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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 380/2024 R.G, avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Anita Stuppia
CONTRO
nata a [...] il giorno 1 agosto 1963, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Franca Carapezza.
Con la partecipazione del P.M.
Conclusioni delle parti.
Per il ricorrente:
“1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio concordatario tra il SI. Parte_1
e la SI.ra .
[...] Controparte_1
a) Conseguentemente e per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Caltanissetta, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2. Riconoscere non dovuto l'assegno divorzile a carico del Ricorrente stante la mancata dimostrazione della condizione di difficoltà economica della Resistente, la quale non solo non ha depositato la documentazione post Cartabia all'atto della costituzione ma non vi ha nemmeno provveduto successivamente ed a seguito dell'Ordinanza Presidenziale del 08.06.2024, non consentendo all'Ill.mo Tribunale di valutare la sua situazione economica e compararla con quella di parte ricorrente. Peraltro, anche l'esito dell'istruttoria ha confermato il nostro assunto;
infatti, il testimone escusso – SI. Testimone_1
fratello della resistente – ha reso delle dichiarazioni molto contraddittorie: dapprima confermando la circostanza che la sorella viene aiutata economicamente da lui e dalla madre e successivamente precisando che questi soldi vengono dati al bisogno (cfr.
Verbale del 26.09.2024), ciò sta di certo a significare che non viene erogato un contributo mensile da parte del fratello e della mamma perché la resistente vive in uno stato di indigenza economica, ma soltanto in alcune situazioni particolari di temporanea difficoltà;
a) Conseguentemente e per l'effetto disporre la restituzione delle somme versate dal Ricorrente dalla data del deposito del ricorso fino alla Sentenza, così come già chiesto nel Ricorso che ha introdotto il presente giudizio. (…) Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Per la convenuta:
“1. pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai sig.ri e , contratto Controparte_1 Parte_1
in Caltanissetta in data 1 luglio 2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 131, P.II, S.A, Vol. 1, anno 2000.
2. Confermare l'assegno divorzile in favore della sig.ra , Controparte_1 nella misura di € 300,00 mensile o in quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, sussistendo i presupposti previsti dalla normativa vigente, assegno mensile da corrispondere alla medesima entro il quinto giorno di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
3. Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello Stato Civile di
Caltanissetta, affinché proceda alle annotazioni prescritte dalla legge.
4. Con vittoria di spese e compensi.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 29 febbraio 2024, Parte_1
esponeva: - di avere contratto matrimonio concordatario con a Caltanissetta il Controparte_1 giorno 1 luglio 2000, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2000, parte II, serie A, n. 131;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che, con decreto n. 1179/2021 del 17/2/2021, il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso, con cui era stata prevista l'assegnazione alla moglie della casa coniugale e l'obbligo a carico del marito di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 300,00;
- che, dopo la separazione, la moglie era rimasta a vivere nella casa familiare, di sua proprietà, mentre lui si era trasferito nella casa di abitazione materna, non essendo in grado di prendere una casa in locazione;
-che la che manteneva un tenore di vita elevato rispetto alla ridotta capacità CP_1
economica dichiarata in sede di separazione, era titolare, oltre che della ex casa familiare, di altri immobili, come un terreno di mq.
2.600 coltivato a mandorleto, acquistato dopo la separazione.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la condanna della alla restituzione delle somme ricevute a titolo di assegno di mantenimento, dalla CP_1 data di proposizione del ricorso fino a quella della sentenza, nonché l'accertamento della insussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile.
Tempestivamente costituitasi, aderiva alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio e, in via riconvenzionale, chiedeva il riconoscimento in proprio favore un assegno divorzile di euro 300,00 al mese.
A sostegno la difesa deduceva che, per scelta operata unitamente al coniuge, durante i venti anni di convivenza la si era dedicata esclusivamente alla cura della famiglia, senza CP_1
mai lavorare, in tal modo rinunciando a qualsiasi aspirazione di realizzazione personale, per cui data l'età raggiunta (sessantuno anni) era estremamente difficile che potesse inserirsi nel mondo del lavoro. Quanto agli immobili richiamati in ricorso, la difesa dichiarava che trattavasi di quote di comproprietà superficiaria su due unità, una delle quali gravata dal diritto di abitazione in favore della madre, e di un terreno, specificando che le erano pervenuti per successione ereditaria dal padre. Conclusivamente, la convenuta deduceva di vivere con il modesto assegno di mantenimento versatole dal coniuge e con l'aiuto economico dei propri familiari, la madre ed il fratello.
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza del 28 maggio 2024, sentite le parti, il presidente esperiva, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. La causa era istruita con produzioni documentali e prova testimoniale;
con ordinanza del 2 novembre 2024 veniva rinviata in vista della la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c; con ordinanza in data 8 maggio
2025, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, era posta in decisione.
Il PM nulla osservava.
Ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia meritevole di accoglimento, essendo decorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione personale ed essendo evidente, alla stregua delle rispettive allegazioni e dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, che non è possibile ricostituire tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod, perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Caltanissetta dell'anno 2000, parte II, Serie A, n. 131.
La domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile formulata dalla convenuta
è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, per le ragioni di cui appresso.
Preliminarmente, appare opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione in materia di assegno di divorzio, secondo cui il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della
l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (cfr. Cass. Civ. n. 26682 del 2021).
Pertanto, superato il criterio di valutazione connesso al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, la giurisprudenza ha affermato che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (Cass., Sezioni Unite Civili, n. 18278 dell'11.7.2018).
Con riguardo alla fattispecie in esame, si rileva preliminarmente che con l'accordo di separazione consensuale il marito, in ragione della riconosciuta indisponibilità di mezzi economici da parte della moglie, ha assunto l'obbligo di versare alla predetta un assegno mensile di euro 300,00.
Dagli elementi acquisiti nel presente giudizio, attraverso le allegazioni delle parti e le prove dedotte, si ricava che la situazione descritta non è mutata, posto che la moglie - che in costanza di matrimonio non ha mai lavorato, come concordemente riferito dalle parti in udienza
- continua a non avere la disponibilità di adeguati mezzi economici e, in ragione dell'età raggiunta e delle notorie difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro in una realtà economicamente depressa come quella locale, non è in grado di procurarseli per ragioni obiettive. Dall'ultima dichiarazione fiscale presentata dalla predetta (redditi del 2024) emerge un reddito lordo di poco inferiore ad euro 4.000,00. Dagli estratti conto bancari emergono entrate in linea con quanto riferito.
La circostanza relativa alla indisponibilità di mezzi economici adeguati trova conferma nelle dichiarazioni del teste fratello della convenuta, il quale ha riferito Testimone_1 dell'aiuto economico che lui stesso e la madre assicurano alla sorella, mediante erogazione delle somme di volta in volta occorrenti al fine di consentirle di fare la spesa o pagare qualche bolletta.
Sull'attendibilità del predetto testimone non possono essere avanzati dubbi, attesa la spontaneità e coerenza delle sue dichiarazioni - anche rispetto alla documentazione bancaria acquisita, da cui emergono sporadici versamenti da parte dei familiari, mediante bonifico, sul conto corrente intestato alla convenuta - ed in mancanza di elementi concreti che depongano per il contrario.
A differenza di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il fatto che il teste abbia specificato che l'aiuto è garantito al bisogno non determina una contraddizione, non avendo il predetto in precedenza riferito di una erogazione mensile.
Inoltre, non può assumere rilevanza il fatto, pure richiamato dalla difesa dello Parte_1
che dopo la separazione la abbia acquisito per successione ereditaria dal padre un terreno CP_1 e due unità immobiliari, queste ultime pro quota, non risultando che dai suddetti immobili derivi alcun reddito.
In ultimo, si rileva la inammissibilità delle nuove allegazioni operate dalla difesa del ricorrente con la comparsa conclusionale, ma anche della nuova produzione documentale effettuata il 25/1/2025, con le note di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, tale produzione appare irrilevante, trattandosi di set informativo relativo ad una polizza assicurativa non riferibile alla convenuta.
A fronte della descritta situazione della convenuta, si riscontra una situazione economico reddituale del marito notevolmente migliore, percependo il predetto, in forza del rapporto di lavoro indicato (collaboratore scolastico), una retribuzione mensile netta di poco superiore ad euro 1.400,00, come dallo stesso dichiarato in udienza, ed un reddito complessivo medio lordo, riferito agli ultimi tre anni, di euro 21.000,00, come si evince dalla documentazione fiscale prodotta. A quanto sopra, va aggiunto che lo Parte_1 dispone di un'apprezzabile somma di denaro, investita in titoli finanziari, per un ammontare parti a circa euro 50.000,00, come da documentazione bancaria allegata dalla controparte, non contestata nel contenuto.
In considerazione di quanto osservato circa la sperequazione della situazione economico reddituale delle parti, nonché avuto riguardo alla prassi seguita durante il lungo periodo di convivenza matrimoniale (venti anni), secondo cui la moglie attendeva alle incombenze domestiche, mentre il marito con il suo lavoro provvedeva al mantenimento della famiglia, ma considerato anche l'apporto economico assicurato dalla prima attraverso la destinazione dell'immobile in sua proprietà a casa familiare, si ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore della di un assegno CP_1
di divorzio, il cui ammontare va determinato in euro 300,00, ossia in misura pari a quella prevista in sede di separazione. Tale somma appare congrua alla stregua della situazione descritta e del fatto che la continua ad abitare nella ex casa familiare. CP_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda riconvenzionale della convenuta deve essere accolta.
In ragione di quanto sopra ed avuto riguardo al fatto che l'obbligazione relativa all'assegno di mantenimento prevista con l'accordo di separazione consensuale non è stata revocata in fase istruttoria, la domanda del ricorrente volta ad ottenere la restituzione delle somme versate a tale titolo deve essere respinta, in quanto infondata. In forza del principio legale della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Parte_2 Controparte_1
Caltanissetta il giorno 1 luglio 2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Caltanissetta dell'anno 2000, parte II, Serie A, n. 131; rigetta la domanda di volta ad ottenere la condanna della controparte Parte_1
alla restituzione delle somme ricevute a titolo di assegno di mantenimento;
in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna il predetto ricorrente al pagamento, in favore di entro il giorno cinque di ogni mese, di un assegno Controparte_1
di euro 300,00, con la rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo;
condanna alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del Parte_1
giudizio, che liquida in euro in euro 4.000,00, oltre ad IVA e CNPA.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto