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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5200/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150002002301000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria sezione 7 in composizione monocratica di Reggio Calabria l'intimazione di pagamento n° 09420259000151005000, notificata l'11 aprile 2025 contenente, tra le tante, la richiesta di pagamento della cartella di pagamento 09420150002002301000, asseritamente notificata il 20/05/2015 - TARI anno 2011
Il ricorso era intentato
contro
Comune di Santa Eufemia di Aspromonte e Agenzia Entrate Riscossione
Eccepiva di non avere mai ricevuto 09420150002002301000, asseritamente notificata il 20/05/2015 - TARI anno 2011 e la prescrizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria in composizione monocratica sezione settima, letti gli atti e i documenti prodotti, che il ricorso sia inammissibile perché parte ricorrente non ha depositato prova dell'avvenuta notifica dello stesso alle controparti convenute in giudizio.
Non essendovi stata costituzione, nulla sulle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica sezione settima di Reggio Calabria dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
09/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
AN GIULIA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5200/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150002002301000 TARI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria sezione 7 in composizione monocratica di Reggio Calabria l'intimazione di pagamento n° 09420259000151005000, notificata l'11 aprile 2025 contenente, tra le tante, la richiesta di pagamento della cartella di pagamento 09420150002002301000, asseritamente notificata il 20/05/2015 - TARI anno 2011
Il ricorso era intentato
contro
Comune di Santa Eufemia di Aspromonte e Agenzia Entrate Riscossione
Eccepiva di non avere mai ricevuto 09420150002002301000, asseritamente notificata il 20/05/2015 - TARI anno 2011 e la prescrizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria in composizione monocratica sezione settima, letti gli atti e i documenti prodotti, che il ricorso sia inammissibile perché parte ricorrente non ha depositato prova dell'avvenuta notifica dello stesso alle controparti convenute in giudizio.
Non essendovi stata costituzione, nulla sulle spese
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica sezione settima di Reggio Calabria dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese