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Sentenza 15 gennaio 2026
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L'anticipazione dell'udienza dibattimentale rispetto all'ora prefissata e comunicata alle parti, senza che l'imputato sia stato notiziato della variazione di orario e posto in condizioni di intervenire, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione. La mancata comunicazione all'imputato della variazione dell'orario di udienza è assimilabile all'ipotesi dell'omessa citazione, in quanto ne preclude l'esercizio del diritto di comparire, che compete in ogni momento, anche in caso di rinvio dell'udienza ad altra data, all'imputato già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FABIOLA FURNARI, che conclude per il rigetto come da requisitoria scritta. Udito il difensore, avvocato Carbone, che, dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva affermato la penale responsabilità di UC LO per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto, in modo da impedire la ricostruzione della situazione economica della società arrecando pregiudizio ai creditori, il libro degli inventari degli anni 2014 e 2015, il libro dei cespiti dell'anno 2015 e la contabilità di magazzino, e per distrazione (limitatamente alle distrazioni operate con il contratto di fitto di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1703 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/12/2025 azienda in favore della società IS&M s.r.1, di cui lei stessa era amministratrice, dell'8 maggio 2014, e della somma di euro 121.900 relativa alla contabilizzazione di fatture ricevute dalla società negli anni 2013 e 2014), commessi nella qualità di legale rappresentante della fallita Film Sud s.p.a., e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso si articola in sette motivi. a. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione poiché il processo sarebbe stato chiamato prima dell'orario programmato, impedendo alle parti di partecipare all'udienza e portando alla dichiarazione di chiusura del dibattimento senza l'esame dei testi della lista della difesa, integrando la nullità di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (essa, infatti, involgerebbe la partecipazione effettiva dell'imputato al processo, equivalendo dunque all'omessa citazione). Per di più, l'avvocato Sorrentino presente in udienza non avrebbe mai ricevuto delega dall'avvocato Carbone, e comunque questi avrebbe rinunciato ai testi ma non ai consulenti. b. Il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla nullità della sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto essere dichiarata dal Giudice di appello a seguito della deduzione difensiva poiché i verbali stenotipici non sarebbero sottoscritti né dal giudice né dal cancelliere né dall'ausiliario, e la Corte di appello pur richiamando una sentenza aderente alla doglianza avrebbe rigettato l'eccezione. c. Il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale, vizio di motivazione e omessa assunzione di prova liberatoria disponibile poiché è stata richiesta rinnovazione della prova attraverso l'esame dei consulenti, .e l'esame di questi non sarebbe stato rinunciato. Il contenuto delle deposizioni dei consulenti tecnici sarebbe poi necessario alla luce della motivazione resa dalla sentenza di appello a pagina 6. d. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza gravata si sarebbe appiattita sulle argomentazioni del giudice di primo grado sul punto della stipula dell'affitto di ramo di azienda, avvenuto a ridosso della sentenza dichiarativa di fallimento e che dunque ha integrato la bancarotta fraudolenta per distrazione, in assenza dunque di una corretta analisi degli accadimenti economici e delle condizioni sindacali della società, tralasciando il fatto che gli accordi stipulati per la salvaguardia dei lavoratori sarebbero stati autorizzati dal Tribunale di Avellino, e sottraendosi al confronto con il principio per cui in tema di reati fallimentari la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte purché nell'ambito di condotte tenute nell'interesse dell'impresa, integra il reato di bancarotta semplice. 2 e. Il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Collegio, in ordine alla sussistenza della fattispecie di bancarotta documentale, avrebbe omesso di valutare il narrato della curatrice, che avrebbe riferito che attraverso tutte le scritture ha potuto ricostruire i rapporti di dare/avere. I documenti sarebbero dunque stati consegnati alla curatrice, la quale avrebbe assunto l'amministrazione della fallita quando la situazione debitoria era già definita e il trasferimento dei macchinari era stato autorizzato dal giudice fallimentare. Inoltre, sarebbe stato violato il disposto dell'art. 219, terzo comma, legge fall., poiché ai fini della valutazione del danno di speciale tenuità si dovrebbe avere riguardo all'importo della distrazione, e non all'entità del passivo fallimentare come fatto dalla Corte, in particolare alla luce del fatto che la cessione del ramo d'azienda sarebbe stata programmata per consentire il mantenimento occupazionale. f. Il sesto motivo lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generi -che a fronte dell'incensuratezza e della non allarmante personalità della ricorrente, desumibile dalle modalità del fatto e dal grado della colpa, nonché della leale condotta processuale dell'imputato. g. Il settimo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché non sarebbero state giustificate la quantità e la qualità delle pene accessorie, stante la necessità di modulare in concreto l'interdizione, così come definito nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi, è fondato e determina l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado. 1.1. La natura processuale della questione posta ha comportato la consultazione degli atti del fascicolo, che ha consentito di accertare la fondatezza delle osservazioni formulate dalla difesa dell'imputata. L'orario dell'udienza dibattimentale del 13 gennaio 2022 è stata anticipato alle 11.40 rispetto a quello fissato e comunicato alle parti (12.30), e il sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Sorrentino, presente per delega orale del professionista fiduciario, avv. Carbone (come risulta dal verbale di udienza, facente fede fino a querela di falso), vi ha prestato acquiescenza ed ha, anzi, rinunciato all'audizione dei testi di lista ed affrontato la discussione finale, all'esito della quale il Tribunale ha pronunciato sentenza. Tuttavia, all'udienza così anticipata non era presente l'imputata, che non risulta essere stata notiziata, e dunque posta in condizioni di intervenire, della variazione di orario rispetto a quello ufficiale delle 12.30. 3 L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (sez.3, n.51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343). La mancata comunicazione della variazione di orario è assimilabile all'ipotesi dell'omessa citazione dell'imputata, perché ne ha precluso l'esercizio del diritto di comparire, che naturalmente compete in ogni momento, in caso di rinvio dell'udienza ad altra data, anche all'imputato già dichiarato assente. Si è così realizzata una lesione evidente del diritto dell'imputata di partecipare al processo, emendabile soltanto con la integrale rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato (così, per un caso analogo a quello oggetto di interesse, sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008, Carlino e altri, Rv. 242053; con riferimento alla erronea indicazione nel decreto di citazione della data di udienza e alla sua celebrazione in altra data, sez.5, n. 12641 del 21/12/2015, Galdino, Rv.267020; con riferimento all'anticipazione dell'orario di udienza e alla sua celebrazione in assenza del difensore di fiducia, sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, Traore, Rv. 262676). 2.Ne viene l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Avellino per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 04/12/2025 Il consispere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FABIOLA FURNARI, che conclude per il rigetto come da requisitoria scritta. Udito il difensore, avvocato Carbone, che, dopo aver brevemente illustrato i motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva affermato la penale responsabilità di UC LO per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto, in modo da impedire la ricostruzione della situazione economica della società arrecando pregiudizio ai creditori, il libro degli inventari degli anni 2014 e 2015, il libro dei cespiti dell'anno 2015 e la contabilità di magazzino, e per distrazione (limitatamente alle distrazioni operate con il contratto di fitto di 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 1703 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/12/2025 azienda in favore della società IS&M s.r.1, di cui lei stessa era amministratrice, dell'8 maggio 2014, e della somma di euro 121.900 relativa alla contabilizzazione di fatture ricevute dalla società negli anni 2013 e 2014), commessi nella qualità di legale rappresentante della fallita Film Sud s.p.a., e riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., l'ha condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso si articola in sette motivi. a. Il primo motivo deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione poiché il processo sarebbe stato chiamato prima dell'orario programmato, impedendo alle parti di partecipare all'udienza e portando alla dichiarazione di chiusura del dibattimento senza l'esame dei testi della lista della difesa, integrando la nullità di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (essa, infatti, involgerebbe la partecipazione effettiva dell'imputato al processo, equivalendo dunque all'omessa citazione). Per di più, l'avvocato Sorrentino presente in udienza non avrebbe mai ricevuto delega dall'avvocato Carbone, e comunque questi avrebbe rinunciato ai testi ma non ai consulenti. b. Il secondo motivo denuncia violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla nullità della sentenza di primo grado, che avrebbe dovuto essere dichiarata dal Giudice di appello a seguito della deduzione difensiva poiché i verbali stenotipici non sarebbero sottoscritti né dal giudice né dal cancelliere né dall'ausiliario, e la Corte di appello pur richiamando una sentenza aderente alla doglianza avrebbe rigettato l'eccezione. c. Il terzo motivo lamenta violazione di legge processuale, vizio di motivazione e omessa assunzione di prova liberatoria disponibile poiché è stata richiesta rinnovazione della prova attraverso l'esame dei consulenti, .e l'esame di questi non sarebbe stato rinunciato. Il contenuto delle deposizioni dei consulenti tecnici sarebbe poi necessario alla luce della motivazione resa dalla sentenza di appello a pagina 6. d. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione poiché la sentenza gravata si sarebbe appiattita sulle argomentazioni del giudice di primo grado sul punto della stipula dell'affitto di ramo di azienda, avvenuto a ridosso della sentenza dichiarativa di fallimento e che dunque ha integrato la bancarotta fraudolenta per distrazione, in assenza dunque di una corretta analisi degli accadimenti economici e delle condizioni sindacali della società, tralasciando il fatto che gli accordi stipulati per la salvaguardia dei lavoratori sarebbero stati autorizzati dal Tribunale di Avellino, e sottraendosi al confronto con il principio per cui in tema di reati fallimentari la consumazione del patrimonio in operazioni di pura sorte purché nell'ambito di condotte tenute nell'interesse dell'impresa, integra il reato di bancarotta semplice. 2 e. Il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Collegio, in ordine alla sussistenza della fattispecie di bancarotta documentale, avrebbe omesso di valutare il narrato della curatrice, che avrebbe riferito che attraverso tutte le scritture ha potuto ricostruire i rapporti di dare/avere. I documenti sarebbero dunque stati consegnati alla curatrice, la quale avrebbe assunto l'amministrazione della fallita quando la situazione debitoria era già definita e il trasferimento dei macchinari era stato autorizzato dal giudice fallimentare. Inoltre, sarebbe stato violato il disposto dell'art. 219, terzo comma, legge fall., poiché ai fini della valutazione del danno di speciale tenuità si dovrebbe avere riguardo all'importo della distrazione, e non all'entità del passivo fallimentare come fatto dalla Corte, in particolare alla luce del fatto che la cessione del ramo d'azienda sarebbe stata programmata per consentire il mantenimento occupazionale. f. Il sesto motivo lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione sul punto del mancato riconoscimento delle attenuanti generi -che a fronte dell'incensuratezza e della non allarmante personalità della ricorrente, desumibile dalle modalità del fatto e dal grado della colpa, nonché della leale condotta processuale dell'imputato. g. Il settimo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione poiché non sarebbero state giustificate la quantità e la qualità delle pene accessorie, stante la necessità di modulare in concreto l'interdizione, così come definito nell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente rispetto agli altri motivi, è fondato e determina l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado. 1.1. La natura processuale della questione posta ha comportato la consultazione degli atti del fascicolo, che ha consentito di accertare la fondatezza delle osservazioni formulate dalla difesa dell'imputata. L'orario dell'udienza dibattimentale del 13 gennaio 2022 è stata anticipato alle 11.40 rispetto a quello fissato e comunicato alle parti (12.30), e il sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Sorrentino, presente per delega orale del professionista fiduciario, avv. Carbone (come risulta dal verbale di udienza, facente fede fino a querela di falso), vi ha prestato acquiescenza ed ha, anzi, rinunciato all'audizione dei testi di lista ed affrontato la discussione finale, all'esito della quale il Tribunale ha pronunciato sentenza. Tuttavia, all'udienza così anticipata non era presente l'imputata, che non risulta essere stata notiziata, e dunque posta in condizioni di intervenire, della variazione di orario rispetto a quello ufficiale delle 12.30. 3 L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (sez.3, n.51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343). La mancata comunicazione della variazione di orario è assimilabile all'ipotesi dell'omessa citazione dell'imputata, perché ne ha precluso l'esercizio del diritto di comparire, che naturalmente compete in ogni momento, in caso di rinvio dell'udienza ad altra data, anche all'imputato già dichiarato assente. Si è così realizzata una lesione evidente del diritto dell'imputata di partecipare al processo, emendabile soltanto con la integrale rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato (così, per un caso analogo a quello oggetto di interesse, sez. 1, n. 46228 del 27/11/2008, Carlino e altri, Rv. 242053; con riferimento alla erronea indicazione nel decreto di citazione della data di udienza e alla sua celebrazione in altra data, sez.5, n. 12641 del 21/12/2015, Galdino, Rv.267020; con riferimento all'anticipazione dell'orario di udienza e alla sua celebrazione in assenza del difensore di fiducia, sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014, Traore, Rv. 262676). 2.Ne viene l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di Avellino per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 04/12/2025 Il consispere estensore