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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 28/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
N. 1375/2024 R.G.
Oggetto della causa: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse sanzioni per em
All'udienza del 28 gennaio 2025, alle ore 10.47, innanzi al Giudice dott. Michele Moggi chiamata la causa tra
(Avv. MORONI FABRIZIO ) Parte_1
APPELLANTE
e
(Avv. LA VALLE SARA ) Controparte_1
APPELLATO sono comparsi: per , l'Avv. Fabrizio Moroni e l'Avv. Parte_1
Piergiorgio Lenoci;
per l'Avv. Sara La Valle;
Controparte_1
i procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e concludono come in essi indicato.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi, alle ore 15.30, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 / 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Michele
Moggi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1375/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Fabrizio Moroni e dall'Avv. Piergiorgio Lenoci, presso il cui studio in Livorno, Via G. Marradi n. 14, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in Controparte_1 P.IVA_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sara La Valle e dall'Avv.
Anna Sardelli, elettivamente domiciliato in Piazza Il Campo n. 1 CP_1
APPELLATO avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 / 9 Con ricorso tempestivamente depositato dinanzi al Giudice di Pace di CP_1 [...]
proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. Parte_1
228/2023 e n. 233/2023, notificate il 3.8.2023, con ciascuna delle quali le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1250,00 oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 31 comma 1, sanzionato dall'art. 113 comma 3 lett. b) punto 3
Legge Regione Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (c.d. Codice del Commercio) perché il giorno 22.7.2023, alle ore 11.37 in Via di Città n. 1, e poi alle ore CP_1
15.39 in Piazza Salimbeni, “nella sua qualità di attivista politico effettuava la CP_1
vendita del mensile Lotta Comunista, omettendo di comunicare al Suap competente per territorio la predetta vendita in forma ambulante di quotidiani di partito che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica”; concludeva per l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni, previa sospensione, con vittoria di spese.
L'amministrazione si costituiva contestando l'opposizione avversaria.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 207/2024 del 13.6.2024, rigettava l'opposizione e convalidava il provvedimento opposto, disponendo la rateizzazione del pagamento.
Avverso tale sentenza, notificata, proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 12.7.2024 dinanzi al Tribunale di Siena sulla base dei seguenti motivi: A) nullità della sentenza per difetto di motivazione;
B) mancata contestazione immediata;
C) erronea individuazione del soggetto responsabile della violazione della sanzione amministrativa;
D) mancata individuazione del soggetto legato da vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 6 Legge 689/81; E) natura di periodico di partito o di sindacato;
F) incostituzionalità dell'art. 3 lett. b) Legge
Regione Toscana 62/2018; così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, - in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art. 161 c.p.c. poiché priva di motivazione per le ragioni esposte in premessa;
- in via principale, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per le ragioni esposte in premessa al presente atto e dichiarare altresì la nullità, l'annullabilità o l'invalidità dell'atto di accertamento relativo alla sanzione
3 / 9 amministrativa. - In subordine, accogliere l'istanza di incostituzionalità per i motivi esposti in premessa. Con vittoria di spese di entrambi i giudizi e con salvezza di ogni altro diritto.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l'appellato si costituiva Controparte_1
in giudizio, contestava l'appello avversario e così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale civile di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le motivazioni tutte sopra illustrate, respingere integralmente l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che Parte_1
destituito del benché minimo fondamento giuridico, confermando in ogni sua parte la sentenza N. 207/2024 pronunciata in relazione al Giudizio N. RG 2092/2023 dal
Giudice di Pace di - Giudice Dr.ssa Elena Mereu -, in data 13/06/2024 e CP_1
pubblicata, nella medesima data, mediante deposito in Cancelleria. Con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 13.11.2024, alla successiva udienza di discussione ex artt. 420 e 437 c.p.c. del 28.1.2024, il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
* * * * * * *
Col primo motivo di appello, sub A), l'appellante lamenta la nullità della Pt_1
sentenza per difetto di motivazione, evidenziando che tale motivazione si esauriva nella frase “ritenuta infondata l'opposizione proposta da parte ricorrente”.
Sotto questo profilo, l'appello è certamente fondato, in quanto la sentenza costituisce un acritico rigetto della tesi sostenuta dall'opponente, priva di qualunque indicazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione (per l'ipotesi di sentenza nulla, in quanto motivata per relationem, mediante mera adesione acritica all'atto d'impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione cfr. Cassazione civile, sez. V, 14 ottobre 2015 n. 20648).
4 / 9 Peraltro, il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354
c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che
è privo di rilevanza costituzionale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 17 giugno 2014, n. 13733).
Si deve quindi passare ad esaminare nel merito le ragioni dell'originaria opposizione, riproposte quali motivi d'appello.
Col secondo motivo di appello, sub B), l'appellante lamenta la mancata contestazione immediata del verbale di accertamento della violazione e la generica indicazione delle ragioni di tale mancata contestazione.
Si deve in proposito premettere che i due verbali riportano la seguente dicitura: “la violazione non è stata contestata immediatamente causa: contestata direttamente al trasgressore ma notificata successivamente, sulla base delle risultanze di indagini effettuate presso gli uffici competenti”. Si tratta di una dicitura contraddittoria in quanto, ai sensi dell'art. 14 Legge 689/81, rubricato “Contestazione e notificazione” la notificazione è alternativa alla contestazione immediata e deve essere effettuata quando la contestazione immediata non è possibile: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente … Se non è avvenuta la contestazione immediata …, gli estremi della violazione debbono essere notificati…”. Da tale dicitura, quindi, si deve ipotizzare che gli agenti abbiano informalmente comunicato all'odierna appellante la violazione per la quale avrebbero elevato la contravvenzione ma poi, in mancanza di una vera e propria contestazione immediata, abbiano successivamente notificato il verbale di accertamento.
Tuttavia, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non
5 / 9 costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto (cfr. Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 19 luglio 2024, n. 19957; Cassazione civile, sez. II, 29 dicembre 2009, n. 27508).
Nel caso di specie, come detto, il verbale è stato quindi regolarmente notificato e, pertanto, non si è verificata alcuna nullità; peraltro, è anche ragionevole ritenere che non vi fosse la possibilità di contestare immediatamente la violazione, dovendosi procedere in ufficio proprio all'accertamento della comunicazione al SUAP oggetto della violazione.
Col terzo motivo di appello, sub C), l'appellante lamenta l'erronea individuazione del soggetto responsabile della violazione amministrativa, evidenziando che essa non era l'editrice del periodico distribuito ma solo una volontaria che si adoperava per la diffusione del periodico stesso.
Si deve in proposito considerare che la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, costituente il c.d. “Codice del Commercio”, prevede all'art. 31, sotto la rubrica
“Forme particolari di distribuzione di quotidiani e periodici”, che “
1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio: … ; b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa…” e, all'art. 113, sotto la rubrica“Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all'ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica
e per le forme speciali di commercio al dettaglio”, che “3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi: … b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli: … 3) articolo 31…”.
L'utilizzo dell'espressione “chiunque”, espressione assolutamente generica ed onnicomprensiva, induce a ritenere che il soggetto passivo della sanzione sia qualunque soggetto contribuisca, con la propria condotta, alla violazione della norma
6 / 9 e, quindi, non solo l'editore ma anche lo stesso volontario che distribuisce il quotidiano o il periodico in forma ambulante.
Col quarto motivo d'appello sub D), l'appellante lamenta poi la mancata individuazione del soggetto legato da vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 6
Legge 689/81.
Tuttavia, come evidenziato in giurisprudenza, la presenza di un vincolo di solidarietà tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, ad esempio l'editore del periodico, non obbliga l'autorità amministrativa competente ad agire contro entrambi gli obbligati ma, piuttosto, le consente di agire sia contro entrambi che contro uno o l'altro di essi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 dicembre 2003 n. 18389; conforme, Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre 2004, n. 23783). In questa prospettiva, il vincolo intercorrente, ai sensi dell'art. 6 comma 3° Legge n. 689/1981, tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui l'amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale;
a quest'ultimo, pertanto, non è riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co-obbligato solidale (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 27 luglio 2007, n. 16661; in senso conforme Cassazione civile, sez. II, 6 aprile 2011 n. 7884 ).
Dunque, il fatto che non sia stato indicato il coobbligato solidale non è rilevante ai fini della responsabilità dell'autore materiale.
Col quinto motivo di appello sub E), l'appellante contesta poi la natura di periodico di partito o di sindacato del periodico “Lotta comunista”.
In realtà, il periodico “Lotta comunista” si prefigge di diffondere un'ideologia politica, come tale facente capo ad un gruppo di persone, dotato di un'organizzazione e di una certa disponibilità economica, necessaria quantomeno alla stampa del periodico, nonché di uno scopo, che è appunto quello di diffondere l'ideologia
7 / 9 politica che accomuna le persone;
nella stessa prima pagina del periodico, invero, si legge che esso è “organo dei gruppi leninisti della sinistra comunista”.
Da ultimo, col sesto motivo d'appello sub F), l'appellante lamenta
l'incostituzionalità degli art. 31 lett. b), 113 comma 3 e 132 lett. d) Legge Regione
Toscana 62/2018 cit., per eccesso di delega rispetto all'art. 3 Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 di “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”, che dispone che “
1. Non è necessaria alcuna autorizzazione: … b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa…”.
Tuttavia, le norme della Legge Regione Toscana 62/2018 cit. non prevedono alcuna autorizzazione ma semplicemente una comunicazione allo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP); dunque, in tale normativa, non vi è alcuna incostituzionalità per eccesso di delega.
In conclusione, nel merito, pur dovendosi annullare la sentenza impugnata per come supra evidenziato, nel merito, l'opposizione risulta infondata e l'appello deve essere rigettato;
pertanto, le ordinanze impugnate devono essere confermate.
* * * * * * *
Tenuto conto della carenza motivazionale della sentenza appellata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
Dal momento che, tuttavia, l'appello è stato rigettato, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 costituente il
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (TUSG), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti affinché la parte appellante debba versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Pt_2
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis del citato art. 3 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice dell'appello,
8 / 9 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, annulla la sentenza appellata;
nel merito, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le ordinanze-ingiunzione oggetto di opposizione;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Siena, 28 gennaio 2025
Il giudice
Dott. Michele Moggi
9 / 9
Sezione Unica Civile
N. 1375/2024 R.G.
Oggetto della causa: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
(escluse sanzioni per em
All'udienza del 28 gennaio 2025, alle ore 10.47, innanzi al Giudice dott. Michele Moggi chiamata la causa tra
(Avv. MORONI FABRIZIO ) Parte_1
APPELLANTE
e
(Avv. LA VALLE SARA ) Controparte_1
APPELLATO sono comparsi: per , l'Avv. Fabrizio Moroni e l'Avv. Parte_1
Piergiorgio Lenoci;
per l'Avv. Sara La Valle;
Controparte_1
i procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai propri atti e concludono come in essi indicato.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Quindi, alle ore 15.30, in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione
1 / 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice dell'appello, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Michele
Moggi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1375/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Fabrizio Moroni e dall'Avv. Piergiorgio Lenoci, presso il cui studio in Livorno, Via G. Marradi n. 14, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE nei confronti di
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in Controparte_1 P.IVA_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sara La Valle e dall'Avv.
Anna Sardelli, elettivamente domiciliato in Piazza Il Campo n. 1 CP_1
APPELLATO avente ad oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 / 9 Con ricorso tempestivamente depositato dinanzi al Giudice di Pace di CP_1 [...]
proponeva opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione n. Parte_1
228/2023 e n. 233/2023, notificate il 3.8.2023, con ciascuna delle quali le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 1250,00 oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 31 comma 1, sanzionato dall'art. 113 comma 3 lett. b) punto 3
Legge Regione Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (c.d. Codice del Commercio) perché il giorno 22.7.2023, alle ore 11.37 in Via di Città n. 1, e poi alle ore CP_1
15.39 in Piazza Salimbeni, “nella sua qualità di attivista politico effettuava la CP_1
vendita del mensile Lotta Comunista, omettendo di comunicare al Suap competente per territorio la predetta vendita in forma ambulante di quotidiani di partito che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica”; concludeva per l'annullamento delle ordinanze-ingiunzioni, previa sospensione, con vittoria di spese.
L'amministrazione si costituiva contestando l'opposizione avversaria.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 207/2024 del 13.6.2024, rigettava l'opposizione e convalidava il provvedimento opposto, disponendo la rateizzazione del pagamento.
Avverso tale sentenza, notificata, proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato il 12.7.2024 dinanzi al Tribunale di Siena sulla base dei seguenti motivi: A) nullità della sentenza per difetto di motivazione;
B) mancata contestazione immediata;
C) erronea individuazione del soggetto responsabile della violazione della sanzione amministrativa;
D) mancata individuazione del soggetto legato da vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 6 Legge 689/81; E) natura di periodico di partito o di sindacato;
F) incostituzionalità dell'art. 3 lett. b) Legge
Regione Toscana 62/2018; così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, - in via preliminare dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art. 161 c.p.c. poiché priva di motivazione per le ragioni esposte in premessa;
- in via principale, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione per le ragioni esposte in premessa al presente atto e dichiarare altresì la nullità, l'annullabilità o l'invalidità dell'atto di accertamento relativo alla sanzione
3 / 9 amministrativa. - In subordine, accogliere l'istanza di incostituzionalità per i motivi esposti in premessa. Con vittoria di spese di entrambi i giudizi e con salvezza di ogni altro diritto.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, l'appellato si costituiva Controparte_1
in giudizio, contestava l'appello avversario e così concludeva: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale civile di Siena, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le motivazioni tutte sopra illustrate, respingere integralmente l'appello proposto dalla sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che Parte_1
destituito del benché minimo fondamento giuridico, confermando in ogni sua parte la sentenza N. 207/2024 pronunciata in relazione al Giudizio N. RG 2092/2023 dal
Giudice di Pace di - Giudice Dr.ssa Elena Mereu -, in data 13/06/2024 e CP_1
pubblicata, nella medesima data, mediante deposito in Cancelleria. Con vittoria di spese e competenze del presente Giudizio”.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza del 13.11.2024, alla successiva udienza di discussione ex artt. 420 e 437 c.p.c. del 28.1.2024, il Tribunale, acquisito il fascicolo di primo grado, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
* * * * * * *
Col primo motivo di appello, sub A), l'appellante lamenta la nullità della Pt_1
sentenza per difetto di motivazione, evidenziando che tale motivazione si esauriva nella frase “ritenuta infondata l'opposizione proposta da parte ricorrente”.
Sotto questo profilo, l'appello è certamente fondato, in quanto la sentenza costituisce un acritico rigetto della tesi sostenuta dall'opponente, priva di qualunque indicazione delle ragioni di fatto e diritto della decisione (per l'ipotesi di sentenza nulla, in quanto motivata per relationem, mediante mera adesione acritica all'atto d'impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione cfr. Cassazione civile, sez. V, 14 ottobre 2015 n. 20648).
4 / 9 Peraltro, il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, tassativamente indicati, che ai sensi dell'art. 354
c.p.c., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che
è privo di rilevanza costituzionale (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. lavoro, 17 giugno 2014, n. 13733).
Si deve quindi passare ad esaminare nel merito le ragioni dell'originaria opposizione, riproposte quali motivi d'appello.
Col secondo motivo di appello, sub B), l'appellante lamenta la mancata contestazione immediata del verbale di accertamento della violazione e la generica indicazione delle ragioni di tale mancata contestazione.
Si deve in proposito premettere che i due verbali riportano la seguente dicitura: “la violazione non è stata contestata immediatamente causa: contestata direttamente al trasgressore ma notificata successivamente, sulla base delle risultanze di indagini effettuate presso gli uffici competenti”. Si tratta di una dicitura contraddittoria in quanto, ai sensi dell'art. 14 Legge 689/81, rubricato “Contestazione e notificazione” la notificazione è alternativa alla contestazione immediata e deve essere effettuata quando la contestazione immediata non è possibile: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente … Se non è avvenuta la contestazione immediata …, gli estremi della violazione debbono essere notificati…”. Da tale dicitura, quindi, si deve ipotizzare che gli agenti abbiano informalmente comunicato all'odierna appellante la violazione per la quale avrebbero elevato la contravvenzione ma poi, in mancanza di una vera e propria contestazione immediata, abbiano successivamente notificato il verbale di accertamento.
Tuttavia, secondo quanto evidenziato in giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non
5 / 9 costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto (cfr. Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 19 luglio 2024, n. 19957; Cassazione civile, sez. II, 29 dicembre 2009, n. 27508).
Nel caso di specie, come detto, il verbale è stato quindi regolarmente notificato e, pertanto, non si è verificata alcuna nullità; peraltro, è anche ragionevole ritenere che non vi fosse la possibilità di contestare immediatamente la violazione, dovendosi procedere in ufficio proprio all'accertamento della comunicazione al SUAP oggetto della violazione.
Col terzo motivo di appello, sub C), l'appellante lamenta l'erronea individuazione del soggetto responsabile della violazione amministrativa, evidenziando che essa non era l'editrice del periodico distribuito ma solo una volontaria che si adoperava per la diffusione del periodico stesso.
Si deve in proposito considerare che la Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, costituente il c.d. “Codice del Commercio”, prevede all'art. 31, sotto la rubrica
“Forme particolari di distribuzione di quotidiani e periodici”, che “
1. Sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio: … ; b) la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa…” e, all'art. 113, sotto la rubrica“Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all'ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica
e per le forme speciali di commercio al dettaglio”, che “3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 chiunque violi: … b) le disposizioni in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui ai seguenti articoli: … 3) articolo 31…”.
L'utilizzo dell'espressione “chiunque”, espressione assolutamente generica ed onnicomprensiva, induce a ritenere che il soggetto passivo della sanzione sia qualunque soggetto contribuisca, con la propria condotta, alla violazione della norma
6 / 9 e, quindi, non solo l'editore ma anche lo stesso volontario che distribuisce il quotidiano o il periodico in forma ambulante.
Col quarto motivo d'appello sub D), l'appellante lamenta poi la mancata individuazione del soggetto legato da vincolo di solidarietà ai sensi dell'art. 6
Legge 689/81.
Tuttavia, come evidenziato in giurisprudenza, la presenza di un vincolo di solidarietà tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, ad esempio l'editore del periodico, non obbliga l'autorità amministrativa competente ad agire contro entrambi gli obbligati ma, piuttosto, le consente di agire sia contro entrambi che contro uno o l'altro di essi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 2 dicembre 2003 n. 18389; conforme, Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre 2004, n. 23783). In questa prospettiva, il vincolo intercorrente, ai sensi dell'art. 6 comma 3° Legge n. 689/1981, tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui l'amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale;
a quest'ultimo, pertanto, non è riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co-obbligato solidale (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 27 luglio 2007, n. 16661; in senso conforme Cassazione civile, sez. II, 6 aprile 2011 n. 7884 ).
Dunque, il fatto che non sia stato indicato il coobbligato solidale non è rilevante ai fini della responsabilità dell'autore materiale.
Col quinto motivo di appello sub E), l'appellante contesta poi la natura di periodico di partito o di sindacato del periodico “Lotta comunista”.
In realtà, il periodico “Lotta comunista” si prefigge di diffondere un'ideologia politica, come tale facente capo ad un gruppo di persone, dotato di un'organizzazione e di una certa disponibilità economica, necessaria quantomeno alla stampa del periodico, nonché di uno scopo, che è appunto quello di diffondere l'ideologia
7 / 9 politica che accomuna le persone;
nella stessa prima pagina del periodico, invero, si legge che esso è “organo dei gruppi leninisti della sinistra comunista”.
Da ultimo, col sesto motivo d'appello sub F), l'appellante lamenta
l'incostituzionalità degli art. 31 lett. b), 113 comma 3 e 132 lett. d) Legge Regione
Toscana 62/2018 cit., per eccesso di delega rispetto all'art. 3 Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 di “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica”, che dispone che “
1. Non è necessaria alcuna autorizzazione: … b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa…”.
Tuttavia, le norme della Legge Regione Toscana 62/2018 cit. non prevedono alcuna autorizzazione ma semplicemente una comunicazione allo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP); dunque, in tale normativa, non vi è alcuna incostituzionalità per eccesso di delega.
In conclusione, nel merito, pur dovendosi annullare la sentenza impugnata per come supra evidenziato, nel merito, l'opposizione risulta infondata e l'appello deve essere rigettato;
pertanto, le ordinanze impugnate devono essere confermate.
* * * * * * *
Tenuto conto della carenza motivazionale della sentenza appellata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
Dal momento che, tuttavia, l'appello è stato rigettato, ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 costituente il
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” (TUSG), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti affinché la parte appellante debba versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Pt_2
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis del citato art. 3 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in funzione di giudice dell'appello,
8 / 9 definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, annulla la sentenza appellata;
nel merito, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma le ordinanze-ingiunzione oggetto di opposizione;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Siena, 28 gennaio 2025
Il giudice
Dott. Michele Moggi
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