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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
NE TO CE, Presidente
TT CO, LA
EPIFANI REMO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1658/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud PU - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2327/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- INTO AL PAGAMENTO n. 6920486808 CONTR. CONS 630 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento notificatogli dalla Società_1 SpA per conto del Consorzio di Bonifica Terre D'LI, a seguito del mancato pagamento di contributi consortili di bonifica e miglioramento fondiario per l'anno 2018 per un importo complessivo di € . 835,90 comprensivo dei diritti di notifica.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità e nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione. infondatezza della pretesa e l'illegittimità del piano di classifica.
Il Consorzio di Bonifica si costituiva in giudizio contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 7.11.22 n. 2372/2022 la CTP rigettava il ricorso e compensava le spese di lite così motivando:
“Quanto al motivo di doglianza inerente il difetto assoluto del presupposto da cui deriverebbe l'inesistenza del potere impositivo da parte del Consorzio appare infondati atteso che non v'è dubbio che, con L. R. PU
n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 L.R. n. 4/2012 (e cioè promuovere e attuare la bonifica integrale qualeattività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definisce il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individua Giunta
Regionale da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del primo termine), possa provocare la sopravvenuta illegittimità del piano di classificazione preesistente. Difetta, invero, qualsiasi previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e le sanzioni di decadenza e/o di nullità, ricollegabili all'inerzia del Consorzio. Per altro, in tale ultima evenienza, è previsto normativamente (art. 3, co. 1, ultima parte) l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva;
soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal protrarsi sine die dell'inerzia del Consorzio.
Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del
18/6/2013, secondo la L. R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
La censura in esame, mossa da parte ricorrente, deve essere, dunque, disattesa.
Il contributo per le opere irrigue è, quindi, dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni che si trovino all'interno dei comprensori irrigui, considerato che un impianto irriguo reca certamente beneficio diretto ai terreni che utilizzano la risorsa idrica.
Nel caso di specie, è incontestato che parte ricorrente sia proprietaria di terreni compresi nel perimetro di contribuenza, né, alla luce delle allegazioni e della documentazione versata in atti, può ritenersi superata la presunzione di cui sopra, con la conseguenza che le doglianze sul punto espresse dal ricorrente non possono trovare accoglimento, in conformità ai principi già espressi da questa Commissione con precedenti pronunce {cfr. n. 1744/08 e n. 651/2016).
Ogni altro argomento difensivo esposto dalle difese del Consorzio e della società concessionaria per la discussione resta assorbito dalle considerazioni in fatto e diritto che precedono.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, resta, pertanto, confermato che il ricorso deve essere disatteso. Le spese sono compensate giusto la giurisprudenza contrastante in materia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Consorziato lamentando il difetto di motivazione e l'erroneità della decisione con riferimento alla prova della sussistenza del beneficio diretto a favore dei fondi di sua proprietà.
Costituendosi in giudizio il Consorzio di Bonifica Terre Centro Sud PU, subentrato al Consorzio Terra
d'LI ,chiedeva il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 28.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll primo motivo di appello è infondato atteso che l'atto impugnato, contiene la precisa indicazione: dell'ente creditore del tributo vantato, del tipo di tributo in relazione al quale si richiede il pagamento e quindi del titolo sul quale è basata la pretesa. Inoltre, l'atto contiene gli estremi catastali identificativi dell'immobile di proprietà del contribuente (fogli, numero) con il dettaglio degli importi per le singole particelle il riferimento al piano di classifica , conoscibile dal consorziato in quanto soggetto a pubblicità legale. Il sollecito di pagamento impugnato contiene, dunque, tutti gli elementi necessari per contestare i presupposti della somma richiesta, come comprovato anche dall'articolato contenuto del ricorso.
Ne consegue che non sussiste alcuna violazione d ell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000. ,
Per quanto attiene al merito deve rilevarsi che la sentenza impugnata è conforme a principi che possono ormai ritenersi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e del giudice della legittimità.
In particolare proprio con riferimento al comprensorio in cui operava il Consorzio appellante e in cui si trova il fondo della Consorziata deve essere richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29668/21 che pur in presenza di motivi di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal consorziato ha inteso intenzionalmente scrutinare il merito della controversia con affermazioni puntuali ed inequivoche richiamando precedenti sentenze della Corte di Cassazione nonché l'intervento in materia della Corte Costituzionale.
In particolare nell'ordinanza richiamata, si legge quanto segue:
“…infine, la censura è inammissibile anche nella parte in cui – sostanzialmente pretendendo una rivisitazione del giudizio di fatto, e comunque non attingendo la specifica ratio decidendi in diritto – ribadisce la pretesa rilevanza degli asseriti mancati interventi del Consorzio, che il giudice d'appello, dopo aver ritenuto non provate le doglianze della contribuente, ha comunque anche escluso, in diritto, che possano, in ipotesi, considerarsi in relazione sinallagmatica con il tributo consortile, per giustificare il mancato pagamento del tributo. La censura è comunque anche infondata.
Infatti, come rilevato dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.
Pertanto, “deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del “beneficio” che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'e' un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
(…) Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.” (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del “beneficio idraulico”, presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione.
I principi innanzi richiamati sono stati di recente confermati con decreto ex art. 380 bis del 14.1.2025
“confermata” con ordinanza Cassazione n.11723/2025_
Orbene a fronte della esistenza di un beneficio consistente nella difesa idraulica ritenuta anche dalla Corte di Cassazione (proprio sula base della relazione del consulente di parte del Consorzio, dott. Nominativo_1) confermata dalla copiosa documentazione versata in atti in questa sede, attestante i lavori di manutenzione e bonifica eseguiti nel comprensorio di riferimento, la relazione del consulente di parte della Consorziata, contiene delle considerazioni del tutto generiche e non documentate ma frutto di mere supposizioni derivanti dal rilievo della mancata esecuzione di opere manutentive sul fondo del consorziato o sui terreni e canali circostanti . In particolare del tutto sfornita di prova è la circostanza dei danni che lla consorziata avrebbe subito alle colture per effetto della mancata esecuzione di opere di manutenzione considerato da un lato che la relazione di parte risale ad un periodo di tempo di gran lunga successivo a quello a cui si riferisce il contributo preteso e dall'altro che l'appellante non ha mai formulato pretese risarcitorie né ha mai diffidato il Consorzio ad intervenire per eliminare il rischio di eventuali danni. Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. ,
In considerazione della natura oggettivamente controversa della materia, che ha dato luogo a pronunzie giurisprudenziali di segno sovente contrastanti, sussistono giusti motivi per compensare le spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Bari 28.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 13:00 con la seguente composizione collegiale:
NE TO CE, Presidente
TT CO, LA
EPIFANI REMO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1658/2023 depositato il 30/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud PU - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2327/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 2 e pubblicata il 13/12/2022
Atti impositivi:
- INTO AL PAGAMENTO n. 6920486808 CONTR. CONS 630 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il sollecito di pagamento notificatogli dalla Società_1 SpA per conto del Consorzio di Bonifica Terre D'LI, a seguito del mancato pagamento di contributi consortili di bonifica e miglioramento fondiario per l'anno 2018 per un importo complessivo di € . 835,90 comprensivo dei diritti di notifica.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità e nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione. infondatezza della pretesa e l'illegittimità del piano di classifica.
Il Consorzio di Bonifica si costituiva in giudizio contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 7.11.22 n. 2372/2022 la CTP rigettava il ricorso e compensava le spese di lite così motivando:
“Quanto al motivo di doglianza inerente il difetto assoluto del presupposto da cui deriverebbe l'inesistenza del potere impositivo da parte del Consorzio appare infondati atteso che non v'è dubbio che, con L. R. PU
n. 4/2012, sia stato introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di dotarsi, previa intesa con la Regione, sentite le Province e i Comuni, di piano generale di bonifica, con allegato elenco delle opere pubbliche di bonifica di preminente interesse generale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo economico del comprensorio.
Detto piano assolve la funzione di: individuare le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 1 L.R. n. 4/2012 (e cioè promuovere e attuare la bonifica integrale qualeattività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare;
sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irrigo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente; il tutto in conformità ai principi di precauzione e di prevenzione del danno ambientale cui si ispira l'Unione Europea), coordinandosi con gli indirizzi programmatici regionali, con i piani urbanistici, i piani di bacino e i piani stralcio di bacino di cui al D.Lgs. n. 152/06 e succ. modif.; definisce il programma di fattibilità di ciascun intervento da realizzare, definendone la natura pubblica o privata;
individua Giunta
Regionale da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del primo termine), possa provocare la sopravvenuta illegittimità del piano di classificazione preesistente. Difetta, invero, qualsiasi previsione normativa che stabilisca la natura perentoria dei suddetti termini e le sanzioni di decadenza e/o di nullità, ricollegabili all'inerzia del Consorzio. Per altro, in tale ultima evenienza, è previsto normativamente (art. 3, co. 1, ultima parte) l'intervento della Giunta Regionale, con la nomina di commissario ad acta, che provveda agli adempimenti in via sostitutiva;
soluzione questa che consente di scongiurare anche qualsiasi pericolo derivabile dal protrarsi sine die dell'inerzia del Consorzio.
Ciò posto, nella fattispecie, il piano di classificazione è stato adottato con delibera di G.R. n. 1148 del
18/6/2013, secondo la L. R. n. 12/2011, e, pertanto, in virtù della norma transitoria su richiamata, esso conserva piena legittimità, salvo il necessario adeguamento al piano generale di bonifica, all'indomani della sua approvazione e per i periodi successivi alla sua entrata in vigore.
La censura in esame, mossa da parte ricorrente, deve essere, dunque, disattesa.
Il contributo per le opere irrigue è, quindi, dovuto per legge da tutti i proprietari di terreni che si trovino all'interno dei comprensori irrigui, considerato che un impianto irriguo reca certamente beneficio diretto ai terreni che utilizzano la risorsa idrica.
Nel caso di specie, è incontestato che parte ricorrente sia proprietaria di terreni compresi nel perimetro di contribuenza, né, alla luce delle allegazioni e della documentazione versata in atti, può ritenersi superata la presunzione di cui sopra, con la conseguenza che le doglianze sul punto espresse dal ricorrente non possono trovare accoglimento, in conformità ai principi già espressi da questa Commissione con precedenti pronunce {cfr. n. 1744/08 e n. 651/2016).
Ogni altro argomento difensivo esposto dalle difese del Consorzio e della società concessionaria per la discussione resta assorbito dalle considerazioni in fatto e diritto che precedono.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, resta, pertanto, confermato che il ricorso deve essere disatteso. Le spese sono compensate giusto la giurisprudenza contrastante in materia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Consorziato lamentando il difetto di motivazione e l'erroneità della decisione con riferimento alla prova della sussistenza del beneficio diretto a favore dei fondi di sua proprietà.
Costituendosi in giudizio il Consorzio di Bonifica Terre Centro Sud PU, subentrato al Consorzio Terra
d'LI ,chiedeva il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 28.11.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll primo motivo di appello è infondato atteso che l'atto impugnato, contiene la precisa indicazione: dell'ente creditore del tributo vantato, del tipo di tributo in relazione al quale si richiede il pagamento e quindi del titolo sul quale è basata la pretesa. Inoltre, l'atto contiene gli estremi catastali identificativi dell'immobile di proprietà del contribuente (fogli, numero) con il dettaglio degli importi per le singole particelle il riferimento al piano di classifica , conoscibile dal consorziato in quanto soggetto a pubblicità legale. Il sollecito di pagamento impugnato contiene, dunque, tutti gli elementi necessari per contestare i presupposti della somma richiesta, come comprovato anche dall'articolato contenuto del ricorso.
Ne consegue che non sussiste alcuna violazione d ell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000. ,
Per quanto attiene al merito deve rilevarsi che la sentenza impugnata è conforme a principi che possono ormai ritenersi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e del giudice della legittimità.
In particolare proprio con riferimento al comprensorio in cui operava il Consorzio appellante e in cui si trova il fondo della Consorziata deve essere richiamata l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 29668/21 che pur in presenza di motivi di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal consorziato ha inteso intenzionalmente scrutinare il merito della controversia con affermazioni puntuali ed inequivoche richiamando precedenti sentenze della Corte di Cassazione nonché l'intervento in materia della Corte Costituzionale.
In particolare nell'ordinanza richiamata, si legge quanto segue:
“…infine, la censura è inammissibile anche nella parte in cui – sostanzialmente pretendendo una rivisitazione del giudizio di fatto, e comunque non attingendo la specifica ratio decidendi in diritto – ribadisce la pretesa rilevanza degli asseriti mancati interventi del Consorzio, che il giudice d'appello, dopo aver ritenuto non provate le doglianze della contribuente, ha comunque anche escluso, in diritto, che possano, in ipotesi, considerarsi in relazione sinallagmatica con il tributo consortile, per giustificare il mancato pagamento del tributo. La censura è comunque anche infondata.
Infatti, come rilevato dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188), sulla scorta del diritto vivente derivante dall'approdo costante ed univoco della giurisprudenza di legittimità sulla natura tributaria del contributo consortile di bonifica, quest'ultimo ha struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.
Pertanto, “deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del “beneficio” che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.
In ragione di tale qualificazione, il necessario “beneficio” non è espressione di un rapporto sinallagmatico;
ma c'e' un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.
Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono;
(…) Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale;
esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.” (Corte Cost. sent. 25/09/2018, n. 188, cit., in motivazione).
Pertanto, non ha errato la CTR nel negare che, per i fondi del contribuente, la sussistenza del “beneficio idraulico”, presupposto dell'imposizione, potesse essere esclusa solo in ragione dell'asserita mancata esecuzione, da parte del Consorzio, di specifici interventi di manutenzione, che non sono in relazione sinallagmatica con l'obbligo di contribuzione.
I principi innanzi richiamati sono stati di recente confermati con decreto ex art. 380 bis del 14.1.2025
“confermata” con ordinanza Cassazione n.11723/2025_
Orbene a fronte della esistenza di un beneficio consistente nella difesa idraulica ritenuta anche dalla Corte di Cassazione (proprio sula base della relazione del consulente di parte del Consorzio, dott. Nominativo_1) confermata dalla copiosa documentazione versata in atti in questa sede, attestante i lavori di manutenzione e bonifica eseguiti nel comprensorio di riferimento, la relazione del consulente di parte della Consorziata, contiene delle considerazioni del tutto generiche e non documentate ma frutto di mere supposizioni derivanti dal rilievo della mancata esecuzione di opere manutentive sul fondo del consorziato o sui terreni e canali circostanti . In particolare del tutto sfornita di prova è la circostanza dei danni che lla consorziata avrebbe subito alle colture per effetto della mancata esecuzione di opere di manutenzione considerato da un lato che la relazione di parte risale ad un periodo di tempo di gran lunga successivo a quello a cui si riferisce il contributo preteso e dall'altro che l'appellante non ha mai formulato pretese risarcitorie né ha mai diffidato il Consorzio ad intervenire per eliminare il rischio di eventuali danni. Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. ,
In considerazione della natura oggettivamente controversa della materia, che ha dato luogo a pronunzie giurisprudenziali di segno sovente contrastanti, sussistono giusti motivi per compensare le spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Bari 28.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente