Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01104/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2024, proposto da
Liviello Mario, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Liviello, con domicilio eletto presso il suo studio in Taviano, viale Vittime di via Fani n. 6;
contro
Comune di Vernole, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per la nomina del Commissario ad acta
a seguito della sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n.1076/2024, pubblicata l’11 ottobre 2024, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso proposto dal ricorrente per l’ottemperanza del giudicato, formatosi sulla sentenza di condanna n. 2/2023 pubblicata il 3 gennaio 2023 del Tribunale di Lecce - Seconda Sezione Civile, integrata con provvedimento di correzione di errore materiale emesso in data 1 maggio 2023, limitatamente alla parte in cui il Comune di Vernole, è stato condannato al pagamento in favore di EL Restauri S.r.l. delle spese processuali liquidate in €. 821,16 per spese vive e in €. 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15,00%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Mario Liviello.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III n. 1076/2024;
Vista l’istanza per la nomina del Commissario ad acta e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. E. De Luca, in sostituzione dell'Avv. M. Liviello parte ricorrente e difensore di sé medesimo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con sentenza di ottemperanza n.1076/2024, pubblicata l’11 ottobre 2024, questo Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso proposto dall’Avvocato ricorrente per l’ottemperanza del giudicato, formatosi sulla sentenza di condanna n. 2/2023 pubblicata il 3 gennaio 2023 del Tribunale di Lecce - Seconda Sezione Civile, integrata con provvedimento di correzione di errore materiale emesso in data 1 maggio 2023, limitatamente alla parte in cui il Comune di Vernole, è stato condannato al pagamento in favore di EL Restauri S.r.l. delle spese processuali liquidate in €. 821,16 per spese vive e in €. 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15,00%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Mario Liviello, con condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00, oltre gli accessori di legge.
Ora, il ricorrente, con istanza ex art. 114 comma 4 c.p.a., depositata in giudizio dapprima il 21 gennaio 2025 e poi il 10 aprile 2025, notificata alla controparte il 10 aprile 2025, premettendo di aver provveduto a notificare la predetta sentenza di ottemperanza n. 1076/2024 al Comune di Vernole in data 11 ottobre 2024, senza che lo stesso abbia provveduto ad alcun pagamento, ha proposto un incidente di esecuzione chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione Comunale intimata al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e) cod. proc. amm..
Alla Camera di Consiglio del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione dell’incidente di esecuzione.
2.- Il Tribunale osserva che, siccome persiste ancora (nonostante il decorso del predetto termine di 30 giorni) l’inottemperanza del Comune di Vernole al giudicato dell’A.G.O. de quo e alla sentenza di questo T.A.R. n.1076/2024, relativamente sia al pagamento delle spese processuali liquidate dall’A.G.O. in €. 821,16 per spese vive e in €. 8.000,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15,00%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, distratte in favore del difensore antistatario avv. Mario Liviello, sia delle spese del giudizio di ottemperanza liquidate in € 800,00 oltre gli accessori di legge, l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ritualmente notificata al Comune di Vernole il 10 aprile 2025 e depositata in giudizio (infine) il 10 aprile 2025, deve essere accolta.
Pertanto, nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Economico - Finanziario del Comune di Lecce il quale provvederà, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, a dare completa esecuzione al giudicato di che trattasi ed alla predetta sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. n.1076/2024, pubblicata l’11 ottobre 2024, non eseguiti dalla A.C..
Quanto all’applicazione della richiesta penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 3, lett. e) del c.p.a., il Collegio conferma la reiezione (già disposta nella citata sentenza di ottemperanza n.1076/2024) della relativa domanda di penalità di mora (c.d. “astreintes”) risultando nella specie la richiesta manifestamente iniqua, e - così come formulata - peraltro, non conforme all’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. nel testo ora vigente.
3. - Le spese della presente fase (incidente di esecuzione), ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di Vernole, in persona del Sindaco in carica, e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, pronunciando sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione proposta nell’ambito del giudizio di ottemperanza indicato in epigrafe, la accoglie, nei sensi, nei limiti e nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Vernole, in persona del Sindaco in carica, al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), liquidate in complessivi euro 1,000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio ed al Commissario ad acta nominato dal Tribunale.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO