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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12122 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 30882/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30882/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA appresentato e difeso dall' avv. Gennaro Lallo;
Parte_1
OPPONENTE
E
, e, per essa, la mandataria, in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società opposta chiedeva di ingiungere a Parte_1 il pagamento delle somme dovute a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n.
2700268, stipulato in data 12/8/2015, con Intesa San Paolo S.p.A., il cui credito veniva poi ceduto a
Controparte_1
Sulla scorta della documentazione prodotta, il Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo n.
8375/2021, con il quale ingiungeva al il pagamento, in favore della società Parte_1 opposta, della somma di euro 44.024,69, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il suddetto decreto proponeva tempestiva opposizione , il quale Parte_1 contestava, in primo luogo, la mancata produzione dell'originale del contratto di prestito personale posto a fondamento della pretesa monitoria e disconosceva, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni apparentemente a lui riferibili apposte sul predetto contratto. L'opponente eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto azionato.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed il rigetto di ogni domanda proposta dall'opponente con condanna di spese di lite.
In corso di causa veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria ed autorizzato il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, esperita la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, la causa veniva rinviata ad oggi per la decisione.
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In via del tutto preliminare, deve accertarsi la tempestività dell'opposizione, poiché il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 20/11/2021 e l'atto di citazione in opposizione il 27/12/2021.
Sempre preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda principale del giudizio stante l'esito negativo della mediazione intrapresa dalla parte opponente (cfr. verbale negativo del
30.09.2022). agiva in qualità di cessionaria del credito. Poiché tale qualità non veniva Controparte_1 contestata, non si pone alcun problema quanto alla prova del fatto costitutivo della vicenda modificativa (in senso soggettivo) del diritto controverso (Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11650).
Passando al merito, in via pregiudiziale, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Nel caso in esame, oggetto della domanda monitoria è il pagamento del saldo debitorio del contratto di finanziamento che, come tale, non può che essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Ai contratti di finanziamento deve essere applicata, infatti, l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all''art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato
(Tribunale Roma sez. IX, 14/02/2011, n. 3052).
Posto che nel caso di specie il termine di prescrizione è quello ordinario (decennale), - trattandosi di un rapporto negoziale di carattere unitario, nel quale, a fronte dell'erogazione dell'intera somma mutuata, il beneficiario si obbliga a restituire la stessa, unitamente agli interessi corrispettivi, mensilmente con rate costanti -, va rilevato come la notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi in data 20/11/2021, ne abbia idoneamente interrotto il decorso, a fronte della previsione in contratto del pagamento di n. 108 rate a partire dal mese di ottobre del 2015 con pagamento dell'ultima rata ad ottobre 2024. Inoltre, agli atti non risulta depositata alcuna prova dell'avvenuta notifica di una eventuale comunicazione di risoluzione del contratto oggetto di causa, idonea a determinare l'insorgenza di un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione. In mancanza di tale circostanza, il termine prescrizionale deve ritenersi decorrente, nel caso di specie, dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, individuata nel mese di ottobre 2024.
Quanto poi al motivo di opposizione spiegato dal avente ad oggetto il disconoscimento Pt_1 dell'autenticità delle sottoscrizioni, ad esso riferibili, apposte al contratto di finanziamento n.
2700268, al riguardo il giudice rileva che il procedimento incidentale di verificazione, istruito in ragione dell'istanza in tal senso tempestivamente formulata dall'opposta, ha condotto ad accertare l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente.
Ed invero, la CTU grafologa, dott.ssa nell'elaborato peritale in atti (v. relazione Persona_1 del 14/5/2024), alle cui conclusioni il giudice intende prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate, concludeva affermando che “Pertanto si deve concludere per l'autografia delle sottoscrizioni in verifica”.
Sulla scorta delle risultanze dinanzi richiamate può, quindi, concludersi per l'autenticità delle firme riferibili a , apposte sul contratto di finanziamento posto a fondamento del Parte_1 ricorso monitorio.
Inoltre, essendo parte opponente consumatore, è necessario pronunciarsi sull'eventuale presenza di clausole vessatorie all'interno del contatto. Occorre precisare in primo luogo che la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato Cont individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C 415/11, Mo. . Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista. Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla AN d'AL, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 27 giugno 2017 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato, né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola, bensì soltanto ritenere che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica.
Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della AN d'AL (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità
d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre
1976, (omissis), Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE,
(omissis), C- (omissis), Fr. Fa.; CGUE, 14 febbraio 2019, (omissis), contro Parte_2 [...]
), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati Controparte_4 membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva zioni relative al tasso soglia operate dalla
AN d'AL e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Orbene, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare esclusivamente la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Alla luce dei principi sopra richiamati, nel contratto oggetto di causa non risultano pattuite clausole concernenti penali o interessi di mora tali da determinare un indebito aggravio a carico del consumatore. In particolare, il punto B del contratto di finanziamento, rubricato “Condizioni economiche e avvertenze” (pag. 2 del contratto, cfr. fascicolo monitorio, All. 3), prevede un tasso annuo nominale pari al 7,15%, con la maggiorazione di due punti percentuali in caso di insolvenza,
a titolo di tasso di mora. Tale previsione non determina uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti e, pertanto, non integra gli estremi di una clausola vessatoria.
In relazione al contratto oggetto di causa, deve ritenersi abusiva la sola clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento “di una sola rata” e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c., che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Nel caso in esame, tale condizione, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dall'elenco dei movimenti contabili in allegato al ricorso monitorio
(doc. n. 7), da cui risulta che il primo insoluto si verificava in data 26/3/2018.
Quanto, infine, al governo delle spese processuali, le stesse, a norma dell'art. 91 c.p.c., tenuto conto dell'esito del giudizio, debbono seguire la soccombenza dell'opponente.
La liquidazione dei compensi viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Avuto riguardo all'esito dell'operato disconoscimento, anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, SECONDA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 8375/2021 emesso in data
14/11/2021 da questo Tribunale e, per l'effetto, conferma il decreto stesso;
2) letto l'art. 653 c.p.c. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 8375/2021;
3) condanna alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 5.711,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
4) pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico di . Parte_1
Napoli, 19/12/2025 Il giudice dott. Fabiana Ucchiello
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30882/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA appresentato e difeso dall' avv. Gennaro Lallo;
Parte_1
OPPONENTE
E
, e, per essa, la mandataria, in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società opposta chiedeva di ingiungere a Parte_1 il pagamento delle somme dovute a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n.
2700268, stipulato in data 12/8/2015, con Intesa San Paolo S.p.A., il cui credito veniva poi ceduto a
Controparte_1
Sulla scorta della documentazione prodotta, il Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo n.
8375/2021, con il quale ingiungeva al il pagamento, in favore della società Parte_1 opposta, della somma di euro 44.024,69, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Avverso il suddetto decreto proponeva tempestiva opposizione , il quale Parte_1 contestava, in primo luogo, la mancata produzione dell'originale del contratto di prestito personale posto a fondamento della pretesa monitoria e disconosceva, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le sottoscrizioni apparentemente a lui riferibili apposte sul predetto contratto. L'opponente eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto azionato.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed il rigetto di ogni domanda proposta dall'opponente con condanna di spese di lite.
In corso di causa veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria ed autorizzato il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, esperita la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, la causa veniva rinviata ad oggi per la decisione.
L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In via del tutto preliminare, deve accertarsi la tempestività dell'opposizione, poiché il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 20/11/2021 e l'atto di citazione in opposizione il 27/12/2021.
Sempre preliminarmente, va dato atto della procedibilità della domanda principale del giudizio stante l'esito negativo della mediazione intrapresa dalla parte opponente (cfr. verbale negativo del
30.09.2022). agiva in qualità di cessionaria del credito. Poiché tale qualità non veniva Controparte_1 contestata, non si pone alcun problema quanto alla prova del fatto costitutivo della vicenda modificativa (in senso soggettivo) del diritto controverso (Cass. Sez. U. 18 maggio 2006, n. 11650).
Passando al merito, in via pregiudiziale, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente.
Nel caso in esame, oggetto della domanda monitoria è il pagamento del saldo debitorio del contratto di finanziamento che, come tale, non può che essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Ai contratti di finanziamento deve essere applicata, infatti, l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. e non la prescrizione breve di cui all''art. 2948 n. 4 c.c. suscettibile di operare solo in riferimento alle obbligazioni periodiche, giacché le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome bensì di un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato
(Tribunale Roma sez. IX, 14/02/2011, n. 3052).
Posto che nel caso di specie il termine di prescrizione è quello ordinario (decennale), - trattandosi di un rapporto negoziale di carattere unitario, nel quale, a fronte dell'erogazione dell'intera somma mutuata, il beneficiario si obbliga a restituire la stessa, unitamente agli interessi corrispettivi, mensilmente con rate costanti -, va rilevato come la notifica del decreto ingiuntivo opposto, perfezionatasi in data 20/11/2021, ne abbia idoneamente interrotto il decorso, a fronte della previsione in contratto del pagamento di n. 108 rate a partire dal mese di ottobre del 2015 con pagamento dell'ultima rata ad ottobre 2024. Inoltre, agli atti non risulta depositata alcuna prova dell'avvenuta notifica di una eventuale comunicazione di risoluzione del contratto oggetto di causa, idonea a determinare l'insorgenza di un diverso dies a quo per il decorso del termine di prescrizione. In mancanza di tale circostanza, il termine prescrizionale deve ritenersi decorrente, nel caso di specie, dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, individuata nel mese di ottobre 2024.
Quanto poi al motivo di opposizione spiegato dal avente ad oggetto il disconoscimento Pt_1 dell'autenticità delle sottoscrizioni, ad esso riferibili, apposte al contratto di finanziamento n.
2700268, al riguardo il giudice rileva che il procedimento incidentale di verificazione, istruito in ragione dell'istanza in tal senso tempestivamente formulata dall'opposta, ha condotto ad accertare l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente.
Ed invero, la CTU grafologa, dott.ssa nell'elaborato peritale in atti (v. relazione Persona_1 del 14/5/2024), alle cui conclusioni il giudice intende prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate, concludeva affermando che “Pertanto si deve concludere per l'autografia delle sottoscrizioni in verifica”.
Sulla scorta delle risultanze dinanzi richiamate può, quindi, concludersi per l'autenticità delle firme riferibili a , apposte sul contratto di finanziamento posto a fondamento del Parte_1 ricorso monitorio.
Inoltre, essendo parte opponente consumatore, è necessario pronunciarsi sull'eventuale presenza di clausole vessatorie all'interno del contatto. Occorre precisare in primo luogo che la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confrontarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato Cont individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C 415/11, Mo. . Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista. Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si è ritenuto che la misura dei tassi d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto – nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla AN d'AL, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e contenute nel dm 27 giugno 2017 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore (all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debitore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contrattazione. È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o accettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato, né l'applicazione di penali così gravose che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola, bensì soltanto ritenere che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica.
Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse mora torio prima della sua inclusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della AN d'AL (Cass. n. 26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità
d'oggetto non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accertamento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fatto che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre
1976, (omissis), Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet;
CGUE,
(omissis), C- (omissis), Fr. Fa.; CGUE, 14 febbraio 2019, (omissis), contro Parte_2 [...]
), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati Controparte_4 membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto nazionale. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva zioni relative al tasso soglia operate dalla
AN d'AL e previste dalla l. 108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Orbene, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare esclusivamente la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole del contratto oggetto di causa concluso con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Alla luce dei principi sopra richiamati, nel contratto oggetto di causa non risultano pattuite clausole concernenti penali o interessi di mora tali da determinare un indebito aggravio a carico del consumatore. In particolare, il punto B del contratto di finanziamento, rubricato “Condizioni economiche e avvertenze” (pag. 2 del contratto, cfr. fascicolo monitorio, All. 3), prevede un tasso annuo nominale pari al 7,15%, con la maggiorazione di due punti percentuali in caso di insolvenza,
a titolo di tasso di mora. Tale previsione non determina uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti e, pertanto, non integra gli estremi di una clausola vessatoria.
In relazione al contratto oggetto di causa, deve ritenersi abusiva la sola clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine anche in caso di mancato pagamento “di una sola rata” e va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c., che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Nel caso in esame, tale condizione, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dall'elenco dei movimenti contabili in allegato al ricorso monitorio
(doc. n. 7), da cui risulta che il primo insoluto si verificava in data 26/3/2018.
Quanto, infine, al governo delle spese processuali, le stesse, a norma dell'art. 91 c.p.c., tenuto conto dell'esito del giudizio, debbono seguire la soccombenza dell'opponente.
La liquidazione dei compensi viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività processuale svolta e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Avuto riguardo all'esito dell'operato disconoscimento, anche le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, SECONDA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 8375/2021 emesso in data
14/11/2021 da questo Tribunale e, per l'effetto, conferma il decreto stesso;
2) letto l'art. 653 c.p.c. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 8375/2021;
3) condanna alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese Parte_1 processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 5.711,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
4) pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico di . Parte_1
Napoli, 19/12/2025 Il giudice dott. Fabiana Ucchiello