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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 11/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3301/2022
T R A
AZIENDA Parte_1
(GIÀ
[...] Parte_2
, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, dott.
[...] Parte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone;
[...]
Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Segretario Provinciale, legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/12/2022 presso questa Corte territoriale, la
[...]
(di seguito, anche Parte_4 [...]
ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 6091 pubblicata il 23.11.2022 con Parte_5 cui il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso in opposizione proposto dalla
[...]
avverso il decreto pronunciato all'esito di procedimento ex art. Controparte_1
28 L. n. 300/1970 depositato il 27.4.2022.
Con la pronuncia gravata il Tribunale di Napoli ha accertato l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla consistito nell'avere inquadrato gli assunti all'esito della procedura Parte_5 indetta con decreto del D.G. del 19.3.2019 secondo il c.c.n.l. Comparto Sanità in luogo del c.c.n.l. e Ricerca;
per l'effetto, ha ordinato alla medesima Azienda, quale datore di CP_3Controparte_4 lavoro, la cessazione del comportamento illegittimo e pertanto l'applicazione ai vincitori del concorso del c.c.n.l. Comparto Istruzione e Ricerca, anche inquadrandoli nella categoria di detto c.c.n.l. corrispondente a quella BS del c.c.n.l. Sanità attribuita.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice. In particolare, la a lamentato, con il Pt_5 primo motivo di appello, l'erroneità della sentenza per non aver rilevato la carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo alla organizzazione sindacale e, con il secondo motivo, l'insussistenza dei requisiti, oggettivo e soggettivo, della denunciata condotta antisindacale e il difetto di lesione attuale e concreta.
Si è costituita la organizzazione sindacale appellata, resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto, ribadendo la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della azione ex art. 28 Stat. Lav. e la fondatezza della domanda.
Il collegio ha disposto la trattazione scritta del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022.
In sede di note scritte, entrambe le parti hanno dato atto della sentenza del T.A.R. Campania del 24.7.2023 n. 4424, che ha accolto il ricorso proposto dalla organizzazione sindacale appellata, annullando il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell' nella parte in Parte_5 cui tale Piano prevedeva l'inquadramento del proprio personale con il sopra menzionato c.c.n.l. Sanità, in luogo di quello Università. La sentenza del è stata confermata dal Controparte_5
Consiglio di Stato con la sentenza in data 21.5.2024 n. 4526. Entrambe le pronunce del g.a. hanno affermato che il personale dell'appellante, reclutato con i concorsi indicati in primo grado, deve essere inquadrato con il . Controparte_6
Con delibera del 19.3.2025 n. 222 il Direttore Generale dell' ha dato esecuzione Parte_5 al giudicato formatosi sulla cit. pronuncia del Consiglio di Stato n. 4526 del 21.5.2024, disponendo la trasformazione di tutti i contratti, nelle more stipulati con il c.c.n.l. Sanità, con applicazione del c.c.n.l. Istruzione e Ricerca.
Nelle note scritte del 10.9.2025, la ha dedotto che l' Controparte_1 Parte_5 non ha più interesse a coltivare il presente giudizio perché, quand'anche venisse accolto il presente appello, comunque il suo personale resterebbe inquadrato secondo le disposizioni del c.c.n.l. Istruzione e Ricerca, come a suo tempo richiesto dall'appellata nel giudizio di primo grado ex art. 28 St. Lav. E ciò per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato del 21.5.2024 n. 4526, recepita dall' con la sopra menzionata delibera del D.G. Pt_4 dell' n. 222/2025. Pt_4
La appellante ha insistito per la riforma della sentenza gravata, osservando Parte_4 che le allegate pronunce del TAR dimostrano incontrovertibilmente l'inammissibilità dello strumento azionato (art. 28 l. 300/70) in quanto teso all'accertamento della illegittimità dell'inquadramento dei lavoratori, successivamente ottenuto, difatti, dinanzi al g.a. (cfr. note scritte della A.O.U. del 10.9.2025).
Alla odierna udienza, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha riservato la causa in decisione. Si ritiene che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
La cessazione della materia del contendere si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass., Sez. 2, sentenza n.13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
La mancata adesione delle parti alla declaratoria di cessata materia del contendere non costituisce un ostacolo, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile … indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017), situazione che nella specie emerge con evidenza dalle intervenute statuizioni del g.a. che hanno accertato l'illegittimità dell'inquadramento del personale in discorso con il c.c.n.l. Sanità, in luogo di quello Università, e dalla delibera dell' Parte_5 del 19.3.2025 che ha disposto la trasformazione di tutti i contratti, nelle more stipulati con il c.c.n.l. Sanità, con applicazione del c.c.n.l. Istruzione e Ricerca. Ne consegue la piena soddisfazione della pretesa della organizzazione sindacale ricorrente volta ad ottenere, mediante l'azione ex art. 28 Stat.Lav. promossa in primo grado, l'accertamento della illegittima applicazione del c.c.n.l. Sanità al personale neoassunto della con ordine a Parte_5 quest'ultima di inquadramento secondo il c.c.n.l. Istruzione e Ricerca.
Soddisfatta la pretesa attorea, è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della causa di modo che si può emettere la relativa declaratoria. Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 3075 del 09/04/1997; Cass., Sez. Lav., sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
Le osservazioni della circa l'inammissibilità dello strumento azionato (art. 28 Parte_5
Stat.Lav.) rilevano sul piano della eventuale soccombenza virtuale e delle spese.
In proposito il collegio ritiene che la complessità della materia, anche per la presenza di diversi livelli di regolamentazione (norme di legge, di contrattazione collettiva e disposizioni regionali), e l'esistenza di statuizioni contrastanti nel precedente grado, integrano i gravi ed eccezionali motivi che suggeriscono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Napoli, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 11/09/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3301/2022
T R A
AZIENDA Parte_1
(GIÀ
[...] Parte_2
, in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, dott.
[...] Parte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Nardone;
[...]
Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Segretario Provinciale, legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e Controparte_2 difesa dagli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/12/2022 presso questa Corte territoriale, la
[...]
(di seguito, anche Parte_4 [...]
ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 6091 pubblicata il 23.11.2022 con Parte_5 cui il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso in opposizione proposto dalla
[...]
avverso il decreto pronunciato all'esito di procedimento ex art. Controparte_1
28 L. n. 300/1970 depositato il 27.4.2022.
Con la pronuncia gravata il Tribunale di Napoli ha accertato l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla consistito nell'avere inquadrato gli assunti all'esito della procedura Parte_5 indetta con decreto del D.G. del 19.3.2019 secondo il c.c.n.l. Comparto Sanità in luogo del c.c.n.l. e Ricerca;
per l'effetto, ha ordinato alla medesima Azienda, quale datore di CP_3Controparte_4 lavoro, la cessazione del comportamento illegittimo e pertanto l'applicazione ai vincitori del concorso del c.c.n.l. Comparto Istruzione e Ricerca, anche inquadrandoli nella categoria di detto c.c.n.l. corrispondente a quella BS del c.c.n.l. Sanità attribuita.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice. In particolare, la a lamentato, con il Pt_5 primo motivo di appello, l'erroneità della sentenza per non aver rilevato la carenza di legittimazione ed interesse ad agire in capo alla organizzazione sindacale e, con il secondo motivo, l'insussistenza dei requisiti, oggettivo e soggettivo, della denunciata condotta antisindacale e il difetto di lesione attuale e concreta.
Si è costituita la organizzazione sindacale appellata, resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto, ribadendo la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della azione ex art. 28 Stat. Lav. e la fondatezza della domanda.
Il collegio ha disposto la trattazione scritta del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022.
In sede di note scritte, entrambe le parti hanno dato atto della sentenza del T.A.R. Campania del 24.7.2023 n. 4424, che ha accolto il ricorso proposto dalla organizzazione sindacale appellata, annullando il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell' nella parte in Parte_5 cui tale Piano prevedeva l'inquadramento del proprio personale con il sopra menzionato c.c.n.l. Sanità, in luogo di quello Università. La sentenza del è stata confermata dal Controparte_5
Consiglio di Stato con la sentenza in data 21.5.2024 n. 4526. Entrambe le pronunce del g.a. hanno affermato che il personale dell'appellante, reclutato con i concorsi indicati in primo grado, deve essere inquadrato con il . Controparte_6
Con delibera del 19.3.2025 n. 222 il Direttore Generale dell' ha dato esecuzione Parte_5 al giudicato formatosi sulla cit. pronuncia del Consiglio di Stato n. 4526 del 21.5.2024, disponendo la trasformazione di tutti i contratti, nelle more stipulati con il c.c.n.l. Sanità, con applicazione del c.c.n.l. Istruzione e Ricerca.
Nelle note scritte del 10.9.2025, la ha dedotto che l' Controparte_1 Parte_5 non ha più interesse a coltivare il presente giudizio perché, quand'anche venisse accolto il presente appello, comunque il suo personale resterebbe inquadrato secondo le disposizioni del c.c.n.l. Istruzione e Ricerca, come a suo tempo richiesto dall'appellata nel giudizio di primo grado ex art. 28 St. Lav. E ciò per effetto del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato del 21.5.2024 n. 4526, recepita dall' con la sopra menzionata delibera del D.G. Pt_4 dell' n. 222/2025. Pt_4
La appellante ha insistito per la riforma della sentenza gravata, osservando Parte_4 che le allegate pronunce del TAR dimostrano incontrovertibilmente l'inammissibilità dello strumento azionato (art. 28 l. 300/70) in quanto teso all'accertamento della illegittimità dell'inquadramento dei lavoratori, successivamente ottenuto, difatti, dinanzi al g.a. (cfr. note scritte della A.O.U. del 10.9.2025).
Alla odierna udienza, come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha riservato la causa in decisione. Si ritiene che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla decisione.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
La cessazione della materia del contendere si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass., Sez. 2, sentenza n.13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
La mancata adesione delle parti alla declaratoria di cessata materia del contendere non costituisce un ostacolo, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile … indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017), situazione che nella specie emerge con evidenza dalle intervenute statuizioni del g.a. che hanno accertato l'illegittimità dell'inquadramento del personale in discorso con il c.c.n.l. Sanità, in luogo di quello Università, e dalla delibera dell' Parte_5 del 19.3.2025 che ha disposto la trasformazione di tutti i contratti, nelle more stipulati con il c.c.n.l. Sanità, con applicazione del c.c.n.l. Istruzione e Ricerca. Ne consegue la piena soddisfazione della pretesa della organizzazione sindacale ricorrente volta ad ottenere, mediante l'azione ex art. 28 Stat.Lav. promossa in primo grado, l'accertamento della illegittima applicazione del c.c.n.l. Sanità al personale neoassunto della con ordine a Parte_5 quest'ultima di inquadramento secondo il c.c.n.l. Istruzione e Ricerca.
Soddisfatta la pretesa attorea, è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia sul merito della causa di modo che si può emettere la relativa declaratoria. Effetto di tale decisione è la rimozione delle sentenze già pronunziate nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 3075 del 09/04/1997; Cass., Sez. Lav., sentenza n. 3096 del 16/03/2000; Cass., Sez. 3, sentenza n. 12887 del 04/06/2009).
Le osservazioni della circa l'inammissibilità dello strumento azionato (art. 28 Parte_5
Stat.Lav.) rilevano sul piano della eventuale soccombenza virtuale e delle spese.
In proposito il collegio ritiene che la complessità della materia, anche per la presenza di diversi livelli di regolamentazione (norme di legge, di contrattazione collettiva e disposizioni regionali), e l'esistenza di statuizioni contrastanti nel precedente grado, integrano i gravi ed eccezionali motivi che suggeriscono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Napoli, 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano