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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
ST AN CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 768/2025, introdotta da
NAPOLI, 04/04/1958) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 30/06/1957), entrambi con il patrocinio dell'avv. DAVIDE
MALDERA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
hiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2017 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“all'Ill.mo Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
mandare all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) I ricorrenti rinunciano reciprocamente alla corresponsione del mantenimento o versamenti in denaro a qualsivoglia titolo;
2) Il figlio è economicamente autosufficiente sin dalla separazione;
Per_1
3) I ricorrenti dichiarano di aver valutato tutti gli aspetti patrimoniali tra di loro e con il figlio e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
4) Il figlio, con dichiarazione che si allega, ha espressamente rinunciato all'offerta dei suoi genitori di ottenere la nuda proprietà della ex casa coniugale, della quale è proprietaria ed abita la ricorrente.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/06/1984, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte;
quanto al punto 4)
il tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione, che esula dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 768/2025 R.G.A.C.: dichiara lo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 23/06/1984 tra (NAPOLI, Parte_1
04/04/1958) e (ROMA, 30/06/1957) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00690, Parte II
, Serie A04, Anno 1984 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT IE Presidente
Cecilia Pratesi CE rel.
ST AN CE
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 768/2025, introdotta da
NAPOLI, 04/04/1958) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 30/06/1957), entrambi con il patrocinio dell'avv. DAVIDE
MALDERA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
hiedono al Tribunale di Parte_1 Parte_2
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2017 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“all'Ill.mo Tribunale adito di pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
mandare all'ufficiale dello stato civile del comune di Roma di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi alle seguenti CONDIZIONI
1) I ricorrenti rinunciano reciprocamente alla corresponsione del mantenimento o versamenti in denaro a qualsivoglia titolo;
2) Il figlio è economicamente autosufficiente sin dalla separazione;
Per_1
3) I ricorrenti dichiarano di aver valutato tutti gli aspetti patrimoniali tra di loro e con il figlio e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
4) Il figlio, con dichiarazione che si allega, ha espressamente rinunciato all'offerta dei suoi genitori di ottenere la nuda proprietà della ex casa coniugale, della quale è proprietaria ed abita la ricorrente.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/06/1984, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte;
quanto al punto 4)
il tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione, che esula dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 768/2025 R.G.A.C.: dichiara lo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 23/06/1984 tra (NAPOLI, Parte_1
04/04/1958) e (ROMA, 30/06/1957) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00690, Parte II
, Serie A04, Anno 1984 , alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 04/11/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente RT IE