CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 987/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 10.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 987/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, in persona del suo Presidente p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ciccarelli,
APPELLANTE
E
, ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Messere Margherita e Matilde Paparo,
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.4.2024, la società ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza pronunziata in data 2.2.2024 dal Tribunale di 1 Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ed dichiarato il loro diritto allo scatto biennale
[...] Controparte_4
maturato da maggio 2021 a dicembre 2021 con conseguente condanna di essa appellante al pagamento della somma di € 225,45 in favore di ciascun ricorrente, oltre accessori.
La società ha dedotto che il primo Giudice aveva malamente ricostruito i fatti che avevano dato luogo alla controversia. In virtù di un accordo sindacale del
31 marzo 2015, infatti, i lavoratori già dipendenti della erano Parte_2
transitati alle dipendenze di essa appellante in virtù di una cessione individuale di contratto ai sensi dell'articolo 1406 cod. civ.
L'accordo prevedeva che ai lavoratori assorbiti dalla sarebbe stata Pt_1
conservata l'anzianità di servizio utile per il calcolo degli istituti contrattuali fin dalla data di assunzione. Da tanto derivava che sarebbe stata tenuta a Pt_1
riconoscere solo gli ultimi due scatti anni di anzianità a partire dall'anno 2015.
Per contro il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che la clausola pattizia comportasse il conglobamento di quanto già maturato a titolo di anzianità nella retribuzione vantata da ogni singolo lavoratore e il successivo riconoscimento di tutti gli scatti di anzianità previsti dal diverso contratto collettivo applicato da essa cessionaria.
Ha evidenziato, altresì, che la decisione gravata violava il dettato dell'articolo
1406 cod. civ. poiché aveva consentito una modificazione delle pattuizioni contrattuali laddove la norma del codice civile prevedeva la mera modifica del soggetto datore di lavoro.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda proposta dagli originari ricorrenti.
Ricostituito il contraddittorio, gli appellati hanno eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del gravame per violazione del dettato dell'art. 434 c.p.c. Nel
2 merito hanno evidenziato la infondatezza delle censure che non valutavano correttamente la portata dell'accordo del marzo 2015, concludendo per la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato, conformemente ai precedenti di questa Corte (sent. n. 1350/2024 est. Papa;
N. 2792/2024 est.
). Per_1
Giova premettere che la società oggi appellante si è resa cessionaria ai sensi dell'articolo 1406 cod. civ. dei rapporti di lavoro intrattenuti dall'odierno appellato con la La cessionaria e la cedente hanno sottoscritto un Parte_2
accordo che dettava le condizioni per la cessione e i contraenti ceduti hanno consentito alla cessione medesima alle condizioni pattuite.
Con il ricorso introduttivo del giudizio le parti ricorrenti hanno chiesto che fosse accertato il loro diritto allo scatto biennale a decorrere da maggio 2021 come previsto dal c.c.n.l. per il settore metalmeccanico applicato dalla Pt_1
diverso da quello che disciplinava i rapporti alle dipendenze della Pt_2
La società datrice di lavoro ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento della richiesta maggiorazione retributiva poiché l'anzianità di servizio del ricorrente doveva essere calcolata nella sua interezza e, dunque, nell'anno 2019 la stessa aveva maturato il quinto ed ultimo scatto come previsto dal contratto collettivo applicato da essa datrice.
Con la gravata sentenza si è, però, affermato che l'accordo in virtù del quale è stata operata la cessione del contratto non prevedeva un riconoscimento incondizionato della anzianità di servizio.
3 La clausola contrattuale stabiliva, infatti, che ai lavoratori saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali con decorrenza dalla data di assunzione.
In sede di accordo, ha argomentato il primo Giudice, era stato conservato il trattamento retributivo maturato, comprensivo degli scatti di anzianità che nello stesso venivano inglobati, e tanto anche ai fini della determinazione della base sulla quale computare gli istituti retributivi indiretti, ma non era stata riconosciuta la anzianità di servizio, come comprovato dalle annotazioni in busta paga che riportavano, quale data di assunzione, l'aprile 2015.
Avverso detta ricostruzione la difesa della società appellante non formula una compiuta critica poiché si limita a riproporre una diversa interpretazione dell'accordo che, ad avviso di questa Corte, non trova alcun riscontro nella lettera delle pattuizioni che disciplinano la cessione dei contratti.
Sostiene, infatti, la appellante che, ai fini di individuare il limite dei cinque scatti di anzianità dovuti ai sensi dell'art. 39 del c.c.n.l., per il settore metalmeccanico, dovesse tenersi conto anche dei tre scatti riconosciuti dalla cedente Pt_2
secondo quanto previsto dal c.c.n.l. per il settore commercio.
La previsione, contenuta nella clausola pattizia, tuttavia, ad avviso di questa
Corte non consente di aderire alla prospettazione dell'appellante.
Le parti, infatti, hanno pattuito la conservazione delle anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti e tanto non può, all'evidenza, considerarsi sovrapponibile all'integrale riconoscimento della anzianità da valere anche a fini differenti da quelli strettamente retributivi.
Il dato letterale dell'accordo, in altri termini, consente di ritenere che le parti abbiano inteso salvaguardare il così detto maturato economico ma non anche retrodatare tout court la data di assunzione dei lavoratori ceduti.
4 Anche la clausola con la quale è stato stabilito che la cedente avrebbe provveduto alla corresponsione del t.f.r. maturato alla data della cessione ai singoli lavoratori e non anche all'accantonamento presso il nuovo datore comprova, ad avviso di questa Corte, la correttezza della interpretazione sostenuta con la gravata sentenza né può omettersi di evidenziare che, a fronte del dato documentale costituito dalla annotazione, nelle buste paga, di una data di assunzione coincidente con quella della cessione dei contratti, il datore di lavoro non ha dedotto o chiesto di provare modalità di gestione del rapporto ovvero erogazioni di corrispettivi che comprovino un riconoscimento di anzianità più ampio di quello pattuito con l'accordo del 31 marzo 2015.
Dunque, i lavoratori, sebbene abbiano percepito una retribuzione globale comprensiva di quanto maturato a titolo di scatti triennali come previsto dal c.c.n.l. del settore commercio, non possono essere equiparati a coloro che vantano una anzianità di servizio pari a dieci anni e che hanno, perciò, ricevuto il pagamento di 5 scatti biennali come previsto dal c.c.n.l. del settore metalmeccanico.
Neppure, poi, ad avviso di questa Corte, coglie nel segno la seconda censura con la quale si sostiene la contrarietà del ragionamento decisorio che sorregge l'accoglimento della domanda al dettato dell'art. 1406 cod. civ..
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, elemento caratterizzante della cessione di contratto è il permanere immutato dell'oggetto delle reciproche obbligazioni.
La norma dell'art. 1406 cod. civ., in altri termini, descrive una fattispecie in cui, fermi restando gli elementi costitutivi del rapporto e le reciproche obbligazioni, venga modificata la persona del contraente, novazione soggettiva cui può affiancarsi il marginale mutamento di elementi oggettivi.
Nel caso che qui ne occupa, per contro, con l'accordo del marzo 2015 sono stati modificati elementi essenziali dei contratti che legavano gli appellati alla
5 S.I.S. basti pensare alla applicabilità di un diverso contratto collettivo, alla previsione di un orario di lavoro unico per tutti i lavoratori ceduti ed alla individuazione di due soli livelli di inquadramento operata senza farsi riferimento alla prestazione prevista nei contratti stipulati con la .. Pt_2
Tanto, ad avviso della Corte, induce a qualificare il negozio a mezzo del quale gli appellati sono transitati alle dipendenze della come una novazione Pt_1
oggettiva del rapporto la cui conformità a legge non deve essere valutata alla stregua di quanto previsto dall'art. 1406 cod. civ..
Dunque, non è l'interpretazione del primo Giudice a divergere dallo schema negoziale tipico della cessione del contratto ma l'accordo delle parti mediante il quale si è concordato, con il consenso anche dei lavoratori, la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con un diverso datore e con differente disciplina.
A mezzo di specifica pattuizione, poi, si è attribuita una peculiare rilevanza al diverso rapporto che i medesimi lavoratori avevano mantenuto con altro datore, ricalcandosi piuttosto lo schema del così detto passaggio di cantiere che, appunto, prevede una assunzione ex novo con riconoscimento convenzionale della anzianità pregressa.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto di dovere interpretare il patto intervenuto tra e al fine di individuare gli esatti limiti del Pt_1 Pt_2
pregresso riconoscimento della anzianità.
È, per altro, appena il caso di evidenziare, da ultimo, che secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav., 07/01/2021, n.86 ed anche ib.
5.11.2023 n. 16635) qualora il mutamento soggettivo del datore di lavoro debba essere sussunto nella cessione di contratto ex art. 1406 cod. civ., il lavoratore trasferito ha diritto di conservare il trattamento giuridico ed economico riconosciutogli con il contratto ceduto.
6 Nel caso di specie, dunque, i lavoratori, ex art. 1406 cod. civ., avrebbero dovuto conservare il diritto a godere di dieci scatti triennali, come previsto dal contratto collettivo per il settore commercio, e non cinque biennali calcolati anche sulla anzianità pregressa come preteso dalla società appellante.
Anche sotto il detto profilo, dunque, la gravata sentenza deve essere confermata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della appellante società alla rifusione delle spese del grado liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della maggiorazione ex art. 4 co. 2, con attribuzione.
Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro 640,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli, 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 10.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 987/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
, in persona del suo Presidente p.t. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Ciccarelli,
APPELLANTE
E
, ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Messere Margherita e Matilde Paparo,
APPELLATO
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.4.2024, la società ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza pronunziata in data 2.2.2024 dal Tribunale di 1 Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ed dichiarato il loro diritto allo scatto biennale
[...] Controparte_4
maturato da maggio 2021 a dicembre 2021 con conseguente condanna di essa appellante al pagamento della somma di € 225,45 in favore di ciascun ricorrente, oltre accessori.
La società ha dedotto che il primo Giudice aveva malamente ricostruito i fatti che avevano dato luogo alla controversia. In virtù di un accordo sindacale del
31 marzo 2015, infatti, i lavoratori già dipendenti della erano Parte_2
transitati alle dipendenze di essa appellante in virtù di una cessione individuale di contratto ai sensi dell'articolo 1406 cod. civ.
L'accordo prevedeva che ai lavoratori assorbiti dalla sarebbe stata Pt_1
conservata l'anzianità di servizio utile per il calcolo degli istituti contrattuali fin dalla data di assunzione. Da tanto derivava che sarebbe stata tenuta a Pt_1
riconoscere solo gli ultimi due scatti anni di anzianità a partire dall'anno 2015.
Per contro il primo Giudice aveva erroneamente ritenuto che la clausola pattizia comportasse il conglobamento di quanto già maturato a titolo di anzianità nella retribuzione vantata da ogni singolo lavoratore e il successivo riconoscimento di tutti gli scatti di anzianità previsti dal diverso contratto collettivo applicato da essa cessionaria.
Ha evidenziato, altresì, che la decisione gravata violava il dettato dell'articolo
1406 cod. civ. poiché aveva consentito una modificazione delle pattuizioni contrattuali laddove la norma del codice civile prevedeva la mera modifica del soggetto datore di lavoro.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda proposta dagli originari ricorrenti.
Ricostituito il contraddittorio, gli appellati hanno eccepito, preliminarmente, la inammissibilità del gravame per violazione del dettato dell'art. 434 c.p.c. Nel
2 merito hanno evidenziato la infondatezza delle censure che non valutavano correttamente la portata dell'accordo del marzo 2015, concludendo per la conferma della gravata sentenza, vinte le spese.
Disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato, conformemente ai precedenti di questa Corte (sent. n. 1350/2024 est. Papa;
N. 2792/2024 est.
). Per_1
Giova premettere che la società oggi appellante si è resa cessionaria ai sensi dell'articolo 1406 cod. civ. dei rapporti di lavoro intrattenuti dall'odierno appellato con la La cessionaria e la cedente hanno sottoscritto un Parte_2
accordo che dettava le condizioni per la cessione e i contraenti ceduti hanno consentito alla cessione medesima alle condizioni pattuite.
Con il ricorso introduttivo del giudizio le parti ricorrenti hanno chiesto che fosse accertato il loro diritto allo scatto biennale a decorrere da maggio 2021 come previsto dal c.c.n.l. per il settore metalmeccanico applicato dalla Pt_1
diverso da quello che disciplinava i rapporti alle dipendenze della Pt_2
La società datrice di lavoro ha sostenuto di non essere tenuta al pagamento della richiesta maggiorazione retributiva poiché l'anzianità di servizio del ricorrente doveva essere calcolata nella sua interezza e, dunque, nell'anno 2019 la stessa aveva maturato il quinto ed ultimo scatto come previsto dal contratto collettivo applicato da essa datrice.
Con la gravata sentenza si è, però, affermato che l'accordo in virtù del quale è stata operata la cessione del contratto non prevedeva un riconoscimento incondizionato della anzianità di servizio.
3 La clausola contrattuale stabiliva, infatti, che ai lavoratori saranno mantenute le anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti contrattuali con decorrenza dalla data di assunzione.
In sede di accordo, ha argomentato il primo Giudice, era stato conservato il trattamento retributivo maturato, comprensivo degli scatti di anzianità che nello stesso venivano inglobati, e tanto anche ai fini della determinazione della base sulla quale computare gli istituti retributivi indiretti, ma non era stata riconosciuta la anzianità di servizio, come comprovato dalle annotazioni in busta paga che riportavano, quale data di assunzione, l'aprile 2015.
Avverso detta ricostruzione la difesa della società appellante non formula una compiuta critica poiché si limita a riproporre una diversa interpretazione dell'accordo che, ad avviso di questa Corte, non trova alcun riscontro nella lettera delle pattuizioni che disciplinano la cessione dei contratti.
Sostiene, infatti, la appellante che, ai fini di individuare il limite dei cinque scatti di anzianità dovuti ai sensi dell'art. 39 del c.c.n.l., per il settore metalmeccanico, dovesse tenersi conto anche dei tre scatti riconosciuti dalla cedente Pt_2
secondo quanto previsto dal c.c.n.l. per il settore commercio.
La previsione, contenuta nella clausola pattizia, tuttavia, ad avviso di questa
Corte non consente di aderire alla prospettazione dell'appellante.
Le parti, infatti, hanno pattuito la conservazione delle anzianità di servizio utili al calcolo degli istituti e tanto non può, all'evidenza, considerarsi sovrapponibile all'integrale riconoscimento della anzianità da valere anche a fini differenti da quelli strettamente retributivi.
Il dato letterale dell'accordo, in altri termini, consente di ritenere che le parti abbiano inteso salvaguardare il così detto maturato economico ma non anche retrodatare tout court la data di assunzione dei lavoratori ceduti.
4 Anche la clausola con la quale è stato stabilito che la cedente avrebbe provveduto alla corresponsione del t.f.r. maturato alla data della cessione ai singoli lavoratori e non anche all'accantonamento presso il nuovo datore comprova, ad avviso di questa Corte, la correttezza della interpretazione sostenuta con la gravata sentenza né può omettersi di evidenziare che, a fronte del dato documentale costituito dalla annotazione, nelle buste paga, di una data di assunzione coincidente con quella della cessione dei contratti, il datore di lavoro non ha dedotto o chiesto di provare modalità di gestione del rapporto ovvero erogazioni di corrispettivi che comprovino un riconoscimento di anzianità più ampio di quello pattuito con l'accordo del 31 marzo 2015.
Dunque, i lavoratori, sebbene abbiano percepito una retribuzione globale comprensiva di quanto maturato a titolo di scatti triennali come previsto dal c.c.n.l. del settore commercio, non possono essere equiparati a coloro che vantano una anzianità di servizio pari a dieci anni e che hanno, perciò, ricevuto il pagamento di 5 scatti biennali come previsto dal c.c.n.l. del settore metalmeccanico.
Neppure, poi, ad avviso di questa Corte, coglie nel segno la seconda censura con la quale si sostiene la contrarietà del ragionamento decisorio che sorregge l'accoglimento della domanda al dettato dell'art. 1406 cod. civ..
Secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, elemento caratterizzante della cessione di contratto è il permanere immutato dell'oggetto delle reciproche obbligazioni.
La norma dell'art. 1406 cod. civ., in altri termini, descrive una fattispecie in cui, fermi restando gli elementi costitutivi del rapporto e le reciproche obbligazioni, venga modificata la persona del contraente, novazione soggettiva cui può affiancarsi il marginale mutamento di elementi oggettivi.
Nel caso che qui ne occupa, per contro, con l'accordo del marzo 2015 sono stati modificati elementi essenziali dei contratti che legavano gli appellati alla
5 S.I.S. basti pensare alla applicabilità di un diverso contratto collettivo, alla previsione di un orario di lavoro unico per tutti i lavoratori ceduti ed alla individuazione di due soli livelli di inquadramento operata senza farsi riferimento alla prestazione prevista nei contratti stipulati con la .. Pt_2
Tanto, ad avviso della Corte, induce a qualificare il negozio a mezzo del quale gli appellati sono transitati alle dipendenze della come una novazione Pt_1
oggettiva del rapporto la cui conformità a legge non deve essere valutata alla stregua di quanto previsto dall'art. 1406 cod. civ..
Dunque, non è l'interpretazione del primo Giudice a divergere dallo schema negoziale tipico della cessione del contratto ma l'accordo delle parti mediante il quale si è concordato, con il consenso anche dei lavoratori, la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, con un diverso datore e con differente disciplina.
A mezzo di specifica pattuizione, poi, si è attribuita una peculiare rilevanza al diverso rapporto che i medesimi lavoratori avevano mantenuto con altro datore, ricalcandosi piuttosto lo schema del così detto passaggio di cantiere che, appunto, prevede una assunzione ex novo con riconoscimento convenzionale della anzianità pregressa.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice ha ritenuto di dovere interpretare il patto intervenuto tra e al fine di individuare gli esatti limiti del Pt_1 Pt_2
pregresso riconoscimento della anzianità.
È, per altro, appena il caso di evidenziare, da ultimo, che secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav., 07/01/2021, n.86 ed anche ib.
5.11.2023 n. 16635) qualora il mutamento soggettivo del datore di lavoro debba essere sussunto nella cessione di contratto ex art. 1406 cod. civ., il lavoratore trasferito ha diritto di conservare il trattamento giuridico ed economico riconosciutogli con il contratto ceduto.
6 Nel caso di specie, dunque, i lavoratori, ex art. 1406 cod. civ., avrebbero dovuto conservare il diritto a godere di dieci scatti triennali, come previsto dal contratto collettivo per il settore commercio, e non cinque biennali calcolati anche sulla anzianità pregressa come preteso dalla società appellante.
Anche sotto il detto profilo, dunque, la gravata sentenza deve essere confermata.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna della appellante società alla rifusione delle spese del grado liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui ai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, tenuto conto della maggiorazione ex art. 4 co. 2, con attribuzione.
Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado che liquida in complessivi euro 640,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Napoli, 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Arturo Avolio dr. Raffaella Genovese
7