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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 16/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2349 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 27/11/2023,
DA
(cf: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1987 rappresentata e difesa dall' avv. SAVOIA ELISA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
06/07/1981 rappresentato e difeso dall'avv. CAPARVI GIULIA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/03/2025
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 17/12/2024: Parte_1
“1) La figlia minore sarà affidata in via super esclusiva alla madre sig.ra con Parte_1 collocamento presso l'abitazione della stessa, essendo pregiudizievole, allo stato, per la minore
l'affido condiviso, per i motivi esposti in narrativa;
2) Vista la situazione di pregiudizio, diritto di visita padre-figlia in modalità protetta con l'ausilio ed il monitoraggio dei Servizi Sociali;
3) il signor dovrà corrispondere, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore CP_1 un assegno mensile di importo pari ad € 300,00, da versare alla sig.ra entro il giorno 01 Parte_1
di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra Parte_1
5) Le spese straordinarie di natura medica, scolastica, ludica e sportiva di carattere straordinario verranno sostenute al 50% da ciascun genitore, come da protocollo del Tribunale di Cremona;
6) i genitori prestano reciprocamente il consenso all'emissione e/o rinnovo del passaporto e di ogni ulteriore o diverso documento necessario all'espatrio del figlio minore.”
*
Per come precisate con nota depositata il 19/12/2024: CP_1
“1) Confermare l'affido esclusivo della minore alla madre ex art. 337 quater comma 3 c.c., con collocamento presso quest'ultima fino a quando il padre non verrà dimesso dalla Comunità
Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus presso cui si è volontariamente ricoverato in data
16.10.2024, dopodiché, venuta meno la situazione di pregiudizio, disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2) Disporre che i Servizi sociali del Comune di MA (luogo di residenza della minore), eventualmente anche in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di LL (luogo di residenza formale del padre) o di Milano proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare, attivino un servizio di sostegno alla genitorialità anche nei confronti della madre al fine di accompagnarla nel percorso di accesso alla figura paterna e riavvino le frequentazioni padre/figlia;
3) Disporre che il padre, fintanto che si trova in Comunità, possa sentire telefonicamente e/o tramite video-chiamata la figlia almeno due volte alla settimana con il monitoraggio della Comunità, nei giorni ed orari che la Comunità stessa concorderà con i Servizi Sociali del Comune di MA (luogo di residenza della minore), eventualmente anche in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di LL (luogo di residenza formale del padre) o di Milano e/o con la madre;
4) Disporre che il padre, una volta dimesso dalla Comunità, possa riprendere a vedere e tenere con sé la figlia, una volta alla settimana nei giorni ed orari da stabilire con i Servizi Sociali del Comune di MA (luogo di residenza della minore), eventualmente anche in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di LL (luogo di residenza formale del padre) o di Milano e/o da concordare con la madre, eventualmente in un primo momento in modalità protetta con l'ausilio ed il monitoraggio dei Servizi Sociali;
5) Disporre che, una volta dimesso dalla Comunità, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno della vigilia e il giorno di Natale, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo
e i ponti, secondo gli orari che verranno stabiliti dai Servizi Sociali del Comune di MA (luogo di residenza della minore), eventualmente anche in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di
LL (luogo di residenza formale del padre) o di Milano e/o concordati con la madre ed impegnandosi ad andare a prendere e a riportare la minore presso la residenza materna;
6) Disporre che, una volta dimesso dalla Comunità, il padre possa vedere e tenere con sé la minore durante le vacanze estive, nei giorni ed orari che verranno stabiliti dai Servizi Sociali del Comune di
MA (luogo di residenza della minore), eventualmente anche in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di LL (luogo di residenza formale del padre) o di Milano e/o concordati con la madre entro il 30.05 di ogni anno, con impegno del padre di andare a prendere e riportare la minore presso la residenza materna;
7) Disporre che il padre versi alla madre a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00 come concordato dalle parti e disposto in via provvisoria dal Tribunale, da versare alla madre entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre alla rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Cremona;
8) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra quale Parte_1 genitore collocatario della minore.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27/11/2023, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , unione dalla quale è nata la figlia (nata il CP_1 Per_1
12/03/2013), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale. La ricorrente chiedeva in particolare l'affidamento in via “super-esclusiva” della figlia minore, con collocamento prevalente della stessa presso di sé e visite paterne con l'ausilio dei servizi sociali;
in punto economico, domandava un assegno di mantenimento per la Parte_1 minore pari a € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico integralmente alla madre.
Con comparsa depositata il 19/02/2024, si costituiva in giudizio , chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione delle frequentazioni con la figlia in modalità protetta;
egli quantificava in € 250 mensili il proprio contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico integralmente alla madre.
Con ordinanza del 20/02/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, in via temporanea e urgente, affidava la minore in via esclusiva alla madre e incaricava i servizi sociali competenti per territorio di accertare le condizioni psico-fisiche della minore, riavviare le frequentazioni padre/figlia, sussistendone i presupposti, prendere in carico il resistente per un percorso di recupero in relazione alla sua condizione di uso/abuso di sostanze alcoliche. Con il medesimo provvedimento, preso atto dell'accordo delle parti in udienza, il Giudice poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Depositate le relazioni dei servizi sociali, all'udienza del 18/09/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 28/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 14/04/2025.
*
La responsabilità genitoriale
La ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha domandato l'affido c.d. “super-esclusivo” della figlia minore (nata il [...]), con collocamento della stessa presso di sé e regolamentazione Per_1
protetta della frequentazione paterna. Il resistente con nota depositata il 19/12/2024 ha precisato le conclusioni aderendo alla richiesta della madre in punto.
Quanto alle allegazioni di parte, la ricorrente ha profilato la preoccupazione circa la situazione personale del resistente, a causa dalla sua condizione di uso/abuso di sostanze alcoliche;
la medesima ricorrente ha del resto rilevato che, dal mese di giugno 2022, si è reso CP_1
sostanzialmente irreperibile e non ha contribuito al mantenimento della prole.
Il resistente, dal canto suo, ha confermato di essersi distaccato dalla figlia negli ultimi anni, dichiarando di aver vissuto una particolare situazione di difficoltà personale, sfociata anche nell'uso di sostanze alcoliche.
Considerate le suddette richieste e allegazioni, deve premettersi che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore, adempimento per il quale le parti non hanno insistito e da ritenersi pregiudizievole vista l'età e la peculiare condizione di avversione manifestata da , così come Per_1
rappresentata dalla madre. All'esito del giudizio, del resto, l'esame appare vieppiù manifestamente superfluo e in contrasto con l'interesse della minore atteso che le parti hanno formulato conclusioni convergenti in punto di responsabilità genitoriale. Tanto premesso, le statuizioni assunte dal Giudice Delegato ex art. 473 bis.22 c.p.c. non possono che essere confermate dal Collegio per le motivazioni già sottese ai provvedimenti provvisori.
Va infatti osservato che, secondo quanto disposto dalla legge n. 54 del 2006, il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è dunque derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, le parti hanno specificato che, dopo una breve convivenza more uxorio, il resistente si è allontanato da casa nel 2017; in seguito, la frequentazione di con il padre è continuata, pur in modo altalenante e difficoltoso, fino a quando, nel 2022, Per_1
si è definitivamente distaccato e disinteressato della figlia, salvo qualche sporadico CP_1
tentativo di contatto, non partecipando più alle sue scelte di vita e non contribuendo pienamente al suo mantenimento. Lo stesso resistente ha poi evidenziato di aver vissuto una crisi personale che lo ha condotto ad abusare di sostanze alcoliche.
Tale situazione si è rivelata pregiudizievole per la minore, esposta a situazioni inadeguate e rischiose, che l'hanno indotta a manifestare ritrosia nei confronti del padre. Del resto il padre stesso, rendendosi di fatto irreperibile alla madre dal 2022, ha delegato interamente a quest'ultima la gestione della prole e così ostacolato l'assunzione delle decisioni più importanti per la vita di . Per_1
A ciò si aggiunge il difficile vissuto del padre, segnato da agiti violenti, verso i familiari e terzi (come da questi riferito ai servizi sociali), e il quadro di allarmanti allegazioni in punto di uso/abuso di sostanze alcoliche.
