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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 30/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 206/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DE DONATO GIAMPIERO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ), con l'avv. CACI MARCELLO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia la Giudice:
In via di accertamento.
1. Dichiarare che la Convenuta è tenuta a risarcire i danni economici, che l'Attrice ha subito e subirà, a causa della sua condotta allegata e provata.
In via principale di merito:
2. Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1
i documenti, emersi in istruttoria, ancora in suo possesso. Parte_1
3. Dichiarare soccombente nella lite e, per l'effetto, condannarla al pagamento di spese, Controparte_1 diritti ed onorari di causa, nella misura che riterrà di giustizia, motivando l'eventuale diversa decisione.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis
- respingere le domande, tutte, ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
pagina 1 di 5 - dichiarare la nullità ex art. 157 c.p.c. della testimonianza resa da all'udienza del 19.3.2024 Testimone_1 per incapacità a testimoniare della stessa (socia dell'attrice) ex art. 246 c.p.c.
Con vittoria di spese e onorari della fase cautelare e della fase di merito.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito, per brevità, anche Parte_1 Pt_1
conveniva in giudizio (di seguito, per brevità, anche ), chiedendo che Controparte_1 P_
il Tribunale di Sondrio, in via cautelare, ordinasse il sequestro di tutta la documentazione sociale, contabile e fiscale, relativa a detenuta da e ordinasse alla convenuta di Pt_1 P_
consegnare tale documentazione;
nel merito, chiedeva che venisse accertato che la convenuta era inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
In particolare, parte attrice esponeva che:
- era una società familiare che conduceva attività d'impresa in “commercio all'ingrosso di materiale antinfortunistico, prodotti per l'igiene industriale e della persona, indumenti e calzature da lavoro, bobine di carta asciugante protettiva e detergente, depuratori e condizionatori d'aria”;
- in data 23.12.2022 i soci avevano depositato presso la Procura della Repubblica di Sondrio denuncia – querela nei confronti di e (quest'ultimo Controparte_2 CP_3
amministratore unico della società convenuta) per le ipotesi di reato di cui agli artt. 348 e 646
c.p.;
- aveva accettato l'incarico di assistere e consigliarla su come assolvere gli P_
obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria vigente, e di compiere, in tale ambito, ogni altra attività utile e funzionale al corretto svolgimento dell'attività d'impresa;
- i fatti di cui alla denuncia querela attribuivano a la responsabilità per P_
inadempimento degli obblighi contrattuali assunti;
- a partire dal 2018 erano state ricevute cartelle esattoriali e dunque era evidente che la convenuta non avesse prestato correttamente l'opera che si era impegnata a svolgere;
- nel giudizio doveva accertarsi se la fattispecie de qua fosse configurabile come reato e provvedere a norma dell'art. 185 c.p.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta esponeva che:
pagina 2 di 5 - svolgeva dagli anni '90 attività di elaborazione dati per conto terzi, “con espressa esclusione dell'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi od ordini professionali”;
- per le attività escluse dal proprio stretto ambito di competenza si avvaleva da oltre vent'anni della stabile collaborazione della sig.ra consulente del lavoro iscritta al Controparte_2
relativo albo professionale dal 20.7.1995;
- nell'atto introduttivo del giudizio non era rinvenibile, neppure sotto forma di mera allegazione, quale era nello specifico l'attività demandata da quali erano gli obblighi assunti nei Pt_1
confronti della mandante, quale di questi obblighi non era stato correttamente adempiuto e quale danno era derivato ad dal prospettato, ma non descritto, inadempimento;
Pt_1
- l'attrice non aveva pagato tributi per diverse migliaia di euro, avendo presentato istanza di definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) delle cartelle ricevute, istanza che veniva accolta, con conseguente sgravio delle sanzioni;
- non era stata effettuata la quantificazione della pretesa risarcitoria avversaria.
Nelle more della celebrazione dell'udienza ex articolo 183 c.p.c., veniva fissata l'udienza per la discussione in ordine alla domanda cautelare formulata da parte attrice. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell'istanza. All'esito dell'udienza, la domanda di sequestro giudiziario ex articolo
670 c.p.c. veniva rigettata.
Celebrata la prima udienza ex articolo 183 c.p.c., venivano concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c..
Veniva successivamente ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale richiesta dalle parti. Le prove orali venivano assunte all'udienza del 19.03.2024.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e infine, con ordinanza del
11.10.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
***
Nelle conclusioni rassegnate nel foglio di p.c., parte attrice ha chiesto che venisse accertato che P_
era tenuta a risarcire i danni economici subiti e subendi dalla e che venisse condannata a
[...] Pt_1
“restituire i documenti, emersi in istruttoria, ancora in suo possesso”.
In primo luogo, occorre soffermarsi sulla domanda di restituzione formulata dall'attrice nel foglio di p.c.; ebbene, tale domanda, seppure presente nelle conclusioni rassegnate in atto di citazione per quanto riguarda la fase cautelare introdotta con la domanda di sequestro giudiziario ex articolo 670 c.p.c., non pagina 3 di 5 era stata riproposta tra le domande di merito (si vedano conclusioni atto di citazione). Si evidenzia altresì che l'attrice non ha depositato la memoria 183, comma sesto, n.1) c.p.c. Pertanto, poiché la domanda di restituzione dei documenti è stata introdotta nel presente giudizio di merito soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, essa deve ritenersi inammissibile in quanto domanda nuova.
Si evidenzia altresì che la domanda di accertamento del diritto al risarcimento dei danni proposta da risulta infondata e pertanto non merita accoglimento. Pt_1
Infatti, tale domanda di accertamento risulta assolutamente generica e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, in quanto non solo parte attrice non ha individuato quale danno sia derivato alla stessa, ma neppure ha prospettato quale fosse l'inadempimento ascrivibile alla convenuta, da cui sarebbe derivato il presunto danno.
Parte attrice si è infatti limitata ad affermare di aver ricevuto cartelle esattoriali per inadempimenti relativi ad IVA, IRAP, IRPEF dei soci e contributi dei dipendenti per l'importo di € 51.770,23 e che la convenuta non le aveva riconsegnato dei documenti fiscali e contabili, senza tuttavia chiarire la ragione per cui tali asserite circostanze costituirebbero un inadempimento eziologicamente rilevante rispetto al presunto, ma non provato, danno subito, di cui è stato chiesto l'accertamento; in definitiva, pertanto, parte attrice non ha soddisfatto, prima ancora dell'onere della prova sulla stessa gravante relativo al danno, l'onere di allegazione dell'altrui inadempimento.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda di restituzione dei documenti proposta dall'attrice deve essere dichiarata inammissibile, mentre la domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannata a Parte_1
rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa Controparte_1
€26.000,00) per la fase cautelare in € 2.299,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e per il presente giudizio di merito in € 4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei documenti formulata dall'attrice;
- rigetta la domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno formulata dall'attrice;
pagina 4 di 5 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in motivazione per la fase cautelare in € in € 2.299,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e per il presente giudizio di merito in €
4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 206/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. DE DONATO GIAMPIERO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(c.f. ), con l'avv. CACI MARCELLO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia la Giudice:
In via di accertamento.
1. Dichiarare che la Convenuta è tenuta a risarcire i danni economici, che l'Attrice ha subito e subirà, a causa della sua condotta allegata e provata.
In via principale di merito:
2. Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire a Controparte_1
i documenti, emersi in istruttoria, ancora in suo possesso. Parte_1
3. Dichiarare soccombente nella lite e, per l'effetto, condannarla al pagamento di spese, Controparte_1 diritti ed onorari di causa, nella misura che riterrà di giustizia, motivando l'eventuale diversa decisione.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis
- respingere le domande, tutte, ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto;
pagina 1 di 5 - dichiarare la nullità ex art. 157 c.p.c. della testimonianza resa da all'udienza del 19.3.2024 Testimone_1 per incapacità a testimoniare della stessa (socia dell'attrice) ex art. 246 c.p.c.
Con vittoria di spese e onorari della fase cautelare e della fase di merito.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito, per brevità, anche Parte_1 Pt_1
conveniva in giudizio (di seguito, per brevità, anche ), chiedendo che Controparte_1 P_
il Tribunale di Sondrio, in via cautelare, ordinasse il sequestro di tutta la documentazione sociale, contabile e fiscale, relativa a detenuta da e ordinasse alla convenuta di Pt_1 P_
consegnare tale documentazione;
nel merito, chiedeva che venisse accertato che la convenuta era inadempiente agli obblighi contrattuali assunti, con conseguente condanna al risarcimento del danno.
In particolare, parte attrice esponeva che:
- era una società familiare che conduceva attività d'impresa in “commercio all'ingrosso di materiale antinfortunistico, prodotti per l'igiene industriale e della persona, indumenti e calzature da lavoro, bobine di carta asciugante protettiva e detergente, depuratori e condizionatori d'aria”;
- in data 23.12.2022 i soci avevano depositato presso la Procura della Repubblica di Sondrio denuncia – querela nei confronti di e (quest'ultimo Controparte_2 CP_3
amministratore unico della società convenuta) per le ipotesi di reato di cui agli artt. 348 e 646
c.p.;
- aveva accettato l'incarico di assistere e consigliarla su come assolvere gli P_
obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria vigente, e di compiere, in tale ambito, ogni altra attività utile e funzionale al corretto svolgimento dell'attività d'impresa;
- i fatti di cui alla denuncia querela attribuivano a la responsabilità per P_
inadempimento degli obblighi contrattuali assunti;
- a partire dal 2018 erano state ricevute cartelle esattoriali e dunque era evidente che la convenuta non avesse prestato correttamente l'opera che si era impegnata a svolgere;
- nel giudizio doveva accertarsi se la fattispecie de qua fosse configurabile come reato e provvedere a norma dell'art. 185 c.p.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta esponeva che:
pagina 2 di 5 - svolgeva dagli anni '90 attività di elaborazione dati per conto terzi, “con espressa esclusione dell'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a soggetti iscritti in albi od ordini professionali”;
- per le attività escluse dal proprio stretto ambito di competenza si avvaleva da oltre vent'anni della stabile collaborazione della sig.ra consulente del lavoro iscritta al Controparte_2
relativo albo professionale dal 20.7.1995;
- nell'atto introduttivo del giudizio non era rinvenibile, neppure sotto forma di mera allegazione, quale era nello specifico l'attività demandata da quali erano gli obblighi assunti nei Pt_1
confronti della mandante, quale di questi obblighi non era stato correttamente adempiuto e quale danno era derivato ad dal prospettato, ma non descritto, inadempimento;
Pt_1
- l'attrice non aveva pagato tributi per diverse migliaia di euro, avendo presentato istanza di definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) delle cartelle ricevute, istanza che veniva accolta, con conseguente sgravio delle sanzioni;
- non era stata effettuata la quantificazione della pretesa risarcitoria avversaria.
Nelle more della celebrazione dell'udienza ex articolo 183 c.p.c., veniva fissata l'udienza per la discussione in ordine alla domanda cautelare formulata da parte attrice. Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell'istanza. All'esito dell'udienza, la domanda di sequestro giudiziario ex articolo
670 c.p.c. veniva rigettata.
Celebrata la prima udienza ex articolo 183 c.p.c., venivano concessi alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma sesto, c.p.c..
Veniva successivamente ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale richiesta dalle parti. Le prove orali venivano assunte all'udienza del 19.03.2024.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e infine, con ordinanza del
11.10.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
***
Nelle conclusioni rassegnate nel foglio di p.c., parte attrice ha chiesto che venisse accertato che P_
era tenuta a risarcire i danni economici subiti e subendi dalla e che venisse condannata a
[...] Pt_1
“restituire i documenti, emersi in istruttoria, ancora in suo possesso”.
In primo luogo, occorre soffermarsi sulla domanda di restituzione formulata dall'attrice nel foglio di p.c.; ebbene, tale domanda, seppure presente nelle conclusioni rassegnate in atto di citazione per quanto riguarda la fase cautelare introdotta con la domanda di sequestro giudiziario ex articolo 670 c.p.c., non pagina 3 di 5 era stata riproposta tra le domande di merito (si vedano conclusioni atto di citazione). Si evidenzia altresì che l'attrice non ha depositato la memoria 183, comma sesto, n.1) c.p.c. Pertanto, poiché la domanda di restituzione dei documenti è stata introdotta nel presente giudizio di merito soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, essa deve ritenersi inammissibile in quanto domanda nuova.
Si evidenzia altresì che la domanda di accertamento del diritto al risarcimento dei danni proposta da risulta infondata e pertanto non merita accoglimento. Pt_1
Infatti, tale domanda di accertamento risulta assolutamente generica e sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, in quanto non solo parte attrice non ha individuato quale danno sia derivato alla stessa, ma neppure ha prospettato quale fosse l'inadempimento ascrivibile alla convenuta, da cui sarebbe derivato il presunto danno.
Parte attrice si è infatti limitata ad affermare di aver ricevuto cartelle esattoriali per inadempimenti relativi ad IVA, IRAP, IRPEF dei soci e contributi dei dipendenti per l'importo di € 51.770,23 e che la convenuta non le aveva riconsegnato dei documenti fiscali e contabili, senza tuttavia chiarire la ragione per cui tali asserite circostanze costituirebbero un inadempimento eziologicamente rilevante rispetto al presunto, ma non provato, danno subito, di cui è stato chiesto l'accertamento; in definitiva, pertanto, parte attrice non ha soddisfatto, prima ancora dell'onere della prova sulla stessa gravante relativo al danno, l'onere di allegazione dell'altrui inadempimento.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda di restituzione dei documenti proposta dall'attrice deve essere dichiarata inammissibile, mentre la domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Pertanto, deve essere condannata a Parte_1
rifondere delle spese di lite, che si liquidano ex dm 55/2014 (valore della causa Controparte_1
€26.000,00) per la fase cautelare in € 2.299,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e per il presente giudizio di merito in € 4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara inammissibile la domanda di restituzione dei documenti formulata dall'attrice;
- rigetta la domanda di accertamento del diritto al risarcimento del danno formulata dall'attrice;
pagina 4 di 5 - condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidate in motivazione per la fase cautelare in € in € 2.299,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e per il presente giudizio di merito in €
4.237,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sondrio, 30 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
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