TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 174/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
EL rizia e dall'Avv. Anna Agrizzi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei suddetti difensori e Email_1 Email_2
Parte Attrice
e
Controparte_1
P.IVA_1 giusta procura agli atti, dall'Avv. Franco Obizzi del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Parte convenuta
Oggetto: Responsabilità medica-sanitaria
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, condannare l'odierna parte convenuta resistente a risarcire alla odierna parte attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso (ivi compresi i danni morali, esistenziali e da sofferenza soggettiva interiore, da perdita di chances di cura e per la violazione del consenso informato sia come danno alla salute che per la violazione del principio costituzionale alla autodeterminazione ed anche ex art. 96 c.p.c. commi 1 e 3 e la personalizzazione del danno), provocati per le causali di cui in narrativa nelle somme che risulteranno dovute in corso di causa o saranno ritenute d'equità dal Giudicante, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi compensativi da calcolarsi sulla somma così rivalutata dalla data del 25.09.2014 al saldo effettivo. (Cass. Civ. Sez. Unite n. 1712/1995)
Sono altresì dovuti gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale di cui alla L. 162/2014, per cui è previsto il tasso come da D.lvo 231/2002 in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (Cass. Civ. n. 61/2023).
1 Nonché interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale per gli interessi dovuti almeno per 6 mesi.
Spese, diritti, onorari, compensi professionali e spese generali di lite rifusi, IVA e CPA, sia stragiudiziali, come danno emergente, (tale spesa rientra nel danno emergente come da Cass. Civ., SS.UU. 10.07.2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. II, 07.10.2020 n.21565 per cui le spese stragiudiziali sono voce autonoma rispetto a quelle giudiziali e non rileva l'inevitabilità della lite, né l'esito negativo delle trattative), che giudiziali, ivi comprese le spese per il Ricorso ex art. 696 bis c.p.c., di cui si chiede la distrazione in favore dell'Avv. Anna Agrizzi per dichiarata anticipazione oltre agli interessi di cui all'art. 1224 c.c. dall'inoltro della messa in mora d.d. 31.07.2017 e/o dalla data di proposizione della domanda giudiziale (Cass. Civ. n.8611/2022).
Sentenza esecutiva ex lege.
Per parte convenuta: “Respingersi, adversis reiectis, la domanda attorea;
con favore di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/03/2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' Controparte_2 d
[...] CP_1
09/07/2014 un trauma al ginocchio sinistro a seguito di una caduta e che, portato al Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Monfalcone, veniva riscontrato trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro in extrarotazione ed al rachide dorsale;
b) di essersi sottoposto in data 25/09/2014 ad intervento in artroscopia di meniscectomia selettiva mediale del ginocchio sinistro per lesione del corno posteriore con asportazione di una porzione semilunare della cartilagine;
c) che a seguito dell'intervento emergevano problemi al ginocchio sinistro: la visita ortopedica del 23/01/2025 evidenziava infatti la Rirottura del menisco mediale del ginocchio sinistro in esiti di pregressa meniscectomia mediale …. RMN eseguita dopo chirurgia: lesione e lussazione del corpo meniscale. Indicazione alla revisione chirurgica;
d) di essersi sottoposto, per tale motivo, a ulteriore intervento chirurgico in data 13/04/2015 in artroscopia al ginocchio sinistro, durante il quale veniva rilevato l'assenza del menisco mediale nel suo terzo posteriore e una lesione condrale di 4 di Outherbridge. Erano effettuate micro perforazioni ossee con “condropick”; e) di essersi sottoposto a successiva visita ortopedica in data 22/03/2016, con diagnosi Esiti di trauma distorsivo ginocchio sinistro con grave condropatia (4° stadio), lesione meniscale mediale, conseguente osteotomia correttiva in grave limitazione deambulatoria. In tale occasione lo specialista adito evidenziava una ampia zona di lesione cartilaginea, mai segnalata prima del primo intervento chirurgico e non riconducibile ad una semplice lesione distorsiva;
f) di essersi sottoposto ad ulteriori visite, esami strumentali e infiltrazioni di acido ialuronico fino all'ultima visita ortopedica del 23/05/2017 in cui lo specialista adito emetteva la diagnosi Esiti di trauma distorsivo ginocchio sinistro con grave condropatia (4° stadio) comparto mediale, lesione meniscale mediale, conseguente osteotomia correttiva in grave limitazione deambulatoria;
coxalgia e gonalgia destre da sovraccarico funzionale;
g) che alla data odierna, stabilizzati i postumi, la coxalgia e la gonalgia destre determinano una limitazione funzionale anche per le normali attività quotidiane per il ricorrente, il quale deve altresì ricorrere al costante uso di tutore al ginocchio sinistro e sottoporsi a periodici trattamenti di infiltrazioni acido ialuronico, soffrendo anche dal punto di vista psicologico per la suddetta condizione;
h) di aver promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Gorizia (RG 159/2019), nell'ambito del quale veniva nominato CTU il Dott. il quale, nell'elaborato peritale, evidenziava Persona_1 plurime criticità (carenza di indicazione all'artroscopia chirurgica, anche in rapporto a un
2 consenso insufficiente, probabile gesto chirurgico non adeguato), e affermava nel complesso non adeguatezza dalla gestione del ricorrente da parte dei curanti ortopedici dell'Ospedale di Monfalcone
Sulla scorta di tali allegazioni parte ricorrente ha allegato la sussistenza della responsabilità dell'Ospedale di Monfalcone in seguito all'intervento di meniscectomia selettiva mediale del ginocchio sinistro per lesione del corno posteriore con asportazione di porzione semilunare della cartilagine, considerato anche il mancato rilievo preoperatorio di lesioni condrali e ha domandato il risarcimento del danno occorso (danno biologico, danno cenestesi lavorativa, danno morale e danno patrimoniale), oltre interessi e rivalutazione.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice Per_ precedentemente assegnatario del procedimento, Dott. , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, negando la sussistenza di nesso causale tra l'esito CP_1 vento chirurgico a cui si è sottoposto in data 25/09/2014 Parte_1 e i danni lamentati dallo stesso ricorrente. Eccependo la violazione dell'art. 15 della L. 24/2017 (già avanzate in sede di ATP) rispetto alla nomina del solo dott. in luogo Per_1 di collegio peritale, parte resistente ha contestato le conclusioni da quest'ultimo portate nell'elaborato peritale e ha poi allegato come fosse stato Parte_1 adeguatamente informato circa l'intervento a cui sarebbe stato sottoposto. Parte resistente ha infine eccepito come dall'eventuale risarcimento del danno andrebbe altresì scomputato quanto erogato dall' a seguito dell'infortunio occorso a causa del sinistro. CP_3
All'esito della prima udienza il Giudice ha disposto l'acquisizione presso della CP_3 documentazione riguardante la liquidazione di tutte le indennità corrisposte al sig. Pt_1
(posizione n. 513091942) in relazione all'infortunio patito il 9.7.2014;
[...]
Ad esito della successiva udienza, il Giudice rilevava come nell'ambito del giudizio di A.T.P. era stato nominato un medico legale in violazione a quanto disposta dall'art. 15 L. 24/2017 e, ritenuto necessario procedere alla rinnovazione della CTU, ha disposto il mutamento del rito, rinviando a nuova udienza.
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, all'udienza del 16/02/2023 è stato nominato il collegio peritale composto dalla Dott.ssa e dal Dott. , i quali Persona_3 Persona_4 hanno prestato giuramento all'udienza del 22/03/2023.
Alla successiva udienza del 12/10/2024, a seguito dei rilievi mossi all'elaborato peritale, è stata fissata nuova udienza per la comparizione dei CTU e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Il Collegio peritale è comparso a fornire chiarimenti all'udienza del 17/01/2024, all'esito del quale, rigettate le ulteriori istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione di conclusione.
Precisate le conclusioni nei termini sopra riportati, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le domande svolte da nei confronti di devono essere Parte_1 CP_1 rigettate per i seguenti motivi.
2.1 La responsabilità di n merito all'intervento di artroscopia a cui CP_1 Parte_1 si è sottoposto in data 25/09/2014 presso l'Ospedale di Monfalcone.
In primo luogo , argomentando come i sanitari abbiano mal Parte_1 eseguito l'intervento del 25/09/2014, ha ricondotto all'esito infausto dell'intervento la lesione al ginocchio sinistro occorsa (condropatia di IV grado e lesione meniscale mediale, con conseguenti osteotomia correttiva in grave limitazione deambulatoria, coxalgia e
3 gonalgia destre da sovraccarico funzionale) domandando il risarcimento per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti ed argomentando la lacunosità della cartella clinica nella parte descrittiva dell'intervento chirurgico.
Appare opportuno preliminarmente rammentare come in tema di azione contrattuale per responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura o al sanitario dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 26700/2018, Cass. Civ., Sez. III, n. 28991/2019).
In secondo luogo, si rammenta come sia insegnamento giurisprudenziale consolidato che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate. In ragione di ciò, si è altresì affermato, in una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, n. 16737/2024, che ha altresì il pregio di richiamare a sua volta importanti precedenti in materia) che l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente (allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno e conseguentemente in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. Da ciò consegue che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente solo quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo legame eziologico, e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, con la conseguenza che l'incompletezza della cartella ha ricadute, cioè, quando va a innestarsi in un contesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza;
la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale. Entro i rigorosi limiti citati, la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità.
Sul punto occorre richiamare quanto relazionato dal Collegio peritale, composto dalla Dott.ssa e dal Dott. , che, nel rispondere al quesito posto ha evidenziato in Per_3 Per_4 primo l e a front dro clinico e radiologico del paziente, la scelta dei sanitari di sottoporre quest'ultimo ad intervento di Artroscopia risultava indicata e corretta e ha altresì affermato come, alla luce delle risultanze peritali, non si identificano elementi di responsabilità degli ortopedici dell' nel determinismo della lesione condrale, né se ne CP_4
4 identificano riguardo all'evoluzione di quanto al ginocchio sinistro, non emergendo la presenza di complicazioni o eventi prevedibili o prevenibili avvenuti durante l'intervento che possano aver partecipato ad un tanto. Il Collegio peritale ha altresì avuto modo di chiarire che l'intervento a cui il paziente si era sottoposto consti in uno degli interventi più frequentemente svolti dagli ortopedici, di fatto un intervento identificabile come routinario, specificando come il tipo di lesione condrale emersa a carico del ginocchio sinistro in buona parte dei casi può non essere evidenziabile alla visione diretta. Questo, intendendo anche una visione diretta avuta durante un intervento in artroscopia svolto in maniera ottimale. Dunque, la mancata evidenza del reperto lesionale al momento dell'atto chirurgico non può essere intesa come indice di malpractice. L'effettiva possibilità di identificare una analoga lesione può, per contro, configurare di per sè un “problema tecnico” di speciale difficoltà.
In particolare, il Collegio peritale, descritte le condizioni del paziente al momento dell'intervento e analizzata la documentazione medica dimessa agli atti, ha avuto modo in primo luogo di evidenziare come l'ipotesi di un danno iatrogeno intervenuto all'atto dell'esecuzione della prima artroscopia + meniscectomia presso l'Ospedale di Monfalcone, come ipotizzato dalla parte attrice, non trova nessuna documentazione a supporto o riscontro, non nel referto operatorio, non nell'immediato post-operatorio; non sono stati riferiti emartri o quanto meno idrarti, né all'esame obiettivo delle successive visite ortopediche di controllo. Tutti eventi indiretti riconducibili ad un'ipotesi iatrogena.
Evidenziando come la descrizione dell'intervento contenuta nella cartella clinica sia molto scarna, il Collegio Peritale ha avuto modo di osservare come non emergono nell'immediato post- operatorio né evidenze cliniche, né sintomi (emartri, tumefazione-gonfiore dell'articolazione in toto, …) né successive evidenze radiologiche riferibili ad un eventuale danno iatrogeno. Il quadro post-chirurgico è quello atteso per una meniscectomia parziale scevra da complicanze. Va detto che le ri-fratture post meniscectomia, come pure le sofferenze condrali, frequentemente, avvengono per naturale evoluzione del quadro clinico e non come evento avverso riferibile all'operato del medico operatore. In particolare il Collegio peritale ha avuto modo di sottolineare come nemmeno la revisione a posteriori delle RMN del dicembre 2014 abbia permesso di evidenziare la presenza della poi chiaramente comprovata (come da risultanze dell'intervento dell'aprile 2015) condropatia.
Sentito a chiarimenti all'udienza del 17/01/2024, il Collegio peritale ha avuto modo di rappresentare inoltre di aver valutato quello che ci saremmo potuti aspettare di fronte ad una complicanza all'esito dell'intervento. La lesione cartilaginea rinvenuta nel secondo intervento di Latisana, della primavera 2015, se fosse stata prodotta acutamente durante il tempo chirurgico di Monfalcone, a settembre 2014, avrebbe determinato la comparsa di segni specifici (sanguinamento all'interno dell'articolazione, dolore al carico – si tratta infatti di ampia lesione). I medici di Latisana indicano infatti una lesione importante e ne danno le dimensioni. Si tratta poi di una lesione della parte superiore dell'articolazione del ginocchio a livello del condilo femorale mentre l'intervento aveva riguardato il menisco che è collocato sul piatto tibiale, nella parte inferiore dell'articolazione.
Il Collegio peritale ha avuto modo poi di affermare come gli esiti del secondo intervento, avvenuto a sette mesi di distanza dal primo, presso l' (non oggetto del Controparte_5 presente giudizio), sebbene ispirato da un approcci le alla patologia, non siano stati positivi.
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate con logicità ed in modo esaustivo.
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, si ritiene come, pur a fronte della circostanza che la cartella clinica nella parte relativa alla descrizione dell'intervento del 25/09/2014 sia stata compilata in maniera sommaria, tale elemento impedisce di provare il nesso di causa tra l'aggravamento della patologia (o
5 l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, a fronte delle ulteriori risultanze peritali, che hanno evidenziato come non siano emerse nell'immediato periodo post-operatorio evidenze cliniche, sintomatologie o successive evidenze radiologiche riferibili ad un eventuale danno iatrogeno.
Pertanto, la domanda promossa da deve essere rigettata. Parte_1
2.2 In merito alla completezza del c.d. consenso informato.
ha altresì lamentato di non aver ricevuto, prima di sottoporsi Parte_1 all'intervento del 25/09/2014, adeguata informazione circa le caratteristiche e gli eventuali esiti dell'intervento stesso, lamentando pertanto la lesione del proprio diritto di autodeterminazione. Parte convenuta ha invece allegato come al paziente fossero state adeguatamente fornite tutte le informazioni del caso.
Sul punto, appare quindi opportuno nuovamente far riferimento a quanto relazionato dal Collegio Peritale nella relazione depositata, in cui si afferma che il consenso informato all'interno della cartella clinica, relativo all'intervento subìto il 25.09.2014, veniva firmato dal periziando in data 04.08.2014. Si tratta di documento di una singola facciata, precompilato per la parte inerente all'informazione ricevuta, l'autorizzazione a trattare eventuali condizioni patologiche non previste che dovessero evidenziarsi nel corso dell'intervento e dichiarazione di presa visione e comprensione del documento. Le parti compilate a mano specificatamente per l'intervento del signor comprendono la data della Pt_1 firma, nome e cognome del firmatario, reparto di ricovero e nome del m rmante. Rispetto al tipo di intervento svolto e a quanto ad esso correlato veniva riportato solo “artroscopia di ginocchio sinistro”. In calce sono evidenti la firma del paziente e la firma del medico informatore. Il consenso informato presente agli atti risulta molto scarno. A parte la segnalazione del tipo di intervento da svolgersi (“artroscopia ginocchio sinistro”), non viene riportato esplicitamente nulla in merito alla finalità dello stesso, né in merito ad eventuali alternative. Come non viene riportato nulla in merito ai possibili esiti, da quelli più positivi a quelli meno auspicabili. Inoltre, rivalutando i referti delle varie visite svolte prima dell'intervento, non emerge alcun accenno al fatto che tali informazioni fossero state eventualmente fornite in un accesso precedente a quello in cui veniva firmato il consenso.
In primo luogo occorre osservare la materia trovi una regolamentazione normativa nella L. 219/2017 (successiva ai fatti di cui è causa), la quale, all'art. 1, nel dare una definizione del c.d. consenso informato prevede che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi, prevedendo pi, al successivo comma IV, che il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica.
Giova poi rammentare come la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria, costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica”, diverso e distinto dal diritto alla salute inteso quale diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica. (cfr. Cass.Civ., Sez. III, n. 28985/2019). Si ritiene infatti come ogni individuo abbia il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative;
tali informazioni devono essere le più esaurienti e complete possibili al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, in ossequio al principio di rango costituzionale di cui all'art. 32, comma II, Cost. Da ciò consegue l'obbligo del medico “di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento
6 strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”. In questa prospettiva, il diritto alla salute e quello al consenso informato costituiscono diritti diversi, i quali spesso si compenetrino a vicenda, essendo possibile “che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva”.
Pertanto, la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, non essendo stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi nei suoi confronti una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.
Sul punto si osserva come sia orientamento consolidato e condiviso nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui posta la premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi -, nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (così Cass. Civ., Sez. III, n. 17649/2024).
Tuttavia, la Giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come per il risarcimento dei summenzionati pregiudizi, il paziente deve dimostrare la relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso eziologico inteso come causalità giuridica ex art. 1223 c.c.
In sostanza, la Cassazione richiede che chi chiede il risarcimento della violazione del diritto all'autodeterminazione provi il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico se adeguatamente informato. L'indagine potrà estendersi ad accertare se il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento ove fosse stato adeguatamente informato ovvero se, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione;
o ancora, se, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali quanto inaspettate conseguenze e sofferenze. Ci si trova, sempre secondo la
7 Suprema Corte, in un territorio (e in una dimensione probatoria) che impone al giudice di interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico, ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza di tutte le sue possibili conseguenze. Tale prova, secondo la Suprema Corte, “potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione.
Analizzate le risultanze peritali alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, esclusa la responsabilità dei sanitari che hanno eseguito l'intervento ed escluso altresì il nesso eziologico tra l'operazione e l'evento dannoso occorso ad , Parte_1 deve ritenersi in primo luogo come sussista la violazione del diritto all'autodeterminazione dello stesso, non avendo ricevuto adeguate informazioni circa le modalità dell'intervento e i possibili esiti dello stesso. Rimane pertanto del tutto inesplorato il profilo del danno patito dall'attore in relazione al lamentato omesso consenso informato.
Tale danno, infatti, non può essere in re ipsa, dovendo ricordarsi che per affermare la risarcibilità dello stesso l'attore è tenuto dimostrare il pregiudizio in concreto derivato dall'inadempimento e a questo eziologicamente correlato, dal momento che non è l'inadempimento da mancato consenso informato che è di per sé oggetto di risarcimento ma il danno conseguenziale.
A fronte del difetto della prova, da parte dell'attore, del danno da omesso consenso informato e della sola generica allegazione di che se avesse saputo Parte_1 gli esiti negativi dell'intervento Non vi s la relativa domanda risarcitoria deve essere respinta.
3. Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del Giudizio di A.T.P. di cui al RG 159/2019 (con particolare riferimento al contenuto della relazione dimessa dal CTU Dott. , che ha Per_1 verosimilmente contribuito causalmente a che parte attrice introducesse il presente giudizio, si ritiene equo compensare integralmente le spese del presente giudizio.
I compensi riconosciuti a carico del Collegio Peritale, liquidati giusto decreto del 08/07/2024, restano conseguentemente a carico di entrambe le parti in misura eguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Rigetta le domande svolte da nei confronti Parte_1 [...]
Controparte_6
Compensa integralmente le spese di lite;
Pone definitivamente a carico delle parti, in misura eguale e tra loro in solido, i compensi liquidati al Collegio Peritale giusto decreto del 08/07/2024
Così deciso Gorizia in data 14/04/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 174/2022
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
EL rizia e dall'Avv. Anna Agrizzi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico dei suddetti difensori e Email_1 Email_2
Parte Attrice
e
Controparte_1
P.IVA_1 giusta procura agli atti, dall'Avv. Franco Obizzi del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_3
Parte convenuta
Oggetto: Responsabilità medica-sanitaria
CONCLUSIONI:
Per parte attrice: Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, condannare l'odierna parte convenuta resistente a risarcire alla odierna parte attrice i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso (ivi compresi i danni morali, esistenziali e da sofferenza soggettiva interiore, da perdita di chances di cura e per la violazione del consenso informato sia come danno alla salute che per la violazione del principio costituzionale alla autodeterminazione ed anche ex art. 96 c.p.c. commi 1 e 3 e la personalizzazione del danno), provocati per le causali di cui in narrativa nelle somme che risulteranno dovute in corso di causa o saranno ritenute d'equità dal Giudicante, oltre alla rivalutazione monetaria e interessi compensativi da calcolarsi sulla somma così rivalutata dalla data del 25.09.2014 al saldo effettivo. (Cass. Civ. Sez. Unite n. 1712/1995)
Sono altresì dovuti gli interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale di cui alla L. 162/2014, per cui è previsto il tasso come da D.lvo 231/2002 in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (Cass. Civ. n. 61/2023).
1 Nonché interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. dal giorno della domanda giudiziale per gli interessi dovuti almeno per 6 mesi.
Spese, diritti, onorari, compensi professionali e spese generali di lite rifusi, IVA e CPA, sia stragiudiziali, come danno emergente, (tale spesa rientra nel danno emergente come da Cass. Civ., SS.UU. 10.07.2017 n. 16990; Cass. Civ. Sez. II, 07.10.2020 n.21565 per cui le spese stragiudiziali sono voce autonoma rispetto a quelle giudiziali e non rileva l'inevitabilità della lite, né l'esito negativo delle trattative), che giudiziali, ivi comprese le spese per il Ricorso ex art. 696 bis c.p.c., di cui si chiede la distrazione in favore dell'Avv. Anna Agrizzi per dichiarata anticipazione oltre agli interessi di cui all'art. 1224 c.c. dall'inoltro della messa in mora d.d. 31.07.2017 e/o dalla data di proposizione della domanda giudiziale (Cass. Civ. n.8611/2022).
Sentenza esecutiva ex lege.
Per parte convenuta: “Respingersi, adversis reiectis, la domanda attorea;
con favore di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01/03/2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio l' Controparte_2 d
[...] CP_1
09/07/2014 un trauma al ginocchio sinistro a seguito di una caduta e che, portato al Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Monfalcone, veniva riscontrato trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro in extrarotazione ed al rachide dorsale;
b) di essersi sottoposto in data 25/09/2014 ad intervento in artroscopia di meniscectomia selettiva mediale del ginocchio sinistro per lesione del corno posteriore con asportazione di una porzione semilunare della cartilagine;
c) che a seguito dell'intervento emergevano problemi al ginocchio sinistro: la visita ortopedica del 23/01/2025 evidenziava infatti la Rirottura del menisco mediale del ginocchio sinistro in esiti di pregressa meniscectomia mediale …. RMN eseguita dopo chirurgia: lesione e lussazione del corpo meniscale. Indicazione alla revisione chirurgica;
d) di essersi sottoposto, per tale motivo, a ulteriore intervento chirurgico in data 13/04/2015 in artroscopia al ginocchio sinistro, durante il quale veniva rilevato l'assenza del menisco mediale nel suo terzo posteriore e una lesione condrale di 4 di Outherbridge. Erano effettuate micro perforazioni ossee con “condropick”; e) di essersi sottoposto a successiva visita ortopedica in data 22/03/2016, con diagnosi Esiti di trauma distorsivo ginocchio sinistro con grave condropatia (4° stadio), lesione meniscale mediale, conseguente osteotomia correttiva in grave limitazione deambulatoria. In tale occasione lo specialista adito evidenziava una ampia zona di lesione cartilaginea, mai segnalata prima del primo intervento chirurgico e non riconducibile ad una semplice lesione distorsiva;
f) di essersi sottoposto ad ulteriori visite, esami strumentali e infiltrazioni di acido ialuronico fino all'ultima visita ortopedica del 23/05/2017 in cui lo specialista adito emetteva la diagnosi Esiti di trauma distorsivo ginocchio sinistro con grave condropatia (4° stadio) comparto mediale, lesione meniscale mediale, conseguente osteotomia correttiva in grave limitazione deambulatoria;
coxalgia e gonalgia destre da sovraccarico funzionale;
g) che alla data odierna, stabilizzati i postumi, la coxalgia e la gonalgia destre determinano una limitazione funzionale anche per le normali attività quotidiane per il ricorrente, il quale deve altresì ricorrere al costante uso di tutore al ginocchio sinistro e sottoporsi a periodici trattamenti di infiltrazioni acido ialuronico, soffrendo anche dal punto di vista psicologico per la suddetta condizione;
h) di aver promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Gorizia (RG 159/2019), nell'ambito del quale veniva nominato CTU il Dott. il quale, nell'elaborato peritale, evidenziava Persona_1 plurime criticità (carenza di indicazione all'artroscopia chirurgica, anche in rapporto a un
2 consenso insufficiente, probabile gesto chirurgico non adeguato), e affermava nel complesso non adeguatezza dalla gestione del ricorrente da parte dei curanti ortopedici dell'Ospedale di Monfalcone
Sulla scorta di tali allegazioni parte ricorrente ha allegato la sussistenza della responsabilità dell'Ospedale di Monfalcone in seguito all'intervento di meniscectomia selettiva mediale del ginocchio sinistro per lesione del corno posteriore con asportazione di porzione semilunare della cartilagine, considerato anche il mancato rilievo preoperatorio di lesioni condrali e ha domandato il risarcimento del danno occorso (danno biologico, danno cenestesi lavorativa, danno morale e danno patrimoniale), oltre interessi e rivalutazione.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice Per_ precedentemente assegnatario del procedimento, Dott. , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, negando la sussistenza di nesso causale tra l'esito CP_1 vento chirurgico a cui si è sottoposto in data 25/09/2014 Parte_1 e i danni lamentati dallo stesso ricorrente. Eccependo la violazione dell'art. 15 della L. 24/2017 (già avanzate in sede di ATP) rispetto alla nomina del solo dott. in luogo Per_1 di collegio peritale, parte resistente ha contestato le conclusioni da quest'ultimo portate nell'elaborato peritale e ha poi allegato come fosse stato Parte_1 adeguatamente informato circa l'intervento a cui sarebbe stato sottoposto. Parte resistente ha infine eccepito come dall'eventuale risarcimento del danno andrebbe altresì scomputato quanto erogato dall' a seguito dell'infortunio occorso a causa del sinistro. CP_3
All'esito della prima udienza il Giudice ha disposto l'acquisizione presso della CP_3 documentazione riguardante la liquidazione di tutte le indennità corrisposte al sig. Pt_1
(posizione n. 513091942) in relazione all'infortunio patito il 9.7.2014;
[...]
Ad esito della successiva udienza, il Giudice rilevava come nell'ambito del giudizio di A.T.P. era stato nominato un medico legale in violazione a quanto disposta dall'art. 15 L. 24/2017 e, ritenuto necessario procedere alla rinnovazione della CTU, ha disposto il mutamento del rito, rinviando a nuova udienza.
Subentrato nel ruolo lo scrivente Giudice, all'udienza del 16/02/2023 è stato nominato il collegio peritale composto dalla Dott.ssa e dal Dott. , i quali Persona_3 Persona_4 hanno prestato giuramento all'udienza del 22/03/2023.
Alla successiva udienza del 12/10/2024, a seguito dei rilievi mossi all'elaborato peritale, è stata fissata nuova udienza per la comparizione dei CTU e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Il Collegio peritale è comparso a fornire chiarimenti all'udienza del 17/01/2024, all'esito del quale, rigettate le ulteriori istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione di conclusione.
Precisate le conclusioni nei termini sopra riportati, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le domande svolte da nei confronti di devono essere Parte_1 CP_1 rigettate per i seguenti motivi.
2.1 La responsabilità di n merito all'intervento di artroscopia a cui CP_1 Parte_1 si è sottoposto in data 25/09/2014 presso l'Ospedale di Monfalcone.
In primo luogo , argomentando come i sanitari abbiano mal Parte_1 eseguito l'intervento del 25/09/2014, ha ricondotto all'esito infausto dell'intervento la lesione al ginocchio sinistro occorsa (condropatia di IV grado e lesione meniscale mediale, con conseguenti osteotomia correttiva in grave limitazione deambulatoria, coxalgia e
3 gonalgia destre da sovraccarico funzionale) domandando il risarcimento per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti ed argomentando la lacunosità della cartella clinica nella parte descrittiva dell'intervento chirurgico.
Appare opportuno preliminarmente rammentare come in tema di azione contrattuale per responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura o al sanitario dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 26700/2018, Cass. Civ., Sez. III, n. 28991/2019).
In secondo luogo, si rammenta come sia insegnamento giurisprudenziale consolidato che le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699 e segg. c.c., per quanto attiene alla indicazione ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento. La prova dell'effettivo svolgimento di attività non risultanti dalla cartella clinica stessa può essere invece fornita con ogni mezzo. Non sono coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa annotate. In ragione di ciò, si è altresì affermato, in una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, n. 16737/2024, che ha altresì il pregio di richiamare a sua volta importanti precedenti in materia) che l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente (allorché proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno e conseguentemente in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente. Da ciò consegue che l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente solo quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo legame eziologico, e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno, con la conseguenza che l'incompletezza della cartella ha ricadute, cioè, quando va a innestarsi in un contesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza;
la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale. Entro i rigorosi limiti citati, la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità.
Sul punto occorre richiamare quanto relazionato dal Collegio peritale, composto dalla Dott.ssa e dal Dott. , che, nel rispondere al quesito posto ha evidenziato in Per_3 Per_4 primo l e a front dro clinico e radiologico del paziente, la scelta dei sanitari di sottoporre quest'ultimo ad intervento di Artroscopia risultava indicata e corretta e ha altresì affermato come, alla luce delle risultanze peritali, non si identificano elementi di responsabilità degli ortopedici dell' nel determinismo della lesione condrale, né se ne CP_4
4 identificano riguardo all'evoluzione di quanto al ginocchio sinistro, non emergendo la presenza di complicazioni o eventi prevedibili o prevenibili avvenuti durante l'intervento che possano aver partecipato ad un tanto. Il Collegio peritale ha altresì avuto modo di chiarire che l'intervento a cui il paziente si era sottoposto consti in uno degli interventi più frequentemente svolti dagli ortopedici, di fatto un intervento identificabile come routinario, specificando come il tipo di lesione condrale emersa a carico del ginocchio sinistro in buona parte dei casi può non essere evidenziabile alla visione diretta. Questo, intendendo anche una visione diretta avuta durante un intervento in artroscopia svolto in maniera ottimale. Dunque, la mancata evidenza del reperto lesionale al momento dell'atto chirurgico non può essere intesa come indice di malpractice. L'effettiva possibilità di identificare una analoga lesione può, per contro, configurare di per sè un “problema tecnico” di speciale difficoltà.
In particolare, il Collegio peritale, descritte le condizioni del paziente al momento dell'intervento e analizzata la documentazione medica dimessa agli atti, ha avuto modo in primo luogo di evidenziare come l'ipotesi di un danno iatrogeno intervenuto all'atto dell'esecuzione della prima artroscopia + meniscectomia presso l'Ospedale di Monfalcone, come ipotizzato dalla parte attrice, non trova nessuna documentazione a supporto o riscontro, non nel referto operatorio, non nell'immediato post-operatorio; non sono stati riferiti emartri o quanto meno idrarti, né all'esame obiettivo delle successive visite ortopediche di controllo. Tutti eventi indiretti riconducibili ad un'ipotesi iatrogena.
Evidenziando come la descrizione dell'intervento contenuta nella cartella clinica sia molto scarna, il Collegio Peritale ha avuto modo di osservare come non emergono nell'immediato post- operatorio né evidenze cliniche, né sintomi (emartri, tumefazione-gonfiore dell'articolazione in toto, …) né successive evidenze radiologiche riferibili ad un eventuale danno iatrogeno. Il quadro post-chirurgico è quello atteso per una meniscectomia parziale scevra da complicanze. Va detto che le ri-fratture post meniscectomia, come pure le sofferenze condrali, frequentemente, avvengono per naturale evoluzione del quadro clinico e non come evento avverso riferibile all'operato del medico operatore. In particolare il Collegio peritale ha avuto modo di sottolineare come nemmeno la revisione a posteriori delle RMN del dicembre 2014 abbia permesso di evidenziare la presenza della poi chiaramente comprovata (come da risultanze dell'intervento dell'aprile 2015) condropatia.
Sentito a chiarimenti all'udienza del 17/01/2024, il Collegio peritale ha avuto modo di rappresentare inoltre di aver valutato quello che ci saremmo potuti aspettare di fronte ad una complicanza all'esito dell'intervento. La lesione cartilaginea rinvenuta nel secondo intervento di Latisana, della primavera 2015, se fosse stata prodotta acutamente durante il tempo chirurgico di Monfalcone, a settembre 2014, avrebbe determinato la comparsa di segni specifici (sanguinamento all'interno dell'articolazione, dolore al carico – si tratta infatti di ampia lesione). I medici di Latisana indicano infatti una lesione importante e ne danno le dimensioni. Si tratta poi di una lesione della parte superiore dell'articolazione del ginocchio a livello del condilo femorale mentre l'intervento aveva riguardato il menisco che è collocato sul piatto tibiale, nella parte inferiore dell'articolazione.
Il Collegio peritale ha avuto modo poi di affermare come gli esiti del secondo intervento, avvenuto a sette mesi di distanza dal primo, presso l' (non oggetto del Controparte_5 presente giudizio), sebbene ispirato da un approcci le alla patologia, non siano stati positivi.
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate con logicità ed in modo esaustivo.
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate al caso di specie, si ritiene come, pur a fronte della circostanza che la cartella clinica nella parte relativa alla descrizione dell'intervento del 25/09/2014 sia stata compilata in maniera sommaria, tale elemento impedisce di provare il nesso di causa tra l'aggravamento della patologia (o
5 l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, a fronte delle ulteriori risultanze peritali, che hanno evidenziato come non siano emerse nell'immediato periodo post-operatorio evidenze cliniche, sintomatologie o successive evidenze radiologiche riferibili ad un eventuale danno iatrogeno.
Pertanto, la domanda promossa da deve essere rigettata. Parte_1
2.2 In merito alla completezza del c.d. consenso informato.
ha altresì lamentato di non aver ricevuto, prima di sottoporsi Parte_1 all'intervento del 25/09/2014, adeguata informazione circa le caratteristiche e gli eventuali esiti dell'intervento stesso, lamentando pertanto la lesione del proprio diritto di autodeterminazione. Parte convenuta ha invece allegato come al paziente fossero state adeguatamente fornite tutte le informazioni del caso.
Sul punto, appare quindi opportuno nuovamente far riferimento a quanto relazionato dal Collegio Peritale nella relazione depositata, in cui si afferma che il consenso informato all'interno della cartella clinica, relativo all'intervento subìto il 25.09.2014, veniva firmato dal periziando in data 04.08.2014. Si tratta di documento di una singola facciata, precompilato per la parte inerente all'informazione ricevuta, l'autorizzazione a trattare eventuali condizioni patologiche non previste che dovessero evidenziarsi nel corso dell'intervento e dichiarazione di presa visione e comprensione del documento. Le parti compilate a mano specificatamente per l'intervento del signor comprendono la data della Pt_1 firma, nome e cognome del firmatario, reparto di ricovero e nome del m rmante. Rispetto al tipo di intervento svolto e a quanto ad esso correlato veniva riportato solo “artroscopia di ginocchio sinistro”. In calce sono evidenti la firma del paziente e la firma del medico informatore. Il consenso informato presente agli atti risulta molto scarno. A parte la segnalazione del tipo di intervento da svolgersi (“artroscopia ginocchio sinistro”), non viene riportato esplicitamente nulla in merito alla finalità dello stesso, né in merito ad eventuali alternative. Come non viene riportato nulla in merito ai possibili esiti, da quelli più positivi a quelli meno auspicabili. Inoltre, rivalutando i referti delle varie visite svolte prima dell'intervento, non emerge alcun accenno al fatto che tali informazioni fossero state eventualmente fornite in un accesso precedente a quello in cui veniva firmato il consenso.
In primo luogo occorre osservare la materia trovi una regolamentazione normativa nella L. 219/2017 (successiva ai fatti di cui è causa), la quale, all'art. 1, nel dare una definizione del c.d. consenso informato prevede che ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi, prevedendo pi, al successivo comma IV, che il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica.
Giova poi rammentare come la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria, costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica”, diverso e distinto dal diritto alla salute inteso quale diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica. (cfr. Cass.Civ., Sez. III, n. 28985/2019). Si ritiene infatti come ogni individuo abbia il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative;
tali informazioni devono essere le più esaurienti e complete possibili al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, in ossequio al principio di rango costituzionale di cui all'art. 32, comma II, Cost. Da ciò consegue l'obbligo del medico “di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento
6 strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative”. In questa prospettiva, il diritto alla salute e quello al consenso informato costituiscono diritti diversi, i quali spesso si compenetrino a vicenda, essendo possibile “che anche l'inadempimento della obbligazione avente ad oggetto la corretta informazione sui rischi-benefici della terapia venga ad inserirsi tra i fattori "concorrenti" della stessa serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo, pertanto, riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva”.
Pertanto, la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, non essendo stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi nei suoi confronti una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.
Sul punto si osserva come sia orientamento consolidato e condiviso nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui posta la premessa per cui la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi -, nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l'inadempimento dell'obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente;
invece, nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all'autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all'intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (così Cass. Civ., Sez. III, n. 17649/2024).
Tuttavia, la Giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come per il risarcimento dei summenzionati pregiudizi, il paziente deve dimostrare la relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso eziologico inteso come causalità giuridica ex art. 1223 c.c.
In sostanza, la Cassazione richiede che chi chiede il risarcimento della violazione del diritto all'autodeterminazione provi il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico se adeguatamente informato. L'indagine potrà estendersi ad accertare se il paziente avrebbe rifiutato quel determinato intervento ove fosse stato adeguatamente informato ovvero se, tra il permanere della situazione patologica in atti e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione;
o ancora, se, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali quanto inaspettate conseguenze e sofferenze. Ci si trova, sempre secondo la
7 Suprema Corte, in un territorio (e in una dimensione probatoria) che impone al giudice di interrogarsi se il corretto adempimento, da parte del medico, dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico, ovvero avrebbe consentito al paziente la necessaria preparazione ad affrontare il periodo post-operatorio nella piena e necessaria consapevolezza di tutte le sue possibili conseguenze. Tale prova, secondo la Suprema Corte, “potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione.
Analizzate le risultanze peritali alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra evidenziate, esclusa la responsabilità dei sanitari che hanno eseguito l'intervento ed escluso altresì il nesso eziologico tra l'operazione e l'evento dannoso occorso ad , Parte_1 deve ritenersi in primo luogo come sussista la violazione del diritto all'autodeterminazione dello stesso, non avendo ricevuto adeguate informazioni circa le modalità dell'intervento e i possibili esiti dello stesso. Rimane pertanto del tutto inesplorato il profilo del danno patito dall'attore in relazione al lamentato omesso consenso informato.
Tale danno, infatti, non può essere in re ipsa, dovendo ricordarsi che per affermare la risarcibilità dello stesso l'attore è tenuto dimostrare il pregiudizio in concreto derivato dall'inadempimento e a questo eziologicamente correlato, dal momento che non è l'inadempimento da mancato consenso informato che è di per sé oggetto di risarcimento ma il danno conseguenziale.
A fronte del difetto della prova, da parte dell'attore, del danno da omesso consenso informato e della sola generica allegazione di che se avesse saputo Parte_1 gli esiti negativi dell'intervento Non vi s la relativa domanda risarcitoria deve essere respinta.
3. Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del Giudizio di A.T.P. di cui al RG 159/2019 (con particolare riferimento al contenuto della relazione dimessa dal CTU Dott. , che ha Per_1 verosimilmente contribuito causalmente a che parte attrice introducesse il presente giudizio, si ritiene equo compensare integralmente le spese del presente giudizio.
I compensi riconosciuti a carico del Collegio Peritale, liquidati giusto decreto del 08/07/2024, restano conseguentemente a carico di entrambe le parti in misura eguale tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Rigetta le domande svolte da nei confronti Parte_1 [...]
Controparte_6
Compensa integralmente le spese di lite;
Pone definitivamente a carico delle parti, in misura eguale e tra loro in solido, i compensi liquidati al Collegio Peritale giusto decreto del 08/07/2024
Così deciso Gorizia in data 14/04/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
8