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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4594/2023 R.G.; tra
a
, rappresentata e difesa dall'Avv. Lara Valzano - Parte_1
appellante;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Pesare - appellato; Parte_2
nonché
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Novembre – altro Parte_3
appellato processuale “adesivo” alle istanze di;
Pt_4
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1320/2023 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 19 marzo 2025) è stata fissata udienza di discussione ex artt. 350 terzo comma, 350-bis primo comma, 281-sexies c.p.c., con trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha impugnato la sentenza di primo grado con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Taranto, pronunciandosi sulla domanda introdotta da
[...]
con atto di opposizione redatto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ha annullato la Parte_2
1 cartella di pagamento n. 10620120000344778, emessa dall' per Controparte_1
importi iscritti al ruolo esattoriale dal per il pagamento di verbali Parte_3
di contestazione di violazioni al C.d.S. elevati nei confronti del Pt_2
L'appellante ha dedotto che:
-il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda sollevata dalla deducente, alla luce di quanto disposto dal comma 4 bis dell'art.12 del d.P.R. n. 602/1973, così come novellato dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021;
-il Giudice di Pace ha accolto la domanda pur in mancanza di prova della sussistenza di almeno una delle ipotesi di pregiudizio richieste dalla legge ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo;
-il Giudice di primo grado ha dichiarato prescritto il diritto a riscuotere la somma portata dalla cartella di pagamento impugnata nonostante fosse stata prodotta in giudizio la relata della stessa, regolarmente ricevuta dal e non contestata;
Pt_2
-l'appellato non ha contestato la circostanza della proposizione dell'istanza di rateizzazione del debito e, conseguentemente, tale fatto, di cui lo stesso primo
Giudice ammette il valore interruttivo del decorso del termine della prescrizione del credito, deve considerarsi riconosciuto ex art.115 c.p.c.
L'appellante ha quindi concluso per riforma della sentenza impugnata con accoglimento delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado e rigetto dell'atto di opposizione, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Il ha condiviso le eccezioni formulate dall' Parte_3 Controparte_1
ed ha riproposto l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, esponendo che l'opposizione doveva essere proposta entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento, trattandosi di azione con effetto recuperatorio.
Nel merito, ha inoltre dedotto che:
2 -la cartella di pagamento per cui è giudizio è stata generata da violazioni del C.d.S., sanzionate a mezzo del verbale 14412 del 29.02.2008, regolarmente notificato in data
25.11.2008;
-tale verbale di contestazione, non essendo stato oblato o impugnato nei termini, è stato iscritto a ruolo con il n. 989, reso il 02.12.2011, e la rispettiva cartella di pagamento, n. 10620120000344778000, è stata notificata il 25.02.2011;
-l'ente deducente ha concluso il procedimento nel rispetto del termine quinquennale previsto dalla L. n.689/1991.
L'Ente Comunale ha quindi concluso per l'accoglimento dei motivi di appello così come formulati da , con riforma della sentenza Parte_1
impugnata e condanna dell'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite.
ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, deducendo che: Parte_2
-il Giudice di Pace ha giustamente ritenuto che il giudizio di opposizione fosse stato correttamente introdotto;
-il deducente ha impugnato la cartella di pagamento n.10620120000344778 sulla scorta di un favorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità, che riteneva impugnabile l'estratto di ruolo, facendo valere la tutela del contribuente avverso vizi di notifica delle cartelle esattoriali di cui lo stesso fosse venuto a conoscenza a mezzo di rilascio di estratto di ruolo da parte dell'Agente per la Riscossione, in conformità ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, comma terzo, del D.Lgs. n.
546/1992;
-la Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n.146/2021, è entrata in vigore in pendenza del giudizio di primo grado, così come nel corso del giudizio sono intervenute le successive pronunce della S.C.C. in materia;
-il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto estinto il credito e il diritto dell'ente impositore di avanzare qualsiasi richiesta di pagamento ed ha correttamente giudicato decaduto l'agente della riscossione dal diritto di procedere al recupero del credito riportato nella cartella di pagamento;
3 -la cartella di pagamento n.10620120000344778 è stata presuntivamente notificata al deducente il 25.02.2012 e in seguito a tale data non è stato notificato al debitore alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione;
-la cartella di pagamento si prescrive nel termine previsto per la sanzione/tributo in essa riportato;
-il ruolo n. 000989/2021, contenuto nella cartella di pagamento impugnata, porta come titolo esecutivo una sanzione amministrativa, per cui opera “ex lege” un termine di prescrizione di cinque anni dall'emissione e/o notifica;
-l'istanza di rateizzazione è inidonea ad essere interpretata come volontà del debitore di riconoscere il debito o rinunciare ad agire e non produce effetto interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
L'appellato ha concluso per il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
*** *** ***
Il Tribunale rileva – preliminarmente – che il ha introdotto il giudizio n.4628- Pt_2
2022 dinanzi al Giudice di Pace di Taranto, dopo la pronuncia declinatoria della competenza per territorio da parte del Giudice di Pace di (sentenza n.3609- Pt_3
2022), deducendo i seguenti motivi:
-nullità e/o illegittimità dell'estratto di ruolo n.989-2012, per l'importo di €74,00, addebitato dal a titolo di sanzione per violazione al Codice della Parte_3
Strada, contestata nel 2008, conosciuto casualmente a seguito di istanza di accesso agli atti presentata presso , Controparte_2
-nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n.10620120000344778 emessa per l'importo di €131,88, presuntivamente notificata il 25.02.2012;
-mancanza di richieste di pagamento e/o di atti interruttivi del termine di prescrizione, successivi all'anno 2012;
-inesistenza della pretesa impositiva per intervenuta estinzione, conseguente alla prescrizione quinquennale.
Per il primo motivo, , con adesione difensiva dell'Ente impositore, aveva Pt_4 sollevato eccezione di inammissibilità della domanda alla luce dell'art.
3-bis DL 146-
4 2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n.215-2021, che ha novellato l'art.12 dPR 602-1973 inserendo il comma 4-bis secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni. ha riproposto l'eccezione come motivo di gravame. Controparte_3
L'esame del motivo di impugnazione non può che essere agganciato alla sentenza n.26283 del 6 settembre 2022, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione.
Per quanto di rilevanza nel giudizio, si riportano i seguenti passi motivazionali: “il legislatore, il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che « il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente
notificatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce ingiudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di
appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per
la riscossione di somme allo stessodovute dai soggetti pubblici di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'eco nomia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto
delle verifiche di cui all'art. 48bis del presente decreto o infine per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica, amministrazione».
La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n.
602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n.
5 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n.
22018/17).
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche
l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n.
31240/19) (…)”.
La Suprema Corte ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto:
"In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inse rito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l' art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4bis, si applica
ai processi pendenti, poiché spe- cifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del
ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono
manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in rife rimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.,
6 quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU
e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".
Il Giudice di Pace avrebbe dovuto esaminare l'eccezione sollevata da ed Pt_4 applicare al giudizio – in corso – il principio affermato dalle Sezioni Unite.
Tuttavia, ove il primo Giudice avesse esaminato la suddetta eccezione, non sarebbe venuta meno la fondatezza dell'opposizione del proposta anche ai sensi Pt_2 dell'art.615 cpc per far valere l'estinzione della pretesa impositiva.
In termini generali, va osservato quanto segue.
Le opposizioni ad ordinanze-ingiunzione emesse per il pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni delle prescrizioni del Codice della Strada sono regolate dal combinato disposto degli articoli 205 CdS -6-7 Decreto Legislativo n.150/2011; tali norme consentono di individuare il Giudice competente, il rito applicabile ed il termine per la proposizione, a pena di decadenza, salvi comunque i casi regolati dagli articoli 615-617 cpc, in presenza dei relativi presupposti (come si dirà infra).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che:
“l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada;
il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento” (cfr. Cass. Sezioni Unite 22 settembre 2017 n.22080);
-la tutela dei diritti del destinatario della cartella di pagamento è assicurata da un lato mediante il cd. rimedio "recuperatorio" dell'opposizione al verbale mai notificatogli, da esperire nelle forme e nei termini di cui alla L. n. 689 del 1981 (oggi, del D.Lgs. n. 150 del 2011) e dall'altro lato mediante i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c..
"Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al fatto
7 estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 c.p.c.. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale" (punto 8.2 della sentenza delle S.U. n. 22080/2017);
-“qualora il ricorrente, con l'opposizione cd. recuperatoria al verbale di contestazione dell'infrazione al Codice della Strada proponga anche censure relative alla cartella esattoriale o comunque concernenti fatti verificatisi successivamente al predetto verbale, le stesse – pur potendo essere in concreto formulate con un unico atto di opposizione – soggiacciono tuttavia ai termini previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.; di conseguenza, i vizi afferenti il procedimento di notificazione della cartella di pagamento possono essere esaminati soltanto a condizione che il ricorso sia stato proposto nel termine di 20 giorni dalla notificazione della cartella medesima, mentre l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria può essere fatta valere senza termine, in quanto trattasi di censura inquadrabile nell'ambito dell'art. 615 c.p.c.” (cfr. Cass., sez.II 4 settembre 2019 n.22094).
Di recente, Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 18152 del 02/07/2024, ha statuito che: “ le
Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato (cfr. SU n. 22080/2017) che < ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ..
Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di
8 questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ.; nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire (…)”””
Sulla scorta di quanto esposto, deve ritenersi che il CA si sia avvalso del rimedio previsto dall'art.615 cpc al fine di ottenere l'accertamento di estinzione per prescrizione quinquennale ovvero l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo per un effetto estintivo prodottosi dopo la notifica della cartella.
La documentazione allegata in atti da parte opposta (poi, appellante) ha dimostrato che la cartella di pagamento, per la riscossione della sanzione e degli accessori conseguenti a violazione al Codice della Strada (del 2008), è stata notificata il
25.02.2012.
L'opponente ha eccepito la prescrizione quinquennale mancando atti interruttivi successivi al 2012.
Le parti opposte, onde superare l'eccezione, hanno richiamato, in termini di
contro
- eccezione, un piano di rateizzazione del debito esattoriale con valenza interruttiva del termine di prescrizione.
Le emergenze documentali non sono risultate – però - esaustive ed univoche sul piano della prova della
contro
-eccezione, ovvero, della dichiarazione ricognitiva del debito da parte del proprio con riferimento al credito sanzionatorio del 2008, Pt_2 con le successive maggiorazioni di legge, della domanda di pagamento rateale, delle scadenze previste (da cui far decorrere il nuovo termine di prescrizione).
Il Tribunale è a conoscenza del recente arresto della Suprema Corte (ord.n.27504-
2024) in punto di interruzione del termine di prescrizione ex art.2944 c.c. per effetto dell'istanza di rateizzazione da parte del contribuente;
nondimeno, perché possa valutarsi nel giudizio l'effetto interruttivo è necessaria la prova documentale sul fatto addotto dall'Agenzia di riscossione o dall'Ente impositore;
al riguardo, correttamente il Giudice di Pace ha superato la
contro
-eccezione rilevando la mancata produzione della domanda di rateizzazione.
9 In conclusione, il con lo stesso atto di opposizione, ha impugnato l'estratto di Pt_2 ruolo in maniera inammissibile ed ha fondatamente eccepito la prescrizione del credito risultante dalla cartella notificata il 25.02.2012, in ragione della mancanza di atti interruttivi successivi;
pertanto, posto che il Giudice di Pace ha dichiarato l'estinzione del credito perché prescritto, con accertamento assorbente rispetto all'impugnazione dell'estratto di ruolo, non può esservi alcuna riforma della pronuncia di primo grado.
Il Tribunale, secondo il disposto dell'art.92 comma 2 cpc (come interpretato da Corte
Cost.n.77-2018), ravvisa i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.4594-2023 RG, fra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.1320/2023 del Giudice di Pace di Taranto, così provvede:
-accertata la fondatezza dell'opposizione ex art.615 cpc proposta da Parte_2
per prescrizione del credito iscritto a ruolo, come ritenuto in maniera
[...]
assorbente dal Giudice di Pace, rigetta l'appello;
-dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in data 6 maggio 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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