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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/07/2024, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persone del giudice, dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1761 del 2018 R. Gen., promossa
DA
(C.F. ), nella sua qualità di procuratore generale di Parte_1 C.F._1
e (C.F. Parte_2 Parte_3 Parte_4
), (C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_5 C.F._3 Parte_6
), (C.F. ), C.F._4 Parte_7 C.F._5 Parte_8
(C.F. ), (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._6 Parte_9 C.F._7 dall'avv. Riccardo Leonardo Piana ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Sassari, via
Zanfarino 58,
Parte attrice
CONTRO
(c.f. e p. iva ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Azzena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via Georgia – loc. Geovillage, Torre 4,
Parte convenuta
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.4.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella sua qualità di procuratore Parte_1 generale di e , , , Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_4 Parte_5
, e , nella qualità di Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 proprietari di unità immobiliari site nel condominio del , lo Controparte_1 convenivano in giudizio affinché il Tribunale dichiarasse nulle o comunque annullasse le delibere di approvazione del bilancio consuntivo del 2017 e di quello preventivo del 2018.
Lamentavano in particolare l'incomprensibilità delle voci di bilancio relative ad un credito IVA del condominio, ad un accantonamento denominato “Fonditalia”, al “fondo ammortamento impianti”, alla ripartizione dei costi di un giudizio amministrativo anche nei confronti dei condomini dissenzienti, al “contributo market”, alla vigilanza estiva, ai costi per un collaboratore tecnico- amministrativo, all' assistenza medica, ed alle modalità di nomina dell'amministratore, e concludevano come in atti.
Il si costituiva in giudizio e contestava preliminarmente la tempestività dell'azione, CP_1 poiché proposta oltre i termini di cui all'art. 1137 comma 2 c.c.; contestava anche nel merito le argomentazioni della controparte, proponeva nei confronti degli attori domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese affrontate a titolo di costi per la convocazione dei condomini per l'assemblea dell'11.7.2018, resasi necessaria per discutere dell'istanza di mediazione avanzata dagli attori e preliminare all'introduzione del presente giudizio, e concludeva come in atti.
La causa, istruita con produzioni documentali ed interrogatorio formale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.4.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come in atti.
Deve preliminarmente darsi atto dell'impossibilità di emettere pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla difesa di parte convenuta.
Tale dichiarazione, infatti, “presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite…” (Cass. n. 21757 del 2021), ipotesi che tuttavia non ricorre nel caso in esame.
Tanto premesso, l'eccezione d'inammissibilità della domanda attrice, tempestivamente sollevata dal all'atto della sua costituzione, è fondata e va accolta. CP_1
Deve considerarsi a tal fine che, per costante giurisprudenza, “in tema di condominio negli edifici, devono qualificarsi nulle le deliberazioni dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, ed ancora quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all'oggetto” (v. per tutte Cass. civ., Sez. Unite, 07/03/2005, n. 4806).
Al contrario, “le delibere dell' assemblea di condominio…sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione
2 dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto…” (Cass. civ., Sez. Unite, 07/03/2005,
n. 4806).
Ad ulteriore precisazione di tali principi è stato inoltre affermato che “In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a
"norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.” (Cass. SS.UU. n. 9839 del 2021).
Non vi è dubbio, pertanto, che le ragioni poste a fondamento della domanda da parte degli attori, come in precedenza brevemente riassunte, attengano a motivi d'impugnazione riconducibili ad ipotesi di annullabilità delle delibere, con la conseguenza che essi avrebbero dovuto essere fatti valere, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni di cui all'art. 1137 comma 2 c.c..
Si rileva, inoltre, che, in materia di condominio, le parti sono assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui al D. L.vo n. 28 del 2010, in forza della quale esse, prima dell'introduzione del giudizio, sono tenute ad esperire il relativo procedimento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti.
L'art. 5, comma 6, del D. L.vo n. 28 del 2010, nel testo vigente ratione temporis, stabiliva altresì che
“dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale", e che “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta…”; nello stesso senso dispone, peraltro, anche l'art. 8 comma 2 del nuovo testo del decreto, secondo cui “Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta…”.
Tanto premesso, si rileva che l'assemblea condominiale si è svolta il 28.4.2018 e che il CP_1 ha ricevuto la convocazione in data 29.5.2018, come da incontestato documento di cui all'all. 4 alla comparsa di costituzione, ovvero oltre il termine di cui all'art. 1337 comma 2 c.c..
Le medesime considerazioni valgono, ovviamente, per la delibera di approvazione del bilancio preventivo del 2017, adottata a seguito di assemblea svoltasi nel 2016.
Per quanto esposto, la domanda proposta dagli attori deve essere dichiarata inammissibile.
In difetto di prova circa gli esborsi sopportati, deve essere infine respinta anche la domanda proposta in via riconvenzionale dal condominio.
3 Sussistono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza, per dichiarare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta;
dichiara inammissibile la domanda attrice;
respinge la domanda riconvenzionale proposta dal condominio;
spese compensate.
Tempio Pausania, 1.7.2024
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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