Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12122
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancata produzione contratto originale e disconoscimento sottoscrizioni

    La consulenza tecnica d'ufficio grafologica ha accertato l'autografia delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto azionato

    Il giudice ha ritenuto che il credito derivante da contratto di finanziamento sia soggetto a prescrizione decennale ordinaria e che la notifica del decreto ingiuntivo abbia interrotto il termine prescrizionale. Ha inoltre rilevato l'assenza di comunicazioni di risoluzione contrattuale.

  • Rigettato
    Vessatorietà delle clausole contrattuali

    Il giudice ha escluso la vessatorietà della clausola relativa al tasso di mora, ritenendola non eccessiva. Ha invece ritenuto abusiva la clausola di decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento di una sola rata, sostituendola con la previsione di cui all'art. 1186 c.c., ma ha considerato integrata la condizione di insolvenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12122
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 12122
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo