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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8429/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 11.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 29.10.2025 letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 2.11.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies cpc nella causa tenuta nelle forme della trattazione ex art. 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8429/2023 promossa da:
[...]
Parte_1
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA DEI GRACCHI 151 ROMA presso il difensore avv. BOSCHETTI FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della repubblica presso il Tribunale di Firenze INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa: • pagina 1 di 4 Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, o in ogni caso, dal 1° gennaio 1948; • ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti. • Condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22 giugno 2023 i ricorrenti , tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano , Persona_1 nato a Pianoro, in [...], il [...], emigrato in BR, ivi coniugato nel 1913 con
[...]
deceduto nel 1958 senza essersi mai naturalizzato brasiliano;
Per_2 Con decreto del 13 agosto 2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., poi veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 9 novembre 2024 con il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc con rinvio per i medesimi incombenti al 13 gennaio 2026. Con decreto del 2 novembre veniva anticipata l'udienza con sua sostituzione sino al 11 novembre 2025 per il deposito di note scritte Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 26 agosto 2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di difensore ex lege Per_2 del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 6 novembre 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta a. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
, emigrava in epoca non precisata in BR e si coniugava con e dal loro Persona_1 Persona_2 matrimonio nacque nata in [...] nel 1918, coniugata nel 1936 con Persona_3 Persona_4 deceduta nel 2009;
• dal matrimonio tra e è venuta alla luce nata in [...] nel Persona_3 Persona_4 Persona_5 1942, coniugata nel 1958 con Persona_6
• dal matrimonio tra ed è venuta alla luce nata in Persona_5 Persona_6 Parte_1 BR nel 1960, coniugata nel 1984 con , da cui ha divorziato nel 1990, e in seconde Controparte_2 nozze, nel 2009, con;
Persona_7
• dall'unione tra e è venuta alla luce nata Parte_1 Persona_8 Parte_1 in BR nel 1982, rispetto alla quale già madre a tutti gli effetti secondo le vigenti Parte_1 norme brasiliane, ha riconosciuto la maternità biologica anche ai sensi degli artt. 250 e ss. c.c. con scrittura pubblica del 03/01/2023, tradotta e apostillata nelle forme di legge;
• dal matrimonio tra e è venuto alla luce Parte_1 Controparte_2 Parte_1 nato in [...] nel 1984, coniugato nel 2022 con Controparte_3 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). b.
pagina 2 di 4 Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti e Parte_1 Parte_1 risiedano in BR e in Portogallo, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino Pt_1 Parte_1 italiano, sia quello di Pianoro, in provincia di Per_2 Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. c. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). d. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in BR, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
3. NEL MERITO a. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano , il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in BR alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza pagina 3 di 4 in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); b. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano , Persona_1 c. Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a , nata in [...] nel 1918 e nata in [...] nel 1942 di talché appare Persona_3 Persona_5 necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, … il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile … è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
4.SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nato il [...], a [...], Espírito Santo, BR (codice 07264387666), Parte_1 nata il [...] Vitória, Espírito Santo, BR1984 (codice 65812964734), Parte_1
nata il [...], a [...], Espírito Santo, BR (codice 07266302684), Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 11 novembre 2025 Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 11.11.2025, vista l'assegnazione del fascicolo in data 29.10.2025 letti gli atti del procedimento, visto il decreto del 2.11.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., lette le note scritte depositate dalla parte ricorrente;
rilevato che parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al contenuto del ricorso, IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 terdecies e sexies cpc nella causa tenuta nelle forme della trattazione ex art. 127 ter cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8429/2023 promossa da:
[...]
Parte_1
[...] tutti con il patrocinio dell'avv. BOSCHETTI FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA DEI GRACCHI 151 ROMA presso il difensore avv. BOSCHETTI FRANCESCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della repubblica presso il Tribunale di Firenze INTERVENUTO CONCLUSIONI CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa: • pagina 1 di 4 Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita, o in ogni caso, dal 1° gennaio 1948; • ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti. • Condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22 giugno 2023 i ricorrenti , tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano , Persona_1 nato a Pianoro, in [...], il [...], emigrato in BR, ivi coniugato nel 1913 con
[...]
deceduto nel 1958 senza essersi mai naturalizzato brasiliano;
Per_2 Con decreto del 13 agosto 2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c., poi veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 9 novembre 2024 con il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter cpc con rinvio per i medesimi incombenti al 13 gennaio 2026. Con decreto del 2 novembre veniva anticipata l'udienza con sua sostituzione sino al 11 novembre 2025 per il deposito di note scritte Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati tempestivamente notificati il 26 agosto 2024 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di difensore ex lege Per_2 del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi costituito in Controparte_1 giudizio. Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna che non ha precisato le conclusioni. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione il 6 novembre 2025 insistendo per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda è accolta a. Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia delle ricorrenti come segue:
, emigrava in epoca non precisata in BR e si coniugava con e dal loro Persona_1 Persona_2 matrimonio nacque nata in [...] nel 1918, coniugata nel 1936 con Persona_3 Persona_4 deceduta nel 2009;
• dal matrimonio tra e è venuta alla luce nata in [...] nel Persona_3 Persona_4 Persona_5 1942, coniugata nel 1958 con Persona_6
• dal matrimonio tra ed è venuta alla luce nata in Persona_5 Persona_6 Parte_1 BR nel 1960, coniugata nel 1984 con , da cui ha divorziato nel 1990, e in seconde Controparte_2 nozze, nel 2009, con;
Persona_7
• dall'unione tra e è venuta alla luce nata Parte_1 Persona_8 Parte_1 in BR nel 1982, rispetto alla quale già madre a tutti gli effetti secondo le vigenti Parte_1 norme brasiliane, ha riconosciuto la maternità biologica anche ai sensi degli artt. 250 e ss. c.c. con scrittura pubblica del 03/01/2023, tradotta e apostillata nelle forme di legge;
• dal matrimonio tra e è venuto alla luce Parte_1 Controparte_2 Parte_1 nato in [...] nel 1984, coniugato nel 2022 con Controparte_3 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»). b.
pagina 2 di 4 Sul primo punto, emerge documentalmente come i ricorrenti e Parte_1 Parte_1 risiedano in BR e in Portogallo, e come il Comune di nascita del loro avo, cittadino Pt_1 Parte_1 italiano, sia quello di Pianoro, in provincia di Per_2 Le procure alle liti appaiono regolari e, attesa la regolarità e la tempestività delle comunicazioni, è stata dichiarata la contumacia di parte resistente. c. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta Controparte_1 in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). d. Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente anche se gli attori non hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Paolo né hanno dedotto il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti. Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in BR, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
3. NEL MERITO a. I ricorrenti, hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano , il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato alla cittadinanza Persona_1 italiana come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in BR alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza pagina 3 di 4 in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); b. Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano , Persona_1 c. Nel caso in esame, si registra tuttavia due passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a , nata in [...] nel 1918 e nata in [...] nel 1942 di talché appare Persona_3 Persona_5 necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, … il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile … è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
4.SULLE SPESE DI LITE
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità delle questioni trattate e in mancanza della costituzione formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nato il [...], a [...], Espírito Santo, BR (codice 07264387666), Parte_1 nata il [...] Vitória, Espírito Santo, BR1984 (codice 65812964734), Parte_1
nata il [...], a [...], Espírito Santo, BR (codice 07266302684), Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese di lite del presente giudizio. Bologna, 11 novembre 2025 Il Giudice
dott. Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4