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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/11/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3597 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato a [...] il [...], per sé e in qualità di titolare Persona_1 della responsabilità genitoriale di , nata a [...] il [...], Persona_2
, nata a [...] il [...] e , nata Parte_1 Parte_2
a San AO (Brasile) il 30.3.2019;
, nato a [...] il [...], per sé e in qualità di titolare della Persona_3 responsabilità genitoriale di , nata a [...] il [...], Persona_4
, nata a [...] il [...] e , nata a Persona_5 Persona_6
San AO (Brasile) il 9.2.2019;
, nata a [...], Rio Grande Do Sul (Brasile) il 16.5.1983, Controparte_1 per sé e in qualità di titolare della responsabilità genitoriale di , Persona_7 nata a [...], Pernambuco (Brasile) il 28.2.2011, nato a [...] Persona_8
(Brasile) il 5.8.2013 e , nata a [...] il [...]; Controparte_2
, nata a [...] il [...], per sé e in qualità di titolare della Controparte_3 responsabilità genitoriale di nato a [...] il [...]; Persona_9
, nata a [...] il [...], per sé e in qualità di Persona_10 titolare della responsabilità genitoriale di nata a [...] Persona_11
(Brasile) il 7.2.2018, nata a [...] il Persona_12
2.3.2020 e nata a [...] il [...]; Persona_13
1 , nata a [...] il [...]; Persona_14
, nata a [...] il [...], per sé e in qualità di titolare Controparte_4 della responsabilità genitoriale di , nato a [...], San AO (Brasile) Persona_15 il 4.2.2018; tutti difesi e rappresentati dagli Avv. Iacopo Viola e Guido Marzagalli, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Iacopo Viola come da procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_5 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_5 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_16
, nato in [...] il [...] ed emigrato in Brasile, il quale non
[...] aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che si unì in matrimonio in data Persona_16
19.01.1907 con . Controparte_6
Dal matrimonio nacquero in data 30.12.1913 e . Persona_17 Persona_18
si unì in matrimonio in data 14.4.1934 con . Da questa unione Persona_17 Persona_19 nacquero in data 11.06.1936 e , nata il [...]. Persona_20 Parte_3
si unì poi in matrimonio con in data 28.7.1956, Persona_20 Persona_21 unione dalla quale poi nacquero in data 15.10.1957 e , in Persona_22 Persona_14 data 4.12.1958.
si sposò in data 11.10.1980 con con la quale Persona_22 Persona_23 generò , nata il [...], , nato il [...] e Persona_24 Persona_1
, nato il [...]. Persona_3
2 sposò in data 23.12.1954, generando , Parte_3 Persona_25 Persona_26 nata il [...].
si unì in matrimonio in data 7.8.2010 con , unione Persona_3 Controparte_7 dalla quale nacquero , il 14.6.2015, e , nata il Persona_5 Persona_4
14.6.2015 e , nata il [...]. Persona_6
sposò , in data 2.7.2011, generando Persona_1 Persona_27 Persona_2
nata il [...], , nata il [...] e , nata
[...] Parte_1 Parte_2 il 30.3.2019.
a sua volta si sposò con in data 3.4.2011, Persona_24 Persona_28 generando con lo stesso nato il [...]. Persona_9
sposò in data 16.9.1981, matrimonio dal quale nacque Persona_14 Persona_29 [...]
in data 25.11.1982. Persona_10
a sua volta si sposò con in data Persona_10 Controparte_8
9.5.2015 , generando le figlie nata in data [...] e Persona_11 [...]
nata il [...], e nata il Persona_30 Persona_31
2.2.2023.
, unitasi in matrimonio con , in data 1.10.1980 generò Persona_26 Controparte_9
, nata il [...], a [...] volta madre di Controparte_1 Persona_7
nata il [...], nato il [...] e nata
[...] Persona_8 Controparte_2 il 20.12.2017, tutti nati dal matrimonio con celebrato in data Persona_32
22.05.2008.
Da una seconda unione di con nacque Persona_17 Controparte_10 Persona_33 in data 2.11.1946.
generò in data 26.12.1985, nata dall'unione di fatto con il Persona_33 Controparte_4 [...]
poi sposato il 17.11.2010. CP_11 si è infine sposata con in data Controparte_4 Controparte_12
03.11.2012, unione dalla quale nacque, il 4.2.2018, . Persona_15
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_4
d'Italia di San AO (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun Parte_4 fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_5 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via
3 principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna;
in via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede non ha depositato conclusioni.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 02 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San Gregorio D'Ippona (CZ) circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minori pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
4 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_16 agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_5 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il
5 diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San AO (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la natura delle questioni trattate Controparte_5 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 06.11.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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