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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/10/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 535/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 14 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 14/01/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per essuno è comparso CP_1 per 'avv. D'AN SA ha concluso come da nota depositata Controparte_2 in data 09/10/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:36 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 535/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 535/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. PRIORI CP_1 C.F._1
ALESSA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Velletri (RM), Largo Mario
Ciancia n. 17, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
D'AN SA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pico (FR), Via A.
Carnevale snc, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta
OGGETTO: risarcimento danno derivante da responsabilità civile da reato di calunnia;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor a convenuto in giudizio CP_1
– innanzi all'intestato Tribunale – la signora l fine di sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare la responsabilità della Sig.ra in merito alla calunnia perpetrata ai danni Controparte_2 del Sig. e, per l'effetto, condannare La Sig.ra cf CP_1 Controparte_2
, e residente in [...], al risarcimento C.F._2 per il pregiudizio allo stesso arrecato a causa della condotta calunniosa adottata dalla Sig.ra
anche per perdita di chance, danni che si quantificano in complessivi euro 350.000,00, o CP_2 nella minor o maggior somma che emergerà in corso di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
L'attore, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere stato attinto da una denuncia- querela sporta nei suoi confronti dalla convenuta, per un fatto verificatosi nel marzo del 2013, per i reati previsti e puniti dagli artt. 81, 609 bis («violenza sessuale») e 612 ter c.p. («Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», cd. «revenge porn»); - che il procedimento penale apertosi a suo carico c/o il Tribunale di Velletri, era stato, all'esito delle indagini svolte, archiviato con decreto del G.I.P. del 17/08/2020 (all. 2); - di aver sporto denuncia-querela nei confronti dell'odierna convenuta, in data 06/05/2020, c/o il Comando dei Carabinieri di Cisterna di Latina (LT), per il delitto di calunnia ex art. 368 c.p.; - che l'istanza di patteggiamento presentata dalla convenuta, in seno al suddetto procedimento, era stata respinta dal P.M. con provvedimento del 20/10/2021, tenuto conto della “pena finale incongrua vista la gravità delle accuse calunniose” (all. 3); - che, infine, la convenuta era stata condannata con sentenza resa ex art. 444 c.p.p. alla pena sospesa di 1 anno e mesi 4 di reclusione (all. 4); - di aver subìto, in conseguenza di tale predetta ingiusta e dolosa incolpazione, una lesione alla propria onorabilità e reputazione, con conseguenze personali, relazionali e di opportunità lavorative.
La convenuta tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta depositata l'8/04/2022, contestando integralmente la ricostruzione attorea, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1. In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione perché risulta omessa e/o assolutamente incerta la determinazione del petitum e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (editio actionis);
2. nel merito rigettare
l'avversa domanda perché infondata in fatto e diritto;
3. e per l'effetto rigettare l'avversa domanda risarcitoria perché inammissibile e/o indeterminabile e/o improponibile, nonché infondata in fatto e diritto, stante la mancanza di prova del quantum debeatur ovvero l'assenza di nesso causale tra evento e danno;
4. condannare l'attore ex art. 96 cpc al risarcimento del danno per lite temeraria, da quantificare in via equitativa;
5. con vittoria di spese e competenze professionali, più rimborso spese generali (15% sui compensi), oltre IVA e CPA come per legge.”.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata. Ai fini della presente decisione è d'ausilio rammentare quel costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “…la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio (o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte) non è di per sé fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi calunniose.» (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.30988), di talché, chiariscono i Giudici di Piazza Cavour, «spetta all'attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell'innocenza del denunciato» (v. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11898 del
10/06/2016, Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n.10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).
Ciò posto, nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, la domanda di risarcimento è stata formulata dall'attore adducendo un danno civilmente risarcibile derivante dal delitto di calunnia perpetrata a suo detrimento dall'odierna convenuta.
Come noto, il danno da reato presuppone che la condotta del danneggiante integri gli estremi di una fattispecie criminosa che deve sussistere in ogni suo elemento costitutivo, oggettivo e soggettivo.
Tanto premesso, come noto, il reato di calunnia p. e p. dall'art. 368 c.p., - che si realizza quando in modo diretto od indiretto si accusa taluno che si sa innocente della commissione di un reato -, è indubbiamente un reato punito a titolo di dolo generico e, dunque, occorrerà dimostrare l'elemento soggettivo.
Nel caso di specie, il procedimento penale incardinato sulla scorta della denuncia-querela presentata dall'odierna convenuta era stato oggetto di archiviazione con decreto del G.I.P. di Velletri del
17/08/2020 (all. 2, citazione), il quale aveva recepito integralmente la richiesta di archiviazione del
P.M. (all. 1, citazione), secondo cui non vi sarebbero stati elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, in quanto “…Deve ritenersi accertato che tra il e la tra il 2014 ed il 2017 CP_1 CP_2 sia intercorsa una relazione affettiva e sessuale del tutto consenziente…”, nonché “…dal contenuto della documentazione prodotta dall'indagato e da quanto acquisito nel corso della perquisizione operata dalla PG emerge con evidenza la prova di una frequentazione consenziente anche a carattere sessuale tra le parti quantomeno tra il 2014 e 2017” ed, infine, che “…In merito all'asserita recente divulgazione da parte del di tali immagini a terzi ciò risulta privo di qualsiasi riscontro CP_1 probatorio.” (vd. all. 1, citazione).
Orbene, già il semplice fatto che sia intervenuta archiviazione del procedimento può essere ritenuto sintomatico dell'assenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, in particolare dell'elemento soggettivo. L'archiviazione del procedimento penale non costituisce di per sé prova del delitto di calunnia, trattandosi di provvedimento che non implica un accertamento di falsità della notizia di reato, né della malafede della denunciante.
Alla luce della documentazione versata, ad avviso del Tribunale, si ritiene che l'attore non abbia ottemperato all'onus probandi sul medesimo gravante, non avendo offerto elementi di prova, né formulato richieste istruttorie atte a dimostrare che la convenuta avesse agito con dolo e, dunque, con la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
Ed invero, l'omessa produzione della denuncia-querela presentata dalla convenuta non consente una disamina della stessa e, dunque, la possibilità di statuire che la querelante – convenuta avesse proposto una denuncia nella consapevolezza di accusare un innocente.
A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione aveva già chiarito come “la semplice presentazione di una denuncia penale, poi archiviata, non costituisce, di per sé, fonte di responsabilità e risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere, al fine della qualificazione della denuncia in termini di calunnia, il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante. Da ciò deriva che il denunciante non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesto, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia ed il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante.” (Cass. civ., Sez. III, n. 300/2012; da ultimo, Cassazione civile sez. III, 24/10/2023, n. 29495).
La scarna documentazione versata in atti non consente di acclarare che la convenuta avesse agito con dolo, denunciando l'odierno attore dei reati di cui sopra.
A tale proposito, non è condivisibile l'argomentazione difensiva attorea secondo cui “deve ritenersi accertato che tra il la tra il 2014 ed il 2017 sia intercorsa una relazione affettiva CP_1 CP_2
e sessuale del tutto consenziente”, né tantomeno configurabile il reato di calunnia e la conseguente richiesta risarcitoria sull'assunto che “attesa l'esistenza di una sentenza di patteggiamento per il reato di calunnia in capo alla sig.ra il sig. ha diritto a vedersi riconosciuto il CP_2 CP_1 risarcimento del danno per avere lo stesso subito una denuncia calunniosa, a seguito della sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, e pertanto l'eccezione di controparte in merito alla infondatezza dell'an debeatur deve essere respinta.” (vd. pag. 3, note conclusive attoree dep. 9.12.2024).
Sul punto, quanto alla valenza della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, l'indirizzo maggioritario della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento non inverte l'onere della prova gravante sull'attore in ordine ai fatti dallo stesso dedotti, ma costituisce un semplice "elemento di convincimento" liberamente apprezzabile dal giudice unitamente ad altri elementi di prova.
A tale proposito, una recente pronuncia di legittimità della III Sez. della Cassazione Civile, la n.
20170 del 30 luglio 2018, sposando l'indirizzo maggioritario ha ribadito che «La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.).» (Cassazione civile sez. III,
30/07/2018, n.20170; cfr. anche Cass. 06/12/2011, n. 26250 “poiché la sentenza di patteggiamento è solo equiparata ad una pronuncia di condanna e, a norma dell'art. 445 c.p.p., comma 1-bis, non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza”; in senso analogo cfr. Cass. 11/05/2007, n. 10847; Cass. 24/02/2004 n. 3626; Cass.
06/05/2003 n. 6863; Cassazione civile sez. III, 11/03/2020, n. 7014: “La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova;
la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729
c.c.”).
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni e del mancato assolvimento dell'onus probandi incombente su parte attrice, condividendo quell'indirizzo ermeneutico sopra menzionato secondo cui la sentenza emessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 444 c.p.p. è una mera pronuncia che sancisce un accordo sulla pena tra accusa e difesa, senza, dunque, un accertamento formale della colpevolezza dell'imputato, la domanda attorea va integralmente rigettata per non essere la stessa provata.
Non può, infine, trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal patrocinio di parte convenuta per difetto di presupposti della stessa, nulla essendo stato allegato al riguardo in termini soggettivi ed oggettivi.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 260.000,01 ad euro
520.000,00), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente la domanda attorea;
b) rigetta la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
c) condanna altresì l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
11.229,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 14/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini