Art. 5.
L'assegno di previdenza istituito con l' articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.
Resta fermo quanto disposto dall' articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 .
L'assegno di previdenza istituito con l' articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.
Resta fermo quanto disposto dall' articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 .