Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 3444/2024 promossa da: ss. avv.ta ERICA ROSSETTO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ta RAFFAELLA CAVALLOTTI CP_1
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1.
ha convenuto in giudizio l'impresa individuale di Parte_1 CP_1 chiedendo all'adito Tribunale di:
- dichiarare illegittimo il licenziamento intimatogli per insussistenza del fatto contestato e conseguentemente di condannare il convenuto al pagamento dell'indennità risarcitoria ex art. 9 d.lgs. 23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da conteggiarsi nella misura massima di 6 mensilità, pari ad euro 17.074,38 o nella somma veriore accertanda in corso di causa;
- dichiarare tenuta e condannare la parte convenuta a corrispondergli la somma di euro 90.068,00 a titolo di differenze retributive ovvero la somma veriore accertanda in corso di causa, eventualmente dedotta la somma di euro 6.641,39 già azionata con decreto ingiuntivo n.322/2024;
- dichiarare tenuta e condannare la convenuta al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle differenze retributive conteggiate, ovvero su quelle accertande in corso di causa;
1
6° livello e infine nel 5°; di aver svolto la propria attività presso due tabaccherie site in
Torino C.so Raffaello n. 14 e via Berthollet n.17; di aver lavorato 7 ore al giorno per
6 giorni, dal lunedì al sabato, per un totale di 42 ore settimanali, dalle 7:30 alle 14 o dalle 13:00 alle 20:00; di essersi occupato della gestione completa della tabaccheria;
di aver subito una contestazione disciplinare (doc.7) dopo un periodo di ferie disposte dal datore;
di aver inviato le proprie giustificazioni respingendo gli addebiti mossi a suo carico e chiedendo l'immediata riammissione in servizio;
di aver ricevuto
– e successivamente impugnato - lettera di licenziamento da parte del datore di lavoro in data 02.11.2023 ; di avere diritto ad essere inquadrato sin dal 1. 12.2018 nel superiore I livello in considerazione delle mansioni svolte: apertura e chiusura del punto vendita;
gestione del fondo cassa del giorno precedente;
riordino del negozio;
vendita ai clienti dei generi di monopolio;
gestione delle macchine “addette ai giochi”; gestione degli ordini verso i fornitori;
pagamento dei fornitori;
gestione dell'esposizione della merce in vendita;
operazioni di cassa;
rifornimento del distributore automatico di sigarette e scarico dei soldi;
gestione del magazzino;
gestione delle slot machine;
pulizia dei locali;
gestione del file per il riordino settimanale delle sigarette;
gestione del flusso del servizio dei vari corrieri;
gestione del cassetto giornaliero;
controllo del flusso di contanti della giornata;
compilazione del file Excel per controllo della chiusura;
accensione delle apparecchiature di lavoro;
spegnimento dei macchinari;
2. si è costituito in giudizio domandando il rigetto delle domande CP_1
attoree in quanto infondate e deducendo: che il licenziamento è scaturito dal comportamento illecito del ricorrente - attuato insieme alla collega , CP_2 anch'essa licenziata - appurato in conseguenza di un controllo reso necessario da rilevanti ammanchi di liquidità verificatisi nell'ultimo periodo di attività del ricorrente;
che il ricorrente, durante tutto il periodo lavorato, non ha mai svolto attività gestoria o
2 altre attività con responsabilità ovvero con carattere di iniziativa tali da giustificare l'inquadramento superiore rispetto a quello assegnato;
3. il ricorrente in data 01/12/2018 è stato assunto dal convenuto con CP_1
contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, con termine al 30.11.2021, avente ad oggetto mansioni di commesso ricondotte, inizialmente, al livello VII, nella fase intermedia, al livello VI e, infine, al livello V delle C.C.N.L. terziario Confcommercio
(doc. 2 ric.); con lettera dell'1/12/2021, versata in atti da parte convenuta in data 20/3/2025 su ordine del tribunale (doc. 46 conv.), il rapporto di lavoro del ricorrente è stato trasformato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e il ricorrente è stato inquadrato nel V livello del C.C.N.L. settore commercio, con mansioni di commesso e con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali;
con lettera del 27/10/2023 (doc. 7 ric.), il convenuto ha contestato al ricorrente quanto segue: “Negli ultimi periodi avevamo riscontrato rilevanti ammanchi di magazzino in particolare sui tabacchi.
In contemporanea giocate della Lottomatica anomale.
Una verifica sulle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza hanno (sic) mostrato diversi annullamenti delle vendite di tabacchi ed altri prodotti da parte Sua dopo aver passato il prodotto al lettore ottico che ne registra l'avvenuta vendita.
Questo comportamento generava un surplus di cassa che veniva, sembrerebbe dalle registrazioni, compensato da parte Sua e del collega , incassando CP_2
importi più bassi rispetto al dovuto per le giocate alla Lottomatica da parte del sig.
cliente della tabaccheria. Controparte_3
Questo sistema potrebbe essere alla base dei grandi ammanchi di liquidità verificatisi negli ultimi periodi, con conseguente sforamento del fido bancario e relativo blocco dell'operatività del conto corrente.”; in data 2/11/2023 il ricorrente è stato licenziato per i fatti di cui alla lettera di contestazione disciplinare del 24/10/2023, espressamente richiamata nella lettera di recesso (doc. 10 ric.);
4. con riguardo alla domanda di inquadramento nel I livello del C.C.N.L. terziario e commercio a decorrere dall'assunzione in qualità di apprendista (1/12/2018) e alla
3 domanda di condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, deve rilevarsi che il raffronto tra i due livelli (quello rivendicato e quello posseduto) è indispensabile per l'esame della correttezza dell'inquadramento di un lavoratore subordinato;
ed invero, secondo la S.C., le domande aventi detto oggetto richiedono un procedimento logico-giuridico (c.d. “trifasico”) che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini;
ai fini dell'osservanza di tale procedimento è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. (cfr., tra le molte, Cass. 30580/2019); come ritenuto dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza n. 590/2023, pertanto,
"poiché la valutazione giudiziale presuppone le allegazioni del lavoratore, è necessario che questo in primo luogo indichi le declaratorie contrattuali relative al livello e al profilo professionale di inquadramento posseduto e il tratto qualificante, rispetto a questo, del livello di inquadramento rivendicato;
soltanto una volta compiutamente svolte queste allegazioni si può passare ad analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta ed infine indagare sulla prevalenza dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello e alla qualifica superiori."; alla luce di tali principi, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo-tanto nella parte in fatto quanto nella parte in diritto-si rilevano del tutto insufficienti, in quanto non sono state riportate le declaratorie relative al livello I e al livello V, non è stato prodotto il C.C.N.L., e non è stata dedotta la ragione dell'asserita inadeguatezza dell'inquadramento posseduto;
mancando, nel caso di specie, la descrizione del declaratorie relative al livello di inquadramento e al livello rivendicato, che costituisce la premessa maggiore del procedimento “trifasico” da svolgere per accertare la congruità dell'inquadramento del lavoratore, risulta mancante anche l'allegazione, a cui è tenuto il lavoratore, degli elementi distintivi del livello I rispetto al livello V, presupposto indispensabile per procedere al confronto tra detti tratti distintivi e le mansioni svolte;
4 in base a tutto sin qui esposto, deve essere respinta la domanda di inquadramento nel livello I del C.C.N.L. terziario e commercio e la condanna del convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
diversamente da quanto argomentato in sede di discussione, al ricorrente non può neppure essere riconosciuto il diritto all'inquadramento nel V livello con decorrenza dal 1/12/2018, data di assunzione in qualità di apprendista, in quanto il ricorso non è contenuta contestazione alcuna in ordine alla legittimità del contratto di apprendistato;
5. in sede di discussione, la difesa del ricorrente ha evidenziato che l'importo rivendicato a titolo di differenze retributive comprende anche l'indennità di maneggio denaro;
nonostante gli importi asseritamente dovuti al ricorrente a titolo di indennità di maneggio danaro effettivamente siano stati inseriti nel conteggio delle spettanze dal medesimo rivendicate (cfr. conteggi sub doc. 11 ric.), in ricorso non si fa cenno alcuno -né nella parte in fatto nè nella parte in diritto - a tale emolumento e ai presupposti cui il C.C.N.L. subordina il suo riconoscimento;
l'indennità di maneggio denaro, infatti, spetta in presenza dei requisiti previsti dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, essendo necessario che le mansioni del lavoratore implichino un contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione a responsabilità, anche di carattere finanziario;
la domanda di pagamento dell'indennità di maneggio di denaro, dunque, deve essere respinta, in quanto tale emolumento non è stato espressamente richiesto in ricorso, laddove non sono stati neppure dedotti i fatti costitutivi della pretesa attorea, con conseguente impossibilità per la parte convenuta di difendersi;
6. come confermato dalla difesa del ricorrente all'odierna udienza, il TFR è stato integralmente pagato e, in particolare, per quanto di interesse nel presente giudizio, il lavoratore ha ricevuto il pagamento della somma lorda di euro 1498,10 rivendicata a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto, avendo il convenuto dato esecuzione all'ordinanza ex art 423 c.p.c. del 9/12/2024;
7.
5 il ricorrente, come altresì precisato all'odierna udienza, lamenta anche il mancato pagamento delle spettanze di fine rapporto di cui alla busta paga di ottobre 2023, prodotta da parte convenuta su ordine del giudice sub doc. 57; posto che parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente l'importo risultante da tale busta paga, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.;, deve ssere condannata a pagare al lavoratore l'importo lordo ivi risultante e, segnatamente, euro 5914, 60 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
8. con riguardo, infine, all'impugnativa del licenziamento intimato al ricorrente, il vizio di genericità della contestazione disciplinare denunciato in ricorso appare fondato;
nei licenziamenti disciplinari, come è noto, la contestazione specifica preventiva dell'addebito al lavoratole incolpato (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, cd. Statuto dei lavoratori) assolve la funzione di garanzia del diritto di difesa del lavoratore nell'ambito del procedimento disciplinare e, in coerenza con tale funzione, la contestazione specifica preventiva dell'addebito è condizione indefettibile di legittimità del licenziamento (come di ogni altra sanzione) disciplinare;
la lettera di contestazione disciplinare che ha preceduto il licenziamento, il cui contenuto è stato riportato al paragrafo 3, non appare sufficientemente specifica: dalla stessa, infatti, emerge soltanto che il ricorrente è stato accusato di aver artatamente generato un surplus di cassa, mediante vendite di tabacchi o di altri prodotti, che venivano annullate subito dopo aver passato il lettore ottico sulla merce,
e di aver successivamente compensato tale surplus di cassa incassando, durante le giocate alla Lottomatica di un determinato cliente, importi più bassi rispetto al dovuto;
le condotte illecite imputate al ricorrente, tuttavia, non sono ben determinate nei loro contorni materiali e soprattutto temporali, non consentendo di comprendere quando e quante volte tali operazioni fraudolente siano state poste in essere dal lavoratore incolpato;
la genericità della contestazione, inoltre, trova conferma nel fatto che la circostanza che il surplus di cassa fosse compensato attraverso gli incassi, da parte del ricorrente, di importi più bassi rispetto al dovuto per le giocate alla Lottomatica è descritta in termini meramente ipotetici: "sembrerebbe dalle registrazioni compensato
6 incassando importi più bassi rispetto al dovuto"; "questo sistema potrebbe essere alla base dei grandi ammanchi di liquidità verificatisi negli ultimi periodi";
9. il licenziamento intimato al ricorrente, dunque, deve essere dichiarato illegittimo per genericità della contestazione degli addebiti;
ne consegue l'applicazione della tutela di cui all'art. 9 del dlgs 23/2015, che indica l'indennità massima astrattamente conseguibile dal lavoratore in 6 mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR , tanto nei casi di cui all'art. 3, comma 1
D.Lgs. 23/2015 (assenza di giusta causa: indennizzo compreso tra tre e sei mensilità), quanto nel caso delle violazioni formali e procedurali di cui all'art. 4 del medesimo decreto (indennizzo compreso tra una e sei mensilità);
i criteri per la determinazione nel caso concreto dell'indennità, nell'ambito dell'intervallo tra il minimo e il massimo, sono indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 8/11/2018 n. 194, capo 15 ultimo capoverso:
“Nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata
l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n.23 del 2015 - nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”;
10. tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente (circa 5 anni) e dell'esiguo numero di dipendenti (cfr. visura camerale sub doc. 5 ric.) del convenuto, l'indennità risarcitoria spettante al ricorrente deve essere liquidata nella misura di 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, da utilizzare come parametro di riferimento per il calcolo dell'indennità risarcitoria come previsto dal d.lgs. n. 23/2015, deve essere quantificata, in assenza di contestazioni tra le parti, nell'importo lordo di euro 2127, 50 risultante dai conteggi di parte ricorrente depositati in data 15/4/2025; il convenuto, in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, deve essere condannato a pagargli l'importo lordo di euro 8510 a titolo di indennità
7 risarcitoria non assoggettata a contribuzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 comma 1 e dell'art. 4 del d.lgs. 23/2015;
11. la domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata nei nuovi conteggi depositati in data 15/4/2025, è inammissibile, in quanto trattasi di domanda nuova;
nel ricorso introduttivo, infatti, non è stata domandata la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, e neppure può sostenersi, come affermato in sede di discussione dalla procuratrice del ricorrente, che tale domanda discenda automaticamente dall'impugnativa del licenziamento;
12. le spese di lite sono poste a carico del convenuto in ragione della sua soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto che il decisum si colloca in prossimità del limite inferiore dello scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale svolta e della ridotta complessità delle questioni oggetto di decisione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 2/11/2023;
condanna, per l'effetto, il convenuto a pagare al ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 9 del dlgs 23/2015, l'importo lordo di euro 8510 pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
condanna il convenuto a pagare al ricorrente l'importo lordo di euro 5914, 60, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna, infine, il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3800 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Torino, 16/5/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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