Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 85.
L' articolo 217 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Art. 217 - Amministrazione e godimento dei beni. - Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti".
L' articolo 217 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Art. 217 - Amministrazione e godimento dei beni. - Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui e' titolare esclusivo.
Se ad uno dei coniugi e' stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e' tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato.
Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.
Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti".
Commentario • 1
- 1. Titolo VI - Del matrimonioStudio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025 · 1
Capo I - Della promessa di matrimonio Art. 79 Effetti La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Art. 80 Restituzione dei doni Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Art. 81 Risarcimento dei danni La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 19/02/1981, n. 1017Provvedimento: Nell'ipotesi in cui i coniugi non abbiano convenuto di assoggettare i beni da loro acquistati anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n 151 al regime della comunione, entro il termine stabilito all'art 228 di tale legge, detti beni restano soggetti al diverso regime della separazione, in base al quale, a norma dello art 217 cod civ (nel nuovo testo introdotto dall'art 85 della legge n 151 del 1975), ciascuno dei coniugi conserva il godimento dei beni di cui e l'esclusivo titolare. […]Leggi di più...
- regime vincolistico (proroga e blocco)·
- necessita del locatore·
- diritto del locatore a far cessare la proroga legale·
- locazione·
- ininfluenza·
- fatto volontario·
- deduzione da parte del coniuge proprietario·
- esclusione·
- vendita di un immobile disponibile·
- condizioni·
- ostacolo alla opposizione del locatore alla proroga legale