Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 15/4/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.32), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1385 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di NI, vertente
TRA
(Codice fiscale e Partita Iva ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinata dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede è ex lege domiciliata in Perugia via degli
Offici n. 12
- attrice
E in persona dell'Amministratore Unico e Legale Controparte_1 rappresentante P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Ranalli ed P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in NI, Via F. Fratini, n. 55, giusta delega in atti
in persona del Legale rappresentante pro – tempore n. 1, P.I. CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Garzuglia digitalmente domiciliata P.IVA_3
presso la pec giusta delega in atti Email_1
- convenuti
OGGETTO: revocatoria ordinaria
15.4.2025 da intendersi qui completamente riportato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio dinanzi Pt_1 all'intestato Tribunale le società e per ivi sentire Controparte_1 CP_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta, dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita del 07/04/2021 trascritto in data 08/04/2021 presso l'Ufficio del Territorio di NI avente ad oggetto la piena proprietà, trasferita alla convenuta , dei cespiti immobiliari siti nel Comune di CP_2
NI (TR) censiti al Fg 78 mapp 120 cat. C/3; mapp 177 sub 1 cat. C/2, sub 2 cat. C/2 e sub 3 cat. D/1; mapp 140 sub 1 cat. D/7, sub 2 cat. D/7 e cat. EU;
mapp 120 cat. EU;
mapp 177 cat.
EU nei confronti di , o, in subordine, la simulazione dello Parte_1
stesso atto, con conseguente dichiarazione di nullità ed inefficacia del medesimo atto, ordinando al Conservatore RR.II. la trascrizione della sentenza, con vittoria di spese, anche generali”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- con Atto di compravendita del 07/04/202, trascritto in data 08/04/2021 presso l'Ufficio del
Territorio di NI RG 3617 RP 2762, la società nella Controparte_1
persona del suo legale rappresentante sig. , ha trasferito a , Parte_2 CP_2
nella persona del suo legale rappresentante sempre il Sig. , la piena Parte_2
proprietà dei seguenti cespiti immobiliari siti nel Comune di NI (TR) e così censiti:
1.Fg 78 mapp 120 cat. C/3; rendita euro 161,50 (valore ex art 79 d.P.R. n. 602/73 euro
61.047.00);
2.Fg 78 mapp 177 sub 1 cat. C/2; rendita euro 19,88 (valore ex art 79 d.P.R. n.
602/73 euro 7.514,64);
3.Fg 78 mapp 177 sub 2 cat. C/2; rendita euro 7,23 (valore ex art
79 d.P.R. n. 602/73 euro 2.732,94);
4.Fg 78 mapp 177 sub 3 cat. D/1; rendita euro 80,00
(valore ex art 79 d.P.R. n. 602/73 euro 15.120,00);
5.Fg 78 mapp 140 sub 1 cat. D/7; rendita euro 4.190,01 (valore ex art 79 d.P.R. n. 602/73 euro 791.911,89);
6.Fg 78 mapp
140 sub 2 cat. D/7; rendita euro 612,40 (valore ex art 79 d.P.R. n. 602/73 euro
115.743,60);
7.Fg 78 mapp 140 cat. EU;
8.Fg 78 mapp 120 cat. EU;
9.Fg 78 mapp 177 cat. EU;
- il valore complessivo dei beni trasferiti ai fini dell'imposta di registro non è indicato nell'atto, mentre il valore complessivo ex art 79 d.P.R. n. 602/73 è pari a € 994.070,07; - è creditrice nei confronti della alienante Parte_1 [...]
n forza di ruoli erariali e relativi oneri e accessori maturati della Controparte_1 somma complessiva di € 833.345,51 presso l'ambito di NI;
- per i crediti erariali sussiste, limitatamente ad alcune cartelle (le nn. 4, 8, 9, 10, 11, Pt_1
12, 13, 14 del valore complessivo di € 381.549,98), contenzioso non definitivo dell' , ma con sentenza di primo grado favorevole all'ufficio; Parte_1
- sono integrati tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. perché possa dichiararsi l'inefficacia dell'atto di disposizione o, comunque, quelli di cui all'art. 1414 c.c., perché possa dichiararsi la simulazione, relativa o assoluta, dell'atto, infatti, è pacifico che il debito in questione sia sorto e sia stato conosciuto dalla società debitrice e dal suo socio e legale rappresentante, in data anteriore alla stipula (una rilevante parte dei crediti in questione, per complessivi € 811.830,75 è relativa a cartelle notificate antecedentemente alla data di stipula dell'atto dispositivo dal 06.12.13 al 06.05.19, la restante parte dei crediti, per complessivi di € 21.514,76 è riferita a cartelle di riscossione notificate in data
28.09.21 e 09.11.22 successivamente alla data di stipula dell'atto dispositivo ma derivanti da imposte, dichiarate e non versate, riferite ad anni di imposta antecedenti), si tratta di imposte iscritte a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione annuale ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/73 e 54 d.P.R. n. 633/72, per cui la conoscenza del debito è dimostrata dal relativo anno di imposta, atteso che il debito deriva da imposte dichiarate e non versate
(cc.dd. omessi versamenti);
- all'epoca del contratto di compravendita, la parte alienante Controparte_1
e la parte acquirente erano entrambe rappresentate (e
[...] Controparte_2
partecipate) dal sig. , non ha rilievo il fatto che, subito dopo la cessione, in Parte_2
data 25/06/2021, la situazione della società acquirente sia cambiata avendo lo
[...]
ceduto le quote sociali della ai figli e Pt_2 CP_2 CP_3
e cessato la carica di amministratore unico in data 21/12/2021, quindi, CP_4
trattandosi di contatto concluso dallo nella duplice veste di legale Parte_3
rappresentante di ciascuna delle due parti del contratto, non è revocabile in dubbio che, a cagione della sua qualità, al momento della compravendita, egli fosse a conoscenza della situazione non solo come alienante, ma anche come acquirente;
- modalità ambigue di pagamento del prezzo di vendita indicate nell'atto e sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato: il prezzo di vendita dichiarato nell'atto è di €
520.000,00, mentre il valore complessivo ex art 79 d.P.R. 602/73 è pari a € 994.070,07; - sussistenza del danno recato al creditore, a seguito dell'atto dispositivo in oggetto, la società debitrice si è spossessata del proprio patrimonio immobiliare, con evidente pregiudizio delle ragioni creditorie vantate dell'Amministrazione Finanziaria, impedendo le azioni di recupero coattive sugli stessi, il patrimonio residuo della debitrice non è sufficiente per far fronte alle obbligazioni contratte perché è costituito solamente da un fabbricato sito nel Comune di NI (TR) e censito al catasto urbano al Foglio 119 particella 53 sub. 15 cat A/4 R.C. Euro 206,58, gravato da misura cautelare iscritta presso l'Ufficio del Territorio di NI il 20/01/2023 con nota d'iscrizione R.G. 781 R.P. 87 che non è sufficiente per far fronte alle obbligazioni contratte.
I convenuti si sono costituiti in giudizio con comparse depositate in data 18.9.2023 eccependo,
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 2901, comma III, c.c. dell'azione revocatoria proposta trattandosi di adempimento di un debito scaduto, nonché l'insussistenza dei presupposti sia per poter procedere alla revocatoria sia per la simulazione.
La causa è stata istruita sia documentalmente che tramite l'espletamento di prove orali, quindi, con ordinanza riservata emessa all'esito dell'udienza del 5.12.2024 è stata fissata l'udienza del
15/04/2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 15.4.2025, lo scrivente giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda attorea non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
Come si evince dalla documentazione versata in atti, il capannone oggetto del giudizio è stato aggiudicato alla nel 2011 per la somma di euro 399.000,00. Controparte_1
L'immobile nel 2012 è stato locato alla costituenda società la quale ha CP_2
provveduto a collocarci la propria attività e ad installarci i propri materiali, macchinari e dipendenti.
La società al fine di rendere l'immobile conforme alle proprie esigenze, ha CP_2
eseguito numerosi lavori di sistemazione, ristrutturazione e ammodernamento, sostenendo una spesa di euro 81.043,56.
A seguito di un momento di difficoltà economica della dovuta alla cessazione improvvisa CP_1
dei suoi rapporti commerciali con ST (come risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla sig.ra ) e della florida situazione Parte_4
della in data 10 gennaio 2014, è stato stipulato un contratto preliminare di CP_5 CP_2 compravendita con il quale la si è impegnata a vendere alla il capannone di cui CP_1 CP_2
è causa e già concesso alla medesima in locazione. La stipula del rogito era stata concordata entro il 28 giugno 2019.
Medio tempore, come risulta dalla documentazione prodotta dalle convenute, la società
[...]
ha effettuato una serie di pagamenti per conto della al fine di consentire CP_2 CP_1 alla medesima la prosecuzione dell'attività societaria stante le comprovate difficoltà economiche
(pagamento dipendenti, fornitori. Banche e quanto altro necessario).
In data 28 giugno 2019, è stato sottoscritto un secondo contratto di locazione con effetti novativi nel quale si è dato atto dei pagamenti effettuati dalla (imputati a titolo di acconto CP_2
prezzo), fissando la data di stipula del rogito notarile di compravendita al 30 aprile 2021.
Anche successivamente alla stipula del rogito notarile, come emerge dalla documentazione, la
Soc. ha proseguito a pagare somme per la per un totale, al 31.12.2022, di euro CP_2 CP_1
65.643,94.
Il contratto di compravendita è stato stipulato il 7 aprile 2021 in esecuzione del preliminare del
2014.
In ordine al pagamento del prezzo, all'art. 4 viene stabilito che la somma concordata di euro
520.000,00 doveva essere corrisposta “con i mezzi di pagamento meglio riportati nell'allegato che firmato dalla parte si allega al presente atto sotto la lettera “M” e di cui la parte venditrice rilascia ampia e finale quietanza di saldo”.
Il documento “M” in questione risulta effettivamente allegato al contratto di compravendita e riporta tutti i pagamenti effettuati nell'arco temporale 2014 – 2020 dalla per la CP_2 CP_1
e, quindi, indica la posizione debitoria della nei confronti della (nel 2014 euro CP_1 CP_2
70.793,40; nel 2015 euro 138.782,84; nel 2016 euro 75.250,62; nel 2017 euro 13.687,92; nel
2018 euro 123.247,82; nel 2019 euro 71.379,13; nel 2020 euro 26.869,27).
Tali somme risultano essere state versate per pagare i dipendenti, i fornitori e le utenze della inoltre, come si evince dalla documentazione contabile, il debito maturato dalla nei CP_1 CP_1
confronti della è stato iscritto nel bilancio della società al pari del credito della CP_2 [...]
nei confronti della CP_2 CP_1
Agli atti del giudizio risulta acquisito anche il processo verbale di constatazione della AR di
NA di NI (avviato nel giugno 2024) nel quale è stata accertata la congruità della compravendita effettuata tra ed (è stata applicata l'imposta sulla plusvalenza), CP_1 CP_2 la congruità e correttezza del valore dell'immobile e l'effettivo avvenuto pagamento e passaggio di denaro. Ciò posto in termini di ricostruzione fattuale della vicenda, in punto di diritto, occorre ricordare che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela indiretta del diritto del creditore in quanto svolge la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito.
L'azione non determina la nullità dell'atto impugnato, ma l'inefficacia relativa dello stesso nei confronti del creditore agente, pertanto, il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (Cfr. Cass. Civ. n. 5455/2003;
7127/2001, 1804/2000).
L'art. 2901 c.c., nel disciplinare le condizioni in base alle quali è possibile l'esercizio dell'azione revocatoria, dispone che non è soggetto a revoca l'adempimento del debito scaduto, poiché
l'irrevocabilità dei debiti scaduti non contrasta con la regola della “par condicio creditorum” in ragione della natura di atto dovuto della prestazione del debitore (Corte di Cassazione, Sez. III
Civile, 20 luglio 2004, n. 13435; Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 21 luglio 2006, n. 16756;
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 13 maggio 2009, n. 11051; Corte di Cassazione, Sez. III
Civile, 22 giugno 2009, n. 14557, Tribunale di Perugia, Sez. I Civile, Sentenza 22/09/2014, n.
2039).
Alla luce di quanto sopra evidenziato, risulta chiaramente che l'atto di compravendita del 2021 rappresenta non solo l'adempimento di un impegno contrattuale assunto nel 2014, ma anche il mezzo per saldare i debiti scaduti che la aveva nei confronti della con CP_1 CP_2
riferimento agli anni 2014-2020, quindi, assumendo carattere di strumentalità necessaria rispetto al pagamento dei debiti scaduti.
Ad ogni modo, poi, difettano anche i presupposti per poter procedere alla revocatoria dell'atto di compravendita, ovvero, l'anteriorità del credito, l'eventus damni e la scientia damni.
In primo luogo, infatti, è documentato in atti che l'operazione posta in essere, conclusasi nel
2021, ha avuto inizio nel 2014 (circostanza confermata dalla teste la quale ha Parte_4
dichiarato che aveva carenza di commesse ed aiutò la società versando cifre in CP_1 CP_2 vari tempi con l'accordo che venissero conteggiate come anticipo per l'acquisto e venne firmato il preliminare a inizio 2014 da tale data partirono i pagamenti fatti per conto compresi gli CP_1 stipendi ai dipendenti, fornitori e banche”). In questa data l' non aveva ancora notificato Pt_1
alcuna cartella di pagamento.
La è proprietaria di altro immobile sito in NI, ha attualmente un contenzioso in CP_6
essere nei confronti dell'ST in relazione al quale vanta un diritto di risarcimento danni di oltre un milione e mezzo, inoltre, è attiva ed operativa e sta ripianando le proprie posizioni debitorie. L'atto di compravendita del 2021 non è stato posto in essere all'improvviso, ma ad epilogo di un lungo rapporto tra la e la che ha riguardato il periodo 2014-2020 e CP_6 CP_2 rappresenta l'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita intercorso tra le parti a far data dal 2014 e, poi, rinnovato nel 2019.
Inoltre, come risulta dagli atti, la Soc. era già nel possesso dell'immobile in CP_2
forza di un contratto di locazione e, nel corso del tempo, aveva anche eseguito numerosi lavori di ristrutturazione per oltre 80.000,00 euro, lavori che si giustificano in considerazione del futuro acquisto del bene, vista la stipula del preliminare nel 2014.
Tutte queste circostanze sono state anche confermate dalla teste la quale ha dichiarato Pt_4
che nel 2011 il capannone necessitava di numerosi interventi di ristrutturazione in particolare doveva essere riparato il tetto, gli impianti, la parte davanti era stata rovinata in maniera più grave da un incendio che aveva interessato anche il resto dell'immobile e che la CP_2
ha effettuato numerosi lavori di sistemazione, ristrutturazione e ammodernamento, in particolare, messa a norma dell'impianto elettrico, rifacimento degli uffici, sistemazione del capannone, ampiamento del capannone con strutture mobili.
Ad ulteriore conferma della correttezza dell'operazione, infine, non può non essere valorizzato il processo verbale di constatazione della AR di NA di NI con i quali è stata accertata la congruità della compravendita effettuata tra ed tanto che è stata applicata CP_1 CP_2
l'imposta sulla plusvalenza.
Il fatto che il legale rappresentante della era, al momento della sottoscrizione dell'atto, CP_1
anche il legale rappresentante pro – tempore della , nel caso di specie, non rileva CP_2
perché le due società sono nettamente distinte tra di loro avendo propria autonomia economica e patrimoniale e, in ogni caso, si trattava di un atto dovuto per le ragioni già ampiamente esposte.
Da ultimo, quanto alla domanda di simulazione, la stessa risulta infondata non solo perché il capannone, sin dal 2012, è stato utilizzato dalla ma soprattutto perché risulta il reale CP_2
versamento del prezzo, per cui la natura onerosa del trasferimento esclude di la fondatezza della tesi di parte attrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, le domande di parte attrice vengono integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, direttamente in favore dei difensori antistatari ex art 93 cpc, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore (scaglione da €
520.001,01 ad € 1.000.000,00, dovendo aversi riguardo all'importo del credito a tutela del quale
è stata proposta l'azione revocatoria: v. Cass. 31654/2019, Cass. 10089/2014, Cass. 18348/04 e Cass. 5402/04), alla natura e alla complessità (lievemente inferiore alla media) della controversia, con liquidazione di un importo prossimo al minimo per tutte le fasi processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di NI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dall' ; Parte_1
- Condanna l' alla rifusione in favore dell'avv. Parte_1
GIOVANNI RANALLI, procuratore antistatario, delle spese processuali che liquida in
€ 14.598,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge;
- Condanna l' , alla rifusione in favore dell'avv. Parte_1
FABRIZIO GARZUGLA, procuratore antistatario, delle spese processuali che liquida in € 14.598,00 oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA come per legge
NI, 15.4.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)