Articolo 12 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1048
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 novembre 1961
Art. 12.
Alla spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le Province e i Comuni per i beni di loro competenza.
Il perimetro di contribuenza e' approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste. Il decreto e' trascritto a cura dell'Ente.
La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo e' fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a se stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.
La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dell'agricoltura e foreste il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori.
I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dal Ministero dell'agricoltura e foreste.
La proposta dei criteri di riparto, tanto provvisoria quanto definitiva, e' pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del Genio civile e contro di essa e' ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e foreste entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede a decidere sui reclami presentati.
Contro il provvedimento e' ammesso soltanto ricorso di legittimita' al Tribunale superiore delle acque.
Entrata in vigore il 7 novembre 1961