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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1711/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAROCCA ANTONIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. LAROCCA ANTONIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BUONFRATE ANGELO, elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2 difensore avv. BUONFRATE ANGELO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 151/2022, emesso dall'intestato Tribunale su istanza di
[...]
con il quale era stato intimato il pagamento della somma di Controparte_1 euro 20.984,00 in forza della fattura n. 110/2019 per l'espletata attività di trasporto di giornali.
A sostegno della opposizione eccepiva in primo luogo la prescrizione ai sensi dell'art. 2951 cod.civ., essendo trascorso il termine annuale normativamente previsto senza che fossero stati posti in essere atti interruttivi. Nel merito, contestava la pretesa creditoria in quanto la fattura commerciale non era sufficiente a provare la prestazione del servizio di trasporto, in realtà mai effettuato.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Ritualmente costituita, Controparte_1 contestava l'eccezione di prescrizione trattandosi di appalto di servizi di trasporto e consegna di prodotti editoriali con conseguente inapplicabilità del termine annuale di cui all'art. 2951 c.c. Evidenziava di aver pagina 1 di 3 regolarmente eseguito le prestazioni oggetto del contratto e pertanto chiedeva il rigetto della opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. che veniva rigettata con ordinanza del 22.05.2023.
Rigettate le richieste di prova, all'udienza odierna le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies cpc;
all'esito, il Tribunale provvedeva con la presente sentenza che veniva pubblicata mediante allegazione a verbale di udienza.
Ai fini della delibazione delle rispettive domande ed eccezioni, appare opportuno qualificare il contratto Par alla base della pretesa azionata con il
La domanda monitoria nasce dal contratto di trasporto del 13.05.2019 a fronte del quale l'odierna opponente si era impegnata a garantire il servizio di trasporto di giornali, periodici, pubblicazioni, libri e stampe presso tutti punti di vendita ed edicole rientranti nel territorio della Provincia di Taranto;
il contratto di cui si discute, stando al chiaro tenore letterale, rientra quindi nel contratto misto di appalto di servizi di trasporto con conseguente applicazione del termine di prescrizione annuale. Invero, non risulta condivisibile la qualificazione di sub-mandato successivamente invocata da parte opposta trattandosi di contratto essenzialmente basato sul servizio di trasporto.
Quanto alla prescrizione, è bene richiamare i seguenti principi: “Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione” (in tal senso Cass. 25517/2015).
Questo principio si riferisce, specificamente, ai “contratti di appalto di servizi di trasporto”, ipotesi in cui trova applicazione il termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c., anche quando le prestazioni siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi di trasporto.
In tali casi si devono applicare le norme in materia di trasporto per individuare le disposizioni che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione, anche quando questa si frazioni in una serie di trasporti (cfr. Cass. n. 9128/97, la quale ha confermato l'osservazione che la eventuale configurabilità di un contratto unitario nelle forme dell'appalto di servizi non sottrarrebbe la fattispecie al termine di prescrizione ex art. 2951 c.c. (cfr anche Tribunale Milano sentenza n. 10555/2024 secondo cui “il Tribunale ritiene che debba essere applicata al caso di specie la prescrizione annuale prevista in materia di trasporto, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha affrontato la specifica questione della disciplina della prescrizione anche nella ipotesi di contratto di appalto di servizi di trasporto, qualificandolo come contratto misto, con elementi dell'appalto
e del trasporto, implicante l'applicazione del profilo di disciplina, dell'appalto o del trasporto, più confacente alla singola fattispecie che venga di volta in volta in rilievo. Con riguardo alla particolare ipotesi della durata della prescrizione estintiva, la condivisibile giurisprudenza citata - si veda in particolare Corte d'Appello di Milano n. 2524/2022 e Cassazione n. 14886/19 - dà rilevanza, all'effetto
pagina 2 di 3 che qui interessa, alla relazione tra la ragione normativa del profilo di disciplina della prescrizione estintiva e il tipo di prestazione, appunto di trasporto, in relazione al quale è fissata la durata annuale della fattispecie estintiva. Pertanto, rispetto al profilo che viene in rilievo, tra le due discipline dei contratti tipici, si applica quella del trasporto e non quella dell'appalto”).
La soluzione è espressione di un principio più generale: il contratto misto «trova la sua disciplina giuridica in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili, con quelle del contratto prevalente» (Cass.
n.26874/23, su un caso di contratto di trasferimento a titolo oneroso di un bene e di transazione;
Cass. n.
17855/23).
Da ciò ne deriva che il credito portato dalla fattura n. 110/2019 per il servizio di trasporto effettuato nel novembre del 2019 risulta prescritto non essendovi prova di atti interruttivi della prescrizione entro l'anno
(la prima richiesta risulta infatti ricevuta dal debitore con la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto avvenuta il 04.02.2022).
L'opposizione va pertanto accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 151/2022 emesso dall'intestato
Tribunale;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 145,50 per spese ed euro 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Taranto, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1711/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAROCCA ANTONIO, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. LAROCCA ANTONIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. BUONFRATE ANGELO, elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2 difensore avv. BUONFRATE ANGELO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, interponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 151/2022, emesso dall'intestato Tribunale su istanza di
[...]
con il quale era stato intimato il pagamento della somma di Controparte_1 euro 20.984,00 in forza della fattura n. 110/2019 per l'espletata attività di trasporto di giornali.
A sostegno della opposizione eccepiva in primo luogo la prescrizione ai sensi dell'art. 2951 cod.civ., essendo trascorso il termine annuale normativamente previsto senza che fossero stati posti in essere atti interruttivi. Nel merito, contestava la pretesa creditoria in quanto la fattura commerciale non era sufficiente a provare la prestazione del servizio di trasporto, in realtà mai effettuato.
Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Ritualmente costituita, Controparte_1 contestava l'eccezione di prescrizione trattandosi di appalto di servizi di trasporto e consegna di prodotti editoriali con conseguente inapplicabilità del termine annuale di cui all'art. 2951 c.c. Evidenziava di aver pagina 1 di 3 regolarmente eseguito le prestazioni oggetto del contratto e pertanto chiedeva il rigetto della opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione del d.i. che veniva rigettata con ordinanza del 22.05.2023.
Rigettate le richieste di prova, all'udienza odierna le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano oralmente la causa ex art. 281 sexies cpc;
all'esito, il Tribunale provvedeva con la presente sentenza che veniva pubblicata mediante allegazione a verbale di udienza.
Ai fini della delibazione delle rispettive domande ed eccezioni, appare opportuno qualificare il contratto Par alla base della pretesa azionata con il
La domanda monitoria nasce dal contratto di trasporto del 13.05.2019 a fronte del quale l'odierna opponente si era impegnata a garantire il servizio di trasporto di giornali, periodici, pubblicazioni, libri e stampe presso tutti punti di vendita ed edicole rientranti nel territorio della Provincia di Taranto;
il contratto di cui si discute, stando al chiaro tenore letterale, rientra quindi nel contratto misto di appalto di servizi di trasporto con conseguente applicazione del termine di prescrizione annuale. Invero, non risulta condivisibile la qualificazione di sub-mandato successivamente invocata da parte opposta trattandosi di contratto essenzialmente basato sul servizio di trasporto.
Quanto alla prescrizione, è bene richiamare i seguenti principi: “Il termine annuale di prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, previsto dall'art. 2951 c.c., trova applicazione anche quando le varie prestazioni di trasporto siano rese in esecuzione di un unico contratto (misto) di appalto di servizi di trasporto, dovendosi in tale ipotesi far riferimento alla normativa in tema di trasporto per individuare quelle norme che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione” (in tal senso Cass. 25517/2015).
Questo principio si riferisce, specificamente, ai “contratti di appalto di servizi di trasporto”, ipotesi in cui trova applicazione il termine prescrizionale annuale di cui all'art. 2951 c.c., anche quando le prestazioni siano rese in esecuzione di un unico contratto misto di appalto di servizi di trasporto.
In tali casi si devono applicare le norme in materia di trasporto per individuare le disposizioni che, come la durata della prescrizione, sono intimamente collegate alla concreta tipologia della prestazione, anche quando questa si frazioni in una serie di trasporti (cfr. Cass. n. 9128/97, la quale ha confermato l'osservazione che la eventuale configurabilità di un contratto unitario nelle forme dell'appalto di servizi non sottrarrebbe la fattispecie al termine di prescrizione ex art. 2951 c.c. (cfr anche Tribunale Milano sentenza n. 10555/2024 secondo cui “il Tribunale ritiene che debba essere applicata al caso di specie la prescrizione annuale prevista in materia di trasporto, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha affrontato la specifica questione della disciplina della prescrizione anche nella ipotesi di contratto di appalto di servizi di trasporto, qualificandolo come contratto misto, con elementi dell'appalto
e del trasporto, implicante l'applicazione del profilo di disciplina, dell'appalto o del trasporto, più confacente alla singola fattispecie che venga di volta in volta in rilievo. Con riguardo alla particolare ipotesi della durata della prescrizione estintiva, la condivisibile giurisprudenza citata - si veda in particolare Corte d'Appello di Milano n. 2524/2022 e Cassazione n. 14886/19 - dà rilevanza, all'effetto
pagina 2 di 3 che qui interessa, alla relazione tra la ragione normativa del profilo di disciplina della prescrizione estintiva e il tipo di prestazione, appunto di trasporto, in relazione al quale è fissata la durata annuale della fattispecie estintiva. Pertanto, rispetto al profilo che viene in rilievo, tra le due discipline dei contratti tipici, si applica quella del trasporto e non quella dell'appalto”).
La soluzione è espressione di un principio più generale: il contratto misto «trova la sua disciplina giuridica in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili, con quelle del contratto prevalente» (Cass.
n.26874/23, su un caso di contratto di trasferimento a titolo oneroso di un bene e di transazione;
Cass. n.
17855/23).
Da ciò ne deriva che il credito portato dalla fattura n. 110/2019 per il servizio di trasporto effettuato nel novembre del 2019 risulta prescritto non essendovi prova di atti interruttivi della prescrizione entro l'anno
(la prima richiesta risulta infatti ricevuta dal debitore con la notifica del decreto ingiuntivo qui opposto avvenuta il 04.02.2022).
L'opposizione va pertanto accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 151/2022 emesso dall'intestato
Tribunale;
- condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in euro 145,50 per spese ed euro 2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Taranto, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone
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