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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 3996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3996 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7541/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.REALE RAFFAELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
OGGETTO: fondo di garanzia
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 26.5.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento del proprio diritto al CP_1 pagamento del tfr. Sosteneva che il rifiuto di liquidazione da parte dell' CP_1 sulla base della mancata apertura della procedura di fallimento non fosse legittimo. Chiedeva pertanto che l' fosse condannato al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo, oltre agli interessi come per legge.
Si costituiva l' che contestava l'assunto del ricorrente e concludeva er CP_1 il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 2 della Legge n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di CP_1 insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
La giurisprudenza ormai consolidata interpreta la norma nel senso che debba essere valutata l'assoggettabilità a fallimento dell'impresa non in astratto, ma in concreto, ritenendo ad esempio ammissibile l'intervento del
Fondo di Garanzia: 1) in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 15662/2010); 2) nel caso in cui il datore di lavoro, sebbene assoggettabile a fallimento, non sia dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato (cfr. Cass. n. 7585/2011). Ancora, la Corte di
Cassazione ha precisato che ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' , alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di CP_1 lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (cfr., in termini, Cass. n.
8529/2012). Ciò posto, nel caso in esame difetta sia il presupposto del titolo esecutivo, sia quello, a fortiori, della mancata esecuzione sul patrimonio del datore di Co lavoro. E difatti la diffida accertativa emanata dall' dopo la richiesta del ricorrente e divenuta esecutiva in quanto non opposta dalla datrice PU
Food Event srl, era relativa esclusivamente alle retribuzioni non corrisposte e ad altre voci (13^, ecc), ma non anche al Tfr;
ne deriva pertanto l'assenza del presupposto – titolo esecutivo – del credito rivendicato.
Va poi evidenziato che il ricorrente non è stato ammesso al passivo in quanto il Tribunale ha ritenuto che non si potesse acquisire attivo.
Opera, pertanto, la disposizione dell'art. 2, comma 5 l.n.297/82, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal CP_1 comma stesso, essendo sufficiente, in particolare che abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione.
La Cassazione ha infatti ribadito che: “avuto conto che, tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali”(cfr. Cass.
n.27467/17).
Verificato, pertanto, che il ricorrente non ha esperito alcuna procedura esecutiva nei confronti della datrice di lavoro, devono ritenersi insussistenti entrambe elementi richiesti dalla norma per l'intervento del fondo di garanzia per il pagamento della somma a titolo di tfr.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e le spese si compensano tenuto conto della particolarità della vicenda (insinuazione tardiva alla liquidazione giudiziale e mancanza di titolo esecutivo non per colpa del ricorrente).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto TE , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_3
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese.
Bari,28/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7541/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.REALE RAFFAELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
OGGETTO: fondo di garanzia
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato il 26.5.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento del proprio diritto al CP_1 pagamento del tfr. Sosteneva che il rifiuto di liquidazione da parte dell' CP_1 sulla base della mancata apertura della procedura di fallimento non fosse legittimo. Chiedeva pertanto che l' fosse condannato al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo, oltre agli interessi come per legge.
Si costituiva l' che contestava l'assunto del ricorrente e concludeva er CP_1 il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 2 della Legge n. 297/1982 ha istituito un Fondo di Garanzia gestito dall' , che ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di CP_1 insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito).
La giurisprudenza ormai consolidata interpreta la norma nel senso che debba essere valutata l'assoggettabilità a fallimento dell'impresa non in astratto, ma in concreto, ritenendo ad esempio ammissibile l'intervento del
Fondo di Garanzia: 1) in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove quest'ultimo, pur assoggettabile al fallimento, non possa in concreto essere dichiarato fallito per aver cessato l'attività da oltre un anno, purché il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione forzata, salvo che risulti l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 15662/2010); 2) nel caso in cui il datore di lavoro, sebbene assoggettabile a fallimento, non sia dichiarabile fallito per la esiguità del credito azionato (cfr. Cass. n. 7585/2011). Ancora, la Corte di
Cassazione ha precisato che ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' , alle condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di CP_1 lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva” (cfr., in termini, Cass. n.
8529/2012). Ciò posto, nel caso in esame difetta sia il presupposto del titolo esecutivo, sia quello, a fortiori, della mancata esecuzione sul patrimonio del datore di Co lavoro. E difatti la diffida accertativa emanata dall' dopo la richiesta del ricorrente e divenuta esecutiva in quanto non opposta dalla datrice PU
Food Event srl, era relativa esclusivamente alle retribuzioni non corrisposte e ad altre voci (13^, ecc), ma non anche al Tfr;
ne deriva pertanto l'assenza del presupposto – titolo esecutivo – del credito rivendicato.
Va poi evidenziato che il ricorrente non è stato ammesso al passivo in quanto il Tribunale ha ritenuto che non si potesse acquisire attivo.
Opera, pertanto, la disposizione dell'art. 2, comma 5 l.n.297/82, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle condizioni previste dal CP_1 comma stesso, essendo sufficiente, in particolare che abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione.
La Cassazione ha infatti ribadito che: “avuto conto che, tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali”(cfr. Cass.
n.27467/17).
Verificato, pertanto, che il ricorrente non ha esperito alcuna procedura esecutiva nei confronti della datrice di lavoro, devono ritenersi insussistenti entrambe elementi richiesti dalla norma per l'intervento del fondo di garanzia per il pagamento della somma a titolo di tfr.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e le spese si compensano tenuto conto della particolarità della vicenda (insinuazione tardiva alla liquidazione giudiziale e mancanza di titolo esecutivo non per colpa del ricorrente).
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto TE , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_3
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese.
Bari,28/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi