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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5868 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8232/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8232/2019 All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. LU Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DEL VECCHIO LUCA avv. Aloisi in sost
Controparte_1
Avv. DEL VECCHIO LUCA
Avv. ALOISI EDDY presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv. SCALISE GAETANO avv. Sanguigni in sost
*** L'avv. Aloisi insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori.
L'avv. Sanguigni si oppone.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. LU Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8232 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. LU Del Vecchio (C.F. – PEC: C.F._3
) e dall'avv. Eddy Aloisi (C.F. – Email_1 C.F._4
PEC: ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, Email_2 sito in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, giusta procura in atti
- APPELLANTI – E
(C.F.: ), con sede in Roma, piazza S. Controparte_2 P.IVA_1
Onofrio n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Scalise (C. F. - pec C.F._5
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Email_3 piazzale delle Belle Arti n. 3, giusta procura in atti
- APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 16 § 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 19/12/2019, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio l' per la
[...] Controparte_1 Controparte_2 riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 11768/2019, pubblicata in data 4/6/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 8975/2014, promosso dagli odierni appellanti con Pt_2
, , e , nei confronti del
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_3 Parte_5 citato CP_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori-congiunti del piccolo nato Persona_1 in data 12.6.10 e deceduto in data 22.5.11 evocavano il al fine di ottenere il CP_2 risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis derivati dalla perdita del minore per errata prestazione professionale del nosocomio. Deducevano in particolare i coniugi e Controparte_1 che -già genitori del piccolo nato con gravi patologie e perciò sottoposto a Parte_1 Per_2 verifiche diagnostiche tra cui una biopsia muscolare eseguita al Bambin Gesù- poiché esclusa dall'ospedale una patologia genetica del primogenito, all'esito di tali indagini si erano determinati ad una nuova gravidanza altrimenti evitabile concependo e dando alla luce LU con la medesima patologia genetica del fratello. Sottolineavano come -sospettata subito alla nascita di LU la patologia genetica e sottoposto perciò a biopsia muscolare con esito positivo- veniva rivalutata anche la indagine sul primogenito anch'essa positiva per malattia genetica. Da tale errore diagnostico sul primogenito e dalla conseguente violazione degli obblighi informativi era derivata la scelta del secondo concepimento, con ogni conseguenza in termini di sofferenza propria del minore e riflessa dei congiunti derivata dalla nascita e morte del figlio. Si costituiva il Bambin Gesù negando ogni addebito, deducendo come il primogenito presentava una patologia di difficile diagnosi -perciò Per_2 invocando l'art. 2236 cc- e che a seguito degli approfondamenti espletati si era comunque sospettato un difetto di proteina trifunzionale e patologia metabolica, senza esclusione certa di patologia genetica allo stato non rinvenuta per esito negativo degli esami (2.3.09). In ogni caso i genitori erano stati edotti della sindrome ed i sanitari non avevano in nessun modo contribuito alla scelta della seconda gravidanza, perché mai consultati a tal fine, mancando pertanto alcun nesso di causalità con la nascita del secondogenito per la quale non vi è prova che i genitori laddove consapevoli avrebbero deciso di interrompere la gravidanza. Chiedeva dunque di respingersi la domanda. La causa - istruita con la produzione documentale e la CTU medico legale - è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale del 6.3.19 e con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
pagina 3 di 16 § 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda proposta da , , , , Parte_1 Controparte_3 Parte_5 Parte_4 CP_1
, compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu
[...] Parte_3 Parte_2 definitivamente a carico degli attori.”
§ 4. — Con l'atto di appello, non sottoscritto dagli altri congiunti, e hanno Pt_1 CP_1 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare l'inadempimento dell'ente convenuto e la sua responsabilità per i danni non patrimoniali sofferti dagli appellanti per la nascita del figlio LU gravemente malformato, morto dopo 11 mesi di calvario ospedaliero. Voglia per
l'effetto la Corte condannare l' a pagare in favore di e di un CP_4 Parte_1 Controparte_1 risarcimento di euro 250.000,00 ciascuno (complessivamente euro 500.000,00) ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria successiva alla domanda ed al risarcimento del danno da lucro cessante. Con vittoria delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.”
§ 5. — L , costituitosi con comparsa di risposta depositata in Controparte_2 data 3/3/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni avversa eccezione, domanda, istanza, anche istruttoria, e deduzione, rigettare integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n.11768/2019 del
Tribunale Civile di Roma. Con condanna degli appellanti al pagamento in favore dell'
[...]
delle spese e dei compensi del giudizio, oltre spese generali e accessori di Controparte_2 legge.”.
§ 6. — In data 25/5/2021 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti, con la modalità di trattazione scritta, nella quale la parte appellante ha chiesto in via subordinata l'ammissione delle prove orali formulate in primo grado e l'appellato ha domandato la rinnovazione della Ctu medico legale ove ritenuta necessaria. Con ordinanza camerale del 19/7/2021, a scioglimento della riserva assunta in detta udienza, la Corte d'appello ha respinto entrambe le richieste avendo ritenuto: “che in relazione al tenore della sentenza gravata ed ai motivi di gravame le prove orali articolate non sono rilevanti ai fini della decisione né si ravvisa la necessità di disporre la rinnovazione della Ctu”. Quindi la
Corte d'appello ha rinviato il giudizio dapprima per la precisazione delle conclusioni e poi per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'atto di appello si articola in due motivi di impugnazione. pagina 4 di 16 § 7.1 – Con il primo motivo, rubricato: “Mancato accertamento del deficit informativo e della responsabilità risarcitoria, in violazione dell'art. 1218 c.c.; errato ricorso alle presunzioni semplici, in violazione dell'art. 2729 co. 1 c.c..”, la parte appellante lamenta l'erroneo giudizio reso nella sentenza gravata circa il contenuto degli obblighi informativi, oltre che nella individuazione della titolarità dell'onere probatorio avente ad oggetto l'assolvimento dei suddetti obblighi informativi, onere attribuito dagli appellanti ai sanitari dell'ospedale convenuto che avevano in cura il primogenito
. Persona_3
Nella sentenza impugnata si legge, al riguardo, quanto segue: “Ebbene ritiene il Tribunale come
- all'esito di una Ctu medico legale approfondita ed analitica nella valutazione della documentazione prodotta, condivisibile dal punto di vista scientifico ma non giuridico esulando le considerazioni di merito dei periti incaricati dalle loro competenze - vi siano elementi di censura del nosocomio in termini di tardività della diagnosi della natura della patologia da cui affetto il primogenito ma Per_2 al contrario sia del tutto carente la prova di un deficit informativo ovvero che la incompleta diagnosi abbia indotto i genitori ad affrontare una seconda gravidanza ovvero che i sanitari abbiano invitato gli stessi ad un secondo concepimento contribuendo alla relativa decisione, ed ancora che laddove consapevoli del rischio essi avrebbero desistito nel tentativo di un secondo figlio ovvero avrebbero interrotto la gravidanza. Sul punto i Ctu hanno sottolineato come i medici che ebbero in cura Per_2 avessero avuto il sospetto di malattia metabolica/genetica - a fronte della sintomatologia accusata dal neonato - ed eseguito alcuni test genetici, tutti negativi determinandosi così alla biopsia muscolare del
21.4.08 senza tuttavia procedere ad analisi riguardante l'attività microsomiale. Il referto di tale biopsia evidenziava un quadro compatibile con malattia metabolica ovvero difetto della proteina trifunzionale, ed in data 22.10.08 in sede di consulenza neuromuscolare si concludeva avendo ricevuto un risultato comunque negativo per l'analisi genetica della proteina trifunzionale: “si dovrà programmare un esame biochimico sui fibroblasti”. Tale esame in realtà non fu compiuto, se non dopo la nascita del secondo genito. In questa omissione si annida in astratto la responsabilità del nosocomio. Invero - seppur risulta come i sanitari si siano avvicendati con continuità ed accuratezza nella cura del piccolo di guisa che ad un certo punto gli approfondimenti diagnostici sulla Per_2 eziogenesi della sua patologia sono veramente passati in secondo piano - è altrettanto vero che incaricati di una diagnosi essi avrebbero dovuto raggiungerla con precisione in specie considerando che all'epoca dei fatti vi erano strumenti e la conoscenza attraverso appunto l'esame dei fibroblasti
(compiuto solo ex post alla nascita di LU) che avrebbe molto probabilmente consentito
l'individuazione della patologia genetica, rendendo del tutto inconferente perciò l'invocata applicazione della disciplina di cui all'art. 2236 cc. Deve tuttavia il Tribunale sottolineare come nella pagina 5 di 16 relazione del Bambin Gesù del 2.3.09 si evinceva come “a tutt'oggi gli studi eseguiti hanno dato esito negativo per malattia genetica e metabolica”. Ebbene tale dicitura consente di ritenere come i sanitari allo stato non avessero affatto escluso la natura genetica, tanto che si doveva programmare un esame ulteriore. Se di ciò i genitori avessero contezza è molto verosimile. Risulta infatti che i medici -in quanto consapevoli di non aver sciolto la diagnosi attesa l'incompletezza del test (deve programmarsi
l'esame dei fibroblasti) - abbiano comunicato che l'esame era ad oggi negativo, ma che il sospetto permaneva. D'altronde sia nella relazione del 22.7.08 (all. c.c.) che nei numerosi consensi acquisiti e siglati dai genitori viene sempre esplicitato il sospetto di malattia metabolica anche se gli esami sin qui condotti avevano dato esito negativo (all. consensi memoria ex art. 183 c 6° cpc n. 2 ospedale). Né
d'altra parte deve ritenersi che l'esame di fibroblasti fosse urgente, atteso che non è risultato come una diagnosi precisa avrebbe inciso sulle cure comunque adeguate fornite a di guisa che esso Per_2 avrebbe potuto compiersi (come è avvenuto) in un secondo momento.”
Gli impugnanti censurano la decisione di primo grado nella parte fondata sulla mancata prova da parte degli attori di non aver ricevuto adeguata informazione circa la grave malattia genetica del piccolo visto che sarebbe stato necessario, in primo lugo, che i sanitari del nosocomio Per_2 convenuto pervenissero all'individuazione della causa delle gravi menomazioni che affliggevano il primogenito dalla nascita, così da informarne i genitori per consentire loro di determinarsi consapevolmente in merito ad una eventuale seconda gravidanza, piuttosto che ricevere generiche indicazioni del sospetto diagnostico di una malattia genetica.
Si legge, in proposito, nell'atto di appello: “in forza dell'art. 1218 c.c., spettava all' CP_2 convenuto l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ai propri obblighi nei confronti dei genitori di con la diligenza qualificata imposta dall'art. 1176 co. 2 c.c.; mentre i Persona_3 coniugi per converso, avevano il diritto di ricevere la diagnosi ottenibile mediante gli esami Pt_1 esperibili e necessari, quindi di essere edotti, in termini chiari ed incisivi, della concreta possibilità che il bambino soffrisse di una malattia genetica, quindi dell'elevatissimo rischio di ricorrenza delle terribili malformazioni in caso di ulteriori gravidanze. E' appena il caso di precisare che gli esami condotti su non miravano solo ad individuare la migliore terapia per il piccolo Persona_3 paziente (come parrebbe ritenere il Tribunale quando afferma la non-urgenza dell'esame dei fibroblasti, la cui mancata effettuazione il Giudice sembra contraddittoriamente giustificare, dopo averla censurata) ma miravano - dovevano mirare - anche ad accertare le cause delle malattia, a fronte di un sospetto genetico, e ciò anche a beneficio dei coniugi che, in quanto marito e Pt_1 moglie, era ben presumibile che potessero e volessero concepire altri figli (sani!). Se ciò è vero,
l'informazione circa la natura genetica della malattia e circa l'alta probabilità di relativa ricorrenza pagina 6 di 16 in altri figli costituiva un preciso obbligo a carico dei medici dell' , il cui adempimento anche a CP_4 tale riguardo deve essere valutato a misura della diligenza qualificata richiesta ai professionisti. Ed al fine di fornire un'informazione chiara e stringente ai genitori di non poteva ovviamente essere Per_2 sufficiente la mera formulazione di un sospetto diagnostico che compare qua e là nella cartella ospedaliera perché tale documento non rappresenta affatto lo strumento con cui viene attuato il confronto con i pazienti: infatti, durante il ricovero di la cartella non era di certo nella Per_2 disponibilità dei genitori del piccolo paziente e dunque la sua compilazione non esimeva i medici dal fornire ai coniugi notizie ed informazioni chiare, dirette, precise, accessibili, sempre con la Pt_1 diligenza qualificata imposta – anche ai fini del più utile ed efficace confronto informativo – dall'art.
1176 co. 2 c.c.”.
Nell'atto di gravame è altresì ascritto al giudice di prime cure l'errore consistito nella mancata valutazione della necessità che gli obblighi informativi dovessero comporsi anche di una consulenza genetica. Sul punto è così richiamato dagli appellanti un passaggio contenuto nella Ctu medico legale espletata in primo grado: “I medici avrebbero dovuto insomma preoccuparsi di effettuare a favore dei genitori di “una consulenza genetica che consentisse loro di comprendere non solo lo Persona_3 stato dell'arte nella diagnostica e terapia relativa alla patologia di cui era affetto ma anche e Per_2 soprattutto, che esisteva la ferma convinzione che ci si trovasse di fronte ad una patologia di origine genetica e quindi con rischio di ricorrenza”, così come hanno rimarcato le CC.TT.UU. a pag. 16 della relazione peritale.”.
La censura è fondata per quanto appresso si osserva.
Anzitutto giova evidenziare che la responsabilità dell' si Controparte_2 configura sotto il profilo di gravi comportamenti omissivi a lungo mantenuti in relazione all'effettuazione di una diagnosi.
Nella sentenza gravata infatti è dato atto dell'errore medico consistito nella mancata effettuazione dell'analisi riguardante l'attività microsomiale in seguito alla biopsia muscolare del
21/4/08 effettuata sul primogenito della coppia e dell'omissione dell'esame biochimico sui fibroblasti classificato di doverosa riprogrammazione nella consulenza neuromuscolare del 22/10/08.
Il primo test, specificamente richiesto dal dott. del Bambin Gesù il 22/4/2008, “si è rivelato Per_4 dirimente per la diagnosi della patologia da deficit microsomiale non appena fu effettuato sulla biopsia eseguita sul fratello LU in data 20 settembre 2010 e confermato sulla biopsia di Per_2 immediatamente dopo, il 4 ottobre 2010”, come esaustivamente argomentato nella CTU (cfr. pagg. 13 e
17). Il secondo esame risulta eseguito a sua volta tardivamente, una volta nato il secondogenito LU e decorsi due anni dalla prescrizione degli stessi medici del Bambin Gesù. pagina 7 di 16 Pertanto, ha errato il giudice a quo nel ritenere che in seguito a questa omissione la responsabilità sia individuata “in astratto”.
Si osserva in proposito che, qualora i citati esami fossero stati ritenuti superflui, non vi sarebbe stata la prescrizione della loro effettuazione in termini doverosi.
Va altresì evidenziato che verosimilmente le risposte a tali indagini non sarebbero valse a curare il primogenito con modalità diverse da quelle attuate in concreto e quindi la necessità esplicitata della loro esecuzione è ravvisabile proprio nella utilità ulteriore di una diagnosi certa.
E' inoltre del tutto probabile che, nel caso in cui tali accertamenti fossero stati portati a compimento, i genitori avrebbero potuto giovarsi della certezza dell'esistenza della malattia genetica nel primogenito al fine di evitare una seconda gravidanza.
La responsabilità del nosocomio ravvisabile in queste omissioni costituisce il presupposto logico alla carente informazione fornita agli appellanti circa la natura genetica della patologia riscontrata.
Ciò posto, giova premettere che, in tema di obblighi informativi a carico dei sanitari, compete a questi dimostrare di avervi provveduto, senza che sia individuabile nel paziente un onere negativo, ovvero quello di dimostrare di non aver ricevuto adeguata informazione.
La Suprema Corte in proposito ha chiarito con orientamento stabile che “Costituisce principio assolutamente consolidato che la responsabilità conseguente alla mancata ottemperanza agli obblighi informativi ha carattere contrattuale e non precontrattuale, di talché‚ a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, dell'inadempimento di siffatti obblighi, il medico è gravato dell'onere della prova di avere adempiuto alla relativa obbligazione (Cass. Civ. 27 novembre 2012, n. 20984; Cass. civ. 9 febbraio 2010, n. 2847)” (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 2847/2015).
Ebbene, negli atti di causa non si rinviene la dimostrazione da parte dell' Controparte_5 che ai genitori del piccolo fosse stata fornita adeguata e chiara informazione circa la possibilità Per_2 che il bimbo fosse affetto da una grave patologia genetica di carattere metabolico, né risulta conforme al principio in tema di onere probatorio appena ricordato, l'individuazione esplicitata dal Giudice a quo di un onere in capo ai genitori dei due bambini ricoverati di provare che i sanitari avessero omesso di informarli circa l'esistenza di una patologia genetica del loro primogenito.
Invero, il consenso prestato dai coniugi e alla effettuazione dei molteplici esami CP_1 Pt_1 diagnostici, nei moduli per l'esecuzione dei quali per lo più era evidenziato il sospetto di tale patologia, risulta sempre antecedente alla relazione resa il 2/3/2009 dal nosocomio a firma della dott.ssa Per_5 nella quale era precisato che il percorso di ricerca per lo studio di probabile malattia genetica, iniziato prima che il primogenito giungesse al Bambin Gesù nel mese di agosto 2008 e composto dagli Per_2
pagina 8 di 16 studi ivi effettuati aveva dato, sino a quel momento, esito negativo (cfr. citata relazione allegata al fascicolo di parte attrice ove si legge: “a tutt'oggi gli studi eseguiti hanno dato esito negativo per malattia genetica e metabolica”).
Tale relazione si rivela gravemente omissiva, in quanto - come osservato nella sentenza impugnata- in sede di consulenza neuromuscolare, sin dal 22/10/2008 era stata indicata la necessità (“si dovrà”) di riprogrammare un esame biochimico sui fibroblasti.
La citata relazione del 2/3/09 è individuata nella sentenza gravata quale indicativa della persistenza del sospetto di malattia genetica per il piccolo paziente, idonea perciò ad indurre i genitori ad evitare una seconda gravidanza prima di aver dissipato detto sospetto.
Va tuttavia rilevato che la citata relazione non è affatto chiara nell'indicare la persistenza del sospetto di malattia genetica anche perché omette di riferire la mancata esecuzione dei suddetti accertamenti diagnostici che invece erano stati ritenuti necessari.
Il giudizio di verosimiglianza - espresso nella sentenza - del fatto che i genitori avessero contezza della necessità di ulteriori accertamenti per la diagnosi rimane del tutto astratto e non trova riscontro probatorio. Né si rinviene in atti la fonte della risultanza indicata nella pronuncia impugnata che i medici avessero comunicato ai genitori di che “l'esame era ad oggi negativo ma che il Per_2 sospetto permaneva”.
Peraltro va aggiunto che nella lettera della dimissione del primogenito del 14/2/2010 Per_2 dalla UO di rianimazione della sede di Palidoro del Bambin Gesù - quando era decorso un ulteriore lasso di tempo utile alla diagnosi ed era ancora possibile una interruzione della gravidanza del secondogenito LU ai sensi dall'art. 6 L. 194/1978 (cfr. doc. 19 di parte attrice in primo grado) -, si legge la seguente diagnosi: “Ipotonia muscolare, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, encefalopatia post anossica, anemia cronica” non anche, come era dovuto, il dubbio dell'esistenza di malattie genetiche.
In punto di diritto giova ricordare i caratteri di completezza e di chiarezza che devono contraddistinguere l'informativa resa ai pazienti affinchè questi siano liberi di determinarsi nelle scelte che competono loro, requisiti che nel caso di specie risultano mancare.
La Corte di Legittimità ha da tempo chiarito che “In realtà, l'obbligo di una informazione del paziente da parte del medico che sia effettuata in modo completo e con modalità congrue caratterizza la professione sanitaria, più che logicamente dato che il medico ha come oggetto della sua attività un corpo altrui. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha sviluppato il concetto della necessaria informazione non solo riguardo alla decisione di sottomettersi ai trattamenti proposti dal medico - il cosiddetto e ben noto "consenso informato" - ma altresì laddove la conoscenza concerne risultati pagina 9 di 16 diagnostici così da costituire il presupposto dell'esercizio del diritto di autodeterminazione in ordine a scelte successive della persona-paziente (sotto quest'ultimo profilo cfr. tra gli arresti più recenti Cass. sez. 3, 28 febbraio 2017 n. 5004 e Cass. sez. 3, 27 novembre 2015 n. 24220).” (cfr. Cassazione Civile
Sez. 3 ordinanza n.6688/2018).
Il dovere informativo in carico ai sanitari che avevano in cura il piccolo doveva ritenersi Per_2 assolvibile attraverso una previa consulenza genetica, come indicato dalla ctu o comunque con l'esecuzione dei suddetti accertamenti, al cui esito sarebbe stato necessario un confronto con i genitori nel quale essi fossero resi edotti con chiarezza del fatto che la malattia che affliggeva il primogenito aveva natura genetica.
Non vi è prova - il cui onere, come si è detto, incombeva su parte appellata - che tale obbligo informativo sia stato assolto dai sanitari del nosocomio appellato.
§ 7.2 — Il secondo motivo d'appello è così indicato: “Sul nesso causale tra inadempimento ed eventus damni.”. Gli appellanti lamentano l'errore commesso dal Tribunale nel giudicare privo di dimostrazione il nesso causale dedotto tra la mancata diagnosi della malattia genetica e il secondo concepimento, nonché quello dedotto in forma ipotetica e riferito al fatto che non vi è prova essi avrebbero desistito dal secondo concepimento ove correttamente edotti della possibilità di una eziologia genetica per la patologia del primogenito.
Nella sentenza di primo grado è esposta in proposito la seguente motivazione: “Si osserva quindi come nel caso di specie manchi la prova sia che ai genitori fosse stata del tutto esclusa la patologia genetica ovvero che essi non fossero stati avvisati della necessità riportata in cartella di riprogrammare l'esame di frobroblasti al fine di avere una diagnosi definitiva, sia comunque che i sanitari abbiano in qualche modo influito sulla scelta decisionale di una seconda gravidanza. Ancora si osserva incidentalmente come i ctu sentiti a chiarimenti hanno rappresentato come -attesa la patologia genetica del primogenito stabilita ex post con un riesame del campione non completamente indagato in 1^ istanza- il rischio di ricorrenza era tra il 25% ed il 100%. Ebbene vi erano il 25% di possibilità che la malattia non si ripresentasse, ed una percentuale tra il 25% ed il 100% che invece ricorresse senza che fosse possibile indicare in quale ambito della forbice i coniugi si potessero collocare. Ma a tutt'oggi manca la prova che -se tali percentuali fossero state rappresentate ai genitori- questi avrebbero certamente evitato un concepimento con possibilità di feto sano ovvero che avrebbero cercato una gravidanza monitorandola più approfonditamente (ricerca con amniocentesi peraltro effettuata o indagine genetica mirata) ed eventualmente interrompendola in caso di problematiche. Interruzione che peraltro, dovendosi praticare dopo il 3 mese (es dopo amniocentesi)- non vi era prova che si sarebbe potuta compiere in assenza di allegato pericolo per la gestante ex art. pagina 10 di 16 6 L. 194/78 (quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna: quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi alle anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna).”
Al riguardo si legge nell'atto di gravame: “Secondo il Tribunale mancherebbe la prova del fatto che sia stata la mancata diagnosi della malattia genetica ad indurre i genitori di ad affrontare Per_2 una seconda gravidanza e che, qualora questi ultimi fossero stati puntualmente edotti del rischio di ricorrenza della patologia, avrebbero desistito dal concepire un secondo figlio o avrebbero monitorato la gravidanza in modo più approfondito. Questi argomenti s'infrangono contro il muro di una presunzione – questa volta sì - infallibile: quella che si trae dalla considerazione del carattere drammatico della malattia del primogenito e della tragica esperienza vissuta dai coniugi Per_2 prima del concepimento di LU;
dalla quantità di esami diagnostici effettuati su dalla Pt_1 Per_2 richiesta di una relazione clinica prima di concepire LU;
dagli esami eseguiti durante la seconda gravidanza. Infatti, tutti tali elementi depongono in modo univoco nel senso del totale sconvolgimento della vita dei coniugi dopo la nascita del primo figlio, della loro volontà di capire quanto Pt_1 stava accadendo, del bisogno di avere indicazioni per il futuro, del timore di ulteriori eventi sfavorevoli. A ben vedere, il fatto che si sia sottoposta all'amniocentesi mentre era Controparte_1 incinta del secondogenito dimostra il suo timore di dare alla luce un figlio affetto da sindrome di Down
e dunque consente di presumere con assoluta certezza che, qualora fosse stata anticipatamente informata dell'altissimo rischio di ricorrenza genetica della gravissima malattia sofferta da Per_2
(molto più grave della sindrome di Down e con ogni probabilità letale), non avrebbe Controparte_1 affrontato un'altra gravidanza…Ma per intendere la disperazione di di fronte alla Controparte_1 malattia del primo figlio - e poter presumere il suo terrore di rivivere la stessa esperienza con un secondo figlio - è sufficiente considerare quale fosse lo stato di salute di un bambino affetto da Per_2 ipotonia muscolare, insufficienza respiratoria e renale, encefalopatia e anemia cronica, totalmente incapace di relazionarsi con l'ambiente, cui i genitori erano obbligati a somministrare una quindicina di farmaci al giorno salvo acuzie consistenti in ristagno gastrico, vomito e diarrea (v. la citata lettera di dimissione, pagg. 7 e 8). Un bambino che sarebbe poi morto anch'egli, nel 2013. In conclusione, non sarebbe venuto al mondo e dunque le sofferenze causate dalla sua malattia e dalla Persona_1 sua morte non si sarebbero verificate se i medici dell'OPBG non avessero tralasciato di eseguire
l'ulteriore esame utile ad indirizzare la diagnosi (previsto all'epoca del ricovero di presso Per_2
l'OPBG ma eseguito solo dopo la nascita di LU) e se avessero comunque informato i coniugi della possibile – probabile! - natura genetica della malattia del primogenito. Convocate a Pt_1 chiarimenti su tale aspetto, all'udienza del 14/07/16 le CC.TT.UU. hanno dichiarato che una diagnosi pagina 11 di 16 precoce della malattia genetica di avrebbe consentito ai medici di predire una Persona_3 possibilità di ricorrenza della stessa malattia, in caso di altre gravidanze, variabile tra il 25% ed il
100%: un rischio altissimo che - deve inevitabilmente presumersi - avrebbe fatto desistere i coniugi dal concepire un secondo figlio che, con le maggiori probabilità, sarebbe stato totalmente Pt_1 infermo come già il fratello.”
