TAR Parma, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 591
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Obbligo di dare esecuzione al giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm., dato che il Ministero non si è costituito in giudizio e non ha contestato l'omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario, nonostante fosse scaduto il termine per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • Accolto
    Nomina di un commissario ad acta

    Il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un suo delegato, che provvederà all'esecuzione del giudicato in caso di mancato adempimento da parte del Ministero entro i termini stabiliti.

  • Accolto
    Condanna al pagamento di una somma per ritardo nell'esecuzione

    Il Tribunale ha accolto la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di una somma di denaro in applicazione dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali sul complessivo importo del giudicato, decorrenti dalla notifica della presente sentenza fino al giorno dell'adempimento spontaneo o dell'esecuzione tramite commissario ad acta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 591
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 591
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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