Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2006, n. 1222
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Sentenza 23 gennaio 2006

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Qualora il giudice di appello, contrariamente al giudice di primo grado, ritenga ammissibile l'opposizione tardiva ad una convalida di sfratto e la reputi fondata, dopo aver dichiarato la nullità dell'ordinanza di convalida, deve pronunciarsi nel merito e non rimettere la causa dinanzi al primo giudice, in quanto tale ipotesi non rientra tra i casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. di rimessione della causa, non ricorrendo l'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione.

Il mancato mutamento di rito da ordinario in speciale davanti al giudice di appello previsto dall'art. 447 bis cod. proc. civ. per le controversie locatizie - così come, del resto, anche nel giudizio di primo grado - non può essere ritenuto rilevante laddove l' errore non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa.

L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto emessa in applicazione dell'art. 663 cod. proc. civ., pur essendo in linea di principio impugnabile soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è tuttavia soggetta al normale rimedio dell'appello se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2006, n. 1222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1222
    Data del deposito : 23 gennaio 2006

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