Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 09/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2025, proposto da dai Consiglieri comunali del Comune di Rapolla NA TO LL (al ricorso è stata allegata la Del. C.C. n. 22 dell’1.7.2022, di convalida degli eletti, da cui risulta che il sig. NA TO LL era candidato della Lista “Per Rapolla”) e MA CC (al ricorso è stata allegata la Del. C.C. n. 56 del 21.12.2023, con la quale il sig. MA CC aveva sostituito un Consigliere comunale della Lista “Per Rapolla”, dimessosi dalla carica, in quanto il primo dei candidati non eletti della predetta Lista “Per Rapolla”), rappresentati e difesi dall’avv. Carmen Cerone, PEC avvcarmencerone@pec.giuffre.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di Rapolla in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Pianta, PEC avv.lucapianta@legalmail.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
Ricorso ex art 116 cod. proc. amm.
per l’annullamento dell’atto prot. n. 142 del 7.1.2025, con il quale i Responsabili dei Settori Area Edilizia Privata e Polizia Locale, Area Amministrativa, Area Contabile e Area lavori Pubblici e Ricostruzione del Comune di Rapolla hanno disatteso le 11 istanze ex art. 43, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000 del Gruppo Consiliare “Per Rapolla” del 13/20.12.2024, volte ad ottenere la copia in formato digitale degli incarichi professionali legali degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e delle relative liquidazioni effettuate;
nonché per la condanna
del Comune di Rapolla a rilasciare ai suddetti Consiglieri comunali la copia dei predetti documenti;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rapolla;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con 11 istanze ex art. 43, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000 del 13/20.12.2024 il Gruppo Consiliare “Per Rapolla” ha chiesto a tutti i Responsabili degli Uffici del Comune di Rapolla la copia in formato digitale degli incarichi professionali legali degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e delle relative liquidazioni effettuate.
Con atto prot. n. 142 del 7.1.2025 i Responsabili dei Settori Area Edilizia Privata e Polizia Locale, Area Amministrativa, Area Contabile e Area lavori Pubblici e Ricostruzione del Comune di Rapolla hanno disatteso le predette istanze, in quanto: 1) gli atti richiesti sono liberamente accessibili da chiunque, perché, ai sensi dell’art. 23 D.Lg.vo n. 33/2013, sono stati pubblicati nell’Albo Pretorio on line del Comune; 2) le suddette istanze del 13/20.12.2024 erano: A) finalizzate “a compiere un sindacato generalizzato dell’attività degli organi dell’Ente e non all’esercizio del mandato politico”; B) emulative e generiche, perché non indicavano gli estremi identificativi degli atti richiesti, gravando gli Uffici comunali di oneri di ricerca, che avrebbero rallentato l’attività amministrativa; 3) assicurando i richiedenti, che avrebbero messo a disposizione gli atti richiesti, non reperiti sul sito internet del Comune.
I Consiglieri comunali NA TO LL (al ricorso è stata allegata la Del. C.C. n. 22 dell’1.7.2022, di convalida degli eletti, da cui risulta che il sig. NA TO LL era candidato della Lista “Per Rapolla”) e MA CC (al ricorso è stata allegata la Del. C.C. n. 56 del 21.12.2023, con la quale il sig. MA CC aveva sostituito un Consigliere comunale della Lista “Per Rapolla”, dimessosi dalla carica, in quanto il primo dei candidati non eletti della predetta Lista “Per Rapolla”) con il presente ricorso, notificato il 29.1.2025 e depositato nella stessa giornata del 29.1.2025, hanno impugnato il predetto atto prot. n. 142 del 7.1.2025, deducendo:
1) la violazione dell’art. 43, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000 e dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in quanto non può essere impedito ai Consiglieri comunali l’accesso agli atti amministrativi del Comune, utile all’espletamento del mandato, per ragioni di carattere organizzativo;
2) l’eccesso di potere per motivazione erronea, in quanto l’istanza di accesso del 13/20.12.2024 era stata determinata dalla crescita del contenzioso legale con aggravio delle spese per il Comune di Rapolla e dalla finalità, di verificare la legittimità degli incarichi legali mediante il principio di rotazione e la congruità delle parcelle liquidate (con memoria del 27.2.2025 i ricorrenti hanno evidenziato anche che nell’ambito della Delibera ex art. 148 bis D.Lg.vo n. 267/2000 del 19.12.2023 la Sezione Controllo della Corte dei Conti della BA aveva invitato il Comune di Rapolla ad effettuare una ricognizione puntuale e periodica del contenzioso e che il Comune di Rapolla con Del. G.M. n. 45 del 24.2.2025, nell’approvare l’elenco dei residui attivi e passivi, nelle pagine da 41 a 45 aveva indicato le cause pendenti);
3) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, in quanto nel sito internet del Comune di Rapolla non erano stati pubblicati tutti gli incarichi professionali dell’anno 2024 ed i relativi mandati di pagamento (con memoria del 21.3.2025 i ricorrenti hanno precisato che, comunque, la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del Comune dei predetti atti ha la durata di 15 giorni).
Si è costituito in giudizio il Comune di Rapolla, il quale ha:
A) eccepito: 1) la tardività dei documenti, depositati dai ricorrenti il 13.3.2025, in quanto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. avrebbero dovuto essere depositati entro il termine decadenziale dimezzato di 20 giorni “liberi” prima della Camera di Consiglio del 2.4.2025, cioè entro il 12.3.2025; 2) il difetto di legittimazione dei ricorrenti, in quanto, poiché le 11 istanze ex art. 43, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000 del 13/20.12.2024 erano state presentate dal Gruppo consiliare “Per Rapolla”, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto dal predetto Gruppo consiliare “Per Rapolla” e non dai Consiglieri comunali ricorrenti, i quali, comunque, sebbene candidati eletti della Lista “Per Rapolla”, avrebbero potuto aderire ad un altro Gruppo consiliare;
B) dedotto l’infondatezza del ricorso, in quanto: 1) agli incarichi professionali legali non si applica il principio di rotazione, perché non sono disciplinati dalla normativa degli appalti pubblici, ma sono basati sul principio fiduciario del cd. intuitu personae; 2) l’intento emulativo delle suddette 11 istanze ex art. 43, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000 del 13/20.12.2024, perché l’affidamento degli incarichi legali non rientra tra le funzioni del Consiglio Comunale, ma è di competenza dei Responsabili degli Uffici comunali; 3) negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 i ricorrenti non erano Consiglieri comunali; 4) i ricorrenti avrebbero potuto accedere agli atti di conferimento degli incarichi e delle loro liquidazioni, consultando il sito internet del Comune di Rapolla; 5) la mancata indicazione degli estremi identificativi degli atti richiesti, relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, comporta un controllo generalizzato sull’attività amministrativa del Comune di Rapolla e gravosi oneri di ricerca per gli Uffici comunali, che avrebbero rallentato l’attività amministrativa;
C) chiesto, con memoria del 21.3.2025, lo stralcio della memoria di replica dei ricorrenti di pari data 21.3.2025, sia perché i ricorrenti avevano già presentato la memoria di replica del 13.3.2025, sia perché tale memoria di replica del 13.3.2025, di 16 pagine, supera il limite, stabilito dall’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22.12.2016 di 10 pagine.
Nella Camera di Consiglio del 2.4.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata la legittimazione attiva dei Consiglieri comunali NA TO LL e MA CC, in quanto con le suddette Delibere C.C. n. 22 dell’1.7.2022 e n. 56 del 21.12.2023 hanno provato di far parte del Gruppo consiliare “Per Rapolla”, mentre il Comune di Rapolla non ha dimostrato sia che i predetti ricorrenti appartengono ad un altro Gruppo consiliare, sia che il Gruppo consiliare “Per Rapolla” ha uno Statuto, che prevede la legittimazione processuale esclusivamente in capo al suo legale rappresentante.
Sempre in via preliminare, va precisato che non può essere accolta la domanda del Comune di Rapolla, di stralcio della memoria di replica dei ricorrenti del 21.3.2025, di 16 pagine, in quanto: 1) la precedente memoria del 13.3.2025, essendo stata depositata entro il termine dimezzato di 15 giorni “liberi”, va qualificata come un’ulteriore memoria conclusionale successiva a quella del 27.2.2025; 2) l’art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22.12.2016, come modificato dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 16.10.2017, prevede per le memorie di replica lo stesso limite dimensionale di 15 pagine, previsto dal comma 1, lett. b), dello stesso art. 3 per le altre memorie, nella specie rispettato, perché ai sensi dell’art. 4 del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22.12.2016 non deve tenersi conto dell’indicazione delle parti, dei difensori, dell’atto impugnato, del riassunto preliminare (di massimo 2 pagine) e le conclusioni; 3) comunque, l’art. 13 ter, comma 5, dell’Allegato 2 delle Norme di Attuazione del Codice del Processo Amministrativo, come modificato dall’art. 1, comma 813, L. n. 207/2024, entrato in vigore l’1.1.2025, per il superamento dei limiti dimensionali, stabiliti dal suddetto Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22.12.2016, prevede soltanto il pagamento di una somma fino al doppio del Contributo Unificato, che, in ogni caso, nella specie, non può essere applicata, perché la citata memoria di replica dei ricorrenti del 21.3.2025 non ha superato il limite dimensionale ex art. 3 D.P.C.S. del 22.12.2016, come modificato dal D.P.C.S. del 16.10.2017.
Invece, sempre in via pregiudiziale, va statuito che non possono essere considerati i documenti, depositati dai ricorrenti il 13.3.2025, in quanto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. avrebbero dovuto essere depositati entro il 12.3.2025.
Inoltre, si prescinde dalla violazione dell’art. 5, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28.7.2021 delle Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, nella parte in cui statuisce che i documenti del fascicolo informatico devono essere rubricati con riferimento al loro contenuto, in modo da garantire la loro facile reperibilità, in quanto non è stato descritto il contenuto dei 14 documenti allegati al ricorso.
Nel merito, il ricorso è infondato, pur tenendo conto: dell’art. 43, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000, nella parte in cui statuisce che “i Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato”; dell’art. 42, comma 1, D.Lg.vo n. 267/2000, secondo cui il Consiglio Comunale “è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”; della circostanza che rientra tra le prerogative dei Consiglieri comunali il controllo dell’uso delle risorse pubbliche e della loro corretta gestione, anche per le competenze del Consiglio Comunale in materia di bilancio e contabilità finanziaria ex art. 42, comma 2, lett. b), D.Lg.vo n. 267/2000; e della facoltà, prevista dall’art. 9, commi 4 e 5, dello Statuto del Comune di Rapolla, ai sensi del quale “i Consiglieri comunali hanno potere ispettivo sull’attività della Giunta e degli Uffici e servizi dell’Ente, che esercitano singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni”, le quali “sono discusse all’inizio di ciascuna seduta consiliare o in sessioni distinte”.
Infatti, i ricorrenti non hanno provato che tutti gli incarichi professionali legali e le relative liquidazioni effettuate non sono accessibili da chiunque, consultando il sito internet del Comune di Rapolla.
Mentre con l’impugnato atto prot. n. 142 del 7.1.2025 i Responsabili dei Settori Area Edilizia Privata e Polizia Locale, Area Amministrativa, Area Contabile e Area lavori Pubblici e Ricostruzione del Comune di Rapolla hanno affermato che gli atti richiesti sono liberamente accessibili da chiunque, perché, ai sensi del D.Lg.vo n. 33/2013, sono stati pubblicati nell’Albo Pretorio on line del Comune.
Al riguardo, va sottolineato che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.S. Sez. VI Sent. 5726 dell’8.7.2022), incombe sempre sulla parte ricorrente l’onere, di provare i fatti posti a fondamento delle pretese azionate in giudizio, in applicazione del principio generale di cui agli artt 2697 C.C. e 115 C.P.C., valevole anche per il processo amministrativo.
Ed invero, l’art. 15, comma 1, D.Lg.vo n. 33/2013 statuisce che “le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato”.
Al riguardo, va, altresì, evidenziato che con l’impugnato atto prot. n. 142 del 7.1.2025 i Responsabili dei Settori Area Edilizia Privata e Polizia Locale, Area Amministrativa, Area Contabile e Area lavori Pubblici e Ricostruzione del Comune di Rapolla hanno anche assicurato i ricorrenti, che avrebbero messo a disposizione gli atti richiesti, non reperiti sul sito internet del Comune.
In tal modo, la pretesa dei ricorrenti, se preceduta da una ricerca degli atti richiesti nel sito internet del Comune di Rapolla, non sarebbe stata eccessivamente gravosa, tenuto conto del lungo arco di tempo di 11 anni, relativo agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, ai quali si riferiscono le istanze di accesso di cui è causa, risalenti ad un periodo ben anteriore alla loro elezione alla carica di Consigliere comunale, senza alcuna giustificazione delle ragioni dell’esercizio del loro potere ispettivo anche mediante l’acquisizione di atti e/o documenti emanati e/o redatti ampiamente prima della loro elezione.
Peraltro, se, come affermato, ma non provato, dai ricorrenti, gli atti richiesti non sono stati pubblicati nel sito internet del Comune di Rapolla oppure se tali atti sono stati pubblicati nell’Albo Pretorio on line del Comune solo per 15 giorni, i ricorrenti Consiglieri comunali NA TO LL e MA CC avrebbero potuto proporre lo specifico rimedio, previsto dall’art. 5 D.Lg.vo n. 33/2013, volto ad ottenere l’adempimento, contemplato dal comma 1 di tale norma, “dell’obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”, tenuto pure conto del primo e del secondo periodo del comma 3, i quali stabiliscono rispettivamente che “l’esercizio del diritto di cui al comma 1 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” e che “l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione”.
A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna in solido i ricorrenti Consiglieri comunali NA TO LL e MA CC al pagamento, in favore del Comune di Rapolla, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pasquale Mastrantuono | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO