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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2955 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 17/04/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Pansini per la parte convenuta Avv. Lo Guarro in presenza
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 17/04/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2955 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 18/12/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
C.F. ), Parte_12 C.F._12
con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
1 (C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
Le parti ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il
[...]
esponendo di essere insegnanti con contratto a Controparte_1
tempo determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale negli anni specificati in ricorso
Hanno chiesto accertarsi il diritto, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto,
previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha eccepito la Controparte_1
prescrizione e chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto che nel caso di riconoscimento del CP_1
diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
2 1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2. Le parti ricorrenti, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal hanno provato di avere svolto CP_1
incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
3. La S.C. ha ritenuto che per i docenti ancora inseriti nel sistema scolastico la 'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, alla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica nella pronuncia citata: Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente
3 successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio Il
DPCM 28.11.2016 (disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato su
GU n.281 del 1-12-2016) ha previsto (articolo 5, comma 2) “
1. I
soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione
web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti
beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30
novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la
registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web
dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Il ricorso è stato notificato il 2.1.2025. I ricorrenti hanno prodotto le rispettive diffide inviate via Pec al che hanno interrotto CP_1
tempestivamente la prescrizione, fatta eccezione per i bonus richiesti per l'anno 2018/2019 dai seguenti ricorrenti: (diffida del Parte_2
5.2.2024); (diffida del 15.1.2024); (diffida Parte_5 Parte_8
del 2.2.2024); (diffida del 5.2.2024) Parte_11
5. Pertanto la Carta Docente spetta alle parti ricorrenti per gli anni scolastici indicati, fatta eccezione per i periodi prescritti. La Cassazione,
quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
4 diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e
per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. Non è contestato che le parti ricorrenti risultano essere alla data odierna “interne” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritte in GPS e/o titolari di contratto a tempo determinato o intederminato attualmente in corso.
7. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
8. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il
5 conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
9. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni, con le eccezioni sopra menzionate per i periodi prescritti.
10. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, e dell'assistenza di una pluralità di parti con la medesima posizione processuale, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici a. , per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024;
b. , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023;
c. , per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
6 d. , per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_4
2023/2024;
e. , per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_5
2020/2021;
f. , per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_6
2023/2024;
g. , per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_7
2023/2024;
h. , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
i. , per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_9
2023/2024;
, per gli anni scolastici 2022/2023 e Controparte_3
2023/2024;
, per gli anni scolastici, 2019/2020, Controparte_4
2020/2021 e 2021/2022;
l. , per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_12
2023/2024.
2) Condanna il convenuto ad erogare alle parti ricorrenti la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 4.017,00 per compensi professionali, € 259 per contributo unificato, oltre al
7 rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Verona, 17/04/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
8
SEZIONE LAVORO
Causa n. 2955 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 17/04/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente Avv. Pansini per la parte convenuta Avv. Lo Guarro in presenza
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 17/04/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2955 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 18/12/2024
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4
C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. ), Parte_6 C.F._6
(C.F. ), Parte_7 C.F._7
(C.F. ), Parte_8 C.F._8
C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
C.F. ), Parte_12 C.F._12
con il patrocinio dell'avv. PANSINI ANDREA
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
1 (C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
Le parti ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il
[...]
esponendo di essere insegnanti con contratto a Controparte_1
tempo determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale negli anni specificati in ricorso
Hanno chiesto accertarsi il diritto, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto,
previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha eccepito la Controparte_1
prescrizione e chiesto il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto che nel caso di riconoscimento del CP_1
diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
2 1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2. Le parti ricorrenti, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal hanno provato di avere svolto CP_1
incarichi annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C.
3. La S.C. ha ritenuto che per i docenti ancora inseriti nel sistema scolastico la 'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, alla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica nella pronuncia citata: Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente
3 successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio Il
DPCM 28.11.2016 (disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato su
GU n.281 del 1-12-2016) ha previsto (articolo 5, comma 2) “
1. I
soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione
web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti
beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30
novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la
registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web
dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
4. Il ricorso è stato notificato il 2.1.2025. I ricorrenti hanno prodotto le rispettive diffide inviate via Pec al che hanno interrotto CP_1
tempestivamente la prescrizione, fatta eccezione per i bonus richiesti per l'anno 2018/2019 dai seguenti ricorrenti: (diffida del Parte_2
5.2.2024); (diffida del 15.1.2024); (diffida Parte_5 Parte_8
del 2.2.2024); (diffida del 5.2.2024) Parte_11
5. Pertanto la Carta Docente spetta alle parti ricorrenti per gli anni scolastici indicati, fatta eccezione per i periodi prescritti. La Cassazione,
quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente
riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
4 diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e
per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. Non è contestato che le parti ricorrenti risultano essere alla data odierna “interne” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritte in GPS e/o titolari di contratto a tempo determinato o intederminato attualmente in corso.
7. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
8. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il
5 conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
9. Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra precisati con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio elencati nelle conclusioni, con le eccezioni sopra menzionate per i periodi prescritti.
10. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, e dell'assistenza di una pluralità di parti con la medesima posizione processuale, seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici a. , per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022; 2022/2023 e 2023/2024;
b. , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2022/2023;
c. , per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; Parte_3
6 d. , per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_4
2023/2024;
e. , per gli anni scolastici 2019/2020 e Parte_5
2020/2021;
f. , per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_6
2023/2024;
g. , per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e Parte_7
2023/2024;
h. , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
i. , per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_9
2023/2024;
, per gli anni scolastici 2022/2023 e Controparte_3
2023/2024;
, per gli anni scolastici, 2019/2020, Controparte_4
2020/2021 e 2021/2022;
l. , per gli anni scolastici 2022/2023 e Parte_12
2023/2024.
2) Condanna il convenuto ad erogare alle parti ricorrenti la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi € 4.017,00 per compensi professionali, € 259 per contributo unificato, oltre al
7 rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Verona, 17/04/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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