Il motivo di gravame deve dirsi fondato per i motivi che seguono.
La fattispecie, in mancanza della possibilità di acquisire con certezza la portata delle conseguenze che una diagnosi compiutamente effettuata di malattia genetica e una informazione ricevuta con chiarezza avrebbero determinato nei genitori in vista di un secondo concepimento, risulta potersi valutare in base alle presunzioni semplici disciplinate dagli artt. 2727 e 2729 c.c.
In proposito giova premettere che secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio,
“In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto
e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.” (cfr. Cass Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 21403/2021).
Ebbene risulta dagli atti che il percorso sanitario che ha afflitto dalla nascita il primogenito sia stato particolarmente gravoso anche per gli appellanti. Le gravissime sintomatologie sofferte dal piccolo non può porsi in dubbio che siano state foriere di un patimento notevole anche da parte Per_2 dei suoi genitori.
L'elevato rischio di ripetere volontariamente tale terribile esperienza deve presumersi che li avrebbe condotti a desistere dal proposito di un secondo concepimento, se fossero stati effettivamente informati della patologia genetica che affliggeva il loro primogenito.
Infatti, poiché la percentuale di rischio di ricorrenza della malattia genetica soltanto ex post diagnosticata per il primogenito era tra il 25% e addirittura il 100%, deve ritenersi che se gli stessi fossero stati compiutamente informati, avrebbero con ogni probabilità desistito dal programmare un secondo concepimento, esistendo la concreta possibilità di mettere alla luce un altro bimbo gravemente malformato e destinato a sopravvivere per poco tempo, come in effetti si è poi verificato anche per il piccolo LU.
Invero, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della pagina 12 di 16 sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.” (cfr. Cass Civ. Sez. II, Ordinanza n. 9054/2022).
Nel caso in questione il fatto noto è rappresentato sia dalle gravissime sofferenze vissute per la malattia del primogenito, sia dalla elevata probabilità di una ricorrenza della stessa patologia in un secondo figlio, mentre il requisito della gravità della presunzione è determinato dalla probabilità che, ove edotti, gli appellanti avrebbero desistito dal ripetere un'esperienza di vita lungamente tanto dolorosa.
Tali requisiti trovano concordanza nel fatto noto rappresentato dalla sottoposizione volontaria di alla amniocentesi (indagata dai Ctu) volta ad escludere per il secondo nascituro una Controparte_1 eventuale sindrome di Down, mentre quello ignoto è dato dalla assai elevata probabilità che la stessa appellante sarebbe stata ben più sensibile in relazione ad una patologia genetica molto più grave della sindrome di Down.
A ciò aggiungasi che la citata relazione del Bambin Gesù datata 2/3/2009 risulta richiesta dai genitori del piccolo che risultavano dunque del tutto interessati ad avere chiarezza diagnostica - Per_2 probabilmente proprio in vista di programmare un secondo concepimento- in seguito alla pluralità di esami diagnostici tesi ad indagare la genesi della malattia che affliggeva il loro primogenito.
Ne discende il convincimento che, in presenza della diagnosi finalmente compiuta e della informazione dei sanitari chiara quantomeno circa l'origine genetica della malattia del primogenito, gli appellanti non avrebbero intrapreso il doloroso percorso conclusosi con il decesso del piccolo LU.
In proposito non può condividersi il giudizio espresso dal giudice di prime cure sulla mancanza di prova del fatto che si sarebbe potuta almeno compiere una interruzione di gravidanza, ove la diagnosi dovuta e le informazioni richieste fossero sopraggiunte prima della nascita del secondo figlio.
Infatti la casistica esplicitata nell'art. 6 della L. n. 194/1978 per potersi ricorrere ad una interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi novanta giorni, in aggiunta -dunque non in alternativa- all'ipotesi individuata sub a) nel pericolo grave per la vita della donna, include sub b) proprio i casi in cui siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della pagina 13 di 16 donna, dovendosi individuare nell'ultima eventualità quella che avrebbe consentito alla appellante di ricorrervi.
Individuata in concreto la responsabilità della struttura sanitaria sotto il profilo di gravi comportamenti omissivi a lungo mantenuti in relazione all'effettuazione della diagnosi della malattia genetica che affliggeva il primogenito e della conseguente inosservanza degli obblighi Per_2 informativi in merito all'esistenza di tale patologia, risulta irrilevante l'ulteriore indagine circa una eventuale condivisione tra genitori e sanitari del proposito di un possibile futuro concepimento.
Né ai genitori del piccolo LU può obbiettivamente addebitarsi una negligenza in questo specifico senso, attesa la carenza di chiare informazioni da parte del nosocomio convenuto in ordine ad una possibile familiarità della malattia del primogenito.
Accertata la responsabilità dell' , in riforma della sentenza Controparte_2 appellata, occorre determinare il quantum della domanda risarcitoria proposta dagli attori i quali, avendo rinunciato con l'atto di appello al risarcimento iure hereditatis richiesto in primo grado, hanno circoscritto tale domanda al riconoscimento del solo danno non patrimoniale iure proprio causato dalla mancata diagnosi e dalle mancate informazioni suddette e quindi dal concepimento inconsapevole di un secondo figlio gravemente malato, morto dopo 11 mesi di sofferenze.
Tale danno si sostanzia, nella parte più rilevante, nel cd. danno parentale che per la giurisprudenza consiste nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 3, n. 2788 del 31/01/2019).
La Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto. Tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23300 del 28/08/2024).
Ebbene nel caso di specie è evidente lo strazio patito dai genitori del piccolo LU per la gravissima patologia delle quale era risultato affetto sin dalla nascita il loro figlio, esitata nel suo decesso dopo soli 11 mesi di vita.
Altrettanto evidente è lo stravolgimento delle condizioni di vita subito dai medesimi a causa della necessità di sottoporre il secondogenito a complesse e dolorose cure che purtroppo non sono state in grado di impedirne la scomparsa.
Per la liquidazione del danno in questione, che non può essere che equitativa, si può ricorrere alle tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano che sono pagina 14 di 16 munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8532 del 6/05/2020, Rv. 657813 - 01).
Pertanto, considerata l'età della vittima (11 mesi) e dell'età dei genitori, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano relative al danno parentale si perviene ai seguenti importi risarcitori:
A) Con riferimento a di anni 46 Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 28
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 93
Importo del risarcimento: € 363.723,00.
B) Con riferimento a di anni 46 Controparte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 28
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 91
Importo del risarcimento € 355.901,00.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, l' va condannato al pagamento della Controparte_2 somma di € 363.723,00 in favore di e al pagamento della somma di € 355.901,00 in Parte_1 favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Controparte_1
Sulle somme come sopra determinate decorrono gli interessi legali, dalla data della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al
"quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c..
pagina 15 di 16 Quanto poi alla domanda di rivalutazione e interessi non può riconoscersi alcun lucro cessante in difetto di specifica allegazione e prova, essendosi il danno liquidato in valori monetari attuali.
Sul punto giova richiamare Cass. Civ.n.18564 del 2018 per cui nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso,
è tuttavia onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, aspetti che non sono stati affatto allegati e dimostrati dagli appellanti.
