Ordinanza cautelare 25 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 11652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11652 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11652/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01406/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1406 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando Petrosino, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NC Tartaglione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 04.11.2021 notificato al ricorrente il 18.11.2021 con il quale l''intimato Ministero lo ha escluso dal concorso pubblico a n. 976 posti (732 uomini e 244 donne) di allievo agente di Polizia penitenziaria e, per l''effetto, dall''assunzione nel corpo di polizia penitenziaria;
- del verbale redatto il 23.10.2021 dalla Commissione Esaminatrice della procedura selettiva di reclutamento nella qualifica di allievo agente di Polizia penitenziaria indetto con P.D.G. del 10.09.2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, n. 80 del 13.10.2020;
- delle schede di valutazione del ricorrente;
- nonché di qualsiasi atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso e/o consequenziale all''atto sopra impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per l’assunzione di 976 allievi agenti di Polizia Penitenziaria, superando le prove fisiche, ma venendo giudicato non idoneo al termine degli accertamenti attitudinali.
2. Avverso il provvedimento di esclusione, adottato con decreto prot. n. -OMISSIS- del 4 novembre 2021, il ricorrente ha proposto tempestivo ricorso, impugnando altresì gli atti presupposti e connessi, tra cui il verbale della Commissione esaminatrice e le relative schede di valutazione. In particolare, con il ricorso introduttivo sono stati dedotti vizi di carenza di motivazione, di travisamento dei presupposti e di istruttoria incompleta, nonché l’utilizzo di criteri valutativi non previamente definiti o comunque non coerentemente applicati.
3. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio, contestando le censure e chiedendo il rigetto del ricorso, in ragione della natura tecnica e insindacabile del giudizio attitudinale reso dalla Commissione, nonché della conformità dell’operato amministrativo alle disposizioni del bando.
4. All’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Successivamente, con ordinanza collegiale n. 10091/2025 del 26 maggio 2025, questo Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dovuta all’omessa impugnazione della graduatoria definitiva del concorso, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2021. È stato concesso alle parti un termine di dieci giorni per eventuali memorie difensive su tale specifico profilo, ma nessun deposito è intervenuto nel termine assegnato.
6. Il ricorso è improcedibile.
7. Il Collegio non ritiene sussistenti i presupposti per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’impugnazione del solo atto di esclusione non è sufficiente a conservare l’interesse all’azione qualora non sia stato proposto ricorso anche contro la graduatoria finale, notificato ad almeno uno dei controinteressati utilmente collocati (Cons. Stato, sez. V, n. 4204/2010).
8. È principio pacifico che la graduatoria concorsuale costituisca atto autonomo e conclusivo del procedimento, non automaticamente caducabile in caso di eventuale illegittimità dell’atto di esclusione. Essa è il frutto di valutazioni autonome, ulteriori rispetto a quelle che riguardano le singole fasi intermedie (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 1347/2012; n. 622/2010; sez. VI, n. 207/2008; sez. III, n. 503/2012).
9. In linea con tale impostazione, la mancata impugnazione della graduatoria definitiva comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, poiché l’annullamento del solo provvedimento di esclusione non può più produrre effetti utili rispetto a un atto ormai consolidatosi (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 15928/2023; n. 1786/2023; Cons. Stato, sez. III, n. 11148/2022; sez. VI, n. 2119/2022; sez. II, n. 3792/2021; sez. VI, n. 6959/2020).
10. Tale orientamento, accolto come jus receptum, si fonda sul rilievo per cui, una volta divenuta inoppugnabile, la graduatoria finale consolida le posizioni giuridiche dei candidati utilmente collocati, precludendo al concorrente precedentemente escluso, anche se illegittimamente, la possibilità di ottenere l’inserimento utile e il bene della vita perseguito.
11. Nel caso che occupa, il ricorrente non ha impugnato la graduatoria approvata il 23 dicembre 2021, né ha dedotto elementi idonei a giustificare tale omissione. Ne deriva l’impossibilità di ottenere una pronuncia utile, atteso che l’eventuale annullamento dell’atto di esclusione non potrebbe incidere su un atto ormai definitivo e non più contestabile.
12. Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
13. Alla luce della definizione in rito della controversia e della natura degli interessi alla stessa sottesi, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 maggio 2025, 9 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO