TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
P.U. ist. n. 54/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente
dott. Silvia Capitano Giudice
dott. Enrico Legnini Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza promosso su istanza depositata a mezzo
PCT
da
, nata ad [...] il [...], residente a [...]
Allegra n. 2, (c.f. ) e , nata a Caltanissetta, in [...] C.F._1 Parte_2
29.11.1974, domiciliata in Via Rosario Salvo n. 7 (c.f. rappresentate e difese C.F._2
dagli avvocati Alessandro Baio (c. f. – pec. C.F._3
) e Laura Rizzo (c. f. – Email_1 C.F._4
) con studio in Agrigento via F. Crispi n. 34, come da procura in Email_2
calce al ricorso;
RICORRENTI
contro
1 (c. f. – p. iva Controparte_1
), con sede legale in Favara, via Agrigento n. 119; P.IVA_1
DEBITRICE
letto il ricorso proposto da e per la dichiarazione dello stato Parte_1 Parte_2
di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa della società
[...]
; Controparte_1
rilevato che è stato ritualmente instaurato il contraddittorio ai sensi degli artt. 297 co. 4 e 41 CCI ed infatti il ricorso e il decreto di convocazione sono stati notificati alla società resistente in data
12/9/2024;
rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale ed infatti l'impresa ha la sede principale in Favara nel circondario del medesimo ufficio;
ritenuto che le istanti siano munite di legittimazione attiva essendo titolari di crediti nei confronti della società resistente accertati giudizialmente con sentenze del Tribunale di Agrigento n. 265/2024
pubbl. il 27/02/2024 e n. 749/2023 pubbl. il 20/09/2023 (doc. 1 e 10 di parte ricorrente);
rilevato che la debitrice è una impresa soggetta a L.C.A. con esclusione della liquidazione giudiziale,
come previsto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 2017, in deroga alla disciplina dell'art. 2545-
terdecies c.c., trattandosi di una cooperativa sociale esercente attività di gestione di servizi sociosanitari assistenziali, di cui alla legge n. 381 del 1991, qualificata dunque di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come impresa sociale (doc. 11 e 12 di parte ricorrente);
considerato la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha pertanto dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d CCI;
ritenuto che la società indicata si trovi in stato di insolvenza poiché
- la società è in liquidazione con la conseguenza che la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato
2 di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria;
- nel caso di specie, la società debitrice non deposita i bilanci presso il registro delle imprese sin dall'esercizio 2019; neppure si è costituita in giudizio documentando l'esistenza di un patrimonio sociale tale da consentire di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
- inoltre,
o le odierne ricorrenti sono titolari di crediti da lavoro dipendente accertati giudizialmente in data 20/9/2023 e 27/2/2024; la società debitrice, rimasta contumace nei giudizi instaurati dalle due lavoratrici, è rimasta inadempiente nonostante l'ottenimento da parte delle debitrici di titoli giudiziali di condanna;
o la società debitrice non risulta intestataria di beni immobili in tutta Italia (cfr. doc. 7
di parte ricorrente);
o la società debitrice non risulta titolare di beni mobili registrati (doc. 8 di parte ricorrente);
o la società debitrice, all'esito delle ricerche eseguite dalle creditrici ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., è risultata titolare di un unico rapporto bancario con la società Credito
Emiliano S.p.A. che ha tuttavia comunicato formalmente in sede esecutiva che “il debitore esecutato non intrattiene più alcun rapporto” con essa (doc. 6 di parte ricorrente);
o la società debitrice ha cessato l'attività esercitata come desumibile dalla delibera di scioglimento anticipato del 21.04.2022 (doc. 9 di parte ricorrente);
considerato che all'udienza dinanzi al Giudice relatore in data 17/10/2024 è comparso per l'autorità
che esercita la vigilanza sulla cooperativa, e dunque per l' , il Parte_3
funzionario il Dott. che ha confermato che la società è vigilata dall'Ente nonché che la Testimone_1
3 società risulta aver depositato un unico bilancio nell'anno 2019, rimettendosi alla valutazione del
Tribunale sull'accertamento dello stato d'insolvenza;
ritenuto che le circostanze sopra indicate dimostrino come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
P.Q.M.
ACCERTA E DICHIARA
lo stato di insolvenza della società Controparte_1
(c. f. – p. iva ), con sede legale in Favara, via Agrigento n. 119;
[...] P.IVA_1
DISPONE
che la presente sentenza sia comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione (Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Siciliana);
che la presente sentenza sia notificata e resa pubblica a norma dell'articolo 45 CCI.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del 12/12/2024.
Il giudice estensore
Dott. Enrico Legnini
Il Presidente
Dott. Marco Salvatori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sottoscritti magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente
dott. Silvia Capitano Giudice
dott. Enrico Legnini Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per dichiarazione dello stato di insolvenza promosso su istanza depositata a mezzo
PCT
da
, nata ad [...] il [...], residente a [...]