Illustrato il complesso contesto di riferimento, ritiene il Collegio che allo stato il padre non abbia dimostrato capacità tutelanti e accudenti nei confronti della figlia, pur rilevandosi che egli da ultimo, ammessi i propri errori, si è apprezzabilmente rivolto agli operatori al fine di farsi aiutare nel recupero di una propria stabilità e serenità in modo da poter poi riagganciare la figlia in modo maggiormente tutelante (“in merito alla madre della minore, il sig. fa precisato con franchezza di essere CP_1
consapevole dei gravi errori commessi sia nei confronti di lei che della figlia, riconoscendo di averle fatto vivere momenti difficili. il padre ha manifestato un profondo senso di colpa per le esperienze
Per_ negative che ha fatto vivere e vedere a e alla madre della minore. ha riconosciuto le sue mancanze e il dolore che ha causato esprimendo un desiderio di rimediare e ricostruire il rapporto con la figlia” cfr. relazione dei servizi sociali del Comune di LL del 19/06/2024).
Dunque, tenuto conto delle circostanze sopra esposte e in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, essendosi ella da sempre occupata della figlia con continuità e responsabilità, offrendole un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere. Del resto, anche dalle relazioni dei servizi sociali si evince che è in grado di cogliere i bisogni affettivi ed emotivi della Parte_1
figlia nonché di soddisfare le sue esigenze di cura ed educazione (v. relazione del 28/06/2024). Sotto tale profilo, aderendo alla richiesta di affido esclusivo alla madre, dimostra il padre stesso un apprezzabile riconoscimento circa il ruolo esclusivo più che adeguato e assolutamente idoneo da sempre assunto dalla madre nell'accudimento e nella cura della figlia.
Riscontrata dunque la piena competenza genitoriale della madre, che appare altresì in grado di assicurare l'accesso alla figura paterna, laddove ne maturino i presupposti, deve constatarsi che, dal mese di ottobre 2024, ha intrapreso un percorso comunitario di riabilitazione a CP_1
fronte della sua condizione di dipendenza.
Tale situazione rende oltremodo difficile l'esercizio in via condivisa della responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alla compilazione dei documenti amministrativi e sanitari necessari per lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche, educative e di salute in quanto il padre non può garantire la risposta entro tempi brevi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, rilevata, allo stato, un'incapacità del resistente di potersi occupare della figlia minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirli, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, reputa il
Tribunale che i rilievi esposti giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni più importanti riguardanti la figlia, che altrimenti subirebbero un grave pregiudizio.
Resta fermo, in ogni caso, che laddove la situazione fattuale dovesse mutare e il padre, completato il percorso di recupero, manifestasse la seria e stabile volontà di rientrare nella vita della figlia, le statuizioni potranno essere modificate, in quanto governate dal principio “rebus sic stantibus”.
Quanto alla frequentazione tra i figli e il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza, valutati gli elementi in atti e le dichiarazioni rese dalla minore agli operatori, essendo incontestato che il padre non vede da tempo la figlia, tenuto conto che egli versa tuttora in condizione critica di dipendenza da alcool e ed è in corso un percorso di recupero, ritiene il Collegio che debba essere disposta una regolamentazione che di tale situazione tenga conto, secondo le specificazioni in dispositivo indicate, finalizzate a tutelare la minore, in vista di una auspicabile ripresa dei contatti tra la minore e il padre, nel momento in cui quest'ultimo, presa completa consapevolezza della propria condizione e superata la dipendenza, mostri la stabile e seria volontà di riprendere il rapporto con la figlia, in modo maturo e responsabile, nel rispetto dei bisogni emotivi e affettivi della minore.
*
Contributo paterno al mantenimento della prole
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, ha riferito di essere Parte_1 occupata come operaia e di guadagnare circa € 1200 al mese. In atti risultano i seguenti dati: nel 2022 ella ha conseguito redditi per € 9038 (imposta netta € 236, addizionale regionale 111) - v. mod. 730/
2023; nel 2021, sono dichiarati redditi di € 13107 (imposta netta € 433, addizionale regionale 161) -
v. mod. 730/2022.
Dagli estratti conto depositati risulta, inoltre, che la madre percepisce l'importo integrale dell'assegno unico di circa € 220 mensili.
La ricorrente abita con la figlia in immobile condotto in locazione con canone di circa € 685 mensili.
Quanto al resistente, egli, all'udienza del 18/02/2024 ha dichiarato di essere impiegato come operaio edile con compenso di circa € 1500 mensili. più in dettaglio, risulta agli atti che in CP_1
data 13/11/2023 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, in somministrazione, presso
“Facile ristrutturare s.p.a.”, con termine previsto al 31/03/2024; dalle buste paga depositate si evince uno stipendio mensile di € 11,08 l'ora. Dagli estratti conto depositati si evince che all'inizio dell'anno 2022 percepiva CP_1 uno stipendio di circa € 1900 mensili, lavorando per “Maw men at work spa”; da aprile 2022 risultano emolumenti stipendiali di circa 1500/1700 euro da parte di “Bazzea Construction Technology srl” e
“Teknorestauri srl”. Dal mese di dicembre 2022 ha percepito indennità di disoccupazione (NASPI).
Dal mese di luglio 2023, invece, risultano degli accrediti da parte di “ di importo Parte_2 variabile tra € 650 e € 1000 circa.
La Certificazione Unica del 2022 attesta redditi per € 3987,28 per giorni lavorati (imposta netta €
569,23).
Dunque, sulla base dei dati disponibili, può ritenersi che il resistente abbia continuativamente svolto la professione di operaio con contratti a termine.
Risulta invero agli atti che dal 16/10/2024 il resistente si è spontaneamente ricoverato presso la comunità cooperativa sociale “promozione umana onlus”, al fine di intraprendere un percorso di recupero personale e riabilitazione dalla condizione di alcoldipendenza (con trattamento terapeutico previsto di circa 3 anni).
Orbene, dando atto che le attuali capacità reddituali del resistente appaiono ridotte in considerazione della sua attuale situazione personale, pur essendo egli dotato di integra capacità lavorativa e considerato che il percorso terapeutico in atto non preclude la possibilità di lavorare, dovendo comunque contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle CP_1
norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) anche laddove si trovi in stato di disoccupazione, tenuto conto delle esigenze della figlia, si ritiene congruo ed equo, anche in rapporto alla situazione economica della ricorrente, stimare il contributo al mantenimento indiretto della figlia minore nella misura di € 250,00 mensili con decorrenza dalla mensilità successiva a quella della domanda e quindi dalla mensilità di dicembre 2023. La misura appare proporzionata e sostenibile rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e, più in generale, delle parti, nonché sufficiente ad assicurare alla prole la predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle loro necessità di cura e di educazione, secondo uno standard calibrato sullo status economico e sociale della famiglia, tenuto conto anche dell'accordo raggiunto in punto dalle parti all'udienza del 20/02/2024.
Deve del resto considerarsi che tale somma dovrà avere carattere di quasi omnicomprensività considerate l'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre nonché la sua mancata partecipazione da tempo alle decisioni riguardanti la figlia. Al contributo ordinario deve comunque aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio e delle conclusioni formulate dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione così statuisce:
1. AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà Per_1
collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che il padre possa vedere la figlia solo previa completamento percorso di recupero intrapreso, ove egli si renda reperibile e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la minore, comunque previa valutazione psicodiagnostica e valutata la condizione psicofisica di , in assenza di qualsivoglia Per_1
elemento di pregiudizio per la stessa, inizialmente in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate;
3. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
mediante versamento a , con decorrenza dalla dal mese di dicembre 2023, Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di € 250, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4. DICHIARA compensate le spese di lite. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 27/11/2023,
DA
(cf: nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1987 rappresentata e difesa dall' avv. SAVOIA ELISA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
06/07/1981 rappresentato e difeso dall'avv. CAPARVI GIULIA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/03/2025
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
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CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata il 17/12/2024: Parte_1
“1) La figlia minore sarà affidata in via super esclusiva alla madre sig.ra con Parte_1 collocamento presso l'abitazione della stessa, essendo pregiudizievole, allo stato, per la minore
l'affido condiviso, per i motivi esposti in narrativa;
2) Vista la situazione di pregiudizio, diritto di visita padre-figlia in modalità protetta con l'ausilio ed il monitoraggio dei Servizi Sociali;
3) il signor dovrà corrispondere, a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore CP_1 un assegno mensile di importo pari ad € 300,00, da versare alla sig.ra entro il giorno 01 Parte_1
di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) l'assegno unico verrà percepito dalla sig.ra Parte_1
5) Le spese straordinarie di natura medica, scolastica, ludica e sportiva di carattere straordinario verranno sostenute al 50% da ciascun genitore, come da protocollo del Tribunale di Cremona;
6) i genitori prestano reciprocamente il consenso all'emissione e/o rinnovo del passaporto e di ogni ulteriore o diverso documento necessario all'espatrio del figlio minore.”
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Per come precisate con nota depositata il 19/12/2024: CP_1
“1) Confermare l'affido esclusivo della minore alla madre ex art. 337 quater comma 3 c.c., con collocamento presso quest'ultima fino a quando il padre non verrà dimesso dalla Comunità
Cooperativa Sociale Promozione Umana Onlus presso cui si è volontariamente ricoverato in data
16.10.2024, dopodiché, venuta meno la situazione di pregiudizio, disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
2) Disporre che i Servizi sociali del Comune di MA (luogo di residenza della minore), eventualmente anche in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di LL (luogo di residenza formale del padre) o di Milano proseguano nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare, attivino un servizio di sostegno alla genitorialità anche nei confronti della madre al fine di accompagnarla nel percorso di accesso alla figura paterna e riavvino le frequentazioni padre/figlia;
3) Disporre che il padre, fintanto che si trova in Comunità, possa sentire telefonicamente e/o tramite video-chiamata la figlia almeno due volte alla settimana con il monitoraggio della Comunità, nei giorni ed orari che la Comunità stessa concorderà con i Servizi Sociali del Comune di MA (luogo di residenza della minore), eventualmente anche in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di LL (luogo di residenza formale del padre) o di Milano e/o con la madre;
4) Disporre che il padre, una volta dimesso dalla Comunità, possa riprendere a vedere e tenere con sé la figlia, una volta alla settimana nei giorni ed orari da stabilire con i Servizi Sociali del Comune di MA (luogo di residenza della minore), eventualmente anche in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di LL (luogo di residenza formale del padre) o di Milano e/o da concordare con la madre, eventualmente in un primo momento in modalità protetta con l'ausilio ed il monitoraggio dei Servizi Sociali;
5) Disporre che, una volta dimesso dalla Comunità, il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, ad anni alterni, il giorno della vigilia e il giorno di Natale, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo
e i ponti, secondo gli orari che verranno stabiliti dai Servizi Sociali del Comune di MA (luogo di residenza della minore), eventualmente anche in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di
LL (luogo di residenza formale del padre) o di Milano e/o concordati con la madre ed impegnandosi ad andare a prendere e a riportare la minore presso la residenza materna;
6) Disporre che, una volta dimesso dalla Comunità, il padre possa vedere e tenere con sé la minore durante le vacanze estive, nei giorni ed orari che verranno stabiliti dai Servizi Sociali del Comune di
MA (luogo di residenza della minore), eventualmente anche in collaborazione con i Servizi sociali del Comune di LL (luogo di residenza formale del padre) o di Milano e/o concordati con la madre entro il 30.05 di ogni anno, con impegno del padre di andare a prendere e riportare la minore presso la residenza materna;
7) Disporre che il padre versi alla madre a titolo di concorso al mantenimento della figlia minore un assegno mensile di importo pari ad euro 250,00 come concordato dalle parti e disposto in via provvisoria dal Tribunale, da versare alla madre entro il 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre alla rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Cremona;
8) Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra quale Parte_1 genitore collocatario della minore.”
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 27/11/2023, , premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione more uxorio con , unione dalla quale è nata la figlia (nata il CP_1 Per_1
12/03/2013), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale. La ricorrente chiedeva in particolare l'affidamento in via “super-esclusiva” della figlia minore, con collocamento prevalente della stessa presso di sé e visite paterne con l'ausilio dei servizi sociali;
in punto economico, domandava un assegno di mantenimento per la Parte_1 minore pari a € 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico integralmente alla madre.
Con comparsa depositata il 19/02/2024, si costituiva in giudizio , chiedendo CP_1
l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e la regolamentazione delle frequentazioni con la figlia in modalità protetta;
egli quantificava in € 250 mensili il proprio contributo al mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico integralmente alla madre.
Con ordinanza del 20/02/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, in via temporanea e urgente, affidava la minore in via esclusiva alla madre e incaricava i servizi sociali competenti per territorio di accertare le condizioni psico-fisiche della minore, riavviare le frequentazioni padre/figlia, sussistendone i presupposti, prendere in carico il resistente per un percorso di recupero in relazione alla sua condizione di uso/abuso di sostanze alcoliche. Con il medesimo provvedimento, preso atto dell'accordo delle parti in udienza, il Giudice poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento di € 250 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Depositate le relazioni dei servizi sociali, all'udienza del 18/09/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice assegnava i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 28/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 14/04/2025.
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La responsabilità genitoriale
La ricorrente, sin dagli atti introduttivi, ha domandato l'affido c.d. “super-esclusivo” della figlia minore (nata il [...]), con collocamento della stessa presso di sé e regolamentazione Per_1
protetta della frequentazione paterna. Il resistente con nota depositata il 19/12/2024 ha precisato le conclusioni aderendo alla richiesta della madre in punto.
Quanto alle allegazioni di parte, la ricorrente ha profilato la preoccupazione circa la situazione personale del resistente, a causa dalla sua condizione di uso/abuso di sostanze alcoliche;
la medesima ricorrente ha del resto rilevato che, dal mese di giugno 2022, si è reso CP_1
sostanzialmente irreperibile e non ha contribuito al mantenimento della prole.
Il resistente, dal canto suo, ha confermato di essersi distaccato dalla figlia negli ultimi anni, dichiarando di aver vissuto una particolare situazione di difficoltà personale, sfociata anche nell'uso di sostanze alcoliche.
Considerate le suddette richieste e allegazioni, deve premettersi che non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore, adempimento per il quale le parti non hanno insistito e da ritenersi pregiudizievole vista l'età e la peculiare condizione di avversione manifestata da , così come Per_1
rappresentata dalla madre. All'esito del giudizio, del resto, l'esame appare vieppiù manifestamente superfluo e in contrasto con l'interesse della minore atteso che le parti hanno formulato conclusioni convergenti in punto di responsabilità genitoriale. Tanto premesso, le statuizioni assunte dal Giudice Delegato ex art. 473 bis.22 c.p.c. non possono che essere confermate dal Collegio per le motivazioni già sottese ai provvedimenti provvisori.
Va infatti osservato che, secondo quanto disposto dalla legge n. 54 del 2006, il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è dunque derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, le parti hanno specificato che, dopo una breve convivenza more uxorio, il resistente si è allontanato da casa nel 2017; in seguito, la frequentazione di con il padre è continuata, pur in modo altalenante e difficoltoso, fino a quando, nel 2022, Per_1
si è definitivamente distaccato e disinteressato della figlia, salvo qualche sporadico CP_1
tentativo di contatto, non partecipando più alle sue scelte di vita e non contribuendo pienamente al suo mantenimento. Lo stesso resistente ha poi evidenziato di aver vissuto una crisi personale che lo ha condotto ad abusare di sostanze alcoliche.
Tale situazione si è rivelata pregiudizievole per la minore, esposta a situazioni inadeguate e rischiose, che l'hanno indotta a manifestare ritrosia nei confronti del padre. Del resto il padre stesso, rendendosi di fatto irreperibile alla madre dal 2022, ha delegato interamente a quest'ultima la gestione della prole e così ostacolato l'assunzione delle decisioni più importanti per la vita di . Per_1
A ciò si aggiunge il difficile vissuto del padre, segnato da agiti violenti, verso i familiari e terzi (come da questi riferito ai servizi sociali), e il quadro di allarmanti allegazioni in punto di uso/abuso di sostanze alcoliche.
Illustrato il complesso contesto di riferimento, ritiene il Collegio che allo stato il padre non abbia dimostrato capacità tutelanti e accudenti nei confronti della figlia, pur rilevandosi che egli da ultimo, ammessi i propri errori, si è apprezzabilmente rivolto agli operatori al fine di farsi aiutare nel recupero di una propria stabilità e serenità in modo da poter poi riagganciare la figlia in modo maggiormente tutelante (“in merito alla madre della minore, il sig. fa precisato con franchezza di essere CP_1
consapevole dei gravi errori commessi sia nei confronti di lei che della figlia, riconoscendo di averle fatto vivere momenti difficili. il padre ha manifestato un profondo senso di colpa per le esperienze
Per_ negative che ha fatto vivere e vedere a e alla madre della minore. ha riconosciuto le sue mancanze e il dolore che ha causato esprimendo un desiderio di rimediare e ricostruire il rapporto con la figlia” cfr. relazione dei servizi sociali del Comune di LL del 19/06/2024).
Dunque, tenuto conto delle circostanze sopra esposte e in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo in favore della parte ricorrente, per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, essendosi ella da sempre occupata della figlia con continuità e responsabilità, offrendole un adeguato e sereno contesto familiare dove crescere. Del resto, anche dalle relazioni dei servizi sociali si evince che è in grado di cogliere i bisogni affettivi ed emotivi della Parte_1
figlia nonché di soddisfare le sue esigenze di cura ed educazione (v. relazione del 28/06/2024). Sotto tale profilo, aderendo alla richiesta di affido esclusivo alla madre, dimostra il padre stesso un apprezzabile riconoscimento circa il ruolo esclusivo più che adeguato e assolutamente idoneo da sempre assunto dalla madre nell'accudimento e nella cura della figlia.
Riscontrata dunque la piena competenza genitoriale della madre, che appare altresì in grado di assicurare l'accesso alla figura paterna, laddove ne maturino i presupposti, deve constatarsi che, dal mese di ottobre 2024, ha intrapreso un percorso comunitario di riabilitazione a CP_1
fronte della sua condizione di dipendenza.
Tale situazione rende oltremodo difficile l'esercizio in via condivisa della responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alla compilazione dei documenti amministrativi e sanitari necessari per lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche, educative e di salute in quanto il padre non può garantire la risposta entro tempi brevi.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e sulla base di quanto rilevato in udienza, rilevata, allo stato, un'incapacità del resistente di potersi occupare della figlia minore e a comprenderne le esigenze e i bisogni e soprattutto a seguirli, al momento, nel corretto e sereno percorso di crescita, reputa il
Tribunale che i rilievi esposti giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, documenti validi per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o rafforzato, essendoci la necessità che vengano assunte con celerità le decisioni più importanti riguardanti la figlia, che altrimenti subirebbero un grave pregiudizio.
Resta fermo, in ogni caso, che laddove la situazione fattuale dovesse mutare e il padre, completato il percorso di recupero, manifestasse la seria e stabile volontà di rientrare nella vita della figlia, le statuizioni potranno essere modificate, in quanto governate dal principio “rebus sic stantibus”.
Quanto alla frequentazione tra i figli e il genitore non affidatario, sulla base delle verbalizzazioni rese in udienza, valutati gli elementi in atti e le dichiarazioni rese dalla minore agli operatori, essendo incontestato che il padre non vede da tempo la figlia, tenuto conto che egli versa tuttora in condizione critica di dipendenza da alcool e ed è in corso un percorso di recupero, ritiene il Collegio che debba essere disposta una regolamentazione che di tale situazione tenga conto, secondo le specificazioni in dispositivo indicate, finalizzate a tutelare la minore, in vista di una auspicabile ripresa dei contatti tra la minore e il padre, nel momento in cui quest'ultimo, presa completa consapevolezza della propria condizione e superata la dipendenza, mostri la stabile e seria volontà di riprendere il rapporto con la figlia, in modo maturo e responsabile, nel rispetto dei bisogni emotivi e affettivi della minore.
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Contributo paterno al mantenimento della prole
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Ebbene, nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, ha riferito di essere Parte_1 occupata come operaia e di guadagnare circa € 1200 al mese. In atti risultano i seguenti dati: nel 2022 ella ha conseguito redditi per € 9038 (imposta netta € 236, addizionale regionale 111) - v. mod. 730/
2023; nel 2021, sono dichiarati redditi di € 13107 (imposta netta € 433, addizionale regionale 161) -
v. mod. 730/2022.
Dagli estratti conto depositati risulta, inoltre, che la madre percepisce l'importo integrale dell'assegno unico di circa € 220 mensili.
La ricorrente abita con la figlia in immobile condotto in locazione con canone di circa € 685 mensili.
Quanto al resistente, egli, all'udienza del 18/02/2024 ha dichiarato di essere impiegato come operaio edile con compenso di circa € 1500 mensili. più in dettaglio, risulta agli atti che in CP_1
data 13/11/2023 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, in somministrazione, presso
“Facile ristrutturare s.p.a.”, con termine previsto al 31/03/2024; dalle buste paga depositate si evince uno stipendio mensile di € 11,08 l'ora. Dagli estratti conto depositati si evince che all'inizio dell'anno 2022 percepiva CP_1 uno stipendio di circa € 1900 mensili, lavorando per “Maw men at work spa”; da aprile 2022 risultano emolumenti stipendiali di circa 1500/1700 euro da parte di “Bazzea Construction Technology srl” e
“Teknorestauri srl”. Dal mese di dicembre 2022 ha percepito indennità di disoccupazione (NASPI).
Dal mese di luglio 2023, invece, risultano degli accrediti da parte di “ di importo Parte_2 variabile tra € 650 e € 1000 circa.
La Certificazione Unica del 2022 attesta redditi per € 3987,28 per giorni lavorati (imposta netta €
569,23).
Dunque, sulla base dei dati disponibili, può ritenersi che il resistente abbia continuativamente svolto la professione di operaio con contratti a termine.
Risulta invero agli atti che dal 16/10/2024 il resistente si è spontaneamente ricoverato presso la comunità cooperativa sociale “promozione umana onlus”, al fine di intraprendere un percorso di recupero personale e riabilitazione dalla condizione di alcoldipendenza (con trattamento terapeutico previsto di circa 3 anni).
Orbene, dando atto che le attuali capacità reddituali del resistente appaiono ridotte in considerazione della sua attuale situazione personale, pur essendo egli dotato di integra capacità lavorativa e considerato che il percorso terapeutico in atto non preclude la possibilità di lavorare, dovendo comunque contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle CP_1
norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) anche laddove si trovi in stato di disoccupazione, tenuto conto delle esigenze della figlia, si ritiene congruo ed equo, anche in rapporto alla situazione economica della ricorrente, stimare il contributo al mantenimento indiretto della figlia minore nella misura di € 250,00 mensili con decorrenza dalla mensilità successiva a quella della domanda e quindi dalla mensilità di dicembre 2023. La misura appare proporzionata e sostenibile rispetto alle condizioni economiche del ricorrente e, più in generale, delle parti, nonché sufficiente ad assicurare alla prole la predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle loro necessità di cura e di educazione, secondo uno standard calibrato sullo status economico e sociale della famiglia, tenuto conto anche dell'accordo raggiunto in punto dalle parti all'udienza del 20/02/2024.
Deve del resto considerarsi che tale somma dovrà avere carattere di quasi omnicomprensività considerate l'assenza di oneri di mantenimento diretto in capo al padre nonché la sua mancata partecipazione da tempo alle decisioni riguardanti la figlia. Al contributo ordinario deve comunque aggiungersi il 50% delle spese straordinarie, che rispondono alle caratteristiche di occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o voluttuarietà (requisito funzionale), spese da individuarsi come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di
Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona.
Quanto all'assegno unico non deve il Tribunale provvedere ad alcuna statuizione, spettando esso già per legge alla madre, esercente in via esclusiva della responsabilità genitoriale, il diritto a percepire gli assegni familiari ai sensi dell'art. 6, co. 4 d.lgs 230/2021.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'esito del giudizio e delle conclusioni formulate dalle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione così statuisce:
1. AFFIDA la figlia minore (nata il [...]) in via esclusiva alla madre che la terrà Per_1
collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso di sé; la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(anche relative al rilascio/rinnovo documenti validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, con solo diritto/ dovere del padre di vigilanza;
2. DISPONE che il padre possa vedere la figlia solo previa completamento percorso di recupero intrapreso, ove egli si renda reperibile e mostri serietà e responsabilità genitoriale nel voler riprendere un rapporto stabile e continuativo con la minore, comunque previa valutazione psicodiagnostica e valutata la condizione psicofisica di , in assenza di qualsivoglia Per_1
elemento di pregiudizio per la stessa, inizialmente in Spazio Neutro con modalità protette ed osservate;
3. PONE a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_1
mediante versamento a , con decorrenza dalla dal mese di dicembre 2023, Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, dell'importo mensile di € 250, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez.
Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
4. DICHIARA compensate le spese di lite. Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato