Ordinanza 14 giugno 1999
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione le notificazioni di cui all'art. 375, terzo comma cod. proc. civ. e le comunicazioni di cui al successivo art. 377, secondo comma, vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in applicazione di quanto l'art. 366 secondo comma stesso codice stabilisce per il caso di mancata elezione di domicilio, qualora il domiciliatario, indicato con l'elezione di domicilio in precedenza effettuata ai sensi del suddetto secondo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., si sia trasferito fuori del luogo indicato con essa, senza comunicare alla Cancelleria della stessa Corte il nuovo domicilio, potendo tale comunicazione acquisire rilevanza fino a quando le attività di notificazione o comunicazione predette presso la Cancelleria non si siano perfezionate e non potendo, invece, assumere alcun rilievo la conoscenza del nuovo indirizzo del domiciliatario che abbia potuto acquisire l'ufficiale giudiziario in occasione di un inutile tentativo di notificazione nell'originario luogo di domiciliazione, ancorché il luogo del trasferimento del domiciliatario (sia esso o meno un avvocato) si situi in Roma, posto che il suddetto secondo comma dell'art. 366 (che ha natura di disposizione generale, atta a regolare non solo la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale, ma tutte le notificazioni e comunicazioni da farsi agli avvocati delle parti nel giudizio di cassazione e, quindi, anche quelle di cui all'art. 375 terzo comma e 377 secondo comma) impone di configurare l'elezione di domicilio come una dichiarazione indirizzata ai soggetti che a diverso titolo operano nel giudizio di cassazione (cioè alla controparte; al giudice, per quel che attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello svolgimento del processo e dell'esecuzione dei relativi controlli; all'ausiliario, tenuto ad individuare il luogo in cui indirizzare le comunicazioni e notificazioni cui la Cancelleria della Corte deve provvedere), con la conseguenza che un trasferimento del luogo della domiciliazione, per acquisire rilievo come nuova elezione di domicilio, esige anch'esso una specifica dichiarazione indirizzata e comunicata alla Cancelleria della Corte di Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/06/1999, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
LI EN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MEDAGLIE D'ORO 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NARDELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA ROTOLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO PER LE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 09485/96 proposto da:
MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LI EN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 296/95 del PR di TARANTO, depositata il 09/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per soluzione della questione nel senso che la Corte deve attenersi alla manifestazione di volontà dell'Avvocato in ordine al domicilio per la notificazione. Ritenuto in fatto
Che CO IN, con ricorso del 25 ottobre 1994, proponeva opposizione dinanzi al PR di Taranto avverso l'ordinanza in data 16 settembre 1994, n. 172, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, notificatagli il 26 settembre 1994, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di lire 3.921.266.034, per violazione dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per avere l'Associazione Jonica Produttori Ortofrutticoli ed Agrumari delle Regioni Puglia e Basilicata, della quale era stato legale rappresentante, conseguito indebitamente aiuti complessivi di pari importo, negli anni 1984 - 1987;
che il PR rigettava l'opposizione con sentenza del 9 giugno 1995, contro la quale il CO proponeva ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui resisteva l'Amministrazione con controricorso e ricorso incidentale;
che non essendo comparsa alcuna delle parti all'udienza di discussione del 27 marzo 1998, il Collegio - rilevando che, quanto al ricorrente, la comunicazione della data dell'udienza stessa era stata effettuata presso la cancelleria della Corte, sul rilievo che la sede indicata nell'elezione di domicilio a norma dell'art. 366, secondo comma cod. proc. civ. era stata trasferita in altro luogo, senza che se ne fosse data tempestiva informazione alla cancelleria medesima;
che, peraltro, l'ufficiale giudiziario, nella relata di notifica all'originario indirizzo del domiciliatario, ne aveva indicato il nuovo indirizzo sito nel Comune di Roma;
che, in tema di, conseguenze del trasferimento del domiciliatario dall'indirizzo indicato ai fini dell'elezione di domicilio di cui al citato art. 366, si erano formati contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte - rimetteva gli atti al Primo Presidente, che assegnava, quindi, il ricorso alle Sezioni Unite per l'esame della sola questione indicata come oggetto del rilevato contrasto;
che, anche l'udienza di discussione davanti, alle Sezioni Unite è stata fissata con comunicazione del relativo avviso al ricorrente presso la Cancelleria e non già presso il nuovo indirizzo risultante nei sensi sopra riferiti, sicché, non essendo comparso alcuno dei difensori, la questione si ripropone in relazione a questa stessa udienza.
Considerato in diritto che, decidendo identica questione, in sede di composizione di contrastanti orientamenti, già in passato emersi, le Sezioni Unite, con ordinanza 1^ dicembre 1988, n. 739, hanno sancito il principio secondo il quale, nel giudizio di cassazione le notificazioni di cui all'art. 375, secondo comma cod. proc. civ. e le comunicazioni di cui al successivo art. 377, secondo comma vanno effettuate presso la cancelleria della Corte di cassazione, qualora gli avvocati delle parti si siano trasferiti fuori del luogo indicato nell'elezione di domicilio compiuta ai sensi dell'art. 366, secondo comma, e non abbiano comunicato al cancelliere che deve procedere agli indicati adempimenti il nuovo domicilio con atto depositato nell'ufficio, prima del perfezionamento dell'attività notificatoria presso la cancelleria stessa;
e ciò, senza che assuma rilievo la conoscenza che l'ufficiale giudiziario abbia potuto acquisire del nuovo indirizzo del domiciliatario e senza che possa dubitarsi della conformità della regola alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, non incompatibile con oneri di diligenza facilmente osservabili per modalità di esecuzione, come quello della comunicazione suddetta, la quale, poi presuppone un evento che, per la relazione sottesa all'elezione di domicilio, deve ritenersi non sottratto alla conoscibilità della parte;
che questo principio risulta seguito dalla prevalente giurisprudenza successiva (cfr. sentt. 28 novembre 1992, n. 12723; 21 gennaio 1995, n. 683; 13 maggio 1998, n. 4813) e ribadito dalle stesse Sezioni unite con sentenza 13 novembre 1997, n. 11220, laddove i provvedimenti che se ne sono discostati non somministrano elementi di valutazione non confutati nella precedente occasione o plausibili motivi di diverso apprezzamento dei termini del problema;
che tanto deve, in particolare, affermarsi circa il rilievo (cfr. ord. 23 gennaio 1998, resa sul ricorso r.g. n. 7576 del 1995) per cui, in caso di accertamento, da parte dell'ufficiale giudiziario notificante, dell'avvenuto trasferimento del domiciliatario ad altro indirizzo di Roma, la circostanza sarebbe inidonea a giustificare la successiva consegna dell'atto alla cancelleria "posto che tale modalità di notificazione è consentita solo nel caso in cui la parte non abbia eletto domicilio in Roma", mentre quell'accertamento "evidenzia in modo non equivoco che si è inteso mantenere il domicilio in tale ambito territoriale";
che, invero, una siffatta conclusione procede da una lettura arbitrariamente riduttiva e, nella sostanza, vanificante del preciso disposto dell'ultimo comma dell'art. 141 cod. proc. civ., che prevede l'inefficacia (Cass., sez. un., 6 settembre 1990, n. 9198) dell'elezione di domicilio allorché il domiciliatario "si è trasferito fuori della sede indicata" nell'atto di elezione:
proposizione nella quale non è dato cogliere alcuna equazione fra il concetto di "sede" e quello di ambito territoriale del comune di riferimento, con conseguente soppressione della rilevanza del "luogo" specifico di consegna, del quale è, invece, menzione nel primo comma della medesima norma e che, anche alla luce dei chiarimenti desumibili dal contiguo art. 139 cod. proc. civ., ben difficilmente può ritenersi nozione priva di riferibilità alla "casa di abitazione" o all'"ufficio" del domiciliatario;
che, dunque, come già, del resto, riconosciuto da questa Corte con la sentenza 6 aprile 1978, n. 1588, nell'art. 141, ultimo comma cod. proc. civ. la parola "sede" significa, non, genericamente,
città di residenza del domiciliatario, ma luogo preciso (ufficio, studio professionale, abitazione etc.) designato nell'elezione, con tutte le indicazioni che valgono sicuramente ad identificarlo (città, nome della strada e numero civico), onde, essendo appunto il trasferimento da un luogo siffatto la circostanza che la norma di previsione identifica come preclusiva della produzione degli effetti dell'elezione stessa (che è, poi, una situazione sovrapponibile senza residui alla carenza di quest'ultima), non trova spazio una presunta volontà dell'eligente di mantenere il proprio domicilio nell'ambito territoriale del medesimo comune: invero o essa rimane così indiscriminata, ed allora è priva di un requisito individuatore indispensabile per l'efficacia della domiciliazione, o tale requisito si pretende di ravvisare nel nuovo indirizzo appreso dall'ufficiale giudiziario, ma allora si configurerebbe una sorta di trasferimento implicito della domiciliazione medesima, che, all'opposto, è proprio quanto la norma ha voluto escludere;
che, d'altra parte, una lettura sistematica dell'art. 366, secondo comma cod. proc. civ. impone di configurare l'elezione di domicilio (a prescindere dalla sua natura negoziale o no) quale dichiarazione indirizzata ai soggetti che, a diverso titolo, operano nel giudizio di cassazione (e cioè, segnatamente, alla controparte;
al giudice, per quanto attiene alla rilevanza che essa ha ai fini della regolarità dello svolgimento del processo e dei relativi controlli;
all'ausiliario tenuto ad individuare il luogo in cui eseguire le comunicazioni e le notificazioni cui l'Ufficio deve provvedere): ragion per cui il trasferimento della domiciliazione, per conservare rilevanza nell'esposto contesto, sembra esigere esso stesso una specifica dichiarazione indirizzata, della quale ben difficilmente si individuerebbe un equipollente nell'esito delle informazioni assunte dall'ufficiale giudiziario che abbia inutilmente preceduto ad un primo tentativo di notificazione, posto che esse concernono comportamenti di un terzo e non del dichiarante;
che, peraltro, una volta riconosciuto (alla stregua di Cass., Sez. un., 1^ dicembre 1988, n. 739, cit., il cui assunto non è, in parte qua, posto in discussione neanche dall'orientamento che se ne discosta in ordine all'identificazione delle conseguenze da trarre dall'avvenuto accertamento del trasferimento del domiciliatario) che l'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. ha natura di "disposizione di carattere generale che regola non solo la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale ad istanza del controricorrente, ma tutte le comunicazioni e notificazioni che debbono farsi agli avvocati di entrambe le parti e, quindi, anche le notificazioni di cui agli artt. 375, secondo comma e 377, secondo comma cod. proc. civ., in mancanza di altre disposizioni di carattere particolare", evidenti ragioni di speditezza del procedimento e di prevenzione di intenti dilatori suggeriscono un'interpretazione della norma nel senso di negare rilievo a risultanze della relazione (circa un nuovo indirizzo), che potrebbero, alla prova dei fatti, rivelarsi inesatte o, comunque, innescare meccanismi di ricerca del tutto incompatibili con le esigenze conservative dell'udienza di discussione già fissata;
che queste ultime considerazioni si impongano specialmente con riguardo ad un procedimento, come quello di cassazione, che, caratterizzandosi dopo la sua rituale introduzione, per il prevalente impulso officioso, risulta insensibile persino all'evento della morte del difensore, la quale, quand'anche accertata in occasione della notificazione dell'avviso di udienza, come non comporta interruzione, così non impone alla cancelleria alcun particolare adempimento inteso a favorire la partecipazione all'udienza stessa di un nuovo difensore, senza che a tanto si ricolleghi un qualsiasi vulnus al diritto costituzionale di difesa, in quanto, nel detto procedimento avanti alla Corte di cassazione, la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata per intero all'atto scritto del ricorso, mentre la discussione orale in udienza non ha per lui che un valore complementare (Cass. 26 giugno 1997, n. 5719; Id. 29 novembre 1991 n. 12870; Id, sez. un., 8 marzo 1993, n. 2756; Id., sez. un., 14 ottobre 1992, n. 11195);
che non può trarsi contrario argomento dal principio, talora affermato dalla Corte (sentt. 30 gennaio 1987, n. 911; 30 gennaio 1987, n. 149; 20 marzo 1982, n. 1822), secondo cui, anche in caso di elezione di domicilio, l'elemento personale prevale su quello topografico, con la conseguente validità della notificazione eseguita nel luogo in cui si è effettivamente trasferita la persona designata, posto che in tal guisa si realizza lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario: da questa giurisprudenza emerge, infatti, chiaramente che una siffatta realizzazione è individuata come evento sanante della nullità altrimenti derivante dalla mancanza di notificazione in uno dei diversi luoghi che sarebbero stati da individuare in conseguenza dell'effetto caducatorio del trasferimento sull'elezione di domicilio, senza, dunque, che risulti contestata la produzione dell'effetto stesso, la cui affermazione costituisce, anzi, il presupposto della riconosciuta sanatoria;
che, in conclusione, l'esaminata questione deve risolversi dando continuità al principio indicato in premessa, con la conseguenza, da un lato, dell'affermazione di validità, nella specie, della comunicazione dell'avviso di udienza al ricorrente presso la cancelleria, in considerazione dell'avvenuto trasferimento del domiciliatario dall'indirizzo indicato con l'elezione di domicilio e del difetto di successiva comunicazione tempestiva di nuova elezione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 366, secondo comma e 377, secondo comma, cod. proc. civ.; e, dall'altro lato, della restituzione degli atti alla Sezione di provenienza, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte, dichiara la validità della comunicazione dell'avviso di udienza al difensore del ricorrente, eseguita mediante notificazione presso la cancelleria. Restituisce gli atti alla Prima Sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999