Allegra n. 2, (c.f. ) e , nata a Caltanissetta, in [...] C.F._1 Parte_2
29.11.1974, domiciliata in Via Rosario Salvo n. 7 (c.f. rappresentate e difese C.F._2
dagli avvocati Alessandro Baio (c. f. – pec. C.F._3
) e Laura Rizzo (c. f. – Email_1 C.F._4
) con studio in Agrigento via F. Crispi n. 34, come da procura in Email_2
calce al ricorso;
RICORRENTI
contro
1 (c. f. – p. iva Controparte_1
), con sede legale in Favara, via Agrigento n. 119; P.IVA_1
DEBITRICE
letto il ricorso proposto da e per la dichiarazione dello stato Parte_1 Parte_2
di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa della società
[...]
; Controparte_1
rilevato che è stato ritualmente instaurato il contraddittorio ai sensi degli artt. 297 co. 4 e 41 CCI ed infatti il ricorso e il decreto di convocazione sono stati notificati alla società resistente in data
12/9/2024;
rilevata la sussistenza della competenza territoriale di questo Tribunale ed infatti l'impresa ha la sede principale in Favara nel circondario del medesimo ufficio;
ritenuto che le istanti siano munite di legittimazione attiva essendo titolari di crediti nei confronti della società resistente accertati giudizialmente con sentenze del Tribunale di Agrigento n. 265/2024
pubbl. il 27/02/2024 e n. 749/2023 pubbl. il 20/09/2023 (doc. 1 e 10 di parte ricorrente);
rilevato che la debitrice è una impresa soggetta a L.C.A. con esclusione della liquidazione giudiziale,
come previsto dall'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 2017, in deroga alla disciplina dell'art. 2545-
terdecies c.c., trattandosi di una cooperativa sociale esercente attività di gestione di servizi sociosanitari assistenziali, di cui alla legge n. 381 del 1991, qualificata dunque di diritto, in base all'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 112 del 2017, come impresa sociale (doc. 11 e 12 di parte ricorrente);
considerato la società debitrice non si è costituita in giudizio e non ha pertanto dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d CCI;
ritenuto che la società indicata si trovi in stato di insolvenza poiché
- la società è in liquidazione con la conseguenza che la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato
2 di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria;
- nel caso di specie, la società debitrice non deposita i bilanci presso il registro delle imprese sin dall'esercizio 2019; neppure si è costituita in giudizio documentando l'esistenza di un patrimonio sociale tale da consentire di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
- inoltre,
o le odierne ricorrenti sono titolari di crediti da lavoro dipendente accertati giudizialmente in data 20/9/2023 e 27/2/2024; la società debitrice, rimasta contumace nei giudizi instaurati dalle due lavoratrici, è rimasta inadempiente nonostante l'ottenimento da parte delle debitrici di titoli giudiziali di condanna;
o la società debitrice non risulta intestataria di beni immobili in tutta Italia (cfr. doc. 7
di parte ricorrente);
o la società debitrice non risulta titolare di beni mobili registrati (doc. 8 di parte ricorrente);
o la società debitrice, all'esito delle ricerche eseguite dalle creditrici ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., è risultata titolare di un unico rapporto bancario con la società Credito
Emiliano S.p.A. che ha tuttavia comunicato formalmente in sede esecutiva che “il debitore esecutato non intrattiene più alcun rapporto” con essa (doc. 6 di parte ricorrente);
o la società debitrice ha cessato l'attività esercitata come desumibile dalla delibera di scioglimento anticipato del 21.04.2022 (doc. 9 di parte ricorrente);
considerato che all'udienza dinanzi al Giudice relatore in data 17/10/2024 è comparso per l'autorità
che esercita la vigilanza sulla cooperativa, e dunque per l' , il Parte_3
funzionario il Dott. che ha confermato che la società è vigilata dall'Ente nonché che la Testimone_1
3 società risulta aver depositato un unico bilancio nell'anno 2019, rimettendosi alla valutazione del
Tribunale sull'accertamento dello stato d'insolvenza;
ritenuto che le circostanze sopra indicate dimostrino come la società debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
P.Q.M.
ACCERTA E DICHIARA
lo stato di insolvenza della società Controparte_1
(c. f. – p. iva ), con sede legale in Favara, via Agrigento n. 119;
[...] P.IVA_1
DISPONE
che la presente sentenza sia comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione (Assessorato delle Attività
Produttive della Regione Siciliana);
che la presente sentenza sia notificata e resa pubblica a norma dell'articolo 45 CCI.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del 12/12/2024.
Il giudice estensore
Dott. Enrico Legnini
Il Presidente
Dott. Marco Salvatori
4