Sentenza 23 gennaio 2006
Massime • 3
Qualora il giudice di appello, contrariamente al giudice di primo grado, ritenga ammissibile l'opposizione tardiva ad una convalida di sfratto e la reputi fondata, dopo aver dichiarato la nullità dell'ordinanza di convalida, deve pronunciarsi nel merito e non rimettere la causa dinanzi al primo giudice, in quanto tale ipotesi non rientra tra i casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. di rimessione della causa, non ricorrendo l'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione.
Il mancato mutamento di rito da ordinario in speciale davanti al giudice di appello previsto dall'art. 447 bis cod. proc. civ. per le controversie locatizie - così come, del resto, anche nel giudizio di primo grado - non può essere ritenuto rilevante laddove l' errore non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa.
L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto emessa in applicazione dell'art. 663 cod. proc. civ., pur essendo in linea di principio impugnabile soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è tuttavia soggetta al normale rimedio dell'appello se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/01/2006, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO CIAMARRA 40 SC B, presso lo studio dell'avvocato DELL'AQUILA GIUSEPPE, con studio in 88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA SCARAMUZZINO, 124, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SE MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato CONDEMI MORABITO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPÀ PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 114/2001 del Tribunale di LAMEZIA TERME, emessa il 28/03/2001, depositata il 02/04/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20/10/05 dal Consigliere Dott. PREDEN Roberto;
udito l'Avvocato GIAMPÀ PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 09/12/1989 MA CA intimava ad DO IL sfratto per finita locazione al 31/10/1988 relativamente ad appartamento sito in Lamezia Terme, Via del Progresso n. 109, e lo citava contestualmente per la convalida davanti al Pretore. L'intimato non compariva all'udienza del 14/12/1989 ed il pretore emetteva ordinanza di convalida.
Il IL, con atto notificato il 22/05/1990, lamentando di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notifica, proponeva opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c.. Il procedimento era iscritto al n. 480/1990. Lo CA resisteva. "Il pretore, con ordinanza del 26/06/1990, dichiarava ammissibile l'opposizione e disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta.
Con atto notificato il 02/07/1990 lo CA intimava nuovamente al IL sfratto per finita locazione al 31/10/1988 relativamente al medesimo appartamento.
L'intimato non compariva all'udienza del 12/07/1990 ed il pretore emetteva ordinanza di convalida.
Il IL, con atto notificato il 12/10/1990, proponeva appello avverso l'ordinanza di convalida;
assumeva che il pretore non avrebbe dovuto emetterla essendo pendente il giudizio di opposizione avverso la precedente convalida del 14/12/1989, ma avrebbe dovuto disporre la riunione dei due giudizi, trattandosi della medesima causa tra le stesse parti. L'impugnazione era iscritta al n. 925/1990. In pendenza dell'appello avverso la convalida del 12/07/1990, il giudizio di opposizione tardiva n. 480/1990 avverso la convalida del 14/12/1989 veniva definito con sentenza n. 95 del 16/03/1994, con la quale il pretore revocava la precedente ordinanza del 26/06/1990 e dichiarava inammissibile l'opposizione.
Avverso tale sentenza, il IL, con atto notificato l'08/06/1994, proponeva appello. L'impugnazione era iscritta al n. 809/1994. All'udienza del 24/01/1996 il Tribunale di Lamezia Terme disponeva la riunione dei due appelli.
Con sentenza del 02/04/2001, il Tribunale così provvedeva: a) dichiarava inammissibile l'appello iscritto al n. 925/1990 proposto avverso l'ordinanza di convalida del 12/17/1990; b) in riforma della sentenza n. 95/1993, dichiarava ammissibile l'opposizione tardiva avverso la convalida del 04/12/1989, che annullava e, pronunciando nel merito, dichiarava risolto il contratto di locazione alla data del 31/10/1988.
Avverso la sentenza, non notificata, il IL ha proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, lo CA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 26 gennaio 1990, n. 353, art. 90, n. 4, nonché dell'art. 447 bis c.p.c., come sostituito, con efficacia dal 02/06/1999, dall'art. 87
dell'Ordinamento giudiziario;
omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio; in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n.
5. Il ricorrente, premesso che il citato art. 90, n. 4, dispone che ai giudizi pendenti davanti al pretore alla data del 30/04/1995, relativi alle controversie in materia di locazione..., si applica l'art. 447 bis c.p.c., previa ordinanza di mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.; e che, con decorrenza dal 02/06/1999, giusta il citato art. 87, ai sensi del novellato art. 447 bis c.p.c., alle controversie in materia di locazione...si applica il rito del lavoro, assume che, vertendosi in controversia in materia di locazione, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis (c.d. rito delle locazioni, mutuato dal rito del lavoro), che era stata invece trattata sia in primo grado che in appello con il rito ordinario, il Tribunale, alla data del 30/04/1995 e in ogni caso alla data del 2.6.1999, avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito e fissare l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c.. 1.1. Il motivo non è fondato.
Va in primo luogo rilevato che non pertinente è il richiamo alla L. n. 353 del 1990, art. 90, n. 4, nel testo risultante dalla L. n. 534 del 1995 poiché alla data del 30/04/1995 nessuno dei due giudizi pendeva davanti al pretore. Avverso la sentenza del pretore del 16/03/94, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva alla convalida del 04/12/1989, era stato proposto appello con atto dell'08/06/1994, mentre avverso la convalida emessa dal pretore il 02/07/1990 già era stato proposto l'appello con atto del 12/10/1990. In ogni caso l'irritualità che si assume occorsa in primo grado non è in questa sede denunciabile.
Per quanto concerne poi il mancato mutamento di rito davanti al Giudice di appello, per effetto dell'entrata in vigore, alla data del 02/06/1999, dell'art. 447 bis c.p.c. nel testo novellato, si osserva che il denunciato errore non può ritenersi rilevante, non essendo neppure prospettato che la mancata adozione del c.d. rito delle locazioni abbia causato un concreto pregiudizio alle parte riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa (sent. n. 4620/1999).
2. Il secondo motivo denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633, 273 e 39 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio; in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n.
5. Il ricorrente, censurando l'impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza di convalida del 12/07/1990, sostiene quanto segue: poiché lo CA, nel secondo procedimento per convalida di sfratto per finita locazione al 31/10/1988 relativamente al medesimo appartamento, aveva dichiarato la pendenza davanti al medesimo ufficio del giudizio di opposizione tardiva avverso la precedente ordinanza di convalida del 14/12/1989, il pretore avrebbe dovuto disporre la riunione dei due giudizi, ai sensi degli artt. 273 e 39 c.p.c., e non emettere l'ordinanza di convalida dello sfratto;
in conseguenza della dedotta violazione di legge, l'ordinanza di convalida era nulla, e nei confronti del provvedimento era pertanto ammissibile l'appello.
2.1. Il motivo non è fondato.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza di convalida del 12/07/1990, sul rilievo che la mancata riunione tra il procedimento speciale e quello di opposizione tardiva avverso la precedente convalida del 14/12/1989 non integra un vizio in procedendo che consente la proposizione dell'appello. La statuizione è corretta in diritto, ma ne va integrata la motivazione.
Per consolidata giurisprudenza, l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto emessa in applicazione dell'art. 663 c.p.c., pur essendo in linea di principio impugnabile soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., è tuttavia soggetta al normale rimedio dell'appello se emessa nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e della mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero della sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione (v., per tutte, sent. n. 11494/2000). Nella specie entrambi i menzionati presupposti sussistevano e pertanto l'ordinanza di convalida è stata legittimamente pronunciata dal pretore.
Non rileva, infatti, la deduzione, nell'atto di intimazione, della pendenza, davanti al medesimo ufficio, del giudizio di opposizione tardiva avverso la precedente ordinanza di convalida. Di tale deduzione il pretore non doveva infatti tenere conto ai fini della va- lutazione della ammissibilità dell'intimazione, sotto il profilo del divieto del bis in idem, atteso che la dichiarata avvenuta proposizione dello speciale mezzo di impugnazione escludeva che la convalida del 14/12/1989 avesse acquistato forza di giudicato, con conseguente preclusione per la intimazione di una nuova convalida per la medesima scadenza da parte del locatore, rilevabile d'ufficio. Nè poteva configurarsi una eventuale riunione ex art. 273 c.p.c. del procedimento speciale per convalida al giudizio di opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. avverso precedente convalida, in ragione della non omogeneità dei due procedimenti, avendo il primo natura di procedimento speciale, destinato a concludersi con l'ordinanza di convalida, ed il secondo natura di giudizio ordinario di cognizione (ancorché integrante mezzo speciale di impugnazione: sent. n. 2857/1980; n. 4699/1984), da definire con sentenza a conclusione della fase rescindente dell'opposizione, e, nel caso di annullamento dell'ordinanza, con esame del merito in sede rescissoria.
3. Il terzo motivo denuncia: gradatamente, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633, 273 e 39 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio; in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n.
5. Sostiene il ricorrente che il Tribunale, avendo dichiarato, nel giudizio n. 925/1990, inammissibile l'appello avverso l'ordinanza di convalida del 12/07/1990, non avrebbe dovuto decidere nel merito il giudizio di appello n. 809/1994, avente ad oggetto la sentenza n. 95 del 16/03/1994 (recante dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione tardiva avverso la convalida del 14/12/1989), onde evitare un non impossibile conflitto di giudicati, posto che quello relativo al giudizio n. 925/1990 è stato emesso non nel merito, ma per la mancata comparizione del IL all'udienza del 12/07/1990, e quindi per motivi procedurali, onde non era da escludere che, qualora il Tribunale avesse dovuto dare ragione al IL nel merito, e quindi rigettare la domanda dello CA, si sarebbe potuto realizzare un conflitto di giudicati.
Afferma ancora il ricorrente che il Tribunale, astenendosi da ogni decisione di merito, avrebbe dovuto dichiarare assorbente la dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza di convalida del 12/07/1990, e disporre la riforma della sentenza n. 95 del 13/03/1994, quanto meno per non far rimanere in vita la condanna del IL al pagamento delle spese del giudizio n. 480/1990, pur avendo diritto a subire un solo giudizio, data la sussistente litispendenza.
3.1. Il motivo non è fondato.
Per quanto concerne il paventato rischio di un eventuale conflitto di giudicati che avrebbe dovuto indurre il Tribunale a non provvedere su entrambi gli appelli, quello avverso l'ordinanza di convalida del 12/07/1990, e quello avverso la sentenza n. 95/1993 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. avverso l'ordinanza di convalida del 14/12/1989, deve rilevarsi che proprio per evitare un rischio siffatto il Tribunale aveva opportunamente disposto la riunione dei due appelli, e che la decisione adottata, di inammissibilità del primo, con la conseguenza che restava ferma la convalida di sfratto per scadenza del contratto al 31/10/1988, e di accoglimento del secondo, con decisione favorevole al IL in rito, circa l'ammissibilità dell'opposizione, ma sfavorevole nel merito, in quanto confermativa della cessazione del contratto alla suindicata scadenza, non ha determinato alcun conflitto, stante la coincidenza degli effetti delle due statuizioni.
Nè è corretto affermare che il Tribunale, una volta dichiarato inammissibile l'appello avverso l'ordinanza del 12/07/1990, avrebbe dovuto ritenere assorbente tale pronuncia, astenersi dal decidere nel merito sull'opposizione e riformare la sentenza n. 95/1993. Non si ravvisa infatti alcuna dipendenza tra le due pronunce sugli appelli riuniti, poiché si tratta di decisioni concernenti due diverse situazioni processuali scaturite da due distinte ordinanze di convalida, ancorché relative al medesimo rapporto di locazione. E va rilevato che per il Tribunale non era preclusa l'adozione della seconda statuizione, atteso che, essendo suscettiva di impugnazione la prima, sulla ordinanza di convalida del 12/07/1990 non si era formato il giudicato.
In prospettiva, per effetto delle due pronunce, si apriva certamente la via alla futura coesistenza di due giudicati di eguale contenuto, costituenti entrambi titolo esecutivo: l'ordinanza di convalida e la sentenza di cessazione del rapporto con condanna al rilascio. Ma si tratta di questione che avrebbe acquistato rilievo solo al momento in cui il locatore se ne fosse avvalso.
4. Il quarto motivo denuncia: gradatamente, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 633, 99 e 112 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente;
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n.
5. Sostiene il ricorrente che, poiché il difensore dello CA, all'udienza del 14/10/1993, in primo grado, nel giudizio n. 480/1990 relativo all'opposizione tardiva alla convalida del 14/12/1989, aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il locatore la nuova convalida del 12/07/1990, così implicitamente rinunziando alle sue precedenti conclusioni, il Tribunale avrebbe provveduto ultra petita, quando, con la sentenza n. 114/2001, decidendo l'anzidetto giudizio n. 480/1990, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione.
4.1. Il motivo non è fondato.
Va anzitutto rilevato che una denuncia del vizio di ultrapetizione nel quale sarebbe incorso il Giudice di appello non è configurarle con riferimento a conclusioni prese in primo grado, quali sono quelle menzionate nel motivo.
Deve poi osservarsi che il Giudice di appello, il quale, contrariamente al Giudice di primo grado, ritenga ammissibile l'opposizione tardiva ad una convalida di sfratto e la ritenga fondata (come nella specie è avvenuto), dopo aver dichiarato la nullità dell'ordinanza di convalida deve pronunciarsi nel merito e non rimettere la causa dinanzi al primo Giudice, in quanto tale ipotesi non rientra tra i casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. di rimessione della causa, non ricorrendo l'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione (sent. n. 4658/1985).
5. Il quinto motivo denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. c.p.c., 663 e 273 (39); insufficiente, contraddittoria ed erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente e rilevabile d'ufficio; in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n.
5. Premesso che l'ordinanza di convalida è subordinata all'esistenza del duplice presupposto della presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e della mancanza di eccezioni o difese da parte dell'intimato ovvero della sua assenza, e che il provvedimento illegittimamente pronunciato in difetto di uno o di entrambi tali presupposti, assume natura di sentenza ed è soggetto all'appello, sostiene il ricorrente che nel caso in esame l'appello avverso l'ordinanza di convalida del 12/07/1990 doveva essere ritenuto ammissibile, atteso che, pur essendovi stata la presenza del locatore e non essendo comparso l'intimato, il provvedimento non poteva essere adottato, stante la pendenza davanti allo stesso ufficio del giudizio di opposizione alla precedente convalida, ma il pretore avrebbe dovuto disporre la riunione delle due cause, aventi uguale petitum e causa petendi.
5.1. Il motivo non è fondato.
Valgono per disattenderlo le considerazioni svolte nell'esaminare il secondo motivo.
6. Il sesto motivo denuncia: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 273 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente;
in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n.
5. Il ricorrente svolge due censure.
Sostiene, con la prima, che la condanna del IL al pagamento delle spese processuali adottata dal pretore con la sentenza n. 95 del 16/03/1994, sarebbe illegittima, in quanto, pur essendo stata disposta la compensazione di un terzo delle spese, non è stata disposta la totale compensazione, per l'erroneo convincimento della totale soccombenza del IL.
Afferma, con la seconda, che immotivatamente il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha disposto la compensazione delle spese in ragione di un terzo, e non ha disposto la condanna dello CA al pagamento dei rimanenti due terzi, o quanto meno la compensazione totale.
6.1. La prima censura è inammissibile in quanto rivolta alla decisione di primo grado.
La seconda è del pari inammissibile, perché la compensazione, in tutto o in parte, delle spese rientra nel potere discrezionale del Giudice di merito.
7. In conclusione il ricorso è rigettato.
8. Le spese del giudizio di Cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2006