§ 11. — Attesa la complessità ed obiettiva opinabilità delle questioni affrontate le spese dei due gradi di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 CP_1
nei confronti dell' avverso la sentenza definitiva del
[...] Controparte_2
Tribunale ordinario di Roma n. 11768/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e da e, per l'effetto, in Parte_1 Controparte_1 integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 363.723,00 in favore di e al pagamento della somma di € 355.901,00 in favore di a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2. Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 15/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. Antonio Perinelli
pagina 16 di 16
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8232/2019 All'udienza collegiale del giorno 15/10/2025 ore 10:50
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. LU Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DEL VECCHIO LUCA avv. Aloisi in sost
Controparte_1
Avv. DEL VECCHIO LUCA
Avv. ALOISI EDDY presente
Appellato/i
Controparte_2
Avv. SCALISE GAETANO avv. Sanguigni in sost
*** L'avv. Aloisi insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori.
L'avv. Sanguigni si oppone.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere Relatore dott. LU Ponzillo - Consigliere all'udienza del 15/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8232 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. LU Del Vecchio (C.F. – PEC: C.F._3
) e dall'avv. Eddy Aloisi (C.F. – Email_1 C.F._4
PEC: ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, Email_2 sito in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, giusta procura in atti
- APPELLANTI – E
(C.F.: ), con sede in Roma, piazza S. Controparte_2 P.IVA_1
Onofrio n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Scalise (C. F. - pec C.F._5
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Email_3 piazzale delle Belle Arti n. 3, giusta procura in atti
- APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 16 § 1. — Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 19/12/2019, Pt_1
e hanno convenuto in giudizio l' per la
[...] Controparte_1 Controparte_2 riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 11768/2019, pubblicata in data 4/6/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 8975/2014, promosso dagli odierni appellanti con Pt_2
, , e , nei confronti del
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_3 Parte_5 citato CP_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato:
“Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori-congiunti del piccolo nato Persona_1 in data 12.6.10 e deceduto in data 22.5.11 evocavano il al fine di ottenere il CP_2 risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis derivati dalla perdita del minore per errata prestazione professionale del nosocomio. Deducevano in particolare i coniugi e Controparte_1 che -già genitori del piccolo nato con gravi patologie e perciò sottoposto a Parte_1 Per_2 verifiche diagnostiche tra cui una biopsia muscolare eseguita al Bambin Gesù- poiché esclusa dall'ospedale una patologia genetica del primogenito, all'esito di tali indagini si erano determinati ad una nuova gravidanza altrimenti evitabile concependo e dando alla luce LU con la medesima patologia genetica del fratello. Sottolineavano come -sospettata subito alla nascita di LU la patologia genetica e sottoposto perciò a biopsia muscolare con esito positivo- veniva rivalutata anche la indagine sul primogenito anch'essa positiva per malattia genetica. Da tale errore diagnostico sul primogenito e dalla conseguente violazione degli obblighi informativi era derivata la scelta del secondo concepimento, con ogni conseguenza in termini di sofferenza propria del minore e riflessa dei congiunti derivata dalla nascita e morte del figlio. Si costituiva il Bambin Gesù negando ogni addebito, deducendo come il primogenito presentava una patologia di difficile diagnosi -perciò Per_2 invocando l'art. 2236 cc- e che a seguito degli approfondamenti espletati si era comunque sospettato un difetto di proteina trifunzionale e patologia metabolica, senza esclusione certa di patologia genetica allo stato non rinvenuta per esito negativo degli esami (2.3.09). In ogni caso i genitori erano stati edotti della sindrome ed i sanitari non avevano in nessun modo contribuito alla scelta della seconda gravidanza, perché mai consultati a tal fine, mancando pertanto alcun nesso di causalità con la nascita del secondogenito per la quale non vi è prova che i genitori laddove consapevoli avrebbero deciso di interrompere la gravidanza. Chiedeva dunque di respingersi la domanda. La causa - istruita con la produzione documentale e la CTU medico legale - è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale del 6.3.19 e con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.”.
pagina 3 di 16 § 3. — L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda proposta da , , , , Parte_1 Controparte_3 Parte_5 Parte_4 CP_1
, compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu
[...] Parte_3 Parte_2 definitivamente a carico degli attori.”
§ 4. — Con l'atto di appello, non sottoscritto dagli altri congiunti, e hanno Pt_1 CP_1 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata, accertare l'inadempimento dell'ente convenuto e la sua responsabilità per i danni non patrimoniali sofferti dagli appellanti per la nascita del figlio LU gravemente malformato, morto dopo 11 mesi di calvario ospedaliero. Voglia per
l'effetto la Corte condannare l' a pagare in favore di e di un CP_4 Parte_1 Controparte_1 risarcimento di euro 250.000,00 ciascuno (complessivamente euro 500.000,00) ovvero le diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria successiva alla domanda ed al risarcimento del danno da lucro cessante. Con vittoria delle spese e degli onorari dei due gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.”
§ 5. — L , costituitosi con comparsa di risposta depositata in Controparte_2 data 3/3/2021, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni avversa eccezione, domanda, istanza, anche istruttoria, e deduzione, rigettare integralmente l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n.11768/2019 del
Tribunale Civile di Roma. Con condanna degli appellanti al pagamento in favore dell'
[...]
delle spese e dei compensi del giudizio, oltre spese generali e accessori di Controparte_2 legge.”.
§ 6. — In data 25/5/2021 si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti, con la modalità di trattazione scritta, nella quale la parte appellante ha chiesto in via subordinata l'ammissione delle prove orali formulate in primo grado e l'appellato ha domandato la rinnovazione della Ctu medico legale ove ritenuta necessaria. Con ordinanza camerale del 19/7/2021, a scioglimento della riserva assunta in detta udienza, la Corte d'appello ha respinto entrambe le richieste avendo ritenuto: “che in relazione al tenore della sentenza gravata ed ai motivi di gravame le prove orali articolate non sono rilevanti ai fini della decisione né si ravvisa la necessità di disporre la rinnovazione della Ctu”. Quindi la
Corte d'appello ha rinviato il giudizio dapprima per la precisazione delle conclusioni e poi per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'atto di appello si articola in due motivi di impugnazione. pagina 4 di 16 § 7.1 – Con il primo motivo, rubricato: “Mancato accertamento del deficit informativo e della responsabilità risarcitoria, in violazione dell'art. 1218 c.c.; errato ricorso alle presunzioni semplici, in violazione dell'art. 2729 co. 1 c.c..”, la parte appellante lamenta l'erroneo giudizio reso nella sentenza gravata circa il contenuto degli obblighi informativi, oltre che nella individuazione della titolarità dell'onere probatorio avente ad oggetto l'assolvimento dei suddetti obblighi informativi, onere attribuito dagli appellanti ai sanitari dell'ospedale convenuto che avevano in cura il primogenito
. Persona_3
Nella sentenza impugnata si legge, al riguardo, quanto segue: “Ebbene ritiene il Tribunale come
- all'esito di una Ctu medico legale approfondita ed analitica nella valutazione della documentazione prodotta, condivisibile dal punto di vista scientifico ma non giuridico esulando le considerazioni di merito dei periti incaricati dalle loro competenze - vi siano elementi di censura del nosocomio in termini di tardività della diagnosi della natura della patologia da cui affetto il primogenito ma Per_2 al contrario sia del tutto carente la prova di un deficit informativo ovvero che la incompleta diagnosi abbia indotto i genitori ad affrontare una seconda gravidanza ovvero che i sanitari abbiano invitato gli stessi ad un secondo concepimento contribuendo alla relativa decisione, ed ancora che laddove consapevoli del rischio essi avrebbero desistito nel tentativo di un secondo figlio ovvero avrebbero interrotto la gravidanza. Sul punto i Ctu hanno sottolineato come i medici che ebbero in cura Per_2 avessero avuto il sospetto di malattia metabolica/genetica - a fronte della sintomatologia accusata dal neonato - ed eseguito alcuni test genetici, tutti negativi determinandosi così alla biopsia muscolare del
21.4.08 senza tuttavia procedere ad analisi riguardante l'attività microsomiale. Il referto di tale biopsia evidenziava un quadro compatibile con malattia metabolica ovvero difetto della proteina trifunzionale, ed in data 22.10.08 in sede di consulenza neuromuscolare si concludeva avendo ricevuto un risultato comunque negativo per l'analisi genetica della proteina trifunzionale: “si dovrà programmare un esame biochimico sui fibroblasti”. Tale esame in realtà non fu compiuto, se non dopo la nascita del secondo genito. In questa omissione si annida in astratto la responsabilità del nosocomio. Invero - seppur risulta come i sanitari si siano avvicendati con continuità ed accuratezza nella cura del piccolo di guisa che ad un certo punto gli approfondimenti diagnostici sulla Per_2 eziogenesi della sua patologia sono veramente passati in secondo piano - è altrettanto vero che incaricati di una diagnosi essi avrebbero dovuto raggiungerla con precisione in specie considerando che all'epoca dei fatti vi erano strumenti e la conoscenza attraverso appunto l'esame dei fibroblasti
(compiuto solo ex post alla nascita di LU) che avrebbe molto probabilmente consentito
l'individuazione della patologia genetica, rendendo del tutto inconferente perciò l'invocata applicazione della disciplina di cui all'art. 2236 cc. Deve tuttavia il Tribunale sottolineare come nella pagina 5 di 16 relazione del Bambin Gesù del 2.3.09 si evinceva come “a tutt'oggi gli studi eseguiti hanno dato esito negativo per malattia genetica e metabolica”. Ebbene tale dicitura consente di ritenere come i sanitari allo stato non avessero affatto escluso la natura genetica, tanto che si doveva programmare un esame ulteriore. Se di ciò i genitori avessero contezza è molto verosimile. Risulta infatti che i medici -in quanto consapevoli di non aver sciolto la diagnosi attesa l'incompletezza del test (deve programmarsi
l'esame dei fibroblasti) - abbiano comunicato che l'esame era ad oggi negativo, ma che il sospetto permaneva. D'altronde sia nella relazione del 22.7.08 (all. c.c.) che nei numerosi consensi acquisiti e siglati dai genitori viene sempre esplicitato il sospetto di malattia metabolica anche se gli esami sin qui condotti avevano dato esito negativo (all. consensi memoria ex art. 183 c 6° cpc n. 2 ospedale). Né
d'altra parte deve ritenersi che l'esame di fibroblasti fosse urgente, atteso che non è risultato come una diagnosi precisa avrebbe inciso sulle cure comunque adeguate fornite a di guisa che esso Per_2 avrebbe potuto compiersi (come è avvenuto) in un secondo momento.”
Gli impugnanti censurano la decisione di primo grado nella parte fondata sulla mancata prova da parte degli attori di non aver ricevuto adeguata informazione circa la grave malattia genetica del piccolo visto che sarebbe stato necessario, in primo lugo, che i sanitari del nosocomio Per_2 convenuto pervenissero all'individuazione della causa delle gravi menomazioni che affliggevano il primogenito dalla nascita, così da informarne i genitori per consentire loro di determinarsi consapevolmente in merito ad una eventuale seconda gravidanza, piuttosto che ricevere generiche indicazioni del sospetto diagnostico di una malattia genetica.
Si legge, in proposito, nell'atto di appello: “in forza dell'art. 1218 c.c., spettava all' CP_2 convenuto l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ai propri obblighi nei confronti dei genitori di con la diligenza qualificata imposta dall'art. 1176 co. 2 c.c.; mentre i Persona_3 coniugi per converso, avevano il diritto di ricevere la diagnosi ottenibile mediante gli esami Pt_1 esperibili e necessari, quindi di essere edotti, in termini chiari ed incisivi, della concreta possibilità che il bambino soffrisse di una malattia genetica, quindi dell'elevatissimo rischio di ricorrenza delle terribili malformazioni in caso di ulteriori gravidanze. E' appena il caso di precisare che gli esami condotti su non miravano solo ad individuare la migliore terapia per il piccolo Persona_3 paziente (come parrebbe ritenere il Tribunale quando afferma la non-urgenza dell'esame dei fibroblasti, la cui mancata effettuazione il Giudice sembra contraddittoriamente giustificare, dopo averla censurata) ma miravano - dovevano mirare - anche ad accertare le cause delle malattia, a fronte di un sospetto genetico, e ciò anche a beneficio dei coniugi che, in quanto marito e Pt_1 moglie, era ben presumibile che potessero e volessero concepire altri figli (sani!). Se ciò è vero,
l'informazione circa la natura genetica della malattia e circa l'alta probabilità di relativa ricorrenza pagina 6 di 16 in altri figli costituiva un preciso obbligo a carico dei medici dell' , il cui adempimento anche a CP_4 tale riguardo deve essere valutato a misura della diligenza qualificata richiesta ai professionisti. Ed al fine di fornire un'informazione chiara e stringente ai genitori di non poteva ovviamente essere Per_2 sufficiente la mera formulazione di un sospetto diagnostico che compare qua e là nella cartella ospedaliera perché tale documento non rappresenta affatto lo strumento con cui viene attuato il confronto con i pazienti: infatti, durante il ricovero di la cartella non era di certo nella Per_2 disponibilità dei genitori del piccolo paziente e dunque la sua compilazione non esimeva i medici dal fornire ai coniugi notizie ed informazioni chiare, dirette, precise, accessibili, sempre con la Pt_1 diligenza qualificata imposta – anche ai fini del più utile ed efficace confronto informativo – dall'art.
1176 co. 2 c.c.”.
Nell'atto di gravame è altresì ascritto al giudice di prime cure l'errore consistito nella mancata valutazione della necessità che gli obblighi informativi dovessero comporsi anche di una consulenza genetica. Sul punto è così richiamato dagli appellanti un passaggio contenuto nella Ctu medico legale espletata in primo grado: “I medici avrebbero dovuto insomma preoccuparsi di effettuare a favore dei genitori di “una consulenza genetica che consentisse loro di comprendere non solo lo Persona_3 stato dell'arte nella diagnostica e terapia relativa alla patologia di cui era affetto ma anche e Per_2 soprattutto, che esisteva la ferma convinzione che ci si trovasse di fronte ad una patologia di origine genetica e quindi con rischio di ricorrenza”, così come hanno rimarcato le CC.TT.UU. a pag. 16 della relazione peritale.”.
La censura è fondata per quanto appresso si osserva.
Anzitutto giova evidenziare che la responsabilità dell' si Controparte_2 configura sotto il profilo di gravi comportamenti omissivi a lungo mantenuti in relazione all'effettuazione di una diagnosi.
Nella sentenza gravata infatti è dato atto dell'errore medico consistito nella mancata effettuazione dell'analisi riguardante l'attività microsomiale in seguito alla biopsia muscolare del
21/4/08 effettuata sul primogenito della coppia e dell'omissione dell'esame biochimico sui fibroblasti classificato di doverosa riprogrammazione nella consulenza neuromuscolare del 22/10/08.
Il primo test, specificamente richiesto dal dott. del Bambin Gesù il 22/4/2008, “si è rivelato Per_4 dirimente per la diagnosi della patologia da deficit microsomiale non appena fu effettuato sulla biopsia eseguita sul fratello LU in data 20 settembre 2010 e confermato sulla biopsia di Per_2 immediatamente dopo, il 4 ottobre 2010”, come esaustivamente argomentato nella CTU (cfr. pagg. 13 e
17). Il secondo esame risulta eseguito a sua volta tardivamente, una volta nato il secondogenito LU e decorsi due anni dalla prescrizione degli stessi medici del Bambin Gesù. pagina 7 di 16 Pertanto, ha errato il giudice a quo nel ritenere che in seguito a questa omissione la responsabilità sia individuata “in astratto”.
Si osserva in proposito che, qualora i citati esami fossero stati ritenuti superflui, non vi sarebbe stata la prescrizione della loro effettuazione in termini doverosi.
Va altresì evidenziato che verosimilmente le risposte a tali indagini non sarebbero valse a curare il primogenito con modalità diverse da quelle attuate in concreto e quindi la necessità esplicitata della loro esecuzione è ravvisabile proprio nella utilità ulteriore di una diagnosi certa.
E' inoltre del tutto probabile che, nel caso in cui tali accertamenti fossero stati portati a compimento, i genitori avrebbero potuto giovarsi della certezza dell'esistenza della malattia genetica nel primogenito al fine di evitare una seconda gravidanza.
La responsabilità del nosocomio ravvisabile in queste omissioni costituisce il presupposto logico alla carente informazione fornita agli appellanti circa la natura genetica della patologia riscontrata.
Ciò posto, giova premettere che, in tema di obblighi informativi a carico dei sanitari, compete a questi dimostrare di avervi provveduto, senza che sia individuabile nel paziente un onere negativo, ovvero quello di dimostrare di non aver ricevuto adeguata informazione.
La Suprema Corte in proposito ha chiarito con orientamento stabile che “Costituisce principio assolutamente consolidato che la responsabilità conseguente alla mancata ottemperanza agli obblighi informativi ha carattere contrattuale e non precontrattuale, di talché‚ a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, dell'inadempimento di siffatti obblighi, il medico è gravato dell'onere della prova di avere adempiuto alla relativa obbligazione (Cass. Civ. 27 novembre 2012, n. 20984; Cass. civ. 9 febbraio 2010, n. 2847)” (cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 2847/2015).
Ebbene, negli atti di causa non si rinviene la dimostrazione da parte dell' Controparte_5 che ai genitori del piccolo fosse stata fornita adeguata e chiara informazione circa la possibilità Per_2 che il bimbo fosse affetto da una grave patologia genetica di carattere metabolico, né risulta conforme al principio in tema di onere probatorio appena ricordato, l'individuazione esplicitata dal Giudice a quo di un onere in capo ai genitori dei due bambini ricoverati di provare che i sanitari avessero omesso di informarli circa l'esistenza di una patologia genetica del loro primogenito.
Invero, il consenso prestato dai coniugi e alla effettuazione dei molteplici esami CP_1 Pt_1 diagnostici, nei moduli per l'esecuzione dei quali per lo più era evidenziato il sospetto di tale patologia, risulta sempre antecedente alla relazione resa il 2/3/2009 dal nosocomio a firma della dott.ssa Per_5 nella quale era precisato che il percorso di ricerca per lo studio di probabile malattia genetica, iniziato prima che il primogenito giungesse al Bambin Gesù nel mese di agosto 2008 e composto dagli Per_2
pagina 8 di 16 studi ivi effettuati aveva dato, sino a quel momento, esito negativo (cfr. citata relazione allegata al fascicolo di parte attrice ove si legge: “a tutt'oggi gli studi eseguiti hanno dato esito negativo per malattia genetica e metabolica”).
Tale relazione si rivela gravemente omissiva, in quanto - come osservato nella sentenza impugnata- in sede di consulenza neuromuscolare, sin dal 22/10/2008 era stata indicata la necessità (“si dovrà”) di riprogrammare un esame biochimico sui fibroblasti.
La citata relazione del 2/3/09 è individuata nella sentenza gravata quale indicativa della persistenza del sospetto di malattia genetica per il piccolo paziente, idonea perciò ad indurre i genitori ad evitare una seconda gravidanza prima di aver dissipato detto sospetto.
Va tuttavia rilevato che la citata relazione non è affatto chiara nell'indicare la persistenza del sospetto di malattia genetica anche perché omette di riferire la mancata esecuzione dei suddetti accertamenti diagnostici che invece erano stati ritenuti necessari.
Il giudizio di verosimiglianza - espresso nella sentenza - del fatto che i genitori avessero contezza della necessità di ulteriori accertamenti per la diagnosi rimane del tutto astratto e non trova riscontro probatorio. Né si rinviene in atti la fonte della risultanza indicata nella pronuncia impugnata che i medici avessero comunicato ai genitori di che “l'esame era ad oggi negativo ma che il Per_2 sospetto permaneva”.
Peraltro va aggiunto che nella lettera della dimissione del primogenito del 14/2/2010 Per_2 dalla UO di rianimazione della sede di Palidoro del Bambin Gesù - quando era decorso un ulteriore lasso di tempo utile alla diagnosi ed era ancora possibile una interruzione della gravidanza del secondogenito LU ai sensi dall'art. 6 L. 194/1978 (cfr. doc. 19 di parte attrice in primo grado) -, si legge la seguente diagnosi: “Ipotonia muscolare, insufficienza respiratoria, insufficienza renale, encefalopatia post anossica, anemia cronica” non anche, come era dovuto, il dubbio dell'esistenza di malattie genetiche.
In punto di diritto giova ricordare i caratteri di completezza e di chiarezza che devono contraddistinguere l'informativa resa ai pazienti affinchè questi siano liberi di determinarsi nelle scelte che competono loro, requisiti che nel caso di specie risultano mancare.
La Corte di Legittimità ha da tempo chiarito che “In realtà, l'obbligo di una informazione del paziente da parte del medico che sia effettuata in modo completo e con modalità congrue caratterizza la professione sanitaria, più che logicamente dato che il medico ha come oggetto della sua attività un corpo altrui. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha sviluppato il concetto della necessaria informazione non solo riguardo alla decisione di sottomettersi ai trattamenti proposti dal medico - il cosiddetto e ben noto "consenso informato" - ma altresì laddove la conoscenza concerne risultati pagina 9 di 16 diagnostici così da costituire il presupposto dell'esercizio del diritto di autodeterminazione in ordine a scelte successive della persona-paziente (sotto quest'ultimo profilo cfr. tra gli arresti più recenti Cass. sez. 3, 28 febbraio 2017 n. 5004 e Cass. sez. 3, 27 novembre 2015 n. 24220).” (cfr. Cassazione Civile
Sez. 3 ordinanza n.6688/2018).
Il dovere informativo in carico ai sanitari che avevano in cura il piccolo doveva ritenersi Per_2 assolvibile attraverso una previa consulenza genetica, come indicato dalla ctu o comunque con l'esecuzione dei suddetti accertamenti, al cui esito sarebbe stato necessario un confronto con i genitori nel quale essi fossero resi edotti con chiarezza del fatto che la malattia che affliggeva il primogenito aveva natura genetica.
Non vi è prova - il cui onere, come si è detto, incombeva su parte appellata - che tale obbligo informativo sia stato assolto dai sanitari del nosocomio appellato.
§ 7.2 — Il secondo motivo d'appello è così indicato: “Sul nesso causale tra inadempimento ed eventus damni.”. Gli appellanti lamentano l'errore commesso dal Tribunale nel giudicare privo di dimostrazione il nesso causale dedotto tra la mancata diagnosi della malattia genetica e il secondo concepimento, nonché quello dedotto in forma ipotetica e riferito al fatto che non vi è prova essi avrebbero desistito dal secondo concepimento ove correttamente edotti della possibilità di una eziologia genetica per la patologia del primogenito.
Nella sentenza di primo grado è esposta in proposito la seguente motivazione: “Si osserva quindi come nel caso di specie manchi la prova sia che ai genitori fosse stata del tutto esclusa la patologia genetica ovvero che essi non fossero stati avvisati della necessità riportata in cartella di riprogrammare l'esame di frobroblasti al fine di avere una diagnosi definitiva, sia comunque che i sanitari abbiano in qualche modo influito sulla scelta decisionale di una seconda gravidanza. Ancora si osserva incidentalmente come i ctu sentiti a chiarimenti hanno rappresentato come -attesa la patologia genetica del primogenito stabilita ex post con un riesame del campione non completamente indagato in 1^ istanza- il rischio di ricorrenza era tra il 25% ed il 100%. Ebbene vi erano il 25% di possibilità che la malattia non si ripresentasse, ed una percentuale tra il 25% ed il 100% che invece ricorresse senza che fosse possibile indicare in quale ambito della forbice i coniugi si potessero collocare. Ma a tutt'oggi manca la prova che -se tali percentuali fossero state rappresentate ai genitori- questi avrebbero certamente evitato un concepimento con possibilità di feto sano ovvero che avrebbero cercato una gravidanza monitorandola più approfonditamente (ricerca con amniocentesi peraltro effettuata o indagine genetica mirata) ed eventualmente interrompendola in caso di problematiche. Interruzione che peraltro, dovendosi praticare dopo il 3 mese (es dopo amniocentesi)- non vi era prova che si sarebbe potuta compiere in assenza di allegato pericolo per la gestante ex art. pagina 10 di 16 6 L. 194/78 (quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna: quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi alle anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna).”
Al riguardo si legge nell'atto di gravame: “Secondo il Tribunale mancherebbe la prova del fatto che sia stata la mancata diagnosi della malattia genetica ad indurre i genitori di ad affrontare Per_2 una seconda gravidanza e che, qualora questi ultimi fossero stati puntualmente edotti del rischio di ricorrenza della patologia, avrebbero desistito dal concepire un secondo figlio o avrebbero monitorato la gravidanza in modo più approfondito. Questi argomenti s'infrangono contro il muro di una presunzione – questa volta sì - infallibile: quella che si trae dalla considerazione del carattere drammatico della malattia del primogenito e della tragica esperienza vissuta dai coniugi Per_2 prima del concepimento di LU;
dalla quantità di esami diagnostici effettuati su dalla Pt_1 Per_2 richiesta di una relazione clinica prima di concepire LU;
dagli esami eseguiti durante la seconda gravidanza. Infatti, tutti tali elementi depongono in modo univoco nel senso del totale sconvolgimento della vita dei coniugi dopo la nascita del primo figlio, della loro volontà di capire quanto Pt_1 stava accadendo, del bisogno di avere indicazioni per il futuro, del timore di ulteriori eventi sfavorevoli. A ben vedere, il fatto che si sia sottoposta all'amniocentesi mentre era Controparte_1 incinta del secondogenito dimostra il suo timore di dare alla luce un figlio affetto da sindrome di Down
e dunque consente di presumere con assoluta certezza che, qualora fosse stata anticipatamente informata dell'altissimo rischio di ricorrenza genetica della gravissima malattia sofferta da Per_2
(molto più grave della sindrome di Down e con ogni probabilità letale), non avrebbe Controparte_1 affrontato un'altra gravidanza…Ma per intendere la disperazione di di fronte alla Controparte_1 malattia del primo figlio - e poter presumere il suo terrore di rivivere la stessa esperienza con un secondo figlio - è sufficiente considerare quale fosse lo stato di salute di un bambino affetto da Per_2 ipotonia muscolare, insufficienza respiratoria e renale, encefalopatia e anemia cronica, totalmente incapace di relazionarsi con l'ambiente, cui i genitori erano obbligati a somministrare una quindicina di farmaci al giorno salvo acuzie consistenti in ristagno gastrico, vomito e diarrea (v. la citata lettera di dimissione, pagg. 7 e 8). Un bambino che sarebbe poi morto anch'egli, nel 2013. In conclusione, non sarebbe venuto al mondo e dunque le sofferenze causate dalla sua malattia e dalla Persona_1 sua morte non si sarebbero verificate se i medici dell'OPBG non avessero tralasciato di eseguire
l'ulteriore esame utile ad indirizzare la diagnosi (previsto all'epoca del ricovero di presso Per_2
l'OPBG ma eseguito solo dopo la nascita di LU) e se avessero comunque informato i coniugi della possibile – probabile! - natura genetica della malattia del primogenito. Convocate a Pt_1 chiarimenti su tale aspetto, all'udienza del 14/07/16 le CC.TT.UU. hanno dichiarato che una diagnosi pagina 11 di 16 precoce della malattia genetica di avrebbe consentito ai medici di predire una Persona_3 possibilità di ricorrenza della stessa malattia, in caso di altre gravidanze, variabile tra il 25% ed il
100%: un rischio altissimo che - deve inevitabilmente presumersi - avrebbe fatto desistere i coniugi dal concepire un secondo figlio che, con le maggiori probabilità, sarebbe stato totalmente Pt_1 infermo come già il fratello.”
Il motivo di gravame deve dirsi fondato per i motivi che seguono.
La fattispecie, in mancanza della possibilità di acquisire con certezza la portata delle conseguenze che una diagnosi compiutamente effettuata di malattia genetica e una informazione ricevuta con chiarezza avrebbero determinato nei genitori in vista di un secondo concepimento, risulta potersi valutare in base alle presunzioni semplici disciplinate dagli artt. 2727 e 2729 c.c.
In proposito giova premettere che secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio,
“In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto
e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.” (cfr. Cass Civ. Sez. VI, Ordinanza n. 21403/2021).
Ebbene risulta dagli atti che il percorso sanitario che ha afflitto dalla nascita il primogenito sia stato particolarmente gravoso anche per gli appellanti. Le gravissime sintomatologie sofferte dal piccolo non può porsi in dubbio che siano state foriere di un patimento notevole anche da parte Per_2 dei suoi genitori.
L'elevato rischio di ripetere volontariamente tale terribile esperienza deve presumersi che li avrebbe condotti a desistere dal proposito di un secondo concepimento, se fossero stati effettivamente informati della patologia genetica che affliggeva il loro primogenito.
Infatti, poiché la percentuale di rischio di ricorrenza della malattia genetica soltanto ex post diagnosticata per il primogenito era tra il 25% e addirittura il 100%, deve ritenersi che se gli stessi fossero stati compiutamente informati, avrebbero con ogni probabilità desistito dal programmare un secondo concepimento, esistendo la concreta possibilità di mettere alla luce un altro bimbo gravemente malformato e destinato a sopravvivere per poco tempo, come in effetti si è poi verificato anche per il piccolo LU.
Invero, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della pagina 12 di 16 sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.” (cfr. Cass Civ. Sez. II, Ordinanza n. 9054/2022).
Nel caso in questione il fatto noto è rappresentato sia dalle gravissime sofferenze vissute per la malattia del primogenito, sia dalla elevata probabilità di una ricorrenza della stessa patologia in un secondo figlio, mentre il requisito della gravità della presunzione è determinato dalla probabilità che, ove edotti, gli appellanti avrebbero desistito dal ripetere un'esperienza di vita lungamente tanto dolorosa.
Tali requisiti trovano concordanza nel fatto noto rappresentato dalla sottoposizione volontaria di alla amniocentesi (indagata dai Ctu) volta ad escludere per il secondo nascituro una Controparte_1 eventuale sindrome di Down, mentre quello ignoto è dato dalla assai elevata probabilità che la stessa appellante sarebbe stata ben più sensibile in relazione ad una patologia genetica molto più grave della sindrome di Down.
A ciò aggiungasi che la citata relazione del Bambin Gesù datata 2/3/2009 risulta richiesta dai genitori del piccolo che risultavano dunque del tutto interessati ad avere chiarezza diagnostica - Per_2 probabilmente proprio in vista di programmare un secondo concepimento- in seguito alla pluralità di esami diagnostici tesi ad indagare la genesi della malattia che affliggeva il loro primogenito.
Ne discende il convincimento che, in presenza della diagnosi finalmente compiuta e della informazione dei sanitari chiara quantomeno circa l'origine genetica della malattia del primogenito, gli appellanti non avrebbero intrapreso il doloroso percorso conclusosi con il decesso del piccolo LU.
In proposito non può condividersi il giudizio espresso dal giudice di prime cure sulla mancanza di prova del fatto che si sarebbe potuta almeno compiere una interruzione di gravidanza, ove la diagnosi dovuta e le informazioni richieste fossero sopraggiunte prima della nascita del secondo figlio.
Infatti la casistica esplicitata nell'art. 6 della L. n. 194/1978 per potersi ricorrere ad una interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi novanta giorni, in aggiunta -dunque non in alternativa- all'ipotesi individuata sub a) nel pericolo grave per la vita della donna, include sub b) proprio i casi in cui siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della pagina 13 di 16 donna, dovendosi individuare nell'ultima eventualità quella che avrebbe consentito alla appellante di ricorrervi.
Individuata in concreto la responsabilità della struttura sanitaria sotto il profilo di gravi comportamenti omissivi a lungo mantenuti in relazione all'effettuazione della diagnosi della malattia genetica che affliggeva il primogenito e della conseguente inosservanza degli obblighi Per_2 informativi in merito all'esistenza di tale patologia, risulta irrilevante l'ulteriore indagine circa una eventuale condivisione tra genitori e sanitari del proposito di un possibile futuro concepimento.
Né ai genitori del piccolo LU può obbiettivamente addebitarsi una negligenza in questo specifico senso, attesa la carenza di chiare informazioni da parte del nosocomio convenuto in ordine ad una possibile familiarità della malattia del primogenito.
Accertata la responsabilità dell' , in riforma della sentenza Controparte_2 appellata, occorre determinare il quantum della domanda risarcitoria proposta dagli attori i quali, avendo rinunciato con l'atto di appello al risarcimento iure hereditatis richiesto in primo grado, hanno circoscritto tale domanda al riconoscimento del solo danno non patrimoniale iure proprio causato dalla mancata diagnosi e dalle mancate informazioni suddette e quindi dal concepimento inconsapevole di un secondo figlio gravemente malato, morto dopo 11 mesi di sofferenze.
Tale danno si sostanzia, nella parte più rilevante, nel cd. danno parentale che per la giurisprudenza consiste nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. 3, n. 2788 del 31/01/2019).
La Suprema Corte ha chiarito, al riguardo, che la lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto. Tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 23300 del 28/08/2024).
Ebbene nel caso di specie è evidente lo strazio patito dai genitori del piccolo LU per la gravissima patologia delle quale era risultato affetto sin dalla nascita il loro figlio, esitata nel suo decesso dopo soli 11 mesi di vita.
Altrettanto evidente è lo stravolgimento delle condizioni di vita subito dai medesimi a causa della necessità di sottoporre il secondogenito a complesse e dolorose cure che purtroppo non sono state in grado di impedirne la scomparsa.
Per la liquidazione del danno in questione, che non può essere che equitativa, si può ricorrere alle tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano che sono pagina 14 di 16 munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8532 del 6/05/2020, Rv. 657813 - 01).
Pertanto, considerata l'età della vittima (11 mesi) e dell'età dei genitori, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano relative al danno parentale si perviene ai seguenti importi risarcitori:
A) Con riferimento a di anni 46 Parte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 20
Punti in base all'età della vittima: 28
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 93
Importo del risarcimento: € 363.723,00.
B) Con riferimento a di anni 46 Controparte_1
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età del congiunto: 18
Punti in base all'età della vittima: 28
Punti per convivenza tra congiunto e vittima: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 14
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 91
Importo del risarcimento € 355.901,00.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, l' va condannato al pagamento della Controparte_2 somma di € 363.723,00 in favore di e al pagamento della somma di € 355.901,00 in Parte_1 favore di , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Controparte_1
Sulle somme come sopra determinate decorrono gli interessi legali, dalla data della presente sentenza a quella di effettivo soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al
"quantum" dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art.1282 c.c..
pagina 15 di 16 Quanto poi alla domanda di rivalutazione e interessi non può riconoscersi alcun lucro cessante in difetto di specifica allegazione e prova, essendosi il danno liquidato in valori monetari attuali.
Sul punto giova richiamare Cass. Civ.n.18564 del 2018 per cui nelle obbligazioni risarcitorie da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso,
è tuttavia onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, aspetti che non sono stati affatto allegati e dimostrati dagli appellanti.
§ 11. — Attesa la complessità ed obiettiva opinabilità delle questioni affrontate le spese dei due gradi di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e da Parte_1 CP_1
nei confronti dell' avverso la sentenza definitiva del
[...] Controparte_2
Tribunale ordinario di Roma n. 11768/2019, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e da e, per l'effetto, in Parte_1 Controparte_1 integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 363.723,00 in favore di e al pagamento della somma di € 355.901,00 in favore di a titolo di Parte_1 Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
2. Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 15/10/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffaele Miele dott. Antonio Perinelli
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