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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/11/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 520/2020 (che riunisce il proc. 522/2020)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 520/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EP LL (C.F. , pec: CodiceFiscale_2 Email_1
-Appellante nel proc. 520/2020 e appellato nel proc. 522/2020
CONTRO
(P. Iva: ) in persona del Responsabile Direzione Sinistri, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia C. Zindato (C.F. ), pec: C.F._3
Email_2
-Appellata nel proc. 520/2020 e appellante nel proc. 522/2020
NONCHÉ CONTRO
e , entrambi residenti in [...] Controparte_3
Cervi n°1– 89030 Africo (RC); -Appellati contumaci nei proc. 520/2020 e 522/2020
OGGETTO: risarcimento danni – appello ala sentenza n. 15/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 07/01/2020, non notificata, resa nel proc. RG n. 1198/201
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.07.2014, conveniva in Parte_1 giudizio , e la società assicurativa , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 per ottenere il risarcimento dei danni quantificati nella misura non inferiore ad € 52.000,00, o in quella diversa somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, dovuta a titolo di inabilità temporanea assoluta, parziale, invalidità permanente, danno biologico e morale, nonché spese mediche, oltre interessi e rivalutazione dal dì al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della pretesa risarcitoria, l'attore adduceva che in data 26/07/2013, alle ore 19.00 circa, in località Ferruzzano (RC), sulla SP 65 altezza del Km 14+00, si verificava un sinistro stradale nel quale rimanevano coinvolti , quale pedone investito, che si trovava fermo Parte_1 davanti al cancello di ingresso e/o uscita al terreno di proprietà della sua famiglia e, quale mezzo investitore, l'autovettura Fiat Panda, targata BE960ZP, assicurata per i rischi da RCA con l'impresa di assicurazioni , di proprietà di e condotta da Controparte_1 Controparte_2 CP_3
il quale nel percorrere la suddetta strada, con direzione di marcia CZ -RC, giunto
[...] all'altezza del Km 14+00 circa, andava ad urtare, perché abbagliato dai raggi solari e dalla presenza di un cane che improvvisamente attraversava la strada, con la parte anteriore dell'auto il proprio fratello . Parte_1
L'attore rappresentava che a causa dell'urto cadeva rovinosamente per terra, riportando gravi lesioni, tanto da rendere necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 per il trasporto presso il vicino Ospedale di Locri;
che il sinistro, inevitabile per la imprevedibilità e repentinità della condotta di guida di era avvenuto per esclusiva responsabilità colposa dello Controparte_3 stesso il quale, se avesse usato una condotta di guida improntata alla diligenza e al dovuto rispetto delle regole di circolazione stradale non avrebbe provocato il sinistro. A causa dell'incidente,
l'istante riportava “Politrauma. Contusione ed escoriazioni multiple”, per come diagnosticato dai sanitari del PS dell'ospedale di Locri, che avevano comportato, a carico dello stesso, inabilità temporanea totale e parziale, invalidità permanente da valutarsi come “danno biologico”, oltre al danno morale.
Il 02/02/2015 si costituiva in giudizio la società la quale nel merito Controparte_1 contestava l'an, cioè la dinamica del preteso evento dannoso nei termini rappresentati e descritti dall'attore, e del quale dubitava il reale accadimento;
infatti dall'istruttoria della pratica per l'eventuale liquidazione del sinistro erano emerse diverse incongruenze. Contestava anche il quantum, non avendo l'attore fornito prova dell'esistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate
2 e la circolazione del veicolo assicurato. Infine, chiedeva il rigetto della domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto.
e , regolarmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Esaurita la fase istruttoria, mediante l'espletamento della prova orale dei testi indicati da parte attrice e il deposito della CTU medico legale sulla persona dell'attore, il giudice di prime cure invitava le parti a precisare le conclusioni, concedendo apposito termine per il deposito delle memorie conclusionali;
In seguito alla discussione orale, la causa veniva decisa all'udienza del 07.01.2020 con sentenza contestuale n. 15/2020 pubblicata il 07.01.2020, con cui il Tribunale di Locri, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, e , al pagamento in solido tra loro, in favore Controparte_2 Controparte_3 di della complessiva somma di €. 25.148,74, oltre interessi legali dalla data Parte_1 del sinistro (26.07.2013) sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata. Condannava, altresì, i convenuti in solido tra loro, al rimborso in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquidava in complessivi €. 4.645,00 di cui 545,00 per spese, oltre spese generali ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. EP LL, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento in favore del dott. . Persona_1
Proc. n. 520/2020.
Con atto introduttivo del giudizio n. 520/2020, notificato il 09/10/2020 e iscritto a ruolo il
21/10/2020, impugnava la sentenza n. 15/2020 pubblicata in data Parte_2
07/01/2020 dal Tribunale di Locri, non notificata, di cui chiedeva la riforma parziale per i seguenti motivi:
1) Errata quantificazione del danno da parte del Tribunale, nella misura di €
25.148,74, senza spiegare i criteri equitativi adottati, né perché fossero state preferite le tabelle locali rispetto a quelle del Tribunale di Milano.
2) Mancata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, riconosciute dalla giurisprudenza come parametro nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale, per garantire uniformità e parità di trattamento.
▪ Richiesta di ricalcolo del danno secondo i parametri corretti: ovvero secondo le Tabelle di Milano, che avrebbero porterebbero a una liquidazione di € 41.273,01 (anziché
€ 25.148,74), di cui dettagliava le singole voci .
Concludeva chiedendo la condanna di in solido con i sig.ri Controparte_1 CP_2
e , “al risarcimento dei danni alla persona subiti dal minore
[...] Controparte_3 Per_2
da liquidarsi in euro 16.124,27, somma pari alla differenza tra il quantum dovuto ed il quantum
[...] già corrisposto dovuti a titolo di inabilità temporanea assoluta, parziale, invalidità permanente, danno 3 biologico, morale e spese mediche o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. (conclusioni evidentemente non corrispondenti alla causa )
Si costituiva il 18/05/2021 la Società per chiedere: Controparte_1
- in via preliminare, la riunione, ex art. 335 c.p.c., al giudizio promosso dal Parte_2 del procedimento R.G. n°: 522/2020 promosso autonomamente da avverso la Controparte_1 sentenza n°15/2020 emessa dal Tribunale Civile di Locri in data 07/01/2020;
- il rigetto dell'appello spiegato dal perché infondato in fatto ed in diritto Parte_2
e, di contro, nell'accogliere l'appello spiegato da condannare il Controparte_1 Parte_1 alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza impugnata.
[...]
Con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado del giudizio.
Proc. n. 522/2020.
Con atto di citazione in appello notificato il 12/10/2020 e iscritto a ruolo il 21/10/2020,
[...]
impugnava la sentenza n. 15/2020 pubblicata in data 07/01/2020 dal Tribunale di Locri, CP_1 non notificata, di cui chiedeva la riforma integrale, per i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sulla mancata valutazione di prova essenziali ai fini del decidere: il giudice avrebbe errato nel non prendere in considerazione alcune prove fondamentali, né ha valutato le difese presentate dalla compagnia assicurativa e non ha considerato la deposizione del teste oculare , il quale ha dichiarato che l'auto Testimone_1 coinvolta ha sbandato per evitare un cane che attraversava improvvisamente la strada. Secondo
quest'ultimo elemento è decisivo perché dimostra che il sinistro è stato causato da un evento CP_1 imprevedibile, cioè un caso fortuito, che esclude la responsabilità del conducente.
2) errore nell'accertamento della responsabilità del conducente il veicolo assicurato: il giudice aveva ritenuto che la responsabilità dell'incidente fosse interamente del conducente dell'auto assicurata da Tuttavia, secondo l'appellante, questa conclusione era sbagliata CP_1 perché non teneva conto delle circostanze reali accertate in corso di causa mediante l'istruttoria svolta.
3) errata liquidazione delle spese processuali: contesta anche la parte della sentenza CP_1 relativa alla quantificazione delle spese legali. Secondo la compagnia assicurativa, l'importo riconosciuto all'attore è eccessivo rispetto al valore della causa e non rispetta i parametri previsti dal D.M. 55/2014. Inoltre, alla luce dell'infondatezza della domanda, chiedeva che l'attore CP_1 venga condannato alla restituzione delle somme percepitee al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
4 Con successive note di trattazione l'appellante chiedeva la riunione del presente Controparte_1 giudizio con il proc. n. 520/2020 promosso dal . Parte_1
All'udienza del 27/05/2021 erano RIUNITI i procedimenti n. 520/2020 e 522/2020.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 ottobre 2024 veniva assegnato all'appellante termine perentorio fino a 90 gg prima della prossima udienza fissata per il CP_1
17/04/2025 per perfezionare la notifica dell'atto di appello nei confronti di CP_2
[...]
Con successivo deposito l'appellante forniva prova dell'avvenuta notifica dell'atto di CP_1 appello, effettuata in data 13.01.2025 nei confronti della proprietaria dell'autovettura Fiat Panda.
Con ordinanza del 15/05/2025 la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui profittavano le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la contumacia di e che, sebbene Controparte_3 Controparte_2 regolarmente citati in questo grado di giudizio, non si sono costituiti;
Appello n 520/2020 RG
L'appello proposto da deve dichiararsi improcedibile, ex art. 348 c.p.c. l'appello CP_3 avanzato da , introduttivo del proc. N. 520/2020 AC , perché l'appellante Parte_2 si è costituto – ovvero ha iscritto a ruolo la causa - solo il 21 ottobre 2020, oltre 10 giorni dopo avere notificato l'atto di appello ad , perfezionato a mezzo posta certificata in data Controparte_1
9 ottobre 2020
Infatti <L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art.
171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.Nel caso di pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile >>- Cass Sez. U,
Sentenza n. 10864 del 18/05/2011.
5 Pertanto, la costituzione dell'appellante è tardiva, e per questo si emette Parte_1 pronuncia di improcedibilità dell'appello introduttivo del proc. 520/2020.
Appello n 522/2020 RG- proposto da CP_1
L'appellante contesta la sentenza, perché il giudice avrebbe omesso di esaminare le prove determinanti ai fini del decidere, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto la domanda senza una corretta lettura degli atti del processo.
L'appello è fondato
Sono fondati il primo e il secondo motivo di appello che, per la loro stretta correlazione, si esaminano congiuntamente.
Il Tribunale ha acriticamente recepito le testimonianze raccolte , ritenendo che l' <<l'effettivo accadimento del sinistro descritto nell'atto introduttivo del giudizio e la dinamica dello stesso risultano in modo chiaro ed inequivoco dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
, i quali, escussi, rispettivamente alle udienze del 02/02/2016 e 16/06/2016 , hanno Tes_2 concordemente riferito che il giorno 26/07/2013, intorno alle ore 19.oo circa, in località Ferruzzano sulla S.P. 65 si verificava un sinistro stradale nel quale rimanevano coinvolti il sig.
, in qualità di pedone, ….ecc>> Parte_2
Sono invece molteplici le incongruenze, contraddizioni, carenze probatorie , tanto che la domanda avrebbe dovuto ritenersi sfornita della prova degli accadimenti, che l'attore era onerato di fornire
Innanzitutto, ai primi accertamenti sui luoghi di causa, non risulta che il sinistro abbia avuto testimoni.
Nessun soggetto presente ai fatti era stato indicato nella relazione dei Carabinieri del Comando di Bianco, intervenuti nell'immediatezza, e che nella relazione hanno annotato “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”.
Circostanza confermata dallo stesso che ha dichiarato all'agente di P.G. “al Controparte_3 momento dell'incidente non vi era nessuno con me e né altre persone nelle vicinanze”.
Non è stato spiegato come poi il possa avere - a distanza di tempo - identificato dei CP_3 soggetti che stavano nelle vicinanze del luogo del sinistro e che non erano stati generalizzati nell'immediatezza dei fatti: di tale identificazione l'attore avrebbe dovuto dare accurata e credibile spiegazione, cosa che invece non ha fatto.
La mancata indicazione nella relazione delle autorità intervenute sul luogo del sinistro di un testimone oculare, poi presente solo in sede giudiziale, comporta una più approfondita e rigorosa valutazione dell'attendibilità dei testimoni.(cfr in termini sul punto Cass. Civ., Ord. n. 33357 del
11/11/2021: “Nella specie la Corte d'appello, con un accertamento motivato in modo congruo e
6 Test privo di vizi logici, ha rilevato che l'unico teste on era da considerare attendibile perché, pur avendo dichiarato nella sua deposizione resa per iscritto di essere stato presente sul luogo del sinistro, in realtà i Carabinieri non lo avevano identificato sul luogo e nell'immediatezza del fatto.
Il teste, invece, aveva reso la sua deposizione solo tre mesi dopo l'accaduto. Oltre a ciò, sul luogo dell'incidente non era stata rinvenuta alcuna traccia di frenata, il che risultava logicamente incompatibile con la versione dei fatti resa dalla parte appellante.”)
E gravi motivi di inattendibilità colpiscono le testimonianze, poiché i testimoni si sono ampiamente fra loro contraddetti , riguardo la circostanza fondamentale di aver assistito o meno al sinistro, del quale sono stati riferiti aspetti non conciliabili .
Infatti il teste , escusso all'udienza del 02/02/2016, dichiarava di aver assistito Testimone_1 all'incidente verificatosi a fine luglio 2013 tra e Ferruzzano, mentre si trovava in CP_4 compagnia di , e di aver notato un cane che avrebbe tagliato la strada Testimone_2 all'investitore , affermando di trovarsi : “a piedi di fronte ad un cancello esistente sulla strada;
di aver visto una Panda bianca che saliva da africo verso Ferruzzano, la quale a un certo punto sbandava probabilmente a causa del sole che si rifletteva ed inoltre a causa di un cane che gli tagliava la strada andando così a finire sul ragazzo che si trovava sul bordo della strada sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia della Panda.
Il teste ha inoltre precisato “che il ragazzo investito è il fratello del conducente la Fiat Panda, che dopo aver urtato il ragazzo era in stato confusionale e diceva “ho ammazzato mio fratello”, mentre io ed il signor , che nel frattempo ci eravamo avvicinati, cercavamo di tranquillizzarlo. Tes_2
Prestavano soccorso al ragazzo nel frattempo arrivava l'ambulanza. Il ragazzo era a terra supino
e non riusciva ad alzarsi ed era insanguinato in faccia e lamentava dolori in tutto il corpo. Il ragazzo
è stato colpito frontalmente con la parte frontale della Panda”.
Invece il teste , udito come teste ad altra udienza (del 16/06/2016), riferiva di Testimone_2 essere a conoscenza dei fatti di causa, ma negava di aver assistito al sinistro.
Testualmente dichiarava“mi trovavo vicino al cancello della mia abitazione insieme ad un conoscente, preciso che a pochi metri di distanza vi era il cancello dell'abitazione del signor
A un certo punto abbiamo sentito un botto e abbiamo notato che il signor OD Per_3 steso a terra e vicino via era la Panda del signor . L'attore si lamentava ed era Controparte_3 in uno stato di semi incoscienza. Il conducente della Panda ha subito chiamato il 118 e dopo cerca
10:15 è arrivata l'ambulanza. Il conducente della Panda mi riferiva di aver visto le pecore passare ma di non essersi accorto della presenza del signor probabilmente per il riverbero del CP_3 sole. Dopo l'arrivo dell'ambulanza io sono andato via. Preciso di non aver assistito a sinistro ma di essere intervenuto subito dopo…..”
7 Si rammenta che il aveva detto di avere assistito al sinistro e di essere in compagnia del Tes_1
, in perfetta contraddizione con la deposizione di quest'ultimo, che ha detto di non avere Tes_2 visto il sinistro ma essere intervenuto dopo
A tali insanabili incongruenze si aggiunge il contrasto fra la generica prospettazione dei fatti fornita da nell'atto di citazione , e le dichiarazioni rese ore 21:35 del Parte_1
26/07/2013, quindi a soli 2 ore e 40 minuti dalla presumibile verificazione del sinistro, presso il PS del nosocomio di Locri.
Il all'agente di P.G. dichiarava “mentre facevo pulizia al margine della Parte_1 strada e precisamente all'ingresso dell'azienda della mia famiglia in località Capo Bruzzano all'improvviso venivo colpito da dietro da una macchina cadendo violentemente a terra nei pressi del cancello. Stavo aspettando mio fratello come da accordi presi prima di andare a lavorare.
Faccio presente che appena ho preso il colpo sono svenuto e non ricordo niente di quanto accaduto ho saputo solo in ospedale che è ad investirmi è stato mio fratello”.
Tale descrizione del fatto storico viene smentita dal conducente del Controparte_3 veicolo investitore, nella dichiarazione spontanea resa il 10/02/2014 , che riferiva di aver effettuato una manovra brusca svoltando alla sua sinistra, a causa di un improvviso abbagliamento del sole e per scansare improvvisamente un cane che attraversava la strada percorsa, andando così ad urtare con la parte anteriore dell'auto sul fratello che si trovava nell'adiacenza del cancello, sulla strada;
specificava poi che “quest'ultimo si trovava con le spalle al cancello e pertanto lo urtavo ad un fianco del suo corpo, ma non rammento con esattezza in quale punto preciso… Preciso che là vicino al posto dell'incidente si trovavano delle persone di cui mi riservo di comunicare le generalità e che sono occorse immediatamente all'incidente”.
In altri termini, l'esame di tutti gli elementi raccolti in giudizio, rivela contrasti insanabili e plurimi tra le dichiarazioni sulla presenza o assenza di testimoni, fra le dichiarazioni rese dai fratelli
(investitore ed investito) sulla postura del danneggiato di fronte al cancello ( di spalle o CP_3 di fronte alla macchina che lo ha investito), sulla presenza di un cane o di pecore che avrebbero interferito con la guida del veicolo;
inoltre come si è detto i testimoni, oltre che contraddirsi fra di loro, non si spiega come siano stati rintracciati, se nell'immediatezza dei fatti era stata esclusa la presenza di terzi sul luogo del sinistro .
Non è pertanto possibile ricostruire né ritenere provato il sinistro o le sue modalità, men che mai il nesso causale fra questo accadimento e le lesioni riportate dal . Parte_1
Per tal ragione nessuna responsabilità può attribuirsi alla circolazione del mezzo condotto dal
, né alla assicuratrice , il cui appello deve essere accolto Controparte_3 CP_1
8 La sentenza deve essere integralmente riformata, con il conseguente rigetto dell'originaria domanda
Non trovando accoglimento la domanda , alla luce della integrale riforma della sentenza, deve ritenersi assorbito il terzo motivo di appello, con cui la società assicurativa contesta la condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio.
La riforma della sentenza di primo grado comporta l'affermazione dell'obbligo restitutorio delle somme già percepite dal , per come richiesto dall'assicurazione . Parte_1
Poiché in primo grado sono state liquidate le spese di lite in favore del difensore distrattario, avv
EP LL , si accompagna l'obbligo di quest'ultimo di restituire gli onorari liquidati e distratti in suo favore, con gli interessi : sul punto cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013 tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento>>> spese
L'improcedibilità dell'appello proposto da nel proc. 520/2020 e Parte_1
l'accoglimento totale dell'appello di nel proc. 522/2020 comportano che le spese Controparte_1 di lite di entrambi i gradi vadano poste a carico di , in solido con Parte_1 CP_2
e in favore di .
[...] Controparte_3 Controparte_1
Considerato il valore della causa (scaglione di riferimento da euro 5.201 a 26.000) e la media complessità, a carico di devono porsi le spese liquidate secondo i parametri Parte_1 del DM 55/2014, come aggiornati al DM 147/2022:
- per il primo grado euro 5.077,00 ( di cui fase di studio della controversia, valore medio: €
919,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00)
- per il presente grado euro 5.809,00 ( di cui fase di studio della controversia, valore medio:
€ 1.134,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00)
- entrambe le somme da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge.
9 Devono poi porsi definitivamente a carico dei le spese della CTU espletata Parte_1 in primo grado, come liquidata in quella sede
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di improcedibilità dell'appello del proc. 520/2020 proposto da . Parte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti nei proc. riuniti n. 520/2020 e 522/2020 AC, avverso la sentenza n. 15/2020, pubblicata in data
07/01/2020 dal Tribunale di Locri, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_2
2. dichiara improcedibile l'appello proposto da nel proc. 520/2020; Parte_1
3. accoglie l'appello avanzato da , nel proc. 522/2020, ed in totale riforma della Controparte_1 sentenza impugnata, rigetta le domande di Parte_1
4. condanna quest'ultimo alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza gravata, ed il suo difensore avv EP LL, alla restituzione delle somme liquidate in primo grado quale difensore distrattario ex art. 93 cpc
5. pone le spese di lite del doppio grado in solido a carico di in favore di Parte_2
liquidate ai sensi del DM 55/2014, come aggiornati al DM 147/2022 per il Controparte_1 primo grado euro 5.077,00 e per il presente grado euro 5.809,00 entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge.
6. pone definitivamente a carico di le spese della CTU di primo grado;
Parte_1
7. Nulla per le spese di entrambi i gradi con i contumaci e Controparte_2 CP_3
[...]
8. ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di improcedibilità dell'appello proposto da nel proc. 520/2020. Parte_1
Così deciso a Reggio Calabria , 11.11.2025
La Presidente estensore
Dott.ssa TR RA
10
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott.ssa VIVIANA CUSOLITO Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 520/2020 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EP LL (C.F. , pec: CodiceFiscale_2 Email_1
-Appellante nel proc. 520/2020 e appellato nel proc. 522/2020
CONTRO
(P. Iva: ) in persona del Responsabile Direzione Sinistri, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Silvia C. Zindato (C.F. ), pec: C.F._3
Email_2
-Appellata nel proc. 520/2020 e appellante nel proc. 522/2020
NONCHÉ CONTRO
e , entrambi residenti in [...] Controparte_3
Cervi n°1– 89030 Africo (RC); -Appellati contumaci nei proc. 520/2020 e 522/2020
OGGETTO: risarcimento danni – appello ala sentenza n. 15/2020 del Tribunale di Locri, pubblicata in data 07/01/2020, non notificata, resa nel proc. RG n. 1198/201
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 23.07.2014, conveniva in Parte_1 giudizio , e la società assicurativa , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 per ottenere il risarcimento dei danni quantificati nella misura non inferiore ad € 52.000,00, o in quella diversa somma maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, dovuta a titolo di inabilità temporanea assoluta, parziale, invalidità permanente, danno biologico e morale, nonché spese mediche, oltre interessi e rivalutazione dal dì al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della pretesa risarcitoria, l'attore adduceva che in data 26/07/2013, alle ore 19.00 circa, in località Ferruzzano (RC), sulla SP 65 altezza del Km 14+00, si verificava un sinistro stradale nel quale rimanevano coinvolti , quale pedone investito, che si trovava fermo Parte_1 davanti al cancello di ingresso e/o uscita al terreno di proprietà della sua famiglia e, quale mezzo investitore, l'autovettura Fiat Panda, targata BE960ZP, assicurata per i rischi da RCA con l'impresa di assicurazioni , di proprietà di e condotta da Controparte_1 Controparte_2 CP_3
il quale nel percorrere la suddetta strada, con direzione di marcia CZ -RC, giunto
[...] all'altezza del Km 14+00 circa, andava ad urtare, perché abbagliato dai raggi solari e dalla presenza di un cane che improvvisamente attraversava la strada, con la parte anteriore dell'auto il proprio fratello . Parte_1
L'attore rappresentava che a causa dell'urto cadeva rovinosamente per terra, riportando gravi lesioni, tanto da rendere necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 per il trasporto presso il vicino Ospedale di Locri;
che il sinistro, inevitabile per la imprevedibilità e repentinità della condotta di guida di era avvenuto per esclusiva responsabilità colposa dello Controparte_3 stesso il quale, se avesse usato una condotta di guida improntata alla diligenza e al dovuto rispetto delle regole di circolazione stradale non avrebbe provocato il sinistro. A causa dell'incidente,
l'istante riportava “Politrauma. Contusione ed escoriazioni multiple”, per come diagnosticato dai sanitari del PS dell'ospedale di Locri, che avevano comportato, a carico dello stesso, inabilità temporanea totale e parziale, invalidità permanente da valutarsi come “danno biologico”, oltre al danno morale.
Il 02/02/2015 si costituiva in giudizio la società la quale nel merito Controparte_1 contestava l'an, cioè la dinamica del preteso evento dannoso nei termini rappresentati e descritti dall'attore, e del quale dubitava il reale accadimento;
infatti dall'istruttoria della pratica per l'eventuale liquidazione del sinistro erano emerse diverse incongruenze. Contestava anche il quantum, non avendo l'attore fornito prova dell'esistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate
2 e la circolazione del veicolo assicurato. Infine, chiedeva il rigetto della domanda attrice poiché infondata in fatto e in diritto.
e , regolarmente citati, rimanevano contumaci. Controparte_2 Controparte_3
Esaurita la fase istruttoria, mediante l'espletamento della prova orale dei testi indicati da parte attrice e il deposito della CTU medico legale sulla persona dell'attore, il giudice di prime cure invitava le parti a precisare le conclusioni, concedendo apposito termine per il deposito delle memorie conclusionali;
In seguito alla discussione orale, la causa veniva decisa all'udienza del 07.01.2020 con sentenza contestuale n. 15/2020 pubblicata il 07.01.2020, con cui il Tribunale di Locri, in accoglimento della domanda, condannava i convenuti in persona del legale rappresentante pro - Controparte_1 tempore, e , al pagamento in solido tra loro, in favore Controparte_2 Controparte_3 di della complessiva somma di €. 25.148,74, oltre interessi legali dalla data Parte_1 del sinistro (26.07.2013) sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata. Condannava, altresì, i convenuti in solido tra loro, al rimborso in favore dell'attore delle spese di giudizio, che liquidava in complessivi €. 4.645,00 di cui 545,00 per spese, oltre spese generali ex art. 15 T.F., IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. EP LL, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato provvedimento in favore del dott. . Persona_1
Proc. n. 520/2020.
Con atto introduttivo del giudizio n. 520/2020, notificato il 09/10/2020 e iscritto a ruolo il
21/10/2020, impugnava la sentenza n. 15/2020 pubblicata in data Parte_2
07/01/2020 dal Tribunale di Locri, non notificata, di cui chiedeva la riforma parziale per i seguenti motivi:
1) Errata quantificazione del danno da parte del Tribunale, nella misura di €
25.148,74, senza spiegare i criteri equitativi adottati, né perché fossero state preferite le tabelle locali rispetto a quelle del Tribunale di Milano.
2) Mancata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, riconosciute dalla giurisprudenza come parametro nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale, per garantire uniformità e parità di trattamento.
▪ Richiesta di ricalcolo del danno secondo i parametri corretti: ovvero secondo le Tabelle di Milano, che avrebbero porterebbero a una liquidazione di € 41.273,01 (anziché
€ 25.148,74), di cui dettagliava le singole voci .
Concludeva chiedendo la condanna di in solido con i sig.ri Controparte_1 CP_2
e , “al risarcimento dei danni alla persona subiti dal minore
[...] Controparte_3 Per_2
da liquidarsi in euro 16.124,27, somma pari alla differenza tra il quantum dovuto ed il quantum
[...] già corrisposto dovuti a titolo di inabilità temporanea assoluta, parziale, invalidità permanente, danno 3 biologico, morale e spese mediche o in quella diversa somma che risulterà in corso di causa, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. (conclusioni evidentemente non corrispondenti alla causa )
Si costituiva il 18/05/2021 la Società per chiedere: Controparte_1
- in via preliminare, la riunione, ex art. 335 c.p.c., al giudizio promosso dal Parte_2 del procedimento R.G. n°: 522/2020 promosso autonomamente da avverso la Controparte_1 sentenza n°15/2020 emessa dal Tribunale Civile di Locri in data 07/01/2020;
- il rigetto dell'appello spiegato dal perché infondato in fatto ed in diritto Parte_2
e, di contro, nell'accogliere l'appello spiegato da condannare il Controparte_1 Parte_1 alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza impugnata.
[...]
Con vittoria di spese e competenze del primo e secondo grado del giudizio.
Proc. n. 522/2020.
Con atto di citazione in appello notificato il 12/10/2020 e iscritto a ruolo il 21/10/2020,
[...]
impugnava la sentenza n. 15/2020 pubblicata in data 07/01/2020 dal Tribunale di Locri, CP_1 non notificata, di cui chiedeva la riforma integrale, per i seguenti motivi:
1) nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sulla mancata valutazione di prova essenziali ai fini del decidere: il giudice avrebbe errato nel non prendere in considerazione alcune prove fondamentali, né ha valutato le difese presentate dalla compagnia assicurativa e non ha considerato la deposizione del teste oculare , il quale ha dichiarato che l'auto Testimone_1 coinvolta ha sbandato per evitare un cane che attraversava improvvisamente la strada. Secondo
quest'ultimo elemento è decisivo perché dimostra che il sinistro è stato causato da un evento CP_1 imprevedibile, cioè un caso fortuito, che esclude la responsabilità del conducente.
2) errore nell'accertamento della responsabilità del conducente il veicolo assicurato: il giudice aveva ritenuto che la responsabilità dell'incidente fosse interamente del conducente dell'auto assicurata da Tuttavia, secondo l'appellante, questa conclusione era sbagliata CP_1 perché non teneva conto delle circostanze reali accertate in corso di causa mediante l'istruttoria svolta.
3) errata liquidazione delle spese processuali: contesta anche la parte della sentenza CP_1 relativa alla quantificazione delle spese legali. Secondo la compagnia assicurativa, l'importo riconosciuto all'attore è eccessivo rispetto al valore della causa e non rispetta i parametri previsti dal D.M. 55/2014. Inoltre, alla luce dell'infondatezza della domanda, chiedeva che l'attore CP_1 venga condannato alla restituzione delle somme percepitee al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
4 Con successive note di trattazione l'appellante chiedeva la riunione del presente Controparte_1 giudizio con il proc. n. 520/2020 promosso dal . Parte_1
All'udienza del 27/05/2021 erano RIUNITI i procedimenti n. 520/2020 e 522/2020.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 ottobre 2024 veniva assegnato all'appellante termine perentorio fino a 90 gg prima della prossima udienza fissata per il CP_1
17/04/2025 per perfezionare la notifica dell'atto di appello nei confronti di CP_2
[...]
Con successivo deposito l'appellante forniva prova dell'avvenuta notifica dell'atto di CP_1 appello, effettuata in data 13.01.2025 nei confronti della proprietaria dell'autovettura Fiat Panda.
Con ordinanza del 15/05/2025 la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., di cui profittavano le parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la contumacia di e che, sebbene Controparte_3 Controparte_2 regolarmente citati in questo grado di giudizio, non si sono costituiti;
Appello n 520/2020 RG
L'appello proposto da deve dichiararsi improcedibile, ex art. 348 c.p.c. l'appello CP_3 avanzato da , introduttivo del proc. N. 520/2020 AC , perché l'appellante Parte_2 si è costituto – ovvero ha iscritto a ruolo la causa - solo il 21 ottobre 2020, oltre 10 giorni dopo avere notificato l'atto di appello ad , perfezionato a mezzo posta certificata in data Controparte_1
9 ottobre 2020
Infatti <L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art.
171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.Nel caso di pluralità di appellati, l'appellante deve costituirsi entro dieci giorni dalla prima notificazione, senza che assumano rilevanza le posizioni sostanziali o processuali di ciascuno dei chiamati, ovvero che si tratti di litisconsorti necessari, di soggetti che abbiano una posizione sostanziale o processuale coincidente con quella dell'appellante, ovvero di parti del giudizio di primo grado rispetto alle quali la causa può ritenersi scindibile >>- Cass Sez. U,
Sentenza n. 10864 del 18/05/2011.
5 Pertanto, la costituzione dell'appellante è tardiva, e per questo si emette Parte_1 pronuncia di improcedibilità dell'appello introduttivo del proc. 520/2020.
Appello n 522/2020 RG- proposto da CP_1
L'appellante contesta la sentenza, perché il giudice avrebbe omesso di esaminare le prove determinanti ai fini del decidere, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente accolto la domanda senza una corretta lettura degli atti del processo.
L'appello è fondato
Sono fondati il primo e il secondo motivo di appello che, per la loro stretta correlazione, si esaminano congiuntamente.
Il Tribunale ha acriticamente recepito le testimonianze raccolte , ritenendo che l' <<l'effettivo accadimento del sinistro descritto nell'atto introduttivo del giudizio e la dinamica dello stesso risultano in modo chiaro ed inequivoco dalle dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 [...]
, i quali, escussi, rispettivamente alle udienze del 02/02/2016 e 16/06/2016 , hanno Tes_2 concordemente riferito che il giorno 26/07/2013, intorno alle ore 19.oo circa, in località Ferruzzano sulla S.P. 65 si verificava un sinistro stradale nel quale rimanevano coinvolti il sig.
, in qualità di pedone, ….ecc>> Parte_2
Sono invece molteplici le incongruenze, contraddizioni, carenze probatorie , tanto che la domanda avrebbe dovuto ritenersi sfornita della prova degli accadimenti, che l'attore era onerato di fornire
Innanzitutto, ai primi accertamenti sui luoghi di causa, non risulta che il sinistro abbia avuto testimoni.
Nessun soggetto presente ai fatti era stato indicato nella relazione dei Carabinieri del Comando di Bianco, intervenuti nell'immediatezza, e che nella relazione hanno annotato “fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto”.
Circostanza confermata dallo stesso che ha dichiarato all'agente di P.G. “al Controparte_3 momento dell'incidente non vi era nessuno con me e né altre persone nelle vicinanze”.
Non è stato spiegato come poi il possa avere - a distanza di tempo - identificato dei CP_3 soggetti che stavano nelle vicinanze del luogo del sinistro e che non erano stati generalizzati nell'immediatezza dei fatti: di tale identificazione l'attore avrebbe dovuto dare accurata e credibile spiegazione, cosa che invece non ha fatto.
La mancata indicazione nella relazione delle autorità intervenute sul luogo del sinistro di un testimone oculare, poi presente solo in sede giudiziale, comporta una più approfondita e rigorosa valutazione dell'attendibilità dei testimoni.(cfr in termini sul punto Cass. Civ., Ord. n. 33357 del
11/11/2021: “Nella specie la Corte d'appello, con un accertamento motivato in modo congruo e
6 Test privo di vizi logici, ha rilevato che l'unico teste on era da considerare attendibile perché, pur avendo dichiarato nella sua deposizione resa per iscritto di essere stato presente sul luogo del sinistro, in realtà i Carabinieri non lo avevano identificato sul luogo e nell'immediatezza del fatto.
Il teste, invece, aveva reso la sua deposizione solo tre mesi dopo l'accaduto. Oltre a ciò, sul luogo dell'incidente non era stata rinvenuta alcuna traccia di frenata, il che risultava logicamente incompatibile con la versione dei fatti resa dalla parte appellante.”)
E gravi motivi di inattendibilità colpiscono le testimonianze, poiché i testimoni si sono ampiamente fra loro contraddetti , riguardo la circostanza fondamentale di aver assistito o meno al sinistro, del quale sono stati riferiti aspetti non conciliabili .
Infatti il teste , escusso all'udienza del 02/02/2016, dichiarava di aver assistito Testimone_1 all'incidente verificatosi a fine luglio 2013 tra e Ferruzzano, mentre si trovava in CP_4 compagnia di , e di aver notato un cane che avrebbe tagliato la strada Testimone_2 all'investitore , affermando di trovarsi : “a piedi di fronte ad un cancello esistente sulla strada;
di aver visto una Panda bianca che saliva da africo verso Ferruzzano, la quale a un certo punto sbandava probabilmente a causa del sole che si rifletteva ed inoltre a causa di un cane che gli tagliava la strada andando così a finire sul ragazzo che si trovava sul bordo della strada sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia della Panda.
Il teste ha inoltre precisato “che il ragazzo investito è il fratello del conducente la Fiat Panda, che dopo aver urtato il ragazzo era in stato confusionale e diceva “ho ammazzato mio fratello”, mentre io ed il signor , che nel frattempo ci eravamo avvicinati, cercavamo di tranquillizzarlo. Tes_2
Prestavano soccorso al ragazzo nel frattempo arrivava l'ambulanza. Il ragazzo era a terra supino
e non riusciva ad alzarsi ed era insanguinato in faccia e lamentava dolori in tutto il corpo. Il ragazzo
è stato colpito frontalmente con la parte frontale della Panda”.
Invece il teste , udito come teste ad altra udienza (del 16/06/2016), riferiva di Testimone_2 essere a conoscenza dei fatti di causa, ma negava di aver assistito al sinistro.
Testualmente dichiarava“mi trovavo vicino al cancello della mia abitazione insieme ad un conoscente, preciso che a pochi metri di distanza vi era il cancello dell'abitazione del signor
A un certo punto abbiamo sentito un botto e abbiamo notato che il signor OD Per_3 steso a terra e vicino via era la Panda del signor . L'attore si lamentava ed era Controparte_3 in uno stato di semi incoscienza. Il conducente della Panda ha subito chiamato il 118 e dopo cerca
10:15 è arrivata l'ambulanza. Il conducente della Panda mi riferiva di aver visto le pecore passare ma di non essersi accorto della presenza del signor probabilmente per il riverbero del CP_3 sole. Dopo l'arrivo dell'ambulanza io sono andato via. Preciso di non aver assistito a sinistro ma di essere intervenuto subito dopo…..”
7 Si rammenta che il aveva detto di avere assistito al sinistro e di essere in compagnia del Tes_1
, in perfetta contraddizione con la deposizione di quest'ultimo, che ha detto di non avere Tes_2 visto il sinistro ma essere intervenuto dopo
A tali insanabili incongruenze si aggiunge il contrasto fra la generica prospettazione dei fatti fornita da nell'atto di citazione , e le dichiarazioni rese ore 21:35 del Parte_1
26/07/2013, quindi a soli 2 ore e 40 minuti dalla presumibile verificazione del sinistro, presso il PS del nosocomio di Locri.
Il all'agente di P.G. dichiarava “mentre facevo pulizia al margine della Parte_1 strada e precisamente all'ingresso dell'azienda della mia famiglia in località Capo Bruzzano all'improvviso venivo colpito da dietro da una macchina cadendo violentemente a terra nei pressi del cancello. Stavo aspettando mio fratello come da accordi presi prima di andare a lavorare.
Faccio presente che appena ho preso il colpo sono svenuto e non ricordo niente di quanto accaduto ho saputo solo in ospedale che è ad investirmi è stato mio fratello”.
Tale descrizione del fatto storico viene smentita dal conducente del Controparte_3 veicolo investitore, nella dichiarazione spontanea resa il 10/02/2014 , che riferiva di aver effettuato una manovra brusca svoltando alla sua sinistra, a causa di un improvviso abbagliamento del sole e per scansare improvvisamente un cane che attraversava la strada percorsa, andando così ad urtare con la parte anteriore dell'auto sul fratello che si trovava nell'adiacenza del cancello, sulla strada;
specificava poi che “quest'ultimo si trovava con le spalle al cancello e pertanto lo urtavo ad un fianco del suo corpo, ma non rammento con esattezza in quale punto preciso… Preciso che là vicino al posto dell'incidente si trovavano delle persone di cui mi riservo di comunicare le generalità e che sono occorse immediatamente all'incidente”.
In altri termini, l'esame di tutti gli elementi raccolti in giudizio, rivela contrasti insanabili e plurimi tra le dichiarazioni sulla presenza o assenza di testimoni, fra le dichiarazioni rese dai fratelli
(investitore ed investito) sulla postura del danneggiato di fronte al cancello ( di spalle o CP_3 di fronte alla macchina che lo ha investito), sulla presenza di un cane o di pecore che avrebbero interferito con la guida del veicolo;
inoltre come si è detto i testimoni, oltre che contraddirsi fra di loro, non si spiega come siano stati rintracciati, se nell'immediatezza dei fatti era stata esclusa la presenza di terzi sul luogo del sinistro .
Non è pertanto possibile ricostruire né ritenere provato il sinistro o le sue modalità, men che mai il nesso causale fra questo accadimento e le lesioni riportate dal . Parte_1
Per tal ragione nessuna responsabilità può attribuirsi alla circolazione del mezzo condotto dal
, né alla assicuratrice , il cui appello deve essere accolto Controparte_3 CP_1
8 La sentenza deve essere integralmente riformata, con il conseguente rigetto dell'originaria domanda
Non trovando accoglimento la domanda , alla luce della integrale riforma della sentenza, deve ritenersi assorbito il terzo motivo di appello, con cui la società assicurativa contesta la condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio.
La riforma della sentenza di primo grado comporta l'affermazione dell'obbligo restitutorio delle somme già percepite dal , per come richiesto dall'assicurazione . Parte_1
Poiché in primo grado sono state liquidate le spese di lite in favore del difensore distrattario, avv
EP LL , si accompagna l'obbligo di quest'ultimo di restituire gli onorari liquidati e distratti in suo favore, con gli interessi : sul punto cfr Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013 tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento>>> spese
L'improcedibilità dell'appello proposto da nel proc. 520/2020 e Parte_1
l'accoglimento totale dell'appello di nel proc. 522/2020 comportano che le spese Controparte_1 di lite di entrambi i gradi vadano poste a carico di , in solido con Parte_1 CP_2
e in favore di .
[...] Controparte_3 Controparte_1
Considerato il valore della causa (scaglione di riferimento da euro 5.201 a 26.000) e la media complessità, a carico di devono porsi le spese liquidate secondo i parametri Parte_1 del DM 55/2014, come aggiornati al DM 147/2022:
- per il primo grado euro 5.077,00 ( di cui fase di studio della controversia, valore medio: €
919,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00)
- per il presente grado euro 5.809,00 ( di cui fase di studio della controversia, valore medio:
€ 1.134,00, Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00, Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00)
- entrambe le somme da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge.
9 Devono poi porsi definitivamente a carico dei le spese della CTU espletata Parte_1 in primo grado, come liquidata in quella sede
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di improcedibilità dell'appello del proc. 520/2020 proposto da . Parte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti nei proc. riuniti n. 520/2020 e 522/2020 AC, avverso la sentenza n. 15/2020, pubblicata in data
07/01/2020 dal Tribunale di Locri, così provvede:
1. dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_2
2. dichiara improcedibile l'appello proposto da nel proc. 520/2020; Parte_1
3. accoglie l'appello avanzato da , nel proc. 522/2020, ed in totale riforma della Controparte_1 sentenza impugnata, rigetta le domande di Parte_1
4. condanna quest'ultimo alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza gravata, ed il suo difensore avv EP LL, alla restituzione delle somme liquidate in primo grado quale difensore distrattario ex art. 93 cpc
5. pone le spese di lite del doppio grado in solido a carico di in favore di Parte_2
liquidate ai sensi del DM 55/2014, come aggiornati al DM 147/2022 per il Controparte_1 primo grado euro 5.077,00 e per il presente grado euro 5.809,00 entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie, Iva e CPA come per legge.
6. pone definitivamente a carico di le spese della CTU di primo grado;
Parte_1
7. Nulla per le spese di entrambi i gradi con i contumaci e Controparte_2 CP_3
[...]
8. ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater TU 115/2002, attesta di aver emesso una sentenza di improcedibilità dell'appello proposto da nel proc. 520/2020. Parte_1
Così deciso a Reggio Calabria , 11.11.2025
La Presidente estensore
Dott.ssa TR RA
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