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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6293 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. CH TA presidente dott.ssa NA HI consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2824/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
, c.f. Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Rinaldi Ferri, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTI
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Merafina e Valentina Liguori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Roma n. 18527/2019, R.G. n. 21876/20131, pubblicata in data
1.10.2019.
*** pagina 1 di 3 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
***
All'udienza del 15.4.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 20.2.2025 i procuratori delle parti si sono riportati all'istanza congiunta di rinvio, già depositata il 17.2.2025.
***
La Corte ha rinviato all'udienza del 23.10.2025 per verificare l'esito delle trattative e, in difetto di esito positivo, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note fino a trenta giorni prima.
***
All'udienza del 23.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 30.10.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 23.10.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
pagina 2 di 3 dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA HI CH TA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. CH TA presidente dott.ssa NA HI consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2824/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
, c.f. Parte_2 C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Rinaldi Ferri, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTI
E
, c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluca Merafina e Valentina Liguori, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Roma n. 18527/2019, R.G. n. 21876/20131, pubblicata in data
1.10.2019.
*** pagina 1 di 3 Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
***
All'udienza del 15.4.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 20.2.2025 i procuratori delle parti si sono riportati all'istanza congiunta di rinvio, già depositata il 17.2.2025.
***
La Corte ha rinviato all'udienza del 23.10.2025 per verificare l'esito delle trattative e, in difetto di esito positivo, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per note fino a trenta giorni prima.
***
All'udienza del 23.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 30.10.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza delle parti, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 23.10.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo come da separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
pagina 2 di 3 dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
NA HI CH TA
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