Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1703
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge processuale e vizio di motivazione per anticipazione udienza

    L'anticipazione dell'udienza senza notifica all'imputata ha integrato una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., equiparabile all'omessa citazione, in quanto ha impedito la partecipazione dell'imputata e l'esercizio del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla nullità della sentenza di primo grado per verbali non sottoscritti

    Non specificato nel dettaglio, ma la Corte di appello ha rigettato l'eccezione pur richiamando una sentenza aderente alla doglianza.

  • Rigettato
    Omessa assunzione di prova liberatoria disponibile (esame consulenti)

    Non specificato nel dettaglio, ma la Corte di appello ha rigettato la richiesta.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sulla stipula dell'affitto di ramo d'azienda

    Non specificato nel dettaglio, ma la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della bancarotta documentale

    Non specificato nel dettaglio, ma la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado.

  • Rigettato
    Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

    Non specificato nel dettaglio, ma la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado.

  • Rigettato
    Violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione sulla giustificazione delle pene accessorie

    Non specificato nel dettaglio, ma la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari5

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  • 2Udienza anticipata con consenso difensore ma senza avviso all'imputato: nullo il procedimento (Cass. 1703/26)
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    L'anticipazione dell'udienza dibattimentale rispetto all'ora prefissata e comunicata alle parti, senza che l'imputato sia stato notiziato della variazione di orario e posto in condizioni di intervenire, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione. La mancata comunicazione all'imputato della variazione dell'orario di udienza è assimilabile all'ipotesi dell'omessa citazione, in quanto ne preclude l'esercizio del diritto di comparire, che compete in ogni momento, anche in caso di rinvio dell'udienza ad altra data, all'imputato già …

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  • 4Informazione Giuridica
    Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1703
Data del deposito : 15 gennaio 2026

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