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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/10/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente
Alessandra Arceri Consigliere Rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2983/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Vicolo Parte_1 C.F._1
della Pergola 1/B, Piombino (LI) presso lo studio dell'Avv. Marco Monticelli Levorato che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE E APPELLATO
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Giuliano Leuzzi che lo rappresenta e difende come da delega in atti (c.f. pag. 1 – fax: 06.3217339 – pec: CodiceFiscale_3
); Email_1
APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, per le ragioni tutte di cui in premessa, accertare e dichiarare che la proposta di acquisto del natante modello Pursit agli atti di causa, non ha mai acquistato efficacia stante il mancato avveramento della condizione sospensiva ivi apposta;
in ogni caso, affermata la non applicabilità alla fattispecie della normativa di cui all'art. 1385 c.c., dichiarare il Sig. non tenuto al pagamento Parte_1
dell'importo richiesto di €.10.000,00. Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del richiedente procuratore antistatario”
Per : “a) rigettare l'appello avversario poiché privo di ogni Controparte_1
fondamento; b) accogliere l'appello incidentale di cui ai §§ IV/A, IV/B e IV/C; c) rifondere le spese legali del presente giudizio di impugnazione, in conformità al D.M.
55/14 (come modificato dal D.M. 147/22)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pag. 2 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva, innanzi al Tribunale di Como, Controparte_1
chiedendo di voler accertare e dichiarare l'inadempimento di quest'ultimo Parte_1 all'obbligazione sorta a seguito di accettazione della proposta di acquisto effettuata dal ricorrente in data 27.04.2022 ed avente ad oggetto il natante “Hin US-SSUH4131C505 del cantiere CP_1 modello 3480 C.C.” e, per l'effetto, di condannarlo alla corresponsione dell'importo di € CP_2
10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385, II comma c.c., oltre interessi ex art. 1284 co
IV c.c.
A tal fine, adduceva che:
-in data 27.04.2022 effettuava una proposta di acquisto del natante “Hin US- Controparte_1 del cantiere modello 3480 C.C.”, munito di motori Mercury modello Verado C.F._4 CP_2
275, e che suddetto natante era stato messo in vendita da tale tramite l'agenzia IG Parte_1
CH;
-la proposta prevedeva le seguenti condizioni: a) prezzo di vendita pari ad € 110.000,00; b) versamento di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
c) versamento dei residui € 100.000,00 entro e non oltre 7 giorni dalla data di accettazione delle prove e delle verifiche tecniche, da effettuarsi, quest'ultime, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della proposta da parte del venditore;
-il accettava la proposta in data 1.05.2022; Pt_1
-in seguito, emergevano guasti tecnici riguardanti il motore del natante;
a fronte di ciò il Pt_1 chiedeva, ed otteneva, plurime proroghe;
- nonostante si fossero susseguite più proroghe per il compimento delle verifiche tecniche, il Pt_1 con e-mail del 21.06.22, allegando apposita relazione tecnica della dava atto Parte_2 dell'impossibilità di avere l'imbarcazione pronta per la prova in mare;
-il RA, dal canto suo, confidando nelle assicurazioni date dal Galli, aveva già affrontato una spesa di 6.500,00 euro per l'affitto di un posto barca presso la Marina di Cala Galera a Porto Ercole;
-successivamente, preso atto dell'inadempienza del il ricorrente inviava una prima missiva al Pt_1 medesimo, e poi alla IG CH in data 27.06.2022, chiedendo la restituzione del doppio Pt_1 della caparra;
-la IG AT spediva l'assegno di 10.000 euro corrisposto dal alla sottoscrizione della CP_1 proposta di acquisto, mentre il seppur sollecitato, rimaneva inerte;
Pt_1
pag.
3 -conclusivamente, il si era rivelato inadempiente per aver messo in vendita “un bene che non Pt_1 era minimamente in grado di assolvere alla sua funzione economico-sociale poiché non solo del tutto guasto ma addirittura in condizioni tali da non poter essere neppure riparato”; di conseguenza gravava su di questi l'onere di restituire il doppio della caparra.
Costituendosi all'interno del giudizio di primo grado, demandava il rigetto della domanda Parte_1 attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
A tal proposito, rappresentava che la domanda del ricorrente non poteva trovare accoglimento in virtù del fatto che non si era avverata la condizione sospensiva implicitamente apposta nella proposta di acquisto, e cioè la visita in carena, le prove e le verifiche tecniche da tenersi entro un determinato termine su impulso dell'offerente.
Argomentava, sul punto, che la messa e/o prova in mare non era stata mai effettuata per cause imputabili esclusivamente alla officina autorizzata “Mercury”, la quale non era stata in grado di effettuare il tagliando. Pertanto, la suddetta condizione sospensiva non si era mai verificata;
da ciò conseguiva che nessun inadempimento era imputabile al e che, invero, stante il mancato Pt_1 avveramento della condizione sospensiva, il contratto doveva ritenersi definitivamente inefficace tra le parti.
Rappresentava, inoltre, l'inapplicabilità dell'istituto della caparra confirmatoria, stante l'assenza della necessaria traditio del denaro in questione. Difatti, il ricorrente, a dir di parte resistente, aveva consegnato l'assegno di 10.000,00 euro alla IG CHs e non già al venditore. Pertanto, argomentava che “considerata la natura reale della caparra, ne consegue che la mancata consegna ha impedito il prodursi degli effetti caratteristici propri della caparra confirmatoria richiamati dall'art. 1385 c.c” (vd. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Il Tribunale di Como, con la sentenza oggetto di impugnazione, ha accolto la domanda del ricorrente accertando l'inadempimento del ed accertando, altresì, la natura di caparra CP_1 Pt_1 confirmatoria ex art. 1385 c.c. della somma di € 10.000,00 affidata alla IG CH tramite assegno. Per l'effetto, ha condannato il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di 10.000,00 euro nonché – a titolo di spese di lite – l'importo di 2.547,00 euro più accessori come per legge.
L'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado può essere così sintetizzato:
-il Tribunale ha accertato l'inadempimento di parte venditrice, consistente nel non aver tempestivamente procurato al la disponibilità del natante per la navigazione;
CP_1
pag.
4 -il Tribunale ha inoltre escluso che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, l'efficacia dell'offerta di acquisto fosse sottoposta, ancorchè implicitamente, ad una condizione sospensiva;
-difatti, il giudice di primo grado ha osservato come le parti non avessero inteso subordinare alle verifiche in acqua e, ancor prima, al superamento di un tagliando, l'efficacia del contratto sulla base dei seguenti rilievi: i) anzitutto, rispetto alle prove e verifiche è associato il verbo “desiderare”
(“prove e le verifiche tecniche che l'offerente desidererà”), ciò a significare che si tratterebbe –ove mai avesse potuto intendersi come condizione- di una condizione sospensiva meramente potestativa e del tutto eventuale, per ciò ontologicamente insufficiente a costituire valida condizione contrattuale;
ii) che il compimento delle prove non potesse costituire elemento cui subordinare l'efficacia del contratto, era dato evincersi univocamente, a contrario, dal fatto che il natante era espressamente indicato come venduto “in ottime condizioni e pari al nuovo […] pronto per navigare” e che eventuali prove sarebbero state “a totale carico di spese dell'offerente; iii) del resto, ove fosse stata presente nel contratto una condizione sospensiva, ciò avrebbe determinato l'inefficacia ab origine dell'accordo e ciò in evidente contrasto con le previsioni di risoluzione e recesso, presupponenti non solo la validità, ma anche l'efficacia del contratto;
iv) la qualificazione operata da parte resistente, in termini di condizione sospensiva, avrebbe semmai riguardato eventuali difetti riscontrati a seguito di
“visita in carena, le prove e le verifiche tecniche”, dunque in occasione di verifiche che si ponevano a valle, e che non erano tenute, impedite da quelle, a monte –id est tagliando, ricambi- in ogni caso estranee alla disciplina della condizione sospensiva per come tratteggiata da parte resistente, e come tali implicanti inadempimento, ed integrabilità della disciplina ex art. 1385 co. II c.c.;
-quanto all'eccezione di parte resistente avente ad oggetto la non configurabilità dell'istituto della caparra confirmatoria per l'assenza di traditio, il Tribunale ha rilevato che, invero, la somma di €
10.000,00 non era stata consegnata all'agenzia intermediaria in via definitiva, ma affidata alla stessa, con l'impegno di consegnare la stessa al al momento dell'ultimazione dell'attività da parte Pt_1 dell'agenzia;
-da ultimo, il giudice ha richiamato l'insegnamento fornito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, ai fini dell'operatività della disciplina di cui all'art. 1385 c.c., deve farsi riferimento alla previsione della non scarsa importanza dell'inadempimento; ciò posto, il giudice ha rilevato come la non scarsa importanza dell'inadempimento di parte venditrice si desumesse dalla natura dell'acquisto e dalle tempistiche dello stesso. Nello specifico, ha osservato che “trattandosi da una parte di cifra non irrisoria (€110.000) per un'imbarcatura comunque di modeste dimensioni (11 m x 2,90 m), fuoribordo e senza coperto, dall'altra essendo previste tempistiche contrattuali di proposta e accettazione –rispettivamente 27.4.22 e 1.5.22- e, soprattutto, di esecuzione del contratto –saldo 7 pag. 5 entro 7 giorni dalle prove e verifiche tecniche, a loro volta da compiersi entro 20 giorni- inequivocabilmente disvelanti l'interesse per il compratore di avere l'imbarcazione in tempo utile per la stagione estiva, e rispetto pertanto il ritardo, quantificabile in circa 45 giorni al momento del recesso (coincidenti con la seconda metà di maggio e tutto giugno), non appare irrilevante” (vd. pagg. 6 e 7 della sentenza).
ha impugnato la sentenza di primo grado articolando due motivi d'appello aventi ad Parte_1 oggetto il mancato riconoscimento della sussistenza di una condizione sospensiva all'interno della proposta di acquisto del 27.04.2022 (I motivo d'appello) e l'erronea applicazione dell'istituto della caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. (II motivo d'appello).
Si è costituito, nel presente grado di appello, il quale ha demandato il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione ex adverso, proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
A sua volta, ha spiegato appello incidentale avente ad oggetto:
a) l'omessa indicazione della statuizione relativa agli interessi nella parte dispositiva;
b) il mancato riconoscimento delle spese legali relative alla fase di trattazione;
c) la mancata liquidazione delle spese legali relative alla fase decisionale in base ai valori tariffari medi.
All'udienza del 17 settembre, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, ed in pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato per i seguenti motivi.
Attraverso il primo motivo d'appello il impugna la parte della sentenza in cui si è escluso che Pt_1 all'interno del contratto vi fosse una condizione sospensiva.
In particolare, contesta l'iter logico compiuto dal giudice, in quanto basato su di un erroneo convincimento, ossia che il natante veniva venduto in ottime condizioni e pronto per navigare
(secondo l'appellante, conseguentemente, sarebbe erronea la convinzione del giudice di prime cure per cui “del resto che il compimento delle prove non possa costituire elemento cui subordinare
l'efficacia del contratto si evince univocamente, a contrario, dal fatto che il natante è espressamente
pag. 6 indicato come venduto “in ottime condizioni e pari al nuovo […] pronto per navigare (vds. Supra §
V) e che eventuali prove sarebbero state “a totale carico di spese dell'offerente”).
L'appellante insiste dunque nel ritenere che le parti avevano inteso apporre una condizione sospensiva all'interno dello schema contrattuale (ossia sottoporre l'efficacia contrattuale alla visita in carena, alle prove e alle verifiche tecniche) e che tale attività di natura preliminare – la prova in mare e conseguente effettuazione del tagliando – non era mai stata effettuata da parte della terza officina Mercury.
Conseguentemente, a parere di parte appellante, il contratto concluso fra le parti sarebbe da ritenersi inefficace alla luce del fatto che la condizione sospensiva appena richiamata non si è mai verificata,
e ciò a seguito della mancata attività demandata ad un soggetto terzo;
dunque, nessun inadempimento da parte del sarebbe invocabile. Pt_1
Il motivo d'appello è infondato.
Orbene, la Corte osserva che dalla lettura della proposta di acquisto datata 27.04.2022 non è dato rinvenire alcuna condizione sospensiva, sia pure implicita, all'efficacia del contratto1.
Difatti, come anche valorizzato dal Tribunale, si legge espressamente che la visita in carena, le prove e verifiche tecniche del natante sarebbero state effettuate qualora l'offerente – rectius la parte acquirente, – lo avesse “desiderato”. Controparte_1
La locuzione richiamata dall'appellante, a sostegno della propria tesi per cui la stessa si tradurrebbe in una condizione sospensiva, è del seguente tenore: “la visita in carena, le prove e verifiche tecniche che l'offerente desidererà effettuare dovranno, in accordo delle due parti, tenersi entro e non oltre
20 g.g. (venti) e saranno a totale carico di spese dell'offerente; Tali prove dovranno essere eseguite da tecnico Perito iscritto ad Albo professionale e motorista Mercury di fiducia della parte offerente”.
Ritiene tuttavia la Corte come dall'interpretazione letterale della frase non si evinca, tuttavia, alcuna intenzione delle parti contraenti di voler subordinare l'efficacia contrattuale al compimento delle verifiche tecniche dell'imbarcazione.
Semplicemente, le parti hanno concordato che, su impulso dell'offerente, il quale avrebbe dovuto anche prenderne in carico i relativi costi, il natante avrebbe potuto essere sottoposto alla visita in carena ed alle apposite prove e verifiche tecniche e ciò, peraltro, in un termine abbastanza celere (di 20 giorni), sintomatico dell'accordo delle parti di voler permettere all'acquirente di utilizzare lo scafo quanto prima.
Vieppiù, leggendo anche le successive pattuizioni, si evince che le parti avevano stabilito che, se a seguito di tali verifiche si fossero riscontrate delle anomalie tecniche e malfunzionamenti, il venditore avrebbe dovuto ripristinare gli stessi a suo carico e spese, consegnando l'imbarcazione funzionante e atta a navigare senza le anomalie.
Ancora, nell'ipotesi in cui dalle prove tecniche si fossero rilevati dei difetti gravi, l'offerente avrebbe avuto il diritto di rifiutare l'acquisto e quello di esigere l'immediata restituzione della caparra versata.
Ebbene, dalla lettura di tali previsioni contrattuali non può che evincersi che il venditore si era impegnato a vendere un'imbarcazione funzionante e atta alla navigazione e che l'efficacia contrattuale non è mai stata subordinata al buon esito delle verifiche tecniche in mare. Anzi, il venditore si era espressamente obbligato a sostenere i costi e le spese necessari al ripristino del natante in caso di anomalie tecniche e malfunzionamenti sull'imbarcazione (e, in caso di difetti gravi – come nel caso di specie2 - vi era espressa menzione del diritto di parte offerente di rifiutare l'acquisto e di esigere l'immediata restituzione della caparra versata).
La circostanza per cui il venditore si fosse impegnato a vendere un'imbarcazione funzionante e Pt_1 pronta all'utilizzo oltre ad emergere dal testo contrattuale – tramite il coacervo delle disposizioni appena richiamate - si riscontra altresì:
- dalla lettura della scheda allegata alla proposta di acquisto del natante ove, fra le “note”, compare la descrizione dell'oggetto e cioè: “scafo blue, condizioni ottime e pari al nuovo, utilizzo diporto, mai effettuato pesca, sempre rimessato al coperto nei mesi invernali, imbarcazione pronta per navigare con tagliando motori eseguito e antivegetativa in carena” (vd. all. 1, fasc. I grado). A tal proposito, si rileva che, sebbene parte appellante abbia contestato di aver sottoscritto tale scheda, tuttavia, come evidenziato dalla difesa dell'appellato, egli non ha mai provveduto a disconoscere formalmente la sottoscrizione;
- dal comportamento complessivo delle parti, ed in particolare dalla spesa sostenuta dal CP_1 per l'affitto del posto barca a Porto Ercole subito dopo aver concluso l'affare (e cioè il 16.05.22 tramite versamento dell'acconto di 2000,00 euro, vd. all. 9, fasc. I grado, parte ricorrente) ed 2 Vd. e-mail del del 21.06.2022 ove il dà atto dell'impossibilità di avere l'imbarcazione pronta per la prova in Pt_1 Pt_1 mare per problematiche connesse ai motori del natante (all. n. 7, fasc. I grado parte ricorrente), allegando la relazione tecnica dell'officina (vd. all. 8, fasc. I grado parte ricorrente) dalla cui lettura emerge la gravità del Parte_2 problema di cui l'imbarcazione era affetta (ossia lo “slittamento della catena di distribuzione” tale per cui andava sostituita “l'intera distribuzione”). pag. 8 altresì dalla tempistica con cui si sono susseguite le varie proroghe, molto ravvicinate l'una con l'altra (di soli 10 giorni per quanto concerne la prima proroga del 21.05.2022, vd. all. 3 fasc. I grado parte ricorrente, ed entro e non oltre il 15 giugno 2022 per quel che riguarda la seconda proroga, vd. all. 4 fasc. I grado, parte ricorrente).
Conclusivamente, per le ragioni illustrate, il motivo va rigettato.
Attraverso il secondo motivo d'appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado per aver applicato l'istituto della caparra confirmatoria.
Argomenta, a tal proposito, che sia la giurisprudenza che la dottrina riconoscono alla caparra confirmatoria natura negoziale e struttura reale;
di talché la consegna si rivela un elemento indispensabile ai fini del perfezionamento della fattispecie.
Precisa altresì che la giurisprudenza ha sì ammesso che le parti possano differire la dazione della caparra ad un momento successivo alla conclusione del contratto, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, ma ha altresì precisato che gli effetti di cui all'art. 1385 c.c. si producono soltanto al momento della traditio della somma di denaro.
Pertanto, sottolinea il l'istituto della caparra non può trovare applicazione nel caso di specie, Pt_1 poiché la traditio della somma di € 10.000,00 non si è mai realizzata, ed il terzo al quale venne consegnato l'assegno (ossia la IG CHs) non era società mandataria del Pt_1
Il motivo d'appello è infondato.
Giova premettere che la caparra confirmatoria, secondo la giurisprudenza di legittimità, rappresenta un patto accessorio di natura reale, perfezionabile esclusivamente mediante la consegna della cosa o del denaro oggetto dello stesso. Sotto l'aspetto strutturale la caparra confirmatoria consiste, infatti, in un negozio giuridico bilaterale che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da diverso negozio ad essa collegato (cd. contratto principale); sebbene la dazione della cosa, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall'art. 1385, comma 1,
c.c. al momento della conclusione del contratto, nulla osta, tuttavia, al ritenere che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possano differirne la traditio in tutto od in parte ad un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni che ne sono derivate (in tal senso, da ultimo, Cass. 25/07/2025, n.21385; Cass. 14 aprile 2002 n. 5424; Cass. 23.5.95 n. 5644, 31.5.1988
n. 3704).
pag. 9 Essa viene prestata per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale). La caparra (sia confirmatoria che penitenziale) è dunque, come è noto, una clausola che la scopo di rafforzare il vincolo contrattuale;
il relativo patto contrattuale ha natura reale, e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma (Cass. n. 2870/1978).
Pertanto, se è vero che l'ipotesi prevista come ordinaria dalla norma è quella della dazione della caparra a mani del destinatario al momento della conclusione del contratto, ciò non esclude la possibilità di effettuarne la traditio secondo modalità e tempi diversi, purché compatibili con il conseguimento degli scopi previsti dall'art. 1385 c.c., onde consentire il particolare e migliore regolamento degli interessi voluto delle parti stesse: sicché la traditio può essere concretamente effettuata anche con dazioni ripartite o differite oppure con dazione a mani d'un terzo, mandatario di entrambe le parti, con incarico di procedere alla traditio previo accertamento del verificarsi di determinate condizioni. E ciò senza che tali modalità pattizie dell'acquisizione della somma al patrimonio del destinatario minimamente influiscano, una volta effettuato il versamento da parte del soggetto ad esso tenuto ed uscita quindi la somma dal patrimonio dello stesso, sulla natura giuridica e, quindi, sull'efficacia di essa (cfr. Cass. Ord. n. 35068/2022).
Nella fattispecie ad esame, tramite il contratto più volte richiamato, le parti hanno concordato quanto segue: “l'offerente che a garanzia deposita quale caparra confirmatoria ai sensi dell'articolo 1385
c.c. la somma di 10.000 euro a mezzo assegno bancario tratto sulla Banca Intesa che viene affidata all'intermediaria IG CH, con la precisa intesa che essa sarà restituita qualora il venditore non dovesse accettare le condizioni di acquisto;
tale somma sarà invece trattenuta a titolo di rimborso spese e mancato utile dal venditore qualora l'offerente dovesse rendersi inadempiente ad offerta accettata”
Ciò detto, si ritiene che le parti abbiano, concordemente, scelto di affidare alla comune intermediaria
IG CH la somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria con il chiaro intento di affidarle l'incarico di procede alla successiva traditio, e ciò al verificarsi di determinate condizioni
(trattenimento della stessa da parte del venditore nel caso di inadempimento dell'offerente o restituzione della stessa all'offerente qualora il venditore non avesse accettato le condizioni di acquisto).
E' dunque del tutto condivisibile quanto osservato dal giudice di primo grado e cioè che “la mancata disponibilità dell'importo in capo al venditore, solo temporanea, non determina la venuta meno degli effetti della caparra” (vd. pag. 6 della sentenza).
pag. 10 Il motivo va pertanto rigettato.
Al rigetto dell'appello principale consegue la conferma della sentenza di primo grado in punto di inadempimento contrattuale della parte venditrice e del conseguente obbligo dello stesso Parte_1 della restituzione della somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Venendo dunque all'analisi dell'appello incidentale, la Corte ne ravvisa la fondatezza seppure nei limiti che seguono.
Il primo motivo d'appello incidentale si riduce ad una richiesta di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, tale che, laddove – nel dispositivo – è scritto “condanna per l'effetto Pt_1
a corrispondere a , ex art. 1385 co.II secondo periodo c.c. l'importo di €
[...] Controparte_1
10.000,00 (diecimila/00).” deve intendersi “condanna per l'effetto a corrispondere a Parte_1
, ex art. 1385 co.II secondo periodo c.c. l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) Controparte_1 oltre interessi al tasso ex art. 1284, I comma c.c. a far data dal 27.06.22 ed ex art. 1284 IV comma
c.c. a far data dall'introduzione del presente giudizio”.
L'istanza, rispetto alla quale non risulta alcuna contestazione dell'appellante principale, è meritevole di accoglimento, come da dispositivo.
Con il secondo motivo d'appello incidentale impugna il capo della sentenza Controparte_1 relativo alle spese di lite. In particolare, contesta l'esclusione del riconoscimento della fase istruttoria e/o di trattazione.
Il motivo è fondato.
Pare utile riportare che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. la fase istruttoria/trattazione comprende “…le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio
o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque
pag. 11 incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Orbene, ritiene la Corte che tale fase di trattazione/istruttoria vada riconosciuta alla luce dell'avvenuta disamina di parte ricorrente della comparsa di costituzione avversaria (comprensiva della richiesta istruttoria di ammissione della prova per testi) e dei relativi documenti allegati, nonché in virtù della redazione delle “note scritte” del 4.12.2023 (depositate a seguito del provvedimento del giudice del
15 novembre 2023 con il quale egli ha concesso, ai sensi dell'art. 281 duodecies co. IV c.p.c.3, un termine alle parti per precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni ed un ulteriore termine per replicare e dedurre prova contraria), ed infine, in ragione dell'analisi della memoria avversaria del 13.12.23.
Pertanto, la Corte ritiene congruo liquidare € 1.680,00 per la fase istruttoria-trattazione svoltasi in primo grado, sulla scorta dei parametri medi corrispondenti allo scaglione di riferimento (€ da
5.201,00 ad € 26.000,00).
L'ultimo motivo d'appello incidentale – avente ad oggetto il mancato riconoscimento dei parametri medi per la fase decisionale – è infondato.
Basti difatti osservare che solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. il giudice è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione ivi previste, ma fermo restando in quest'ultimo caso il limite di cui all'art. 2233 c.2 c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche non consone al decoro della professione (Cass. n. 25804/2015, Cass.
n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di applicare i minimi tariffari con riguardo alla fase decisionale;
la scelta del giudice di prime cure è del tutto condivisa da questa Corte alla luce dell'esiguità dell'attività difensiva svolta in tale fase (le parti hanno difatti depositato delle note di 3 A mente del quale “quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”. pag. 12 trattazione scritta - in vista dell'udienza di discussione e rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - riproduttive delle medesime argomentazioni precedentemente esplicate).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa applicando i parametri minimi in ragione dell'esiguità dell'attività difensiva compiuta nel presente grado di giudizio, con esclusione della fase istruttoria-trattazione, non svoltasi, nonché con accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 486/2024 del Tribunale di Como pubblicata in data Controparte_1
29.04.2024 così dispone:
a) rigetta l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata, salvo quanto disposto ai successivi punti b) e c);
b) corregge il dispositivo della sentenza n. 486/2024 pubblicata in data 29.04.2024 dal Tribunale di
Como, tale che laddove è scritto “condanna per l'effetto a corrispondere a Parte_1 CP_1
, ex art. 1385 co.II secondo periodo c.c. l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00).” deve
[...] intendersi “condanna per l'effetto a corrispondere a , ex art. Parte_1 Controparte_1
1385 co.II secondo periodo c.c. l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre interessi al tasso ex art. 1284, I comma c.c. a far data dal 27.06.22 ed ex art. 1284 IV comma c.c. a far data dall'introduzione del presente giudizio”;
c) accoglie parzialmente l'appello proposto da ed in parziale riforma della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Como n. 486/2024, pubblicata in data 29.04.2024 condanna Parte_1
a rifondere in favore di € 1.680,00 per compensi relativamente alla fase di Controparte_1 trattazione-istruttoria in primo grado, confermando per il resto il capo relativo alle spese di lite della sentenza impugnata;
d) condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
e) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
pag. 13 Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pag. 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non è sindacabile in Cassazione l'accertamento del giudice di merito sul fatto che un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva (Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, n.1547).
pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Giuseppe Ondei Presidente
Alessandra Arceri Consigliere Rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2983/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Vicolo Parte_1 C.F._1
della Pergola 1/B, Piombino (LI) presso lo studio dell'Avv. Marco Monticelli Levorato che lo rappresenta e difende come da delega in atti.
APPELLANTE E APPELLATO
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Giuliano Leuzzi che lo rappresenta e difende come da delega in atti (c.f. pag. 1 – fax: 06.3217339 – pec: CodiceFiscale_3
); Email_1
APPELLATO E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello di Milano, in riforma della Parte_1
sentenza impugnata, per le ragioni tutte di cui in premessa, accertare e dichiarare che la proposta di acquisto del natante modello Pursit agli atti di causa, non ha mai acquistato efficacia stante il mancato avveramento della condizione sospensiva ivi apposta;
in ogni caso, affermata la non applicabilità alla fattispecie della normativa di cui all'art. 1385 c.c., dichiarare il Sig. non tenuto al pagamento Parte_1
dell'importo richiesto di €.10.000,00. Emettere, altresì, ogni altra consequenziale statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso. Il tutto con vittoria di spese ed onorari dei due gradi di giudizio da distrarsi in favore del richiedente procuratore antistatario”
Per : “a) rigettare l'appello avversario poiché privo di ogni Controparte_1
fondamento; b) accogliere l'appello incidentale di cui ai §§ IV/A, IV/B e IV/C; c) rifondere le spese legali del presente giudizio di impugnazione, in conformità al D.M.
55/14 (come modificato dal D.M. 147/22)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pag. 2 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva, innanzi al Tribunale di Como, Controparte_1
chiedendo di voler accertare e dichiarare l'inadempimento di quest'ultimo Parte_1 all'obbligazione sorta a seguito di accettazione della proposta di acquisto effettuata dal ricorrente in data 27.04.2022 ed avente ad oggetto il natante “Hin US-SSUH4131C505 del cantiere CP_1 modello 3480 C.C.” e, per l'effetto, di condannarlo alla corresponsione dell'importo di € CP_2
10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria ex art. 1385, II comma c.c., oltre interessi ex art. 1284 co
IV c.c.
A tal fine, adduceva che:
-in data 27.04.2022 effettuava una proposta di acquisto del natante “Hin US- Controparte_1 del cantiere modello 3480 C.C.”, munito di motori Mercury modello Verado C.F._4 CP_2
275, e che suddetto natante era stato messo in vendita da tale tramite l'agenzia IG Parte_1
CH;
-la proposta prevedeva le seguenti condizioni: a) prezzo di vendita pari ad € 110.000,00; b) versamento di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
c) versamento dei residui € 100.000,00 entro e non oltre 7 giorni dalla data di accettazione delle prove e delle verifiche tecniche, da effettuarsi, quest'ultime, entro 20 giorni dalla sottoscrizione della proposta da parte del venditore;
-il accettava la proposta in data 1.05.2022; Pt_1
-in seguito, emergevano guasti tecnici riguardanti il motore del natante;
a fronte di ciò il Pt_1 chiedeva, ed otteneva, plurime proroghe;
- nonostante si fossero susseguite più proroghe per il compimento delle verifiche tecniche, il Pt_1 con e-mail del 21.06.22, allegando apposita relazione tecnica della dava atto Parte_2 dell'impossibilità di avere l'imbarcazione pronta per la prova in mare;
-il RA, dal canto suo, confidando nelle assicurazioni date dal Galli, aveva già affrontato una spesa di 6.500,00 euro per l'affitto di un posto barca presso la Marina di Cala Galera a Porto Ercole;
-successivamente, preso atto dell'inadempienza del il ricorrente inviava una prima missiva al Pt_1 medesimo, e poi alla IG CH in data 27.06.2022, chiedendo la restituzione del doppio Pt_1 della caparra;
-la IG AT spediva l'assegno di 10.000 euro corrisposto dal alla sottoscrizione della CP_1 proposta di acquisto, mentre il seppur sollecitato, rimaneva inerte;
Pt_1
pag.
3 -conclusivamente, il si era rivelato inadempiente per aver messo in vendita “un bene che non Pt_1 era minimamente in grado di assolvere alla sua funzione economico-sociale poiché non solo del tutto guasto ma addirittura in condizioni tali da non poter essere neppure riparato”; di conseguenza gravava su di questi l'onere di restituire il doppio della caparra.
Costituendosi all'interno del giudizio di primo grado, demandava il rigetto della domanda Parte_1 attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
A tal proposito, rappresentava che la domanda del ricorrente non poteva trovare accoglimento in virtù del fatto che non si era avverata la condizione sospensiva implicitamente apposta nella proposta di acquisto, e cioè la visita in carena, le prove e le verifiche tecniche da tenersi entro un determinato termine su impulso dell'offerente.
Argomentava, sul punto, che la messa e/o prova in mare non era stata mai effettuata per cause imputabili esclusivamente alla officina autorizzata “Mercury”, la quale non era stata in grado di effettuare il tagliando. Pertanto, la suddetta condizione sospensiva non si era mai verificata;
da ciò conseguiva che nessun inadempimento era imputabile al e che, invero, stante il mancato Pt_1 avveramento della condizione sospensiva, il contratto doveva ritenersi definitivamente inefficace tra le parti.
Rappresentava, inoltre, l'inapplicabilità dell'istituto della caparra confirmatoria, stante l'assenza della necessaria traditio del denaro in questione. Difatti, il ricorrente, a dir di parte resistente, aveva consegnato l'assegno di 10.000,00 euro alla IG CHs e non già al venditore. Pertanto, argomentava che “considerata la natura reale della caparra, ne consegue che la mancata consegna ha impedito il prodursi degli effetti caratteristici propri della caparra confirmatoria richiamati dall'art. 1385 c.c” (vd. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).
Il Tribunale di Como, con la sentenza oggetto di impugnazione, ha accolto la domanda del ricorrente accertando l'inadempimento del ed accertando, altresì, la natura di caparra CP_1 Pt_1 confirmatoria ex art. 1385 c.c. della somma di € 10.000,00 affidata alla IG CH tramite assegno. Per l'effetto, ha condannato il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo di 10.000,00 euro nonché – a titolo di spese di lite – l'importo di 2.547,00 euro più accessori come per legge.
L'iter motivazionale seguito dal giudice di primo grado può essere così sintetizzato:
-il Tribunale ha accertato l'inadempimento di parte venditrice, consistente nel non aver tempestivamente procurato al la disponibilità del natante per la navigazione;
CP_1
pag.
4 -il Tribunale ha inoltre escluso che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, l'efficacia dell'offerta di acquisto fosse sottoposta, ancorchè implicitamente, ad una condizione sospensiva;
-difatti, il giudice di primo grado ha osservato come le parti non avessero inteso subordinare alle verifiche in acqua e, ancor prima, al superamento di un tagliando, l'efficacia del contratto sulla base dei seguenti rilievi: i) anzitutto, rispetto alle prove e verifiche è associato il verbo “desiderare”
(“prove e le verifiche tecniche che l'offerente desidererà”), ciò a significare che si tratterebbe –ove mai avesse potuto intendersi come condizione- di una condizione sospensiva meramente potestativa e del tutto eventuale, per ciò ontologicamente insufficiente a costituire valida condizione contrattuale;
ii) che il compimento delle prove non potesse costituire elemento cui subordinare l'efficacia del contratto, era dato evincersi univocamente, a contrario, dal fatto che il natante era espressamente indicato come venduto “in ottime condizioni e pari al nuovo […] pronto per navigare” e che eventuali prove sarebbero state “a totale carico di spese dell'offerente; iii) del resto, ove fosse stata presente nel contratto una condizione sospensiva, ciò avrebbe determinato l'inefficacia ab origine dell'accordo e ciò in evidente contrasto con le previsioni di risoluzione e recesso, presupponenti non solo la validità, ma anche l'efficacia del contratto;
iv) la qualificazione operata da parte resistente, in termini di condizione sospensiva, avrebbe semmai riguardato eventuali difetti riscontrati a seguito di
“visita in carena, le prove e le verifiche tecniche”, dunque in occasione di verifiche che si ponevano a valle, e che non erano tenute, impedite da quelle, a monte –id est tagliando, ricambi- in ogni caso estranee alla disciplina della condizione sospensiva per come tratteggiata da parte resistente, e come tali implicanti inadempimento, ed integrabilità della disciplina ex art. 1385 co. II c.c.;
-quanto all'eccezione di parte resistente avente ad oggetto la non configurabilità dell'istituto della caparra confirmatoria per l'assenza di traditio, il Tribunale ha rilevato che, invero, la somma di €
10.000,00 non era stata consegnata all'agenzia intermediaria in via definitiva, ma affidata alla stessa, con l'impegno di consegnare la stessa al al momento dell'ultimazione dell'attività da parte Pt_1 dell'agenzia;
-da ultimo, il giudice ha richiamato l'insegnamento fornito dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, ai fini dell'operatività della disciplina di cui all'art. 1385 c.c., deve farsi riferimento alla previsione della non scarsa importanza dell'inadempimento; ciò posto, il giudice ha rilevato come la non scarsa importanza dell'inadempimento di parte venditrice si desumesse dalla natura dell'acquisto e dalle tempistiche dello stesso. Nello specifico, ha osservato che “trattandosi da una parte di cifra non irrisoria (€110.000) per un'imbarcatura comunque di modeste dimensioni (11 m x 2,90 m), fuoribordo e senza coperto, dall'altra essendo previste tempistiche contrattuali di proposta e accettazione –rispettivamente 27.4.22 e 1.5.22- e, soprattutto, di esecuzione del contratto –saldo 7 pag. 5 entro 7 giorni dalle prove e verifiche tecniche, a loro volta da compiersi entro 20 giorni- inequivocabilmente disvelanti l'interesse per il compratore di avere l'imbarcazione in tempo utile per la stagione estiva, e rispetto pertanto il ritardo, quantificabile in circa 45 giorni al momento del recesso (coincidenti con la seconda metà di maggio e tutto giugno), non appare irrilevante” (vd. pagg. 6 e 7 della sentenza).
ha impugnato la sentenza di primo grado articolando due motivi d'appello aventi ad Parte_1 oggetto il mancato riconoscimento della sussistenza di una condizione sospensiva all'interno della proposta di acquisto del 27.04.2022 (I motivo d'appello) e l'erronea applicazione dell'istituto della caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. (II motivo d'appello).
Si è costituito, nel presente grado di appello, il quale ha demandato il rigetto Controparte_1 dell'impugnazione ex adverso, proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
A sua volta, ha spiegato appello incidentale avente ad oggetto:
a) l'omessa indicazione della statuizione relativa agli interessi nella parte dispositiva;
b) il mancato riconoscimento delle spese legali relative alla fase di trattazione;
c) la mancata liquidazione delle spese legali relative alla fase decisionale in base ai valori tariffari medi.
All'udienza del 17 settembre, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Consigliere Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, ed in pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va, pertanto, rigettato per i seguenti motivi.
Attraverso il primo motivo d'appello il impugna la parte della sentenza in cui si è escluso che Pt_1 all'interno del contratto vi fosse una condizione sospensiva.
In particolare, contesta l'iter logico compiuto dal giudice, in quanto basato su di un erroneo convincimento, ossia che il natante veniva venduto in ottime condizioni e pronto per navigare
(secondo l'appellante, conseguentemente, sarebbe erronea la convinzione del giudice di prime cure per cui “del resto che il compimento delle prove non possa costituire elemento cui subordinare
l'efficacia del contratto si evince univocamente, a contrario, dal fatto che il natante è espressamente
pag. 6 indicato come venduto “in ottime condizioni e pari al nuovo […] pronto per navigare (vds. Supra §
V) e che eventuali prove sarebbero state “a totale carico di spese dell'offerente”).
L'appellante insiste dunque nel ritenere che le parti avevano inteso apporre una condizione sospensiva all'interno dello schema contrattuale (ossia sottoporre l'efficacia contrattuale alla visita in carena, alle prove e alle verifiche tecniche) e che tale attività di natura preliminare – la prova in mare e conseguente effettuazione del tagliando – non era mai stata effettuata da parte della terza officina Mercury.
Conseguentemente, a parere di parte appellante, il contratto concluso fra le parti sarebbe da ritenersi inefficace alla luce del fatto che la condizione sospensiva appena richiamata non si è mai verificata,
e ciò a seguito della mancata attività demandata ad un soggetto terzo;
dunque, nessun inadempimento da parte del sarebbe invocabile. Pt_1
Il motivo d'appello è infondato.
Orbene, la Corte osserva che dalla lettura della proposta di acquisto datata 27.04.2022 non è dato rinvenire alcuna condizione sospensiva, sia pure implicita, all'efficacia del contratto1.
Difatti, come anche valorizzato dal Tribunale, si legge espressamente che la visita in carena, le prove e verifiche tecniche del natante sarebbero state effettuate qualora l'offerente – rectius la parte acquirente, – lo avesse “desiderato”. Controparte_1
La locuzione richiamata dall'appellante, a sostegno della propria tesi per cui la stessa si tradurrebbe in una condizione sospensiva, è del seguente tenore: “la visita in carena, le prove e verifiche tecniche che l'offerente desidererà effettuare dovranno, in accordo delle due parti, tenersi entro e non oltre
20 g.g. (venti) e saranno a totale carico di spese dell'offerente; Tali prove dovranno essere eseguite da tecnico Perito iscritto ad Albo professionale e motorista Mercury di fiducia della parte offerente”.
Ritiene tuttavia la Corte come dall'interpretazione letterale della frase non si evinca, tuttavia, alcuna intenzione delle parti contraenti di voler subordinare l'efficacia contrattuale al compimento delle verifiche tecniche dell'imbarcazione.
Semplicemente, le parti hanno concordato che, su impulso dell'offerente, il quale avrebbe dovuto anche prenderne in carico i relativi costi, il natante avrebbe potuto essere sottoposto alla visita in carena ed alle apposite prove e verifiche tecniche e ciò, peraltro, in un termine abbastanza celere (di 20 giorni), sintomatico dell'accordo delle parti di voler permettere all'acquirente di utilizzare lo scafo quanto prima.
Vieppiù, leggendo anche le successive pattuizioni, si evince che le parti avevano stabilito che, se a seguito di tali verifiche si fossero riscontrate delle anomalie tecniche e malfunzionamenti, il venditore avrebbe dovuto ripristinare gli stessi a suo carico e spese, consegnando l'imbarcazione funzionante e atta a navigare senza le anomalie.
Ancora, nell'ipotesi in cui dalle prove tecniche si fossero rilevati dei difetti gravi, l'offerente avrebbe avuto il diritto di rifiutare l'acquisto e quello di esigere l'immediata restituzione della caparra versata.
Ebbene, dalla lettura di tali previsioni contrattuali non può che evincersi che il venditore si era impegnato a vendere un'imbarcazione funzionante e atta alla navigazione e che l'efficacia contrattuale non è mai stata subordinata al buon esito delle verifiche tecniche in mare. Anzi, il venditore si era espressamente obbligato a sostenere i costi e le spese necessari al ripristino del natante in caso di anomalie tecniche e malfunzionamenti sull'imbarcazione (e, in caso di difetti gravi – come nel caso di specie2 - vi era espressa menzione del diritto di parte offerente di rifiutare l'acquisto e di esigere l'immediata restituzione della caparra versata).
La circostanza per cui il venditore si fosse impegnato a vendere un'imbarcazione funzionante e Pt_1 pronta all'utilizzo oltre ad emergere dal testo contrattuale – tramite il coacervo delle disposizioni appena richiamate - si riscontra altresì:
- dalla lettura della scheda allegata alla proposta di acquisto del natante ove, fra le “note”, compare la descrizione dell'oggetto e cioè: “scafo blue, condizioni ottime e pari al nuovo, utilizzo diporto, mai effettuato pesca, sempre rimessato al coperto nei mesi invernali, imbarcazione pronta per navigare con tagliando motori eseguito e antivegetativa in carena” (vd. all. 1, fasc. I grado). A tal proposito, si rileva che, sebbene parte appellante abbia contestato di aver sottoscritto tale scheda, tuttavia, come evidenziato dalla difesa dell'appellato, egli non ha mai provveduto a disconoscere formalmente la sottoscrizione;
- dal comportamento complessivo delle parti, ed in particolare dalla spesa sostenuta dal CP_1 per l'affitto del posto barca a Porto Ercole subito dopo aver concluso l'affare (e cioè il 16.05.22 tramite versamento dell'acconto di 2000,00 euro, vd. all. 9, fasc. I grado, parte ricorrente) ed 2 Vd. e-mail del del 21.06.2022 ove il dà atto dell'impossibilità di avere l'imbarcazione pronta per la prova in Pt_1 Pt_1 mare per problematiche connesse ai motori del natante (all. n. 7, fasc. I grado parte ricorrente), allegando la relazione tecnica dell'officina (vd. all. 8, fasc. I grado parte ricorrente) dalla cui lettura emerge la gravità del Parte_2 problema di cui l'imbarcazione era affetta (ossia lo “slittamento della catena di distribuzione” tale per cui andava sostituita “l'intera distribuzione”). pag. 8 altresì dalla tempistica con cui si sono susseguite le varie proroghe, molto ravvicinate l'una con l'altra (di soli 10 giorni per quanto concerne la prima proroga del 21.05.2022, vd. all. 3 fasc. I grado parte ricorrente, ed entro e non oltre il 15 giugno 2022 per quel che riguarda la seconda proroga, vd. all. 4 fasc. I grado, parte ricorrente).
Conclusivamente, per le ragioni illustrate, il motivo va rigettato.
Attraverso il secondo motivo d'appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado per aver applicato l'istituto della caparra confirmatoria.
Argomenta, a tal proposito, che sia la giurisprudenza che la dottrina riconoscono alla caparra confirmatoria natura negoziale e struttura reale;
di talché la consegna si rivela un elemento indispensabile ai fini del perfezionamento della fattispecie.
Precisa altresì che la giurisprudenza ha sì ammesso che le parti possano differire la dazione della caparra ad un momento successivo alla conclusione del contratto, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite, ma ha altresì precisato che gli effetti di cui all'art. 1385 c.c. si producono soltanto al momento della traditio della somma di denaro.
Pertanto, sottolinea il l'istituto della caparra non può trovare applicazione nel caso di specie, Pt_1 poiché la traditio della somma di € 10.000,00 non si è mai realizzata, ed il terzo al quale venne consegnato l'assegno (ossia la IG CHs) non era società mandataria del Pt_1
Il motivo d'appello è infondato.
Giova premettere che la caparra confirmatoria, secondo la giurisprudenza di legittimità, rappresenta un patto accessorio di natura reale, perfezionabile esclusivamente mediante la consegna della cosa o del denaro oggetto dello stesso. Sotto l'aspetto strutturale la caparra confirmatoria consiste, infatti, in un negozio giuridico bilaterale che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da diverso negozio ad essa collegato (cd. contratto principale); sebbene la dazione della cosa, necessaria al perfezionamento del negozio, sia riferita dall'art. 1385, comma 1,
c.c. al momento della conclusione del contratto, nulla osta, tuttavia, al ritenere che le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possano differirne la traditio in tutto od in parte ad un momento successivo, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni che ne sono derivate (in tal senso, da ultimo, Cass. 25/07/2025, n.21385; Cass. 14 aprile 2002 n. 5424; Cass. 23.5.95 n. 5644, 31.5.1988
n. 3704).
pag. 9 Essa viene prestata per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale). La caparra (sia confirmatoria che penitenziale) è dunque, come è noto, una clausola che la scopo di rafforzare il vincolo contrattuale;
il relativo patto contrattuale ha natura reale, e, come tale, è improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma (Cass. n. 2870/1978).
Pertanto, se è vero che l'ipotesi prevista come ordinaria dalla norma è quella della dazione della caparra a mani del destinatario al momento della conclusione del contratto, ciò non esclude la possibilità di effettuarne la traditio secondo modalità e tempi diversi, purché compatibili con il conseguimento degli scopi previsti dall'art. 1385 c.c., onde consentire il particolare e migliore regolamento degli interessi voluto delle parti stesse: sicché la traditio può essere concretamente effettuata anche con dazioni ripartite o differite oppure con dazione a mani d'un terzo, mandatario di entrambe le parti, con incarico di procedere alla traditio previo accertamento del verificarsi di determinate condizioni. E ciò senza che tali modalità pattizie dell'acquisizione della somma al patrimonio del destinatario minimamente influiscano, una volta effettuato il versamento da parte del soggetto ad esso tenuto ed uscita quindi la somma dal patrimonio dello stesso, sulla natura giuridica e, quindi, sull'efficacia di essa (cfr. Cass. Ord. n. 35068/2022).
Nella fattispecie ad esame, tramite il contratto più volte richiamato, le parti hanno concordato quanto segue: “l'offerente che a garanzia deposita quale caparra confirmatoria ai sensi dell'articolo 1385
c.c. la somma di 10.000 euro a mezzo assegno bancario tratto sulla Banca Intesa che viene affidata all'intermediaria IG CH, con la precisa intesa che essa sarà restituita qualora il venditore non dovesse accettare le condizioni di acquisto;
tale somma sarà invece trattenuta a titolo di rimborso spese e mancato utile dal venditore qualora l'offerente dovesse rendersi inadempiente ad offerta accettata”
Ciò detto, si ritiene che le parti abbiano, concordemente, scelto di affidare alla comune intermediaria
IG CH la somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria con il chiaro intento di affidarle l'incarico di procede alla successiva traditio, e ciò al verificarsi di determinate condizioni
(trattenimento della stessa da parte del venditore nel caso di inadempimento dell'offerente o restituzione della stessa all'offerente qualora il venditore non avesse accettato le condizioni di acquisto).
E' dunque del tutto condivisibile quanto osservato dal giudice di primo grado e cioè che “la mancata disponibilità dell'importo in capo al venditore, solo temporanea, non determina la venuta meno degli effetti della caparra” (vd. pag. 6 della sentenza).
pag. 10 Il motivo va pertanto rigettato.
Al rigetto dell'appello principale consegue la conferma della sentenza di primo grado in punto di inadempimento contrattuale della parte venditrice e del conseguente obbligo dello stesso Parte_1 della restituzione della somma di € 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
Venendo dunque all'analisi dell'appello incidentale, la Corte ne ravvisa la fondatezza seppure nei limiti che seguono.
Il primo motivo d'appello incidentale si riduce ad una richiesta di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado, tale che, laddove – nel dispositivo – è scritto “condanna per l'effetto Pt_1
a corrispondere a , ex art. 1385 co.II secondo periodo c.c. l'importo di €
[...] Controparte_1
10.000,00 (diecimila/00).” deve intendersi “condanna per l'effetto a corrispondere a Parte_1
, ex art. 1385 co.II secondo periodo c.c. l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) Controparte_1 oltre interessi al tasso ex art. 1284, I comma c.c. a far data dal 27.06.22 ed ex art. 1284 IV comma
c.c. a far data dall'introduzione del presente giudizio”.
L'istanza, rispetto alla quale non risulta alcuna contestazione dell'appellante principale, è meritevole di accoglimento, come da dispositivo.
Con il secondo motivo d'appello incidentale impugna il capo della sentenza Controparte_1 relativo alle spese di lite. In particolare, contesta l'esclusione del riconoscimento della fase istruttoria e/o di trattazione.
Il motivo è fondato.
Pare utile riportare che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. la fase istruttoria/trattazione comprende “…le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio
o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque
pag. 11 incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Orbene, ritiene la Corte che tale fase di trattazione/istruttoria vada riconosciuta alla luce dell'avvenuta disamina di parte ricorrente della comparsa di costituzione avversaria (comprensiva della richiesta istruttoria di ammissione della prova per testi) e dei relativi documenti allegati, nonché in virtù della redazione delle “note scritte” del 4.12.2023 (depositate a seguito del provvedimento del giudice del
15 novembre 2023 con il quale egli ha concesso, ai sensi dell'art. 281 duodecies co. IV c.p.c.3, un termine alle parti per precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni ed un ulteriore termine per replicare e dedurre prova contraria), ed infine, in ragione dell'analisi della memoria avversaria del 13.12.23.
Pertanto, la Corte ritiene congruo liquidare € 1.680,00 per la fase istruttoria-trattazione svoltasi in primo grado, sulla scorta dei parametri medi corrispondenti allo scaglione di riferimento (€ da
5.201,00 ad € 26.000,00).
L'ultimo motivo d'appello incidentale – avente ad oggetto il mancato riconoscimento dei parametri medi per la fase decisionale – è infondato.
Basti difatti osservare che solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. il giudice è tenuto a indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione del compenso;
scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione ivi previste, ma fermo restando in quest'ultimo caso il limite di cui all'art. 2233 c.2 c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche non consone al decoro della professione (Cass. n. 25804/2015, Cass.
n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di applicare i minimi tariffari con riguardo alla fase decisionale;
la scelta del giudice di prime cure è del tutto condivisa da questa Corte alla luce dell'esiguità dell'attività difensiva svolta in tale fase (le parti hanno difatti depositato delle note di 3 A mente del quale “quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”. pag. 12 trattazione scritta - in vista dell'udienza di discussione e rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - riproduttive delle medesime argomentazioni precedentemente esplicate).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore di causa applicando i parametri minimi in ragione dell'esiguità dell'attività difensiva compiuta nel presente grado di giudizio, con esclusione della fase istruttoria-trattazione, non svoltasi, nonché con accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza n. 486/2024 del Tribunale di Como pubblicata in data Controparte_1
29.04.2024 così dispone:
a) rigetta l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata, salvo quanto disposto ai successivi punti b) e c);
b) corregge il dispositivo della sentenza n. 486/2024 pubblicata in data 29.04.2024 dal Tribunale di
Como, tale che laddove è scritto “condanna per l'effetto a corrispondere a Parte_1 CP_1
, ex art. 1385 co.II secondo periodo c.c. l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00).” deve
[...] intendersi “condanna per l'effetto a corrispondere a , ex art. Parte_1 Controparte_1
1385 co.II secondo periodo c.c. l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre interessi al tasso ex art. 1284, I comma c.c. a far data dal 27.06.22 ed ex art. 1284 IV comma c.c. a far data dall'introduzione del presente giudizio”;
c) accoglie parzialmente l'appello proposto da ed in parziale riforma della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Como n. 486/2024, pubblicata in data 29.04.2024 condanna Parte_1
a rifondere in favore di € 1.680,00 per compensi relativamente alla fase di Controparte_1 trattazione-istruttoria in primo grado, confermando per il resto il capo relativo alle spese di lite della sentenza impugnata;
d) condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio, che liquida in € 1.984,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
e) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
pag. 13 Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Consigliere est.
Alessandra Arceri
Il Presidente
Giuseppe Ondei
pag. 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non è sindacabile in Cassazione l'accertamento del giudice di merito sul fatto che un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva (Cassazione civile sez. III, 22/01/2019, n.1547).
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