Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 289/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 20.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.289/2021 R.G.A.C., promossa da
, rappr e difesa dall' avv Giuliano Fina Parte_1
– ricorrente - contro
, con sede in Lecce alla via Controparte_1
Lequile 90
– resistente contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.1.2021 esponeva: di Parte_1 aver prestato attività lavorativa presso la Ditta Mordi e Fuggi sas, con sede in Lecce alla via Lequile n 90, dal 1.12.2016 al 31.3.2017; di aver svolto le mansioni di aiuto cuoca V livello CCNL Alimentari-Panificatori
Artigiani; che in particolare si era occupata della preparazione degli ingredienti necessari per i piatti, lavare ed affettare le verdure, cucinare le pietanze secondo le indicazioni del cuoco, pulire e tenere in ordine utensili e stoviglie, gestire dispense e celle frigorifere;
di essere stata assunta con un contratto a tempo determinato cd intermittente dal 1.12.2016 al 31.3.2017 per 6,30 ore giornaliere distribuite in 6 giorni dal lunedì al sabato con riposo domenicale come da modello UNILAV;
che dal 1.4.2017 al 30.06.2019 il rapporto era proseguito in forza di un contratto part time a tempo determinato per trenta ore settimanali distribuite in 6 gg dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 14,30; che difformemente da quanto stabilito nei suindicati contratti la ricorrente aveva osservato i seguenti
periodo dal 1.12.2016 al 31.3.2017 dal lunedi' al sabato dalle ore 6,00 alle ore 16,30 e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 14,30; periodo dal 1.4.2017 al 30.06.2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 6,00 alle ore 16,30 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 16,30; che aveva percepito le somme indicate in busta paga e non era stata corrisposta la tredicesima e le ferie non godute;
che aveva percepito la somma di euro 2606,68 a titolo di TFR.
Ciò premesso, lamentando che le retribuzioni percepite fossero inferiori alle retribuzioni previste per la quantità e qualità del lavoro prestato e comunque insufficienti ai sensi dell' art 36 Cost ed evidenziando di non aver mai ricevuto la giusta retribuzione a titolo di differenze retributive ordinarie, straordinario, tredicesima, ferie non godute, TFR, deduceva di non aver percepito differenze stipendiali per complessive euro 44.974,89.
Sulla scorta di tanto, concludeva affinché il Tribunale condannasse parte resistente al pagamento delle differenze stipendiali suesposte.
Il tutto, aumentato di accessori dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze processuali.
Integrato il contraddittorio, nessuno si costituiva per parte convenuta.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, all' udienza del 24.3.2022 ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Istruita la causa in via documentale ed escussi i testimoni indicati dal ricorrente, all'udienza odierna, previa discussione, il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente domanda giudiziale devolve alla cognizione del Tribunale la questione, originata dal rapporto lavorativo intercorso tra le parti, relativa all' accertamento della sussistenza del diritto a percepire una serie di differenze retributive maturate nel periodo dal 1.12.2016 al
30.6.2019.
Tanto premesso ritiene il Tribunale- alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della prova testimoniale espletata- che la domanda meriti solo parziale accoglimento.
Com'è noto, costituisce principio generale (coerentemente con il sistema disegnato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce in giudizio per il pagamento della retribuzione ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. Nel caso di specie, parte ricorrente rivendica principalmente il pagamento di una retribuzione adeguata alle ore di attività lavorativa prestata, al periodo lavorato e alla qualità di lavoro svolto.
Appare dunque doveroso incentrare l'esame delle acquisite emergenze istruttorie con riferimento alla questione relativa all'osservanza dell'orario previsto nei contratti di lavoro stipulati tra le parti ovvero all'espletamento delle prestazioni sulla base di quanto prospettato nel ricorso.
Tanto premesso e venendo ad esaminare le risultanze dell' istruttoria espletata occorre evidenziare che i testi escussi hanno integralmente confermato la prospettazione attorea con riferimento al periodo di lavoro, alle mansioni e all' orario osservato dalla ricorrente e tuttavia non può non evidenziarsi che tutti i testimoni ascoltati non potevano avere una conoscenza diretta degli effettivi orari di lavoro osservati dalla ricorrente in quanto si recavano presso la pizzeria saltuariamente o solo in alcuni orari di inizio e fine dell' attività lavorativa, sicchè tali deposizioni non possono ritenersi da sole sufficienti a comprovare la domanda attorea in assenza di ulteriori riscontri.
In particolare il teste ha riferito che si recava in Testimone_1
Pizzeria solo in alcune ore per accompagnare la ricorrente (ovvero la mattina alle ore 5,30 con frequenza di tre volte al mese e il pomeriggio alle ore 16,30 con frequenza di 2-3 volte al mese) laddove il teste
[...]
(persona vicina alla ricorrente in quanto coinquilina) ha Tes_2 riferito che si recava in pizzeria con una frequenza di 3 o 4 volte al mese. Ne consegue che tali deposizioni appaiono frammentarie ai fini della ricostruzione dell' effettivo orario della ricorrente.
Ed invero lo stesso teste ha precisato di conoscere le mansioni Tes_1 che svolgeva la ricorrente in quanto gliele aveva riferite la ricorrente stessa (v. dichiarazioni del teste al verbale di udienza Testimone_1 del 20.04.2023 e dichiarazioni del teste al verbale di Testimone_2 udienza del 3 settembre 2024).
Ne consegue che alla luce di tali dichiarazioni la ricostruzione dell' orario di lavoro effettivo della ricorrente appare frammentaria e insufficiente a provare con certezza l' effettivo orario di lavoro svolto sicchè in mancanza di tale elemento non appare possibile valutare la congruità della retribuzione percepita alla quantità e qualità del lavoro svolto.
Se così è, risultando comunque provate l'esistenza e la natura del rapporto dedotto in giudizio limitatamente al periodo dal 1.12.2016 al
30.6.2019, la natura delle mansioni svolte, appare parzialmente fondata la domanda di pagamento del TFR e della tredicesima mai erogate alla ricorrente
(da conteggiare limitatamente alle retribuzioni ammesse come percepite dalla ricorrente pari alle somme indicate in busta paga essendo ovviamente onere del datore (nel caso di specie non assolto) provare l'esatto adempimento
(quale fatto estintivo del diritto azionato) degli obblighi retributivi.
Sicchè in relazione al periodo indicato in ricorso vanno riconosciute le spettanze dovute a titolo di tredicesima, e TFR sulle retribuzioni riconosciute come percepite dal ricorrente e quanto spettante a titolo di ferie non godute.
Le somme richieste a titolo di festività risultano invece regolarmente percepite in busta paga.
Le somme spettanti a titolo di tredicesima possono calcolarsi nella misura di euro 3.149,00 (retribuzione media percepita euro 1219,00 tredicesima
2017, euro 1219,00 tredicesima 2018, euro 711 tredicesima 2019 e rateo dicembre tredicesima 2015).
Le somme spettanti a titolo di saldo TFR possono essere facilmente calcolate nella misura di euro 428,04 (totale retribuzione percepita/dovuta come da conteggi euro 37.819,77 + euro 3.149,00 tredicesima = 40.968,77: 13,5=
3034,72- acconto di euro 2606,68 = 428,04).
Le somme spettanti a titolo di ferie residue non godute possono calcolarsi sulla base del residuo ferie indicato nell' ultima busta paga nella misura di euro 823,62 [di cui euro 394,44 per ferie maturate nell' anno in corso
(ore 43,25 x 9,12 = 394,44) ed euro 429,18 per ferie residue AP (ore 47,06
x 9,12 = 429,18)].
Il convenuto va quindi condannato al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di euro 4.400,66 (euro 3.149,00 a titolo di
[...] tredicesima + euro 428,04 a titolo di TFR + euro 823,62 a titolo di ferie non godute) oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese, liquidate e distratte come in dispositivo vanno poste a carico della parte soccombente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, udito il solo procuratore della parte ricorrente ed attese le conclusioni formulate dallo stesso all'odierna udienza, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e per l' effetto dichiara tenuta e condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore della ricorrente la somma di euro 4.400,66 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali giusta sentenza Cass. SS.UU. n 38/01 con decorrenza dalla maturazione del credito al soddisfo.
2. condanna, altresì, Controparte_1 alla rifusione delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €.1800,oo, oltre spese generali IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 20.2.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Costa