383 c.p.c.
Per le argomentazioni che precedono la domanda va inevitabilmente rigettata .
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa nel rapporto processuale attore – convenuti le stesse seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. con liquidazione ex D.M. 55/2014 con esclusione della fase istruttoria non essendo stata espletata la relativa attività; l'attore deve poi rifondere parte convenuta del contributo unificato per la chiamata del terzo , chiamata che ha avuto origine e trae fondamento proprio dalla domanda attorea.
In riferimento infine alla posizione dell a chiamata in manleva, le spese CP_4 di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia vanno poste a carico dell'attore, ossia della parte che rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando detta statuizione fondamento nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali, salva l'ipotesi di arbitraria ed evidentemente infondata chiamata in causa da parte del chiamante
(Cass. Civ. 23123/2019; 31889/2019) .
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione .
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica , in persona della dott.ssa Di Maio Maria
Francesca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1139/2020 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla refusione delle spese di causa in favore de l convenuto, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso ex D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. ,
IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'attore alla rifusione delle spese di cont ributo unificato sostenute dal convenuto per la chiamata in causa della Compagnia assicurativa;
d) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dall a Compagnia assicurativa chiamata in causa, che si liquidano in € 3.000,00 per compenso ex
D.M. 55/2014; rimb. forf. sp. gen. , IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 07 maggio 2025
Il giudice G.O.P. dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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