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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso introduttivo depositato il 9.10.2024 da:
1) , (C.F. ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
ALLADIO MARIA CHIARA e MOIRA BONIFORTI,
2) (C.F. ), con l'avv. FABIANI Parte_2 C.F._2
MARCO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Montelupone in data 29/11/2014;
separati consensualmente con sentenza di omologa n. 324 pubblicata il 20/26.3.2024;
senza figli;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso introduttivo depositato in data 9.10.2024 indicavano che dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
Con le note scritte pervenute in vista dell'udienza del 28.1.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni già riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo con un visto.
DIRITTO
pagina 1 di 2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
Difatti, dalla comparizione dei coniugi di fronte al Giudice relatore nel giudizio di separazione consensuale (avente R.G. 2658/2023, con omologa datata 20 marzo 2024) alla proposizione del presente ricorso sono trascorsi i 6 mesi di legge (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 21-09-2021) 23-
11-2021, n. 36176 “non è soggetto a sospensione feriale il termine annuale di separazione ai fini del divorzio”) e, chiaramente, alla data dell'udienza di fronte al Giudice relatore in questo giudizio è certamente passata in giudicato la sentenza di omologa della separazione.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non v'è contrarietà a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1
in data 29/11/2014; matrimonio trascritto al n. 1, parte I, dell'anno Parte_2
2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Montelupone, alle condizioni concordate tra i coniugi come da ricorso introduttivo.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montelupone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.2.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso introduttivo depositato il 9.10.2024 da:
1) , (C.F. ), con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
ALLADIO MARIA CHIARA e MOIRA BONIFORTI,
2) (C.F. ), con l'avv. FABIANI Parte_2 C.F._2
MARCO
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Montelupone in data 29/11/2014;
separati consensualmente con sentenza di omologa n. 324 pubblicata il 20/26.3.2024;
senza figli;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso introduttivo depositato in data 9.10.2024 indicavano che dalla comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale non era mai ripresa la convivenza e richiedevano pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo
Con le note scritte pervenute in vista dell'udienza del 28.1.2025, le parti confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni già riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero interveniva nel procedimento concludendo con un visto.
DIRITTO
pagina 1 di 2 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
Difatti, dalla comparizione dei coniugi di fronte al Giudice relatore nel giudizio di separazione consensuale (avente R.G. 2658/2023, con omologa datata 20 marzo 2024) alla proposizione del presente ricorso sono trascorsi i 6 mesi di legge (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 21-09-2021) 23-
11-2021, n. 36176 “non è soggetto a sospensione feriale il termine annuale di separazione ai fini del divorzio”) e, chiaramente, alla data dell'udienza di fronte al Giudice relatore in questo giudizio è certamente passata in giudicato la sentenza di omologa della separazione.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non v'è contrarietà a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in Camera di
Consiglio:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1
in data 29/11/2014; matrimonio trascritto al n. 1, parte I, dell'anno Parte_2
2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Montelupone, alle condizioni concordate tra i coniugi come da ricorso introduttivo.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montelupone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.2.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 2 di 2