Articolo 85 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 84Articolo 86
Versione
20 settembre 1975
Art. 85.
L' articolo 217 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Art. 217 - Amministrazione e godimento dei beni. - Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente