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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/11/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2239/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa TT CA, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2239/2023, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Luigia Dibisceglia, Parte_1 giusta mandato in atti;
-opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
-opposta contumace-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 novembre 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c., proposta da avverso l'atto di precetto notificato il 5-29 aprile .2023 dalla Parte_1 [...] con cui gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro CP_1
20.700,57, in forza del decreto ingiuntivo n. 119/2023 emesso il 2 febbraio 2023 dal Tribunale di
Trani, notificato all'odierno attore il 13 febbraio 2023 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il
30 marzo 2023.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito l'illegittimità del precetto azionato, in quanto 1 fondato su un provvedimento monitorio illegittimamente dichiarato esecutivo, atteso che lo stesso è stato tempestivamente opposto con atto di citazione ritualmente notificato alla
[...]
n data 27 marzo 2023 e il relativo giudizio è stato iscritto al ruolo in data 5 aprile CP_1
2023.
L'attore ha quindi chiesto: “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo su cui si fonda il precetto notificato, concorrendo i gravi motivi suesposti;
2) nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 29.04.2023, dichiarando che P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1 dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 c.p.c., nella misura che riterrà di giustizia;
3) in ogni caso, condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18 luglio 2023, il precedente Giudice designato ha dichiarato la contumacia della società convenuta e ha differito l'udienza di comparizione delle parti al 15 novembre 2023.
All'esito di detta udienza, accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo monitorio, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Senonchè, all'udienza del 4 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata rinvia all'udienza del 5 novembre 2025, poi differita d'ufficio al 12 novembre 2025, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Anzitutto non è inutile ricondurre la presente opposizione nel paradigma normativo dell'art. 615
c.p.c., secondo l'insegnamento della Suprema Corte (arg. Cass. 5 giugno 2007 n. 13069: “La denuncia dell'errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio
l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.”).
2 Ancora, mette conto rimarcare che “La sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione ex art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c. ovvero, ancora, in quello di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al medesimo decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto ex art. 647 cit., né essendo proponibile il ricorso per cassazione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/11/2021, n.36196).
Tanto chiarito, risulta per tabulas che:
1) il titolo esecutivo, in forza del quale è stato notificato a l'atto Parte_1 di precetto per l'importo di € 20.700,57, qui opposto, è il decreto ingiuntivo n. 119/2023, emesso dal Tribunale di Trani in data 02 febbraio 2023, notificato in data 13 febbraio 2023 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 30 marzo 2023;
2) avverso il titolo monitorio è stata spiegata opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c, giusta atto di citazione notificato il 27 marzo 2023;
3) il relativo giudizio è stato iscritto a ruolo il successivo 5 aprile 2023.
E' evidente allora che la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. è stata illegittimamente rilasciata, posto che per un verso il titolo monitorio è stato opposto e tale opposizione risulta tempestiva. Invero, risulta rispettato il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., ove si consideri che lo stesso ricadeva nella giornata di sabato 25 marzo 2023, con conseguente proroga di diritto, ai sensi dell'art 155 c.p.c., al primo giorno seguente non festivo (per l'appunto il 27 marzo 2023). Come noto, infatti, per giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione Cass., sez. 6-5, ord. 16/11/2016, n. 23375; conformi Cass., sez. V, sent. 13/05/2022, n. 15430, in relazione al termine per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al rito del lavoro;
Cass., sez. I, sent. 7/10/2014, n. 21105, in relazione al termine per il deposito del ricorso per cassazione).
Per altro verso, la pronuncia di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. è stata resa quando era ancora pendente il termine di 10 giorni per l'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c. (come poi in effetti è avvenuto), vale a dire quando non sussistevano (a prescindere dalla tempestività o meno della notificazione dell'atto di citazione in opposizione) le condizioni per accertare la mancata opposizione e la conseguente declaratoria di esecutorietà.
3 In definitiva va dichiarata la l'illegittimità dell'atto di precetto notificato il 5-29 aprile 2023 all'odierno opponente da parte della Controparte_1
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Si procede alla liquidazione come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: applicazione della
Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 in ragione del credito azionato, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, esclusa la fase 3, stante la natura documentale della controversia.
Deve inoltre pronunciarsi condanna della opposta, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore di parte attrice di una somma pari a quella liquidata per le spese del procedimento, avuto riguardo al contegno della medesima società opposta (che, pur consapevole dell'opposizione al decreto ingiuntivo -avendo ricevuto la notifica dell'atto di citazione il 27 marzo 2023- in data 5 aprile 2023 ha notificato l'atto di precetto) tale da integrare un abuso dello strumento processuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto notificato a
[...]
in data 5-29 aprile 2023; Parte_1
2. condanna l'opposta a rimborsare a parte opponente le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
3. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di € 3.906,55 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.;
Così deciso in Trani, in data 21 novembre 2025
La Giudice
TT CA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa TT CA, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma. c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2239/2023, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Luigia Dibisceglia, Parte_1 giusta mandato in atti;
-opponente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
-opposta contumace-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 novembre 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma, c.p.c., proposta da avverso l'atto di precetto notificato il 5-29 aprile .2023 dalla Parte_1 [...] con cui gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di euro CP_1
20.700,57, in forza del decreto ingiuntivo n. 119/2023 emesso il 2 febbraio 2023 dal Tribunale di
Trani, notificato all'odierno attore il 13 febbraio 2023 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il
30 marzo 2023.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito l'illegittimità del precetto azionato, in quanto 1 fondato su un provvedimento monitorio illegittimamente dichiarato esecutivo, atteso che lo stesso è stato tempestivamente opposto con atto di citazione ritualmente notificato alla
[...]
n data 27 marzo 2023 e il relativo giudizio è stato iscritto al ruolo in data 5 aprile CP_1
2023.
L'attore ha quindi chiesto: “1) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo su cui si fonda il precetto notificato, concorrendo i gravi motivi suesposti;
2) nel merito accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 29.04.2023, dichiarando che P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti dell'odierno opponente, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Controparte_1 dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 c.p.c., nella misura che riterrà di giustizia;
3) in ogni caso, condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18 luglio 2023, il precedente Giudice designato ha dichiarato la contumacia della società convenuta e ha differito l'udienza di comparizione delle parti al 15 novembre 2023.
All'esito di detta udienza, accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo monitorio, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Senonchè, all'udienza del 4 dicembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente) la causa è stata rinvia all'udienza del 5 novembre 2025, poi differita d'ufficio al 12 novembre 2025, per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Anzitutto non è inutile ricondurre la presente opposizione nel paradigma normativo dell'art. 615
c.p.c., secondo l'insegnamento della Suprema Corte (arg. Cass. 5 giugno 2007 n. 13069: “La denuncia dell'errata apposizione della formula esecutiva configura opposizione agli atti esecutivi allorquando si faccia riferimento solo alla correttezza della spedizione del titolo in forma esecutiva (di cui non si ponga in dubbio
l'esistenza), richiesta dall'art. 475 cod. proc. civ., poiché in tal caso l'indebita apposizione della formula può concretarsi in una irregolarità del procedimento esecutivo o risolversi in una contestazione della regolarità del precetto ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. Viceversa, allorché la denuncia sia motivata dalla contestazione dell'inesistenza del titolo esecutivo ovvero dalla mancata soddisfazione delle condizioni perché l'atto acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (come, ad esempio, quando si deduca la mancanza della prestazione della cauzione), l'opposizione deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.”).
2 Ancora, mette conto rimarcare che “La sussistenza delle condizioni che, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., legittimano la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo, è sindacabile esclusivamente nel giudizio di opposizione ex art. 645 ovvero ex art. 650 c.p.c. ovvero, ancora, in quello di opposizione all'esecuzione intrapresa in base al medesimo decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, non essendo previsto alcun mezzo d'impugnazione avverso il relativo decreto ex art. 647 cit., né essendo proponibile il ricorso per cassazione” (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/11/2021, n.36196).
Tanto chiarito, risulta per tabulas che:
1) il titolo esecutivo, in forza del quale è stato notificato a l'atto Parte_1 di precetto per l'importo di € 20.700,57, qui opposto, è il decreto ingiuntivo n. 119/2023, emesso dal Tribunale di Trani in data 02 febbraio 2023, notificato in data 13 febbraio 2023 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. il 30 marzo 2023;
2) avverso il titolo monitorio è stata spiegata opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c, giusta atto di citazione notificato il 27 marzo 2023;
3) il relativo giudizio è stato iscritto a ruolo il successivo 5 aprile 2023.
E' evidente allora che la dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. è stata illegittimamente rilasciata, posto che per un verso il titolo monitorio è stato opposto e tale opposizione risulta tempestiva. Invero, risulta rispettato il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., ove si consideri che lo stesso ricadeva nella giornata di sabato 25 marzo 2023, con conseguente proroga di diritto, ai sensi dell'art 155 c.p.c., al primo giorno seguente non festivo (per l'appunto il 27 marzo 2023). Come noto, infatti, per giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione Cass., sez. 6-5, ord. 16/11/2016, n. 23375; conformi Cass., sez. V, sent. 13/05/2022, n. 15430, in relazione al termine per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al rito del lavoro;
Cass., sez. I, sent. 7/10/2014, n. 21105, in relazione al termine per il deposito del ricorso per cassazione).
Per altro verso, la pronuncia di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. è stata resa quando era ancora pendente il termine di 10 giorni per l'iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c. (come poi in effetti è avvenuto), vale a dire quando non sussistevano (a prescindere dalla tempestività o meno della notificazione dell'atto di citazione in opposizione) le condizioni per accertare la mancata opposizione e la conseguente declaratoria di esecutorietà.
3 In definitiva va dichiarata la l'illegittimità dell'atto di precetto notificato il 5-29 aprile 2023 all'odierno opponente da parte della Controparte_1
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Si procede alla liquidazione come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: applicazione della
Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 5.200,01 a €
26.000,00 in ragione del credito azionato, parametri medi per le fasi 1, 2 e 4, esclusa la fase 3, stante la natura documentale della controversia.
Deve inoltre pronunciarsi condanna della opposta, ex art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore di parte attrice di una somma pari a quella liquidata per le spese del procedimento, avuto riguardo al contegno della medesima società opposta (che, pur consapevole dell'opposizione al decreto ingiuntivo -avendo ricevuto la notifica dell'atto di citazione il 27 marzo 2023- in data 5 aprile 2023 ha notificato l'atto di precetto) tale da integrare un abuso dello strumento processuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto notificato a
[...]
in data 5-29 aprile 2023; Parte_1
2. condanna l'opposta a rimborsare a parte opponente le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
3. condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente dell'importo di € 3.906,55 ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.;
Così deciso in Trani, in data 21 novembre 2025
La Giudice
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