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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, TO
VASELLI GIORGIO, Giudice
in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valsamoggia - Piazza Garibaldi N.
1-Loc. Bazzzano 40053 Valsamoggia BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891202053220949 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891202053220949 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891202053220949 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 ADDIZIONALI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 ADDIZIONALI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 ADDIZIONALI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 ADDIZIONALI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891192053220838 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891192053220838 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891192053220838 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891182053220727 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891212053221060 I.C.I. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891172053220616 ADDIZIONALI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891172053220616 ADDIZIONALI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891172053220616 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891172053220616 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso contro il Comune di Valsamoggia avverso atto d'intimazione ad adempiere notificato il 30/09/2023, e in periodo antecedente in data 30/09/2016 è stata emessa ingiunzione di pagamento poi, notificata il 10/11/2016, comunicazione di sollecito di pagamento.
La prescrizione quinquennale per tributi locali, invocata dal ricorrente è stata sospesa ai sensi dell
DL18/2020 Decreto Cura Italia , dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per 542 giorni, inoltre, vi è stata interruzione per pignoramento crediti presso terzi notificto il 02/08/2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, in quanto gli atti impugnati non sono prescritti, per sospensione dei termini, ai sensi della DL n. 18/2020 Decreto Cura Italia, e le ingiunzioni di pagamento non sono state impugnate nel termine di 60 giorni, divenendo definitive. E' intervenuta interruzione della prescrizione con pignoramento crediti presso terzi con la notifica del 02/08/2016. Pertanto l'atto impugnato può essere impugnato per vizi propri dell'atto, che risulta motivato e rispondente alla legislazione vigente, quindi valido.
P.Q.M.
rigetto del ricorso;
condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 1.500,00.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 16/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TI STEFANO, Presidente
ZAMBONI PIERLUIGI, TO
VASELLI GIORGIO, Giudice
in data 16/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Valsamoggia - Piazza Garibaldi N.
1-Loc. Bazzzano 40053 Valsamoggia BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891202053220949 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891202053220949 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891202053220949 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 ADDIZIONALI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 ADDIZIONALI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 ADDIZIONALI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 ADDIZIONALI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891222053221171 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891192053220838 I.C.I. 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891192053220838 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891192053220838 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891182053220727 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891212053221060 I.C.I. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891172053220616 ADDIZIONALI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891172053220616 ADDIZIONALI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891172053220616 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202309521891172053220616 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso contro il Comune di Valsamoggia avverso atto d'intimazione ad adempiere notificato il 30/09/2023, e in periodo antecedente in data 30/09/2016 è stata emessa ingiunzione di pagamento poi, notificata il 10/11/2016, comunicazione di sollecito di pagamento.
La prescrizione quinquennale per tributi locali, invocata dal ricorrente è stata sospesa ai sensi dell
DL18/2020 Decreto Cura Italia , dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per 542 giorni, inoltre, vi è stata interruzione per pignoramento crediti presso terzi notificto il 02/08/2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da respingere, in quanto gli atti impugnati non sono prescritti, per sospensione dei termini, ai sensi della DL n. 18/2020 Decreto Cura Italia, e le ingiunzioni di pagamento non sono state impugnate nel termine di 60 giorni, divenendo definitive. E' intervenuta interruzione della prescrizione con pignoramento crediti presso terzi con la notifica del 02/08/2016. Pertanto l'atto impugnato può essere impugnato per vizi propri dell'atto, che risulta motivato e rispondente alla legislazione vigente, quindi valido.
P.Q.M.
rigetto del ricorso;
condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in euro 1.500,00.