Sentenza 25 gennaio 2007
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative all'art. 23, 5° comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte cost.,sent. n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l'emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) è subordinata a tre condizioni : 1) la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore; 2)la non fondatezza dell'opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) il deposito da parte dell'amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, ha l'obbligo di motivare in ordine a tutti e tre i presupposti, restando in particolare escluso che, con riferimento al giudizio di non fondatezza dell'opposizione, valga a soddisfare tale obbligo il generico ed esclusivo richiamo, come nella specie, alla non manifesta infondatezza del provvedimento impugnato. Allorché detta motivazione sussista non è possibile in sede di giudizio di legittimità sindacarne la persuasività sotto il profilo della completezza valutativa o della sua esattezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2007, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
"LA AR DI RA MA & AR US S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO TOSTI 19, presso l'avvocato MARIO VOLPE, rappresentata e difesa dall'avvocato QUEIROLO Silvano, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI GENOVA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/02 del Giudice di Pace di RAPALLO, depositata il 15/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/11/2006 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PETRETTI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15 marzo 2002, il Giudice di Pace di Rapallo ha dichiarato la nullità del ricorso, per violazione dell'art. 163 bis cod. proc. civ., con cui la s.n.c. La AR aveva proposto opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione 22 ottobre 2001 del Prefetto di Genova, nonché contro i verbali 54/35 del 13.8.2001, 54/36 del 14.8.2001 e 54/37 del 16.8.2001 del Prefetto di Genova che le avevano contestato la violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 9, (T.U.L.P.S.) e L. n. 480 del 1994, art. 3, ed inflitto la sanzione di L.
2.000.000 per ciascuna infrazione. Ha altresì respinto l'opposizione dichiarando di convalidare l'atto opposto e di revocare la concessa sospensione dell'ordinanza prefettizia. La s.n.c. La AR ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza in data 4 marzo 2002 con cui il Giudice di Pace aveva dichiarato di convalidare l'atto opposto e di trattenere la causa a sentenza, affidandolo a 3 motivi;
e contro la sentenza censurandola per due motivi. La Prefettura di Genova ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la soc. La AR, deducendo violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, si duole che il Giudice di Pace, dopo avere, nell'udienza destinata alla comparizione delle parti, convalidato l'ordinanza ingiunzione per la mancata presenza dell'opponente, ha dato lettura di un dispositivo di conferma della menzionata convalida e successivamente ha pronunciato una sentenza con cui ha respinto l'opposizione per il mancato rispetto dei termini di comparizione ex art. 163 cod. proc. civ., peraltro da lui stesso fissati, in tal modo emettendo ben due titoli in favore della controparte in luogo dell'unico provvedimento previsto dalla norma. Con il secondo ed il terzo motivo, deducendo altra violazione dello stesso art. 23 della L. n. 689 del 1981, lamenta che detto Giudice si sia limitato a "convalidare l'atto opposto" senza compiere alcuna delibazione in merito alla sua legittimità sulla base degli atti prodotti dalle parti nonché delle loro difese;
e malgrado solo all'udienza di prima comparizione l'amministrazione avesse provveduto alla costituzione in giudizio ed al deposito della documentazione soltanto all'udienza di prima comparizione.
Con i due motivi rivolti contro la sentenza, deducendo ulteriori violazioni della medesima norma della L. n. 689 del 1981, nonché degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., torna ad evidenziare l'incompatibilità logica tra l'ordinanza di convalida che esaurisce l'opposizione e la successiva sentenza ed addebita a quest'ultima di avere dichiarato la nullità del ricorso per violazione del termine a comparire che invece era stato assegnato alla controparte dallo stesso Giudice di Pace.
Il ricorso è fondato.
Dal fascicolo del giudizio di merito che questa Corte può esaminare, essendo stati lamentati vizi procedimentali, risulta che all'udienza di prima comparazione del 4 marzo 2002 fino alle ore 13 non erano presenti ne' l'opponente ne' il suo procuratore, ma soltanto il procuratore della controparte;
e che il Giudice di Pace, dato atto dell'assenza di costoro, ha convalidato l'atto opposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, secondo cui "Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione".
Ora, questa Corte ha già affermato che tale provvedimento, avendo natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, comporta la chiusura del giudizio ed esaurisce i poteri del Giudice dell'opposizione che con esso si spoglia della propria potestas iudicandi;
con la conseguenza che non può essere ne' confermato, ne' modificato, ne' a maggior ragione rimosso dallo stesso Giudice che lo ha emesso, ma soltanto impugnato dall'opponente con il mezzo indicato dalla stessa norma che è il ricorso per Cassazione: perciò limitato ai soli presupposti in base ai quali è stato emesso il provvedimento di convalida, e cioè la regolarità della notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, l'esistenza o meno del legittimo impedimento a comparire, ai fini del controllo della valutazione del fatto dedotto come impedimento, nonché la valutazione dell'inesistenza di riscontri documentali della fondatezza dell'opposizione (Cass. 6549/2001). Pertanto, il Giudice Pace adottando all'udienza del 4 marzo 2002 l'ordinanza di convalida aveva esaurito il giudizio di opposizione, e non avrebbe potuto più riaprirlo ne' per leggere il dispositivo sia pure al termine della stessa udienza, ne' tanto meno per emettere in data 15 marzo 2002 una successiva sentenza peraltro di contenuto difforme dal provvedimento di convalida;
che presupponeva che quest'ultimo fosse revocabile come è peculiare delle (sole) ordinanze interlocutorie che non possono assumere ne' efficacia di cosa giudicata ne' di preclusione fuori dal processo giacche sono destinate a spiegare effetto nell'ambito dello stesso processo. Ma anche l'ordinanza di convalida è incorsa nelle violazioni di legge denunciate dalla società ricorrente.
Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di affermare che nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, in base ai dettami della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 23, comma 5, della predetta legge, nella parte in cui prevede che il Giudice convalidi il provvedimento opposto in caso di assenza ingiustificata dell'opponente (o del suo procuratore) alla prima udienza "anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente (sent. 534/90) nonché "quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito del documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23" (sent. 507/93), l'emanazione dell'ordinanza di convalida è subordinata alla duplice condizione della mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore e della non fondatezza dell'opposizione, da valutarsi peraltro in relazione ai motivi del ricorso dai quali è delimitato l'oggetto del giudizio di opposizione. Da ciò deriva l'obbligo per il Giudice di motivare in ordine ad entrambi gli indicati presupposti, restando in particolare escluso che con riferimento al giudizio di non fondatezza dell'opposizione valga a soddisfare siffatto obbligo un generico richiamo alla "non evidente illegittimità" del provvedimento opposto. (Cass. 27788/2005; 9494/2005; 6466/2000). Nel caso di specie, il provvedimento di convalida non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla non fondatezza dell'opposizione, limitandosi a convalidare l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Genova, senza fornire, quindi, alcuna valutazione in riferimento al provvedimento oggetto del giudizio, nonché sulla infondatezza dei motivi di opposizione, alla stregua dell'esame dei documenti prescritti dal menzionato art. 23, oltre che di quelli eventualmente depositati dall'opponente.
L'ordinanza impugnata va di conseguenza cassata unitamente alla successiva sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Rapallo in persona di altro giudicante, che si atterrà ai principi esposti e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa i provvedimenti impugnati e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità al Giudice di Pace di Rapallo in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2007