Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
8/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79393/pensioni militari In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del registro di Segreteria,
TRA
il Sig. XX (C.F. omissis),
nato a [...] (omissis) il omissis, e residente in omissis (omissis), via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura redatta su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv.
IM IN (C.F. [...])
massimilianosbernini@ordineavvocvatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, viale delle Milizie, n. 38, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al presente giudizio all’indirizzo p.e.c.
sopraindicato;
- r icorrente -
CONTRO
- l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) (C.F. 80078750587), con sede in Roma, in via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall’Avv.
AN TT (C.F. [...]– p.e.c.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax 06/94527716;
- resistente -
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Udito all’udienza del 15.5.2024, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, mentre nessuno è comparso per parte ricorrente, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 13.4.2022, parte ricorrente agisce al fine di ottenere che, accertato il diritto del ricorrente riconosciuto dalla medesima amministrazione, venga condannato l’INPS a pagare senza ulteriore dilazione la somma di € 437.608,13
(aggiornata al 31.12.2021) o quella maggiore che dovesse emergere nel corso del giudizio e comunque con rivalutazione e interessi dalla data del singolo inadempimento e sino al dì del saldo, con condanna alle spese di giudizio e di lite e con condanna ex art. 614 bis c.p.c. ad una somma che individuerà il GUP designando dalla data della diffida e sino alla In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 data del pagamento o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale alla data del pagamento.
1.1 In punto di fatto rappresenta che:
a. già primo Maresciallo Luogotenente dell’Esercito Italiano, ha ottenuto, a seguito di riesame (doc. 1), con decreto dirigenziale n. 5/EI/
182-2020/PPO (doc. 2) il trattamento di pensione privilegiata;
b. in data 7.8.2020 (doc. 4) venivano comunicati formalmente all’interessato e, per conoscenza, all’INPS competente i conteggi (doc. 5) aggiornati al 31 gennaio 2017. A tale data l’interessato vantava un credito di euro 222.307,42 (doc. 5);
c. in data 6.11.2020 il difensore inviava una prima diffida stragiudiziale ad adempiere (doc. 6).
Detta comunicazione veniva riscontrata dalla CNA
(doc. 7) che replicava di avere concluso interamente l’iter amministrativo della pratica e che, quindi, l’unico soggetto destinatario della diffida, in quanto tenuto al pagamento, era l’INPS, cui la risposta veniva inviata per conoscenza;
d. veniva poi rinnovata la diffida, con i calcoli aggiornati, la richiesta di pagamento, specificando un totale complessivo di euro 437.608,13.
1.2 In punto di diritto:
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 I. che data la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, l’inadempimento dell’Istituto rappresenta una attività illecita;
II. chiede che l’INPS venga condannato alle spese di lite e di giudizio e nonché venga condannato ex art. 614 bis c.p.c..
1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.
2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 17.4.2024, l’INPS:
a. ha rappresentato che il debito riguarda solo la differenza tra il trattamento di pensione ordinaria già liquidato e quello spettante per pensione privilegiata ordinaria;
b. che pertanto l’importo dovuto è pari a complessivi euro 22.939,67 lordi e che tale somma è stata pagata con la mensilità di luglio 2022 (doc.
8).
In conclusione, chiede di rigettare le domande in quanto infondate in diritto.
3. In esito all’udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere che, accertato il diritto del ricorrente riconosciuto dalla medesima amministrazione, venga condannato l’INPS a pagare senza ulteriore dilazione la somma di
€ 437.608,13 (aggiornata al 31.12.2021) o quella maggiore che dovesse emergere nel corso del giudizio e comunque con rivalutazione e interessi dalla data del singolo inadempimento e sino al dì del saldo, con condanna alle spese di giudizio e di lite e con condanna ex art. 614 bis c.p.c. dalla data della diffida e sino alla data del pagamento o, in subordine, dalla data della domanda giudiziale alla data del pagamento.
3. Giova preliminarmente dare atto che, pur non avendo l’INPS compiutamente ottemperato all’obbligo, incombente sulla medesima parte resistente ai sensi dell’art. 155, comma 3, c.g.c., tuttavia, ai fini della decisione, è sufficiente l’esame allo stato degli atti, non sussistendo la necessità di ulteriori integrazioni istruttorie.
4. La res controversa riguarda quindi il pagamento In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 di quanto spettante a titolo di pensione privilegiata, siccome riconosciuta dalla competente amministrazione.
5. Come risulta dal decreto di riconoscimento della pensione privilegiata, detto riconoscimento avviene
“Verso contemporanea cessazione ed imputazione del trattamento pensionistico in godimento”.
Pertanto, come eccepito dall’INPS, la somma dovuta è data solo dalla differenza tra i due trattamenti pensionistici, pari a complessivi euro 22.939,67, somma che è stata pagata con la mensilità di luglio 2022.
Ne deriva che deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, in relazione alla somma di euro 22.939,67 lordi, corrisposti dopo la presentazione del ricorso (nel luglio 2022).
Viceversa, deve essere rigettata, in assenza di presupposti normativi e di fatto, la richiesta di pagamento di ulteriori somme a tale titolo. A conferma, si rileva che parte ricorrente nulla ha dedotto in proposito dopo la costituzione dell’INPS
(né ha preso parte all’udienza).
6. Deve altresì essere rigettata la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c., in primo luogo, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 perché trattasi di disposizione estranea al c.g.c. e per la quale non appare potersi sostenere la natura di principio generale applicabile ex art. 7, comma 2, c.g.c., e in secondo luogo, per l’assenza dei presupposti, atteso quanto sopra riportato.
7. Conclusivamente, deve essere dichiarata in parte la cessazione della materia del contendere, mentre per il resto il ricorso è infondato.
8. Attesa la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
9. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art.
31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
a. dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, in relazione alla somma di euro 22.939,67 lordi, nei sensi di cui in motivazione;
b. rigetta il ricorso per il resto.
c. compensa le spese legali;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 d. nulla per le spese della sentenza.
Così deciso nella Camera di consiglio 15 maggio 2024.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.
Il Giudice Monocratico Cons. Saverio Galasso f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.01.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 12.01.2026 11:37:17 GMT+01:00 In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03