Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01400/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Zizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Pozzo Faceto, viale Stazione n. 10;
contro
Comune di Cisternino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. -OMISSIS- avente ad oggetto: Ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi (art. 31 D.P.R. 380/2001) Manufatti in Via -OMISSIS- (N.C.E.U. Foglio di Mappa -OMISSIS-), emessa dal Responsabile del Settore Natura e Strutture del Comune di Cisternino, Dott.ssa -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 04.07.2024; nonché di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente alla stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisternino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa EL RO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente, con il ricorso in epigrafe indicato, ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica - Settore Natura e Strutture del Comune di Cisternino, avente ad oggetto “ Oggetto: ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi (art. 31 D.P.R. 380/2001) Manufatti in via -OMISSIS- (CN.C.E.U. Foglio di Mappa -OMISSIS-).
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per manifesta illogicità e ingiustizia: illegittimità dell’ordine di demolizione in quanto emesso in pendenza di sanatoria.
2) Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990: inadeguata e insufficiente motivazione.
3) Insussistenza di irregolarità urbanistico - edilizie e paesaggistiche e/o comunque sanabilità degli abusi. Omessa comunicazione di avvio del procedimento art 7 l. 24171990.
4) Illegittimità del provvedimento per mancata indicazione dell’area di sedime.
Il Comune di Cisternino, in data 14.11.2024, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 20.11.2024, questo Tribunale, con ordinanza collegiale n. 744 del 21.11.2024, ha sospeso gli effetti dell’ingiunzione demolitoria gravata.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a.
All’udienza pubblica del 12.11.2025 il ricorso è stato introitato in decisione.
Il ricorso è infondato.
Infondate sono, innanzitutto, le censure prospettate con il primo motivo di ricorso.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, il silenzio della P.A. sull’istanza di accertamento di conformità, di cui all’art. 36, comma 3, del D.P.R., 6 giugno 2001, n. 380, oltre il termine di 60 gg ha natura di silenzio significativo, tipizzato per legge come diniego tacito, che è onere dell’interessato impugnare tempestivamente. (cfr. tra le tante, Cons. di Stato, Sez. VII, 29.01.2025, n. 688, id. Sez. VI, n. 5664/2023; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 24.5.2023, n. 3183).
Da quanto in atti, non risulta che parte ricorrente abbia mai impugnato il diniego tacito formatosi sull’istanza di sanatoria ex art. 36, 3 comma, del D.P.R. n. 380/2001.
Il che reca con sé, come correttamente rilevato dalla difesa comunale con la propria memoria di replica depositata in data 20.10.2025, il sopravvenuto difetto di interesse all’esame delle contestazioni proposte con il presente motivo di ricorso.
La mancata impugnazione del provvedimento tacito di diniego di sanatoria, infatti, priva di interesse il ricorso sotto il profilo in esame, posto che il ricorrente non potrebbe trarne alcuna utilità nel presente giudizio.
Né rileva, in senso contrario, il riferimento attoreo alla giurisprudenza in punto di legittimità e/o illegittimità dell’ordine demolitorio adottato in pendenza del procedimento di accertamento di conformità dell’abuso; e ciò in considerazione del fatto che il procedimento di sanatoria allo stato non può più ritenersi “non ancora esaurito”, risultando lo stesso ormai concluso in maniera definitiva non avendo parte ricorrente provveduto, per quanto in atti, alla presentazione della documentazione integrativa richiesta dal Comune con la nota del 19.06.2024.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
L’ordinanza di demolizione costituisce un atto dovuto e vincolato e non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e l’individuazione e qualificazione degli abusi (da ultimo Cons St. Sez. VI, 30.06.2023, n. 6404).
E nella specie, ad avviso del Collegio, l’ordinanza di che trattasi è sufficientemente motivata; la stessa contiene una descrizione specifica delle opere contestate e l’individuazione esatta delle norme violate.
Vanno, del pari, respinte le censure con cui il ricorrente si duole della violazione delle garanzie partecipativo- procedimentali e, in particolare, dell’art. 7 della Legge, 7 agosto 1990, n. 241.
Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ L’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del d.p.r. 380 del 2001 costituisce attività di natura vincolata e, pertanto, la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della l. n. 241 del 1990 ” giudizio (cfr. tra le tante Cons. di Stato, Sez. VI, 05.04.2022, n. 2523, Id. Sez. II, 17.11.2023, n. 9892).
Del resto, venendo in rilievo un procedimento vincolato all’accertamento delle violazioni urbanistiche - edilizie, in nessun caso l’apporto collaborativo del privato potrebbe e/o avrebbe potuto mutare l’esito del giudizio.
A nulla rileva, in senso contrario, il riferimento attoreo all’astratta sanabilità degli abusi contestati posto che nella specie il provvedimento sanzionatorio in esame è stato adottato in danno di opere realizzate, per quanto in atti, in difetto dei necessari titoli edilizi e paesaggistici richiesti dalla normativa urbanistica - edilizia e paesaggistica di riferimento.
Va infine disatteso anche il terzo ed ultimo motivo di ricorso.
Al riguardo basta richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ la mancata esatta identificazione dell’area che viene acquisita ai sensi del citato art. 31, comma 3, cit., non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, in quanto tale individuazione ben potrà essere compiuta con atti successivi, ‘a valle’, aventi natura meramente dichiarativa e ricognitiva ” (T.A.R. Campania Napoli, IV, 14 novembre 2022, n. 7046).
Le residue contestazioni sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Sussistono, infine, giustificate ragioni (tra cui la particolarità della questione esaminata) per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NT PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL RO | NT PA |
IL SEGRETARIO