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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 26/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1060/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConSIlio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1060/2024 promosso con ricorso depositato in data 27/05/2024
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE TRIOLO
elettivamente domiciliato in VIA IPPOLITO CAFFI, 52 32100
BELLUNO presso il difensore avv. TRIOLO GIUSEPPE
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
1 sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio , nato il Per_1
9.4.2010 a Belluno;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.6.2018 in
Comune di Belluno da
Parte_1
2 e
Parte_2
trascritto al n. 27, parte I, anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori che provvederanno insieme al suo mantenimento, alla sua cura, alla sua istruzione e alla sua educazione oltreché all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore stesso;
2. dispone che risieda stabilmente presso la residenza della Per_1
madre, SI.ra , disponendo altresì che il padre Parte_2
abbia facoltà di vederlo quando vuole, previo preavviso e compatibilmente con il rispetto delle eSIenze di salute, di studio ed ordinato regime di vita del minore, garantendo al figlio il mantenimento dei rapporti SInificativi con i parenti di entrambi;
3. il SI. potrà tenere con sé il figlio: Parte_1
a. dal lunedì al venerdì dall'uscita della scuola fino all'ora di cena allorquando riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre;
b. a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera,
nel rispetto delle primarie eSIenze del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori da preannunciarsi con congruo anticipo;
3 c. per metà delle festività natalizie e pasquali, curando che il figlio trascorra il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore, così come le altre festività civili e religiose nazionali riconosciute;
d. per quanto riguarda le vacanze estive il SI. e Parte_1
la SI.ra stabiliranno di anno in anno, a seconda Parte_2
delle rispettive eSIenze lavorative e dei desideri del minore, i periodi da trascorrere con il figlio, garantendo comunque che quest'ultimo trascorra con il padre almeno tre settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze stesse;
e. i genitori si danno sin d'ora reciproco consenso a concordare direttamente tra loro ulteriori e diversi periodi in cui il figlio rimarrà
con il padre;
4. dispone che, vista la situazione economica delle parti e i periodi di permanenza del figlio , i genitori provvederanno al Per_1
mantenimento ordinario diretto dello stesso;
5. dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra Parte_1 [...]
il 70% delle spese straordinarie secondo le previsioni Parte_2
e le modalità stabilite dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” approvato in data 21.10.2021 dalla Presidente del Tribunale di Belluno, dal ConSIlio dell'Ordine
degli Avvocati di Belluno e dalla Camera Civile di Belluno che qui si dà per richiamato e tra le quali le parti fanno rientrare, pur non essendo straordinarie, le spese inerenti all'abbigliamento di , Per_1
4 che saranno rimborsate mensilmente senza necessità di un preventivo accordo;
6. dispone che l'assegno unico e universale e ogni altra forma di agevolazione e/o beneficio fiscale relativa al figlio venga assegnato integralmente alla SI.ra , salvo Parte_2
eventuali detrazioni fiscali che verranno, invece, godute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
7. prende atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio, con iscrizione del figlio minore in quello di entrambi;
8. in virtù dell'indipendenza economica di entrambe le parti, di cui le stesse si danno atto, non dispone a carico di alcuno dei coniugi l'obbligo di versare l'assegno divorzile in favore dell'altro.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 20/03/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di ConSIlio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1060/2024 promosso con ricorso depositato in data 27/05/2024
da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE TRIOLO
elettivamente domiciliato in VIA IPPOLITO CAFFI, 52 32100
BELLUNO presso il difensore avv. TRIOLO GIUSEPPE
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
1 sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale del figlio , nato il Per_1
9.4.2010 a Belluno;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23.6.2018 in
Comune di Belluno da
Parte_1
2 e
Parte_2
trascritto al n. 27, parte I, anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Belluno alle seguenti condizioni:
1. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad Per_1
entrambi i genitori che provvederanno insieme al suo mantenimento, alla sua cura, alla sua istruzione e alla sua educazione oltreché all'assunzione delle decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e alla salute anche tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore stesso;
2. dispone che risieda stabilmente presso la residenza della Per_1
madre, SI.ra , disponendo altresì che il padre Parte_2
abbia facoltà di vederlo quando vuole, previo preavviso e compatibilmente con il rispetto delle eSIenze di salute, di studio ed ordinato regime di vita del minore, garantendo al figlio il mantenimento dei rapporti SInificativi con i parenti di entrambi;
3. il SI. potrà tenere con sé il figlio: Parte_1
a. dal lunedì al venerdì dall'uscita della scuola fino all'ora di cena allorquando riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre;
b. a fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera,
nel rispetto delle primarie eSIenze del minore e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori da preannunciarsi con congruo anticipo;
3 c. per metà delle festività natalizie e pasquali, curando che il figlio trascorra il giorno di Natale, di Capodanno e di Pasqua, ad anni alterni e alternativamente con ciascun genitore, così come le altre festività civili e religiose nazionali riconosciute;
d. per quanto riguarda le vacanze estive il SI. e Parte_1
la SI.ra stabiliranno di anno in anno, a seconda Parte_2
delle rispettive eSIenze lavorative e dei desideri del minore, i periodi da trascorrere con il figlio, garantendo comunque che quest'ultimo trascorra con il padre almeno tre settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze stesse;
e. i genitori si danno sin d'ora reciproco consenso a concordare direttamente tra loro ulteriori e diversi periodi in cui il figlio rimarrà
con il padre;
4. dispone che, vista la situazione economica delle parti e i periodi di permanenza del figlio , i genitori provvederanno al Per_1
mantenimento ordinario diretto dello stesso;
5. dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra Parte_1 [...]
il 70% delle spese straordinarie secondo le previsioni Parte_2
e le modalità stabilite dal “Protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie dei figli delle coppie non conviventi o non più conviventi” approvato in data 21.10.2021 dalla Presidente del Tribunale di Belluno, dal ConSIlio dell'Ordine
degli Avvocati di Belluno e dalla Camera Civile di Belluno che qui si dà per richiamato e tra le quali le parti fanno rientrare, pur non essendo straordinarie, le spese inerenti all'abbigliamento di , Per_1
4 che saranno rimborsate mensilmente senza necessità di un preventivo accordo;
6. dispone che l'assegno unico e universale e ogni altra forma di agevolazione e/o beneficio fiscale relativa al figlio venga assegnato integralmente alla SI.ra , salvo Parte_2
eventuali detrazioni fiscali che verranno, invece, godute da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
7. prende atto che i genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento idoneo all'espatrio, con iscrizione del figlio minore in quello di entrambi;
8. in virtù dell'indipendenza economica di entrambe le parti, di cui le stesse si danno atto, non dispone a carico di alcuno dei coniugi l'obbligo di versare l'assegno divorzile in favore dell'altro.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 20/03/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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