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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2911/2022 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2911 /2022 RG vertente tra
, (CF ) con l'avv. SUARDELLI Parte_1 C.F._1
LAURA del foro di Bergamo
RICORRENTE
e
, (CF ) con l'avv Controparte_1 C.F._2
MASSEROLI SIMONA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : separazione giudiziale conclusioni : per le parti come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.7.24 che si considerano trascritte per il PM: “per l'accoglimento della domanda”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la separazione giudiziale.
In fatto dichiarava di aver contratto matrimonio con la resistente a Predore in data
22 settembre 1984 e che da tale unione era nato il figlio , 08/12/1985, Per_1
maggiorenne. Affermava che la coppia era separata in casa da oltre 15 anni, tanto è vero che lui si era trasferito presso il locale lavanderia ove aveva poi aggiunto una cabina armadio, pur continuando a pagare integralmente le utenze e la manutenzione della casa. Asseriva che la moglie, nel corso degli anni , aveva sempre più spesso assunto degli atteggiamenti provocatori e che per questo egli aveva rilasciato temporaneamente la casa coniugale andando in locazione e pagando 500 € di canone mensile. Riferiva di essere divenuto, da settembre 2020, pensionato, anche se lavorava ancora presso la stessa ditta quale operaio esterno, quindi di CP_2
percepire € 1.700,00 di pensione cui dovevano aggiungersi ulteriori € 1500,00 quale compenso per questa attività extra, dal punto di vista economico aggiungendo di essere titolare di tre polizze e che sul proprio conto corrente vi era un saldo di €
6.236,10.; assumeva che la moglie, dipendente presso Italgas, percepiva € 1.000,00 di stipendio mensile, anch'ella con due polizze e un conto corrente personale, da ultimo, a livello finanziario, aggiungeva che la casa familiare era di proprietà per 1/8 suo e per 7/8 del figlio. Concludeva instando per ottenere la pronuncia di Stato di separazione giudiziale, chiedeva che la moglie rilasciasse la casa e aggiungeva poi ulteriori domande relative alle vetture. Costituendosi la resistente non contestava la richiesta di separazione. Assumeva che la vita coniugale era stata normale fino alla primavera del 2021, epoca nella quale invece erano improvvisamente sorte delle lite tra coniugi che erano sfociate, un giorno, anche con una minaccia in cui il marito le aveva puntato un coltello alla gola e per questo era stato da lei querelato, sebbene successivamente aveva rimesso la querela. Asseriva che il comportamento scontroso del marito era da collegare alla relazione extraconiugale e sentimentale dello stesso iniziata con la badante russa dello zio del medesimo, ciò per avere ella stessa appurato andando presso la casa di tale badante un mattino presto ed ivi trovando discinto il marito. Concludeva chiedendo la separazione con la declaratoria di addebito a carico del marito, un assegno di mantenimento a suo favore di euro di € 1000,00 chiedendo, a titolo di risarcimento del danno morale, l'importo di € 5.000,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27 ottobre 2022, il Presidente designato, dopo aver invano tentato di raggiungere un accordo tra le parti, riconosceva € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento a favore della resistente , rimettendo la causa per il merito.
Il giudizio si istruiva con la l'interrogatorio formale del ricorrente e l'escussione di un test quindi veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in via cartolare e, con lo scioglimento della riserva, assegnati ai procuratori i termini ex art. 190 cpc.
La considerazione di quanto evidenziato in ricorso , la pacifica interruzione di qualsivoglia comunione affettiva tra le parti danno contezza, senza dubbio, della reale rottura di qualsivoglia comunione affettiva di vita tra i coniugi per cui la domanda viene accolta e di conseguenza pronunciata la separazione coniugale.
- Sulla richiesta di addebito
La resistente ha chiesto che la separazione venga addebitata al ricorrente per la relazione extraconiugale che lo stesso avrebbe intrapreso con la badante dell'anziano zio, individuando perciò la responsabilità del marito nella rottura del matrimonio per non avere lo stesso ottemperato al dovere di fedeltà coniugale.
Sul tema della infedeltà vale la pena ricordare quanto affermato nella sentenza n.
16859 del 2015 della Suprema Corte che così è massimata: "In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale".
Per poter affermare che l'infedeltà è motivo di addebito vi è quindi necessità sia della dimostrazione dell'adozione cosciente e volontaria da parte dei coniugi di condotte integranti la violazione dei doveri matrimoniali sia della dimostrazione del nesso di causalità intercorrente tra le dette condotte e l'irrimediabilità della crisi coniugale: si deve infatti evidenziare che il rigoroso onere probatorio che grava sul coniuge che proponga una domanda di addebito della separazione a carico dell'altro, impone di dimostrare, per un verso, il compimento, da parte dell'altro coniuge, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio e, per un altro, il nesso causale tra tali atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio dei figli (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2014, n. 13983; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392).
Ebbene nella presente causa la ricorrente ha assunto che la relazione del marito sarebbe stata scoperta dalla medesima che, un mattino presto, alle h 5.00, non avendo trovato a casa il marito si sarebbe recata presso la casa della badante russa dell'anziano parente di lui e lo avrebbe così visto affacciarsi sul balcone di essa con un abbigliamento discinto con discinto (con le sole mutande) . Tale ricostruzione tuttavia non è stata esattamente provata visto che, per es. sia il ricorrente che il teste escusso, escludono l'esistenza di balconi nella casa della detta presunta amante. Ma, per quel che più rileva, non vi è alcun elemento , neppure indiziario, che evidenzi il nesso di causalità tra tale relazione extraconiugale e la rottura del matrimonio tra le parti. Di contro dalla testimonianza del figlio delle parti , si ha Testimone_1
contezza di un modalità di vita che sembrava escludere da tempo una qualche comunione affettiva tra le parti stesse (““facevano ognuno i fatti propri” e che
“gestivano in modo autonomo la propria vita, pranzando da soli”; da oltre dieci anni vivevano anche in spazi separati e predefiniti: vita separata, stanze diverse, scarsa condivisione anche dei momenti del pasto o della cena: cioè una situazione di convivenza nella quale non vi era più alcun tipo di rapporto affettivo reale. Proprio la necessaria prova relativa al nesso di causalità esclude la possibilità di riconoscere nella indicata relazione extraconiugale la causa della rottura del matrimonio e pertanto la domanda di addebito per tale motivo al marito non può essere accolta. Non serve in tal senso indicare che oggi il ricorrente stia in effetti con tale sig.ra Per_2
dovendosi, nella domanda dell'addebito, provare gli elementi pregressi all'uscita di casa e, come già indicato, provare che tale relazione abbia causato l'interruzione e la fine della comunione di vita matrimoniale esistente.
Il rigetto di tale domanda assorbe la richiesta di danni morali e quindi di risarcimento pure svolta dalla resistente.
- Sulla richiesta di assegno di mantenimento
Il ricorrente, in sede di pc, si è detto disponibile a versare un assegno di € 150,00, pur instando in via principale per le revoca dell'assegno indicato nell'ordinanza presidenziale, la resistente, di contro, sempre in seno alla precisazione delle conclusioni, ha richiesto un assegno mensile di € 800,00. In seguito all'ordinanza presidenziale a scioglimento dell'udienza del 27.10.22 era stato riconosciuto un importo di € 400,00 a tale titolo.
Va premesso che con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio tanto che, infatti, la separazione potrebbe anche non sfociare mai in una richiesta di divorzio e, nella migliore delle ipotesi, anche interrompersi per avvenuta riconciliazione tra le parti che porterebbe al decadimento dei suoi effetti. Lo status giuridico di coniuge, quindi, rimane inalterato mentre a mutare sono alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio, l'obbligo di fedeltà
e di convivenza: in sostanza si congelano quei doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma rimane attivo il dovere di assistenza materiale che va a confluire proprio nella determinazione dell'assegno di mantenimento per quel coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Condizione essenziale affinché si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri, per “adeguato” intendendosi quel reddito prodotto in maniera autonoma dall'individuo in grado di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio. Afferma la Suprema Corte che “se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato che uno di essi non lavorasse,
l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”, poiché, in sostanza, la separazione “tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza” (Cassazione Civile, sentenza n. 5555 del 19 Marzo 2004).
Come emerge da altra sentenza della Corte di cassazione, tra i fattori che possono incidere sull'assegno di mantenimento nel senso di negarne l'attribuzione rientrano l'effettiva capacità di produrre reddito anche in considerazione dell'età, il tenore di vita e la breve durata della coabitazione (Cass. n. 13902/2019). Da ultimo In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva assoluta del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, potendosi, al più, alla durata del matrimonio essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento. (Cass. Ord. 31.12.21 n. 42146)
Il ricorrente è pensionato e percepisce € 3600,00 mensili, di cui € 2100,00 di pensione ed € 1500,00 dell'attività lavorativa che comunque continua a svolgere presso la stessa precedente datrice di lavoro, è onerato da un canone di locazione di € 600,00; ha la titolarità di tre polizze assicurative. La resistente pensionata da giugno 2024 ha una pensione di € 1100,00 ed un canone di locazione di € 350,00, anche lei ha tre polizze assicurative e risparmi per oltre € 52.000,00.
Considerando la durata del matrimonio (22.9.1984) e l'evidente disparità di reddito tra le parti appare equo riconoscere a titolo di assegno di mantenimento a favore della resistente un importo di € 500,00, da versare mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese e con rivalutazione Istata annuale
Nulla, di contro può essere dichiarato relativamente alla casa coniugale, alla luce della indipendenza economica del figlio maggiorenne delle parti.
- Le spese di lite
La reciproca soccombenza sulle domande svolte giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] (atto n. 8, Controparte_1
parte II°, serie A, registro del Comune di Predore, anno 1984 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PREDORE (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Rigetta la domanda di addebito svolta dalla resistente
- Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento a favore della resistente un assegno di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese e con la rivalutazione ISTAT annuale
- Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 7.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Elena Contessi Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2911 /2022 RG vertente tra
, (CF ) con l'avv. SUARDELLI Parte_1 C.F._1
LAURA del foro di Bergamo
RICORRENTE
e
, (CF ) con l'avv Controparte_1 C.F._2
MASSEROLI SIMONA del foro di Bergamo
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : separazione giudiziale conclusioni : per le parti come da note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.7.24 che si considerano trascritte per il PM: “per l'accoglimento della domanda”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato il ricorrente conveniva in giudizio la resistente al fine di ottenere la separazione giudiziale.
In fatto dichiarava di aver contratto matrimonio con la resistente a Predore in data
22 settembre 1984 e che da tale unione era nato il figlio , 08/12/1985, Per_1
maggiorenne. Affermava che la coppia era separata in casa da oltre 15 anni, tanto è vero che lui si era trasferito presso il locale lavanderia ove aveva poi aggiunto una cabina armadio, pur continuando a pagare integralmente le utenze e la manutenzione della casa. Asseriva che la moglie, nel corso degli anni , aveva sempre più spesso assunto degli atteggiamenti provocatori e che per questo egli aveva rilasciato temporaneamente la casa coniugale andando in locazione e pagando 500 € di canone mensile. Riferiva di essere divenuto, da settembre 2020, pensionato, anche se lavorava ancora presso la stessa ditta quale operaio esterno, quindi di CP_2
percepire € 1.700,00 di pensione cui dovevano aggiungersi ulteriori € 1500,00 quale compenso per questa attività extra, dal punto di vista economico aggiungendo di essere titolare di tre polizze e che sul proprio conto corrente vi era un saldo di €
6.236,10.; assumeva che la moglie, dipendente presso Italgas, percepiva € 1.000,00 di stipendio mensile, anch'ella con due polizze e un conto corrente personale, da ultimo, a livello finanziario, aggiungeva che la casa familiare era di proprietà per 1/8 suo e per 7/8 del figlio. Concludeva instando per ottenere la pronuncia di Stato di separazione giudiziale, chiedeva che la moglie rilasciasse la casa e aggiungeva poi ulteriori domande relative alle vetture. Costituendosi la resistente non contestava la richiesta di separazione. Assumeva che la vita coniugale era stata normale fino alla primavera del 2021, epoca nella quale invece erano improvvisamente sorte delle lite tra coniugi che erano sfociate, un giorno, anche con una minaccia in cui il marito le aveva puntato un coltello alla gola e per questo era stato da lei querelato, sebbene successivamente aveva rimesso la querela. Asseriva che il comportamento scontroso del marito era da collegare alla relazione extraconiugale e sentimentale dello stesso iniziata con la badante russa dello zio del medesimo, ciò per avere ella stessa appurato andando presso la casa di tale badante un mattino presto ed ivi trovando discinto il marito. Concludeva chiedendo la separazione con la declaratoria di addebito a carico del marito, un assegno di mantenimento a suo favore di euro di € 1000,00 chiedendo, a titolo di risarcimento del danno morale, l'importo di € 5.000,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 27 ottobre 2022, il Presidente designato, dopo aver invano tentato di raggiungere un accordo tra le parti, riconosceva € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento a favore della resistente , rimettendo la causa per il merito.
Il giudizio si istruiva con la l'interrogatorio formale del ricorrente e l'escussione di un test quindi veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni in via cartolare e, con lo scioglimento della riserva, assegnati ai procuratori i termini ex art. 190 cpc.
La considerazione di quanto evidenziato in ricorso , la pacifica interruzione di qualsivoglia comunione affettiva tra le parti danno contezza, senza dubbio, della reale rottura di qualsivoglia comunione affettiva di vita tra i coniugi per cui la domanda viene accolta e di conseguenza pronunciata la separazione coniugale.
- Sulla richiesta di addebito
La resistente ha chiesto che la separazione venga addebitata al ricorrente per la relazione extraconiugale che lo stesso avrebbe intrapreso con la badante dell'anziano zio, individuando perciò la responsabilità del marito nella rottura del matrimonio per non avere lo stesso ottemperato al dovere di fedeltà coniugale.
Sul tema della infedeltà vale la pena ricordare quanto affermato nella sentenza n.
16859 del 2015 della Suprema Corte che così è massimata: "In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, semprechè non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale".
Per poter affermare che l'infedeltà è motivo di addebito vi è quindi necessità sia della dimostrazione dell'adozione cosciente e volontaria da parte dei coniugi di condotte integranti la violazione dei doveri matrimoniali sia della dimostrazione del nesso di causalità intercorrente tra le dette condotte e l'irrimediabilità della crisi coniugale: si deve infatti evidenziare che il rigoroso onere probatorio che grava sul coniuge che proponga una domanda di addebito della separazione a carico dell'altro, impone di dimostrare, per un verso, il compimento, da parte dell'altro coniuge, di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio e, per un altro, il nesso causale tra tali atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio dei figli (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 19 giugno 2014, n. 13983; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392).
Ebbene nella presente causa la ricorrente ha assunto che la relazione del marito sarebbe stata scoperta dalla medesima che, un mattino presto, alle h 5.00, non avendo trovato a casa il marito si sarebbe recata presso la casa della badante russa dell'anziano parente di lui e lo avrebbe così visto affacciarsi sul balcone di essa con un abbigliamento discinto con discinto (con le sole mutande) . Tale ricostruzione tuttavia non è stata esattamente provata visto che, per es. sia il ricorrente che il teste escusso, escludono l'esistenza di balconi nella casa della detta presunta amante. Ma, per quel che più rileva, non vi è alcun elemento , neppure indiziario, che evidenzi il nesso di causalità tra tale relazione extraconiugale e la rottura del matrimonio tra le parti. Di contro dalla testimonianza del figlio delle parti , si ha Testimone_1
contezza di un modalità di vita che sembrava escludere da tempo una qualche comunione affettiva tra le parti stesse (““facevano ognuno i fatti propri” e che
“gestivano in modo autonomo la propria vita, pranzando da soli”; da oltre dieci anni vivevano anche in spazi separati e predefiniti: vita separata, stanze diverse, scarsa condivisione anche dei momenti del pasto o della cena: cioè una situazione di convivenza nella quale non vi era più alcun tipo di rapporto affettivo reale. Proprio la necessaria prova relativa al nesso di causalità esclude la possibilità di riconoscere nella indicata relazione extraconiugale la causa della rottura del matrimonio e pertanto la domanda di addebito per tale motivo al marito non può essere accolta. Non serve in tal senso indicare che oggi il ricorrente stia in effetti con tale sig.ra Per_2
dovendosi, nella domanda dell'addebito, provare gli elementi pregressi all'uscita di casa e, come già indicato, provare che tale relazione abbia causato l'interruzione e la fine della comunione di vita matrimoniale esistente.
Il rigetto di tale domanda assorbe la richiesta di danni morali e quindi di risarcimento pure svolta dalla resistente.
- Sulla richiesta di assegno di mantenimento
Il ricorrente, in sede di pc, si è detto disponibile a versare un assegno di € 150,00, pur instando in via principale per le revoca dell'assegno indicato nell'ordinanza presidenziale, la resistente, di contro, sempre in seno alla precisazione delle conclusioni, ha richiesto un assegno mensile di € 800,00. In seguito all'ordinanza presidenziale a scioglimento dell'udienza del 27.10.22 era stato riconosciuto un importo di € 400,00 a tale titolo.
Va premesso che con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio tanto che, infatti, la separazione potrebbe anche non sfociare mai in una richiesta di divorzio e, nella migliore delle ipotesi, anche interrompersi per avvenuta riconciliazione tra le parti che porterebbe al decadimento dei suoi effetti. Lo status giuridico di coniuge, quindi, rimane inalterato mentre a mutare sono alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio, l'obbligo di fedeltà
e di convivenza: in sostanza si congelano quei doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma rimane attivo il dovere di assistenza materiale che va a confluire proprio nella determinazione dell'assegno di mantenimento per quel coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Condizione essenziale affinché si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri, per “adeguato” intendendosi quel reddito prodotto in maniera autonoma dall'individuo in grado di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio. Afferma la Suprema Corte che “se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato che uno di essi non lavorasse,
l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”, poiché, in sostanza, la separazione “tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza” (Cassazione Civile, sentenza n. 5555 del 19 Marzo 2004).
Come emerge da altra sentenza della Corte di cassazione, tra i fattori che possono incidere sull'assegno di mantenimento nel senso di negarne l'attribuzione rientrano l'effettiva capacità di produrre reddito anche in considerazione dell'età, il tenore di vita e la breve durata della coabitazione (Cass. n. 13902/2019). Da ultimo In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva assoluta del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti, potendosi, al più, alla durata del matrimonio essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento. (Cass. Ord. 31.12.21 n. 42146)
Il ricorrente è pensionato e percepisce € 3600,00 mensili, di cui € 2100,00 di pensione ed € 1500,00 dell'attività lavorativa che comunque continua a svolgere presso la stessa precedente datrice di lavoro, è onerato da un canone di locazione di € 600,00; ha la titolarità di tre polizze assicurative. La resistente pensionata da giugno 2024 ha una pensione di € 1100,00 ed un canone di locazione di € 350,00, anche lei ha tre polizze assicurative e risparmi per oltre € 52.000,00.
Considerando la durata del matrimonio (22.9.1984) e l'evidente disparità di reddito tra le parti appare equo riconoscere a titolo di assegno di mantenimento a favore della resistente un importo di € 500,00, da versare mensilmente entro il giorno 10 di ogni mese e con rivalutazione Istata annuale
Nulla, di contro può essere dichiarato relativamente alla casa coniugale, alla luce della indipendenza economica del figlio maggiorenne delle parti.
- Le spese di lite
La reciproca soccombenza sulle domande svolte giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] (atto n. 8, Controparte_1
parte II°, serie A, registro del Comune di Predore, anno 1984 )
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PREDORE (BG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile)
- Rigetta la domanda di addebito svolta dalla resistente
- Pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a titolo di mantenimento a favore della resistente un assegno di € 500,00 entro il giorno 10 di ogni mese e con la rivalutazione ISTAT annuale
- Compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 7.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino