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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 346/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO IN, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2920/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPPN001452023 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPPN001452023 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPPN001452023 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1675/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n. 4311/07/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata il 13/06/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_11 e Resistente_2 avverso l'intimazione di pagamento n. TD7IPPN00145/2023, con condanna alle spese liquidate in euro 200,00.
Con tale atto l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria – aveva chiesto il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza definitiva n. 2243/09/22, emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria nel giudizio relativo all'avviso di accertamento n. TD7030604369-18, anno di imposta 2013, emesso a carico della società Società_1 SRL, cancellata dal registro delle imprese in data 14.10.2019.
I ricorrenti, ex soci della società estinta, avevano chiesto l'annullamento dell'atto opposto per illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata ai soci quali soggetti coobbligati, in violazione dell'art. 2462 c.c.; per illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata ai soci nonostante non fossero destinatari né dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, né della sentenza richiamata nell'atto impugnato.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado rilevava che nell'ipotesi di estinzione della società si realizza un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono limitatamente a quanto percepito in sede di liquidazione. Con
l'atto di appello, l'ufficio deduceva che i soci erano tenuti a rispondere dell'intero debito della società, a prescindere da quanto percepito in sede di liquidazione essendovi in atti elementi sufficienti a ritenere che l'evasione contestata alla società fosse stata distribuita in nero tra i soci stessi.
Resiste in appello parte ricorrente che ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, l'appello è infondato.
L'ufficio ha censurato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. nella sentenza di primo grado secondo la quale, in buona sostanza, una volta cancellata la società, nulla può essere riscosso dai creditori.
Secondo l'ufficio, la normativa di riferimento regolerebbe il diverso caso fisiologico di redazione della contabilità corretta e dell'assenza di utili occultati e non indicati in bilancio. Nel caso in esame, sostiene l'ufficio, il bilancio finale di liquidazione della consorziata sarebbe affetto da anomalie e inficiato dall'occultamento di maggiore imponibile, con la conseguenza che i soci della società estinta sarebbero responsabili dei debiti erariali conseguenti alle rettifiche operate dall'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, secondo l'ufficio, i soci avrebbero dovuto rispondere dei debiti tributari in quanto soci di una società
a ristretta base sociale, essendo composta di due soli soci.
A sostegno delle sue ragioni AE indica gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in cui viene sostenuto il principio secondo il quale “gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria” (ex multis Cassazione sentenza n.
3896/2008, Cassazione sentenza n. 11724 del 18 maggio 2006).
Nella sentenza n. 6071 resa a sezioni unite il 12 marzo 2013, la Cassazione ha preso nuovamente posizione su un nodo tematico - ossia gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d. lgs n. 6 del 2003 - in parte già esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell'anno 2010.
Preliminarmente, le sezioni unite ribadiscono quanto già statuito con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del
2010 laddove hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. una valenza innovativa.
E invero si è ritenuto che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, ora, invece, è da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.
Con la sentenza n. 6071 la Cassazione, ribadito l'effetto estintivo della cancellazione, fornisce una soluzione fondata sull'istituto della successione, identificando nei soci i successori della società estinta, tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale. Sul piano sostanziale, la Cassazione, dopo aver espressamente escluso che la cancellazione dal registro delle imprese, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti, afferma, infatti, che in tali casi "si determina un fenomeno di tipo successorio", in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili. I creditori sociali insoddisfatti devono quindi rivolgere le loro pretese direttamente nei confronti dei soci e non della società ormai estinta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2495 cc (società di capitali), 2312 cc (società in nome collettivo) e 2324 (società in accomandita).
Fermi questi principi, questa Corte intende aderire all'orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14570, secondo cui, nel caso di azione di cui all'art. 2495 c.c., o al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3, instaurata nei confronti dei soci, secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, il Fisco deve dimostrare il presupposto della loro responsabilità, ossia che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa, ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale (Cass., 11 maggio 2012, n. 7327, paragrafo 16; vedi anche Cass., n. 19732 del 2005).
Si è precisato che, con la cancellazione della società, e la conseguente estinzione della stessa, si verifica un fenomeno di tipo successorio sui generis, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, vanno provate dall'amministratore finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell'onere della prova (Cass., sez. 6-5, 22 marzo 2018, n. 7236; Cass., n. 13259 del 2015; Cass., n. 19142 del 2016; Cass., n. 15474 del 2017); in particolare, dunque, la cancellazione dal registro delle imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell'azione nei confronti dei soci, e l'avvenuta percezione di somme in sede di liquidazione del bilancio finale costituisce il limite della responsabilità dei soci, sicché spetta al creditore (che pretende), e non al debitore, l'onere della prova della
"azionata" pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., con riguardo sia alla "reale percezione delle somme" da parte dei soci - nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, ovvero durante il tempo della liquidazione, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3 (Cass., sez. 5, nn.
11968/2012; 19611/2015) - sia alla entità di tali somme (Cass., sez. 5,25507/13).
L'azione di responsabilità nei confronti del socio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, va, comunque, esercitata con un autonomo e diverso atto impositivo, che dia atto della sussistenza dei presupposti legittimanti tale responsabilità.
Nel caso specifico l'ufficio non ha dimostrato la percezione da parte dei soci di somme fuori bilancio, provento dell'evasione contestata nei confronti della società, per cui l'intimazione nei confronti del socio deve essere disattesa.
Attesa la giurisprudenza contrastante sopra illustrata, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO IN, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2920/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPPN001452023 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPPN001452023 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TD7IPPN001452023 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1675/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AI MOTIVI DI APPELLO.
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n. 4311/07/24 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, depositata il 13/06/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_11 e Resistente_2 avverso l'intimazione di pagamento n. TD7IPPN00145/2023, con condanna alle spese liquidate in euro 200,00.
Con tale atto l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria – aveva chiesto il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza definitiva n. 2243/09/22, emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Calabria nel giudizio relativo all'avviso di accertamento n. TD7030604369-18, anno di imposta 2013, emesso a carico della società Società_1 SRL, cancellata dal registro delle imprese in data 14.10.2019.
I ricorrenti, ex soci della società estinta, avevano chiesto l'annullamento dell'atto opposto per illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata ai soci quali soggetti coobbligati, in violazione dell'art. 2462 c.c.; per illegittimità dell'intimazione di pagamento notificata ai soci nonostante non fossero destinatari né dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, né della sentenza richiamata nell'atto impugnato.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado rilevava che nell'ipotesi di estinzione della società si realizza un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società si trasferiscono ai singoli soci che ne rispondono limitatamente a quanto percepito in sede di liquidazione. Con
l'atto di appello, l'ufficio deduceva che i soci erano tenuti a rispondere dell'intero debito della società, a prescindere da quanto percepito in sede di liquidazione essendovi in atti elementi sufficienti a ritenere che l'evasione contestata alla società fosse stata distribuita in nero tra i soci stessi.
Resiste in appello parte ricorrente che ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, l'appello è infondato.
L'ufficio ha censurato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c. nella sentenza di primo grado secondo la quale, in buona sostanza, una volta cancellata la società, nulla può essere riscosso dai creditori.
Secondo l'ufficio, la normativa di riferimento regolerebbe il diverso caso fisiologico di redazione della contabilità corretta e dell'assenza di utili occultati e non indicati in bilancio. Nel caso in esame, sostiene l'ufficio, il bilancio finale di liquidazione della consorziata sarebbe affetto da anomalie e inficiato dall'occultamento di maggiore imponibile, con la conseguenza che i soci della società estinta sarebbero responsabili dei debiti erariali conseguenti alle rettifiche operate dall'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, secondo l'ufficio, i soci avrebbero dovuto rispondere dei debiti tributari in quanto soci di una società
a ristretta base sociale, essendo composta di due soli soci.
A sostegno delle sue ragioni AE indica gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in cui viene sostenuto il principio secondo il quale “gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria” (ex multis Cassazione sentenza n.
3896/2008, Cassazione sentenza n. 11724 del 18 maggio 2006).
Nella sentenza n. 6071 resa a sezioni unite il 12 marzo 2013, la Cassazione ha preso nuovamente posizione su un nodo tematico - ossia gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d. lgs n. 6 del 2003 - in parte già esaminato da alcune sentenze delle sezioni unite nel corso dell'anno 2010.
Preliminarmente, le sezioni unite ribadiscono quanto già statuito con le sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del
2010 laddove hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell'art. 2495 c.c. una valenza innovativa.
E invero si è ritenuto che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, ora, invece, è da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione intervenuta in un momento precedente.
Con la sentenza n. 6071 la Cassazione, ribadito l'effetto estintivo della cancellazione, fornisce una soluzione fondata sull'istituto della successione, identificando nei soci i successori della società estinta, tanto sul piano sostanziale quanto su quello processuale. Sul piano sostanziale, la Cassazione, dopo aver espressamente escluso che la cancellazione dal registro delle imprese, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti, afferma, infatti, che in tali casi "si determina un fenomeno di tipo successorio", in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili. I creditori sociali insoddisfatti devono quindi rivolgere le loro pretese direttamente nei confronti dei soci e non della società ormai estinta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2495 cc (società di capitali), 2312 cc (società in nome collettivo) e 2324 (società in accomandita).
Fermi questi principi, questa Corte intende aderire all'orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile sez. trib., 26/05/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14570, secondo cui, nel caso di azione di cui all'art. 2495 c.c., o al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3, instaurata nei confronti dei soci, secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, il Fisco deve dimostrare il presupposto della loro responsabilità, ossia che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa, ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale (Cass., 11 maggio 2012, n. 7327, paragrafo 16; vedi anche Cass., n. 19732 del 2005).
Si è precisato che, con la cancellazione della società, e la conseguente estinzione della stessa, si verifica un fenomeno di tipo successorio sui generis, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, vanno provate dall'amministratore finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell'onere della prova (Cass., sez. 6-5, 22 marzo 2018, n. 7236; Cass., n. 13259 del 2015; Cass., n. 19142 del 2016; Cass., n. 15474 del 2017); in particolare, dunque, la cancellazione dal registro delle imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell'azione nei confronti dei soci, e l'avvenuta percezione di somme in sede di liquidazione del bilancio finale costituisce il limite della responsabilità dei soci, sicché spetta al creditore (che pretende), e non al debitore, l'onere della prova della
"azionata" pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., con riguardo sia alla "reale percezione delle somme" da parte dei soci - nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, ovvero durante il tempo della liquidazione, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, comma 3 (Cass., sez. 5, nn.
11968/2012; 19611/2015) - sia alla entità di tali somme (Cass., sez. 5,25507/13).
L'azione di responsabilità nei confronti del socio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, va, comunque, esercitata con un autonomo e diverso atto impositivo, che dia atto della sussistenza dei presupposti legittimanti tale responsabilità.
Nel caso specifico l'ufficio non ha dimostrato la percezione da parte dei soci di somme fuori bilancio, provento dell'evasione contestata nei confronti della società, per cui l'intimazione nei confronti del socio deve essere disattesa.
Attesa la giurisprudenza contrastante sopra illustrata, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio.