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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6556/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 6556/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VALENTI ALBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura di Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter
D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 10/05/2023, , cittadina della Parte_1
NIGERIA nata il [...], ha impugnato il provvedimento adottato dal
Questore di Parma il 14/3/2023, notificato il 12.04.2023, di rigetto dell'istanza
(del 16/2/2021) di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria e anche di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione
Pagina 1 speciale, come richiesto dalla ricorrente con memoria depositata il 30/11/2022 ex art. 10,.
Ha chiesto, altresì, la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 18/10/2023, il Tribunale ha confermato il decreto, emesso inaudita altera parte, di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 2/12/2024, il Tribunale, nel fissare la discussione della causa disponendo che la stessa avvenisse ai sensi dell'art. 127 ter per l'udienza del 25/2/2025, ha invitato la parte ricorrente ad integrare la documentazione già prodotta, con l'estratto contributivo . CP_2
Con memoria depositata il 24/1/2025, la difesa ricorrente ha comunicato che, nonostante i ripetuti tentativi di contattare la propria assistita ai recapiti sin dall'inizio forniti, non è stata in grado di rintracciarla.
Risultando quindi irreperibile, non era stato possibile ottemperare all'onere di integrazione documentale.
Ha insistito, comunque, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso, evidenziando la sussistenza, al momento della proposizione della domanda, dei requisiti di radicamento sociale e lavorativo della richiedente per il riconoscimento della protezione speciale.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata quindi discussa all'udienza collegiale del 25/2/2025, che si è tenuta nelle forme della trattazione scritta e trattenuta in decisione.
***
In via preliminare e assorbente, rispetto alla disamina delle allegazioni fattuali poste a fondamento del ricorso, il Tribunale deve affrontare la questione della sopravvenuta irreperibilità della richiedente protezione, attestata dal difensore, che non è più riuscito a mettersi in contatto con la propria cliente, dopo averla ricercata ai recapiti dalla stessa forniti.
In merito alla domanda di protezione complementare, deve osservarsi, infatti, che la sua stessa previsione nel sistema interno è dovuta all'esigenza
Pagina 2 di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e
1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo); ovvero quando, secondo la previsione di cui all'art. 19 comma 1.1 seconda parte TUI, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie (ante riforma del 2023), quando l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e famigliare.
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza che deve sussistere sino al momento della decisione - dovendo fotografare quest'ultima una situazione attuale - e che nel caso di specie non risulta accertabile in ragione della sua sopravvenuta irreperibilità.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
La mancata costituzione in giudizio della parte risultata vittoriosa esime dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Pagina 3 Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 20/03/2025.
La Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luca Minniti Presidente
Dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice nella causa civile iscritta al n. r.g. 6556/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VALENTI ALBERTO
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura di Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter
D.lgs. 150/2011
Con ricorso depositato in data 10/05/2023, , cittadina della Parte_1
NIGERIA nata il [...], ha impugnato il provvedimento adottato dal
Questore di Parma il 14/3/2023, notificato il 12.04.2023, di rigetto dell'istanza
(del 16/2/2021) di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria e anche di riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione
Pagina 1 speciale, come richiesto dalla ricorrente con memoria depositata il 30/11/2022 ex art. 10,.
Ha chiesto, altresì, la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con ordinanza del 18/10/2023, il Tribunale ha confermato il decreto, emesso inaudita altera parte, di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Con ordinanza del 2/12/2024, il Tribunale, nel fissare la discussione della causa disponendo che la stessa avvenisse ai sensi dell'art. 127 ter per l'udienza del 25/2/2025, ha invitato la parte ricorrente ad integrare la documentazione già prodotta, con l'estratto contributivo . CP_2
Con memoria depositata il 24/1/2025, la difesa ricorrente ha comunicato che, nonostante i ripetuti tentativi di contattare la propria assistita ai recapiti sin dall'inizio forniti, non è stata in grado di rintracciarla.
Risultando quindi irreperibile, non era stato possibile ottemperare all'onere di integrazione documentale.
Ha insistito, comunque, nelle conclusioni rassegnate nel ricorso, evidenziando la sussistenza, al momento della proposizione della domanda, dei requisiti di radicamento sociale e lavorativo della richiedente per il riconoscimento della protezione speciale.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale, è stata quindi discussa all'udienza collegiale del 25/2/2025, che si è tenuta nelle forme della trattazione scritta e trattenuta in decisione.
***
In via preliminare e assorbente, rispetto alla disamina delle allegazioni fattuali poste a fondamento del ricorso, il Tribunale deve affrontare la questione della sopravvenuta irreperibilità della richiedente protezione, attestata dal difensore, che non è più riuscito a mettersi in contatto con la propria cliente, dopo averla ricercata ai recapiti dalla stessa forniti.
In merito alla domanda di protezione complementare, deve osservarsi, infatti, che la sua stessa previsione nel sistema interno è dovuta all'esigenza
Pagina 2 di attuare il principio del non refoulement, ossia il divieto di respingimento o di espulsione di chi, trovandosi all'interno del territorio nazionale o nel tentativo di entrarvi, non può essere rimandato nel suo paese per il rischio di subire persecuzione per motivi di razza, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
ovvero se esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. art. 19, co. 1 e
1.1., TUI che prevede il divieto assoluto di refoulement) o ancora qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 dello stesso TU ed il richiedente non possa essere espulso alle condizioni specificamente indicate dalla legge ed effettuato un bilanciamento con altre esigenze di carattere pubblicistico (19 coma 1.2. nella versione di cui al d.l. 130 del 2020 e 19 comma 2 medesimo TUI c.d. divieto di refoulement relativo); ovvero quando, secondo la previsione di cui all'art. 19 comma 1.1 seconda parte TUI, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie (ante riforma del 2023), quando l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e famigliare.
Il riconoscimento di tale forma di protezione presuppone quindi la presenza del richiedente sul territorio dello Stato italiano, circostanza che deve sussistere sino al momento della decisione - dovendo fotografare quest'ultima una situazione attuale - e che nel caso di specie non risulta accertabile in ragione della sua sopravvenuta irreperibilità.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
La mancata costituzione in giudizio della parte risultata vittoriosa esime dalla pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Pagina 3 Così deciso in Bologna in camera di consiglio il 20/03/2025.
La Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 4