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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 03/02/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 642/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCOLARO MA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2599/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00354074 89 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-CO e dell'ATO Me 1 spa- in liquidazione la cartella di pagamento n. 295 2024 00354074 89 000, notificata in data 12.02.2025, ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/001693, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2009 e 2011, con la quale si pretendeva il pagamento di euro 163,88;
Articolava quindi i seguenti motivi di ricorso:
- Prescrizione e/o decadenza dell'asserito diritto;
- Mancata notifica degli atti prodromici;
- Mancata allegazione degli atti prodromici – Difetto di motivazione.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso con condanna in solido degli enti resistenti.
Si costituiva l'ADER la quale chiedeva preliminarmente dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva. In ogni caso difendeva la legittimità della procedura di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva anche l'ATO che deduceva l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso.
Allegava di avere ritualmente notificato al debitore per la TIA saldo anno 2011 la Fattura nr. 2013054567 del
14/06/2013 (con raccomandata spedita in data 14/12/2016 e ricevuta al domicilio del contribuente a mani proprie dello stesso in data 23/01/2017) nonché l'intimazione di pagamento nr. 270228 (notificata per tramite racc. a/r spedita in data 14/09/2019 al domicilio del contribuente, con avviso lasciato dall'agente postale incaricato alla consegna in data 24/09/2019 ed il plico reso al mittente per compiuta giacenza in data
28/10/2019).
Con memoria illustrativa il ricorrente contestava la compiuta giacenza per mancata prova della spedizione della CAD. Insisteva comunque nel ricorso.
All'odierna udienza, la Corte, in persona del Giudice Unico, assumeva la causa in decisione, emettendo il separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
In via preliminare, quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate-
CO, con l'atto di costituzione in giudizio, deve rilevarsene l'infondatezza, posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, come nel caso di specie, o ruoli esattoriale, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate CO che dell'ente impositore (Cfr. da ultimo, Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del
09.03.2022). Nel merito, con assorbimento di ogni altra questione, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
Invero, la fattura relativa al saldo TIA 2011 è stata notificata soltanto il 23.01.2017, ossia a termine quinquennale ormai decorso, così come l'intimazione di pagamento in relazione alla TIA 2009 è stata notificata soltanto in data 29.07.2019, quando ormai il termine era abbondantemente decorso.
Ben può, del resto, a prescindere da ogni questione relativa alla regolarità della notifica di tale ultimo atto
(pure contestata in questa sede con le memorie illustrativa) il contribuente far valere in questa sede la prescrizione già maturata all'atto della notifica della suddetta intimazione di pagamento.
Sul punto, è sufficiente richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge" (Cfr. Cass. civ. sez. 2, Ord. n. 7188 del 18.03.2025).
Occorre, infatti, precisare che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento per far valere la prescrizione del tributo precedentemente maturatasi, o il difetto di motivazione, non implica -per orientamento ormai pacifico di questa Corte di Giustizia Tributaria- una preclusione processuale, tale da ritenere che la successiva cartella di pagamento fosse impugnabile solo per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, cit.
Dlvo 546/92, senza che potesse opporsi l'eccezione di prescrizione maturata prima dell'emissione degli avvisi di intimazione suddetti.
Invero, l'intimazione di pagamento in esame Banca_1 un atto “atipico”, in quanto non ricompreso nell'elencazione di cui di cui al citato art. 19 d.lgs 546/92, e quindi impugnabile solo in via meramente facoltativa;
ciò in adesione alla pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente, Cass. Civ., Sez. 5,
Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022).
Da ciò consegue che il mancato esercizio di essa (impugnazione facoltativa) non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè essa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti tipici espressamente indicati nell'art. 19 (cfr., da ult., Cass. nn. 17010 del 2012 e 24916 del 2013. In tal senso anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30911 del
2019 che, in motivazione, richiama Cass. Sez. Un. n. 3773/2014), ossia, come nel caso di specie, della cartella di pagamento.
§
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso merita accoglimento.
L'integrale soccombenza degli enti resistenti impone, in applicazione dei principi generali in materia, la condanna degli stessi, in solido tra loro delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, vanno liquidate come indicato in dispositivo, nella misura minima in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità,
a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, in persona del giudice monocratico, sentite le parti, così provvede:
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 233,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così è deciso in Messina il 29 gennaio 2026
Il Giudice Unico
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCOLARO MA GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2599/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00354074 89 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti e verbali di causa.
Resistente/Appellato: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-CO e dell'ATO Me 1 spa- in liquidazione la cartella di pagamento n. 295 2024 00354074 89 000, notificata in data 12.02.2025, ed i ruoli ivi contenuti e cioè il ruolo n. 2024/001693, avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2009 e 2011, con la quale si pretendeva il pagamento di euro 163,88;
Articolava quindi i seguenti motivi di ricorso:
- Prescrizione e/o decadenza dell'asserito diritto;
- Mancata notifica degli atti prodromici;
- Mancata allegazione degli atti prodromici – Difetto di motivazione.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento del ricorso con condanna in solido degli enti resistenti.
Si costituiva l'ADER la quale chiedeva preliminarmente dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva. In ogni caso difendeva la legittimità della procedura di riscossione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva anche l'ATO che deduceva l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza dello stesso.
Allegava di avere ritualmente notificato al debitore per la TIA saldo anno 2011 la Fattura nr. 2013054567 del
14/06/2013 (con raccomandata spedita in data 14/12/2016 e ricevuta al domicilio del contribuente a mani proprie dello stesso in data 23/01/2017) nonché l'intimazione di pagamento nr. 270228 (notificata per tramite racc. a/r spedita in data 14/09/2019 al domicilio del contribuente, con avviso lasciato dall'agente postale incaricato alla consegna in data 24/09/2019 ed il plico reso al mittente per compiuta giacenza in data
28/10/2019).
Con memoria illustrativa il ricorrente contestava la compiuta giacenza per mancata prova della spedizione della CAD. Insisteva comunque nel ricorso.
All'odierna udienza, la Corte, in persona del Giudice Unico, assumeva la causa in decisione, emettendo il separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
In via preliminare, quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva formulato dall'Agenzia delle Entrate-
CO, con l'atto di costituzione in giudizio, deve rilevarsene l'infondatezza, posto che secondo l'indirizzo giurisprudenziale invalso in tema di contenzioso tributario, in caso di opposizione avverso cartelle di pagamento, come nel caso di specie, o ruoli esattoriale, sussiste la legittimazione passiva sia dell'Agenzia delle Entrate CO che dell'ente impositore (Cfr. da ultimo, Cass. sez.
6-2 Ordinanza n. 7716 del
09.03.2022). Nel merito, con assorbimento di ogni altra questione, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
Invero, la fattura relativa al saldo TIA 2011 è stata notificata soltanto il 23.01.2017, ossia a termine quinquennale ormai decorso, così come l'intimazione di pagamento in relazione alla TIA 2009 è stata notificata soltanto in data 29.07.2019, quando ormai il termine era abbondantemente decorso.
Ben può, del resto, a prescindere da ogni questione relativa alla regolarità della notifica di tale ultimo atto
(pure contestata in questa sede con le memorie illustrativa) il contribuente far valere in questa sede la prescrizione già maturata all'atto della notifica della suddetta intimazione di pagamento.
Sul punto, è sufficiente richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge" (Cfr. Cass. civ. sez. 2, Ord. n. 7188 del 18.03.2025).
Occorre, infatti, precisare che la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento per far valere la prescrizione del tributo precedentemente maturatasi, o il difetto di motivazione, non implica -per orientamento ormai pacifico di questa Corte di Giustizia Tributaria- una preclusione processuale, tale da ritenere che la successiva cartella di pagamento fosse impugnabile solo per vizi propri, ai sensi dell'art. 19, comma 3, cit.
Dlvo 546/92, senza che potesse opporsi l'eccezione di prescrizione maturata prima dell'emissione degli avvisi di intimazione suddetti.
Invero, l'intimazione di pagamento in esame Banca_1 un atto “atipico”, in quanto non ricompreso nell'elencazione di cui di cui al citato art. 19 d.lgs 546/92, e quindi impugnabile solo in via meramente facoltativa;
ciò in adesione alla pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciascun atto recante una pretesa tributaria ancorché non ricompreso in tale elencazione è comunque impugnabile, sia pure facoltativamente (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10672 del 11/05/2009 e, ultimamente, Cass. Civ., Sez. 5,
Ordinanza n. 11481 del 08/04/2022).
Da ciò consegue che il mancato esercizio di essa (impugnazione facoltativa) non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè essa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti tipici espressamente indicati nell'art. 19 (cfr., da ult., Cass. nn. 17010 del 2012 e 24916 del 2013. In tal senso anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30911 del
2019 che, in motivazione, richiama Cass. Sez. Un. n. 3773/2014), ossia, come nel caso di specie, della cartella di pagamento.
§
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso merita accoglimento.
L'integrale soccombenza degli enti resistenti impone, in applicazione dei principi generali in materia, la condanna degli stessi, in solido tra loro delle spese processuali, le quali avuto riguardo al valore della causa e alle questioni in essa dibattute, vanno liquidate come indicato in dispositivo, nella misura minima in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
Tali spese vanno solidalmente poste anche a carico dell'esattore, alla luce della giurisprudenza di legittimità,
a mente della quale “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Messina, in persona del giudice monocratico, sentite le parti, così provvede:
accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna gli enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 233,00, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così è deciso in Messina il 29 gennaio 2026
Il Giudice Unico
(d.ssa Maria Giuseppa Scolaro)