Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10283 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Palermo, via A. Narbone n. 66, presso lo studio dell'Avv. ABBAGNATO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Villabate, via LIGURIA n.17, presso lo studio dell'Avv. MEGLIO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 15/01/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo il solo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto con note scritte in sostituzione di udienza del
15/01/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni
1. I ricorrenti vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. L'appartamento sito in Villabate, via Liguria, 17, di proprietà del IG.
[...]
rimarrà assegnato alla IG.ra , che continuerà ad Parte_2 Parte_1 Per_ abitarlo unitamente ai figl con la stessa conviventi, con tutti i mobili e Per_1 gli arredi, ove i coniugi hanno stabilito la residenza coniugale, fintante che i figli non saranno economicamente autosufficiente;
3. Il IG. provvederà ad asportare i beni personali rimasti Parte_2 nella casa coniugale;
4. Il IG provvederà nel più breve tempo possibile a trasferire Parte_2 la propria residenza presso altro indirizzo;
5. I coniugi rinunciano espressamente al mantenimento, in considerazione del fatto che entrambi sono economicamente indipendenti;
6. Il IG. si obbliga a corrispondere un importo mensile, entro il giorno 5 di Pt_2 ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli, dell'importo complessivo di euro
400,00 di cui euro 200,00 per ciascun figlio;
7. Le parti concordano, altresì, che l'assegno unico riguardante entrambi i figli verrà riscosso integralmente dalla IG.r . Pt_1
II IG. con la sottoscrizione del presente verbale, riconosce alla IG.ra Pt_2 Per_
il diritto a richiedere il 100% degli assegni unici dei figli ed , Pt_1 Per_1 autorizzando la IG.r alla produzione dell'accordo all'Istituto previdenziale, Pt_1 per ottenere l'integrale beneficio. II IG si impegna, altresì, ove necessario, a Pt_2 sottoscrivere e presentare dichiarazioni necessarie all'INPS, al fine di garantire il godimento degli assegni unici, per l'intera somma, in favore della IG.r . Pt_1
Le spese straordinarie per i figli, come da protocollo per le spese extra assegno stipulato tra il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e la Presidenza del
Tribunale di Palermo, verranno sostenute in ragione del 50% ciascuno dai coniugi, purché debitamente documentate e comunicate preventivamente dalla madre;
8. In ordine all'affidamento dei figli, i coniugi sono d'accordo nel ritenere, fermo l'affido condiviso per legge previsto, che i figli avranno il proprio domicilio prevalente presso la madre, nell'abitazione già adibita a casa familiare sita in
Villabate via Liguria n, 17 e che il padre potrà tenere con sé i minori il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00 nonché a fine settimana alternati dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, avendo particolare riguardo alle eIGenze scolastiche dei minori;
Durante il periodo estivo, da intendersi principalmente nel periodo 15 luglio - 10 settembre, gli orari delle visite saranno anticipate sino alle 10,00 e prolungate sino alle 23.00.
I minori, inoltre, nel predetto periodo estivo trascorreranno 15 giorni con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo dove trascorreranno le ferie e il relativo recapito telefonico.
I minori trascorreranno le festività natalizie ricomprese tra la mattina del 23 dicembre e la sera del 30 dicembre al 6 gennaio e le festività pasquali dalle ore
10:00 del sabato antecedente la pasqua fino alle ore 22:00 del lunedì dell'Angelo alternativamente con padre e madre.
Concordano i genitori che durante il periodo estivo e durante il periodo delle vacanze religiose sarà consentita la visita del padre ogni qualvolta questo o i figli lo richiederanno.
Infine, concordano i coniugi, che l'incontro col padre potrà avvenire tutte le volte in cui i figli lo richiedessero e ciò sempre su semplice richiesta telefonica.
I coniugi avranno la possibilità di ricorrere alle rispettive famiglie di origine per farsi coadiuvare in caso di propria assenza”.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a
[...] Controparte_1
VILLABATE (PA) il 10/07/1974, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data
25/09/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.2, parte II serie A, dell'anno 2008, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 20/01/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.