Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2007, n. 1653
CASS
Sentenza 25 gennaio 2007

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Nel giudizio di opposizione al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, a seguito delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale relative all'art. 23, 5° comma, della legge n. 689 del 1981 (Corte cost.,sent. n. 534 del 1990 e n. 507 del 1993), l'emanazione della ordinanza di convalida (che costituisce provvedimento decisorio, non revocabile dal giudice che lo ha emesso) è subordinata a tre condizioni : 1) la mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore; 2)la non fondatezza dell'opposizione sulla base dei motivi di ricorso e dei documenti prodotti; 3) il deposito da parte dell'amministrazione irrogante di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione e alla notificazione della violazione; ne consegue che il giudice, ove ritenga di convalidare il provvedimento opposto, ha l'obbligo di motivare in ordine a tutti e tre i presupposti, restando in particolare escluso che, con riferimento al giudizio di non fondatezza dell'opposizione, valga a soddisfare tale obbligo il generico ed esclusivo richiamo, come nella specie, alla non manifesta infondatezza del provvedimento impugnato. Allorché detta motivazione sussista non è possibile in sede di giudizio di legittimità sindacarne la persuasività sotto il profilo della completezza valutativa o della sua esattezza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2007, n. 1653
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1653
    Data del deposito : 25 gennaio 2